IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04 n.852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04, n.882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

VISTO il D.Lgs. n.112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;

VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n.2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;

VISTO D.Lgs. n.193 del 6.11.2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTO  il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;

VISTO il Reg.(CE) 20.12.2006 n. 1925/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

VISTO  l’Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni n.59 del 29 aprile 2010, relativo alle “Linee-guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

VISTA la Direttiva 06.05.2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare;

VISTA la propria precedente Determinazione - n.DG21/174 del 30.12.2010 – di recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.111 recante “Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare”.

VISTO il D.P.R. 19 novembre 1997 n.514 recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge. 15.03.1997, n. 59”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16 aprile 2013 che ha riconosciuto la Ditta “Rustichella d’Abruzzo S.p.A.” idonea in via temporanea  alla produzione e confezionamento di pasta arricchita in vitamine e minerali di cui al Reg.(CE) n.1925/2006;

VISTO  D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, aisensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, delDecreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art.8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);

VISTA la Deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

RITENUTO    necessario provvedere in tempi rapidi al rilascio del riconoscimento alle imprese richiedenti per non pregiudicarne le attività economico-produttive;

RITENUTO    altresì di adottare, per il riconoscimento medesimo, le procedure previste dalla richiamata DGR 950/2006 la quale, sebbene recepisca in modo più specifico i contenuti del Reg. (CE) 853/2004, può essere senz’altro applicabile anche per i riconoscimenti del Reg. (CE) 852/2004, la cui tipologia è stata ricondotta all’interno di tale Regolamento dal già citato Accordo della C.S.R.  n.59 del 29 aprile 2010;

VISTA la nota di questo Servizio Prot.218818 del 2 ottobre 2012 “Procedure regionali di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all’art.2 del D. Lgs.193/2007”;

ACQUISITA   in data 30 luglio 2013 l’istanza avanzata dal Sig. Gianluigi Peduzzi - legale rappresentante della Ditta “Rustichella d’Abruzzo S.p.A.” tendente ad ottenere il riconoscimento indicato in oggetto - trasmessa dal competente SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese con nota prot.3495 del 24.07.2013 - successivamente regolarizzata con nota n.3567 del 30.07.2013;

VISTO il parere favorevole espresso, a seguito di sopralluogo, dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL di Pescara, trasmesso con nota prot. 32606/DP del 14 agosto 2013;

ACCERTATA pertanto, la congruità e la regolarità della documentazione allegata all’istanza in parola;

VISTO in particolare il punto 5 del dispositivo della Deliberazione della G.R. n.950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all’adozione delle eventuali specifiche tecniche di riferimento;

VISTO l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa.

1.         Di assegnare il riconoscimento definitivo alla Ditta “RUSTICHELLA D’ABRUZZO S.p.A.” con sede legale in Piazza dei Vestini, 20  a Pianella (PE) e stabilimento sito in Moscufo (PE) in C.da Casale, 4.- per attività di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, ovvero di pasta arricchita con aminoacidi di cui al D. Lgs. 111/1992, Reg. (CE) 1925/2006 e Dir.2009/39/CE;

2.         di aggiornare il Decreto del Ministero della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16 aprile 2013, di autorizzare la Ditta in oggetto all’estensione richiesta e di attribuire alla Ditta medesima il riconoscimento definitivo, ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, Prot. DGVA/25842/P del 12.07.06, che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè; Attività di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, nelle tipologie produttive di:

-          Alimenti dietetici ad elevato contenuto proteico;

-          Pasta arricchita con aminoacidi;

-          Pasta arricchita con vitamine e minerali.

3.         Il Sig. Gianluigi Peduzzi - che in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite della ASL competente per territorio, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

4.         di precisare che l’assegnazione di codici e registrazioni sul sistema SINTESI, sarà perfezionata non appena il Ministero della Salute avrà opportunamente modificato e adeguato il sistema stesso, anche alla tipologia del riconoscimento in parola;

5.         di trasmettere il presente provvedimento, che s’intende intraprocedimentale, al SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento - in quanto titolare del procedimento - che provvederà all’adozione dell’atto conclusivo;

6.         di comunicare l’adozione della presente Determinazione al SIAN della ASL di Pescara, territorialmente competente sullo stabilimento in parola, il quale è incaricato della vigilanza sullo stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e sul rispetto – da parte della Ditta - delle altre norme di settore;

7.         di inviare – per opportuna comunicazione - copia della presente Determinazione al Ministero della Salute;

8.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Giuseppe Bucciarelli