IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

RICHIAMATI  in particolare

1.         l’allegato XV bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 rubricato “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”, nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:

-          la Sezione A (limiti di arricchimento), punto 1.  che recita: “quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2”, nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto  1.;

-          la Sezione B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;  

-          la Sezione D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

2.         l’Allegato II, Sezione  A, punto 4.  del Reg. (CE) n. 606/09  che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

DATO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è  inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012,  recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento  (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I,  articolo 9, comma 2   il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente  l’aumento del  titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste pervenute il  20.08.2013 e formulate:

-          dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) assunta al prot. n. RA 207100;

-          dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo ed assunta al prot.  n. RA 207568;

PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2013, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. RA 207996 del 20.08.2013 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2013;

VISTE le relazioni tecniche con le quali

1.         il  Servizio Supporto Tecnico  alle Produzioni Animali e Vegetali  (nota prot. RA 208932 del 22.08.2013);

2.         Il CRIVEA –  Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 54 del 26.08.2013);

3.         Il CAR –  Centro Agrometeorologico Regionale (nota RA 211879  del  27.08.2013);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l’evolversi dell’andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola 2013/2014,  fanno supporre la necessità, dal punto di vista tecnico,  di autorizzare  l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei  prodotti della vendemmia 2013, come sopra precisato;

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del  14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.         di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2013/2014, secondo le modalità previste dall’Allegato XV bis del Reg. (CE) 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia  2013  da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

-          vini senza DOP/IGP;

-          vini varietali senza DOP/IGP;

-          vini DOP e vini IGP;

-          vini spumanti;

2.         di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità previste nell’Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato;

3.         di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

4.         di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione http:/www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

5.         di inviare copia del presente provvedimento:

-          al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo  – PIUE 8 –  Via XX Settembre, 20 – ROMA;

-          al MIPAAF   -   ICQRF        Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi  -

-          Via Quintino sella, 42 -ROMA

-          all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA; 

6.         di comunicare  la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Franco La Civita