IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto
Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all’organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del
28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del
Consiglio, relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,
agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n.
606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie
di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
RICHIAMATI in particolare
1. l’allegato XV bis del Reg. (CE) n.
1234/2007 rubricato “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in
alcune zone viticole”, nella formulazione definita a seguito dell’inserimento
apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009
– di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello
specifico:
- la Sezione A (limiti di
arricchimento), punto 1. che recita:
“quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui
all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di
uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2”,
nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dei prodotti di cui al succitato punto
1.;
- la Sezione B (operazioni di
arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;
- la Sezione D (trattamenti) che
individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
2. l’Allegato II, Sezione A, punto 4.
del Reg. (CE) n. 606/09 che
prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per
le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da
stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”)
nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
DATO ATTO che ai fini
della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il limite
massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari
a 1,5% vol.;
VISTO il Decreto
Ministeriale n. 278 del 09.10.2012,
recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto
riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
VISTA la legge 20
febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa
comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in
particolare il Capo I, articolo 9, comma
2 il quale stabilisce che le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione
geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini
spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire
quanto previsto dall’articolo n. 9 della
legge 20 febbraio 2006, n. 82;
VISTE le richieste
pervenute il 20.08.2013 e formulate:
- dall’Associazione degli Enologi ed
Enotecnici Italiani (AEEI) assunta al prot. n. RA
207100;
- dal Consorzio di Tutela dei Vini
d’Abruzzo ed assunta al prot. n. RA 207568;
PRESO ATTO che con tali
richieste si chiede, per la vendemmia 2013, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei
vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti,
ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione
Abruzzo;
VISTA la nota n. RA
207996 del 20.08.2013 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della
Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva
richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle
condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2013;
VISTE le relazioni
tecniche con le quali
1. il
Servizio Supporto Tecnico alle
Produzioni Animali e Vegetali (nota prot. RA 208932 del 22.08.2013);
2. Il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed
Enologica in Abruzzo (nota prot. 54 del 26.08.2013);
3. Il CAR – Centro Agrometeorologico Regionale (nota RA
211879 del 27.08.2013);
hanno attestato che sul
territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della
vite, lo stato di maturazione delle uve e l’evolversi dell’andamento climatico
verificatesi durante la campagna viticola 2013/2014, fanno supporre la necessità, dal punto di
vista tecnico, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini
varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve
raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo
120 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i.;
RITENUTO, sulla base
dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione
dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle
coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare
il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2013, come sopra
precisato;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai sensi della
normativa e delle disposizioni specificate in premessa richiamate in premessa
che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di autorizzare, per la Campagna
vendemmiale 2013/2014, secondo le modalità previste dall’Allegato XV bis del
Reg. (CE) 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i.
e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più
restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale delle uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino
nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2013
da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e
raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
- vini senza DOP/IGP;
- vini varietali senza DOP/IGP;
- vini DOP e vini IGP;
- vini spumanti;
2. di stabilire che le operazioni di
aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità previste
nell’Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007, utilizzando mosto di uve
concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato;
3. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA);
4. di autorizzare, altresì, la
pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione http:/www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5. di inviare copia del presente
provvedimento:
- al MIPAAF - Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo – PIUE 8 –
Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al MIPAAF -
ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e
Repressioni Frodi -
- Via Quintino sella, 42 -ROMA
- all’AGEA Ufficio Monocratico – Via
Palestro, 81 - ROMA;
6. di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e
all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di
Roma sede distaccata di Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Franco La Civita