IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal
Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999,
(CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti
(CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli, che modifica il Regolamento
(CE) n. 1234;
PRESO ATTO che il
Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009
e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni
obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto
Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009 , n. 88;
VISTO in particolare
l’art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF,
d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per
l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed
i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso
Decreto Legislativo, le disposizioni per
il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e
l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;
VISTO in particolare
l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che
stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione
e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al
toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di
produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a condizione che la vinificazione
delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito
elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale
2011/2012;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione
annuale delle produzioni”;
RILEVATO che, ai sensi
del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere registrata
nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento
alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l’unità vitata
stessa;
VISTA la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto
“Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai
sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità
applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010,
relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario
Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTE le proprie
Determinazioni Dirigenziali
- n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al
“DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei
“Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;
- n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni
di vigna per la campagna 2012/2013”;
- n. DH27/182 del 31.08.2012avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61
dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012.
Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di
Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;
PRESO ATTO che la
Determinazione Dirigenziale DH27/182 del
31.08.2012 aveva previsto, tra l’altro,
che l’atto veniva redatto in forma provvisoria in attesa di ulteriori
indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot.
n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche
Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della
Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, al fine di stabilire la rispondenza delle
indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del
19.06.2012 alla normativa in vigore;
VISTA la nota n. 1843
del 19.10.2012 con la quale il Ministero,
ai fini dell’iscrizione al registro
dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi
dei Comuni in qualità di “Vigna”, come disposto dalla Determinazione
Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
CONSIDERATO, altresì,
che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle
menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare, quale
“toponimo”, tra le menzioni di “vigna”
quelle relative a:
- nomi di Comuni in quanto rispondenti
ad un territorio troppo vasto;
- nomi di marchi commerciali in quanto
generanti confusione nel consumatore;
PRESO ATTO delle
richieste, pervenute al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e
Vegetali, tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, del
nuovo “Schedario Vigneti”, per :
- conferma delle menzioni già registrate
negli ex Albi dei vini a DO detenuti anche dalle Camere di Commercio;
- nuove richieste di iscrizione
presentate a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n.
DH27/126 del 19.06.2012;
RITENUTO, necessario,
procedere alla Predisposizione della “Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e
nomi tradizionali) di Vigna” valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo
per la Campagna 2013/2014;
VISTA la“Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi
Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo della vendemmia 2013, trasmessa dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali con nota prot. n.
RA 213259 del 29.08.2013, che composta da n. 4
(quattro), costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n°
77/99 ed in particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per i motivi espressi
in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto della la nota n. 1843
del 19.10.2012 con la quale il Ministero,
ai fini dell’iscrizione al registro
dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi
dei Comuni in qualità di “Vigna”, come
disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
2. di approvare, per la campagna
vendemmiale 2013/2014, la “Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi
tradizionali) di Vigna” (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo per la Campagna 2013/2014, trasmessa
dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, con
nota prot. n. RA 213259 del 29.08.2013, che composta
da n. 4 (quattro) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di trasmettere il presente
provvedimento:
- ad AGEA per l’implementazione delle
attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla
redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi
Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo”;
- al Dipartimento delle Politiche
Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della
Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;
- al Servizio Supporto Tecnico alle
Produzioni Animali e Vegetali per tutti i successivi adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione del
presente atto integralmente sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale
Agricoltura: http:/www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5. di stabilire che la pubblicazione sul “Sito Web” della Regione Abruzzo ed avrà
valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Assente
IL
DIRETTORE REGIONALE
F.to
Dott. Giorgio Fausto Chiarini
Segue
allegato