IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. CE del
28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i
principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo
della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione,
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO il Reg. CE del
29.04.04 n.852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Reg. CE del
29.04.04, n.882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali”;
VISTO il D.Lgs. n.112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del
capo I della L. 15.03.97 n.59;
VISTO il Reg. (CE) del
5.12.2005 n.2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica
i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;
VISTO D.Lgs. n.193 del 6.11.2007 “Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009
Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per
l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
VISTO il Reg.(CE)
20.12.2006 n. 1925/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
VISTO l’Accordo della Conferenza Permanente
Stato-Regioni n.59 del 29 aprile 2010, relativo alle “Linee-guida
applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la Direttiva 06.05.2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare;
VISTA la propria
precedente Determinazione - n.DG21/174 del 30.12.2010 – di recepimento delle
intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.111 recante “Attuazione della
direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare”.
VISTO il D.P.R. 19
novembre 1997 n.514 recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di
autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi
alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge. 15.03.1997, n. 59”;
VISTO il Decreto del
Ministero della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16
aprile 2013 che ha riconosciuto la Ditta “Rustichella
d’Abruzzo S.p.A.” idonea in via temporanea
alla produzione e confezionamento di pasta arricchita in vitamine e
minerali di cui al Reg.(CE) n.1925/2006;
VISTO D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160
“Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, aisensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione
in legge, con modificazioni, delDecreto-Legge
13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare
l’art.8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;
VISTA la Determinazione
del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della
Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale Regionale
Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);
VISTA la Deliberazione
della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di
applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della
Regione Abruzzo;
RITENUTO necessario provvedere in tempi rapidi al
rilascio del riconoscimento alle imprese richiedenti per non pregiudicarne le
attività economico-produttive;
RITENUTO altresì di adottare, per il riconoscimento
medesimo, le procedure previste dalla richiamata DGR 950/2006 la quale, sebbene
recepisca in modo più specifico i contenuti del Reg. (CE) 853/2004, può essere
senz’altro applicabile anche per i riconoscimenti del Reg. (CE) 852/2004, la
cui tipologia è stata ricondotta all’interno di tale Regolamento dal già citato
Accordo della C.S.R.
n.59 del 29 aprile 2010;
VISTA la nota di questo
Servizio Prot.218818 del 2 ottobre 2012 “Procedure
regionali di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento
dei prodotti di cui all’art.2 del D. Lgs.193/2007”;
ACQUISITA in data 30 luglio 2013 l’istanza avanzata dal
Sig. Gianluigi Peduzzi - legale rappresentante della
Ditta “Rustichella d’Abruzzo S.p.A.” tendente ad
ottenere il riconoscimento indicato in oggetto - trasmessa dal competente SUAP
dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese con nota prot.3495 del 24.07.2013 - successivamente regolarizzata
con nota n.3567 del 30.07.2013;
VISTO il parere
favorevole espresso, a seguito di sopralluogo, dal competente Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL di Pescara, trasmesso con
nota prot. 32606/DP del 14 agosto 2013;
ACCERTATA pertanto, la
congruità e la regolarità della documentazione allegata all’istanza in parola;
VISTO in particolare il
punto 5 del dispositivo della Deliberazione della G.R.
n.950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione
Abruzzo, all’adozione delle eventuali specifiche tecniche di riferimento;
VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni e le
finalità di cui in narrativa.
1. Di assegnare il riconoscimento
definitivo alla Ditta “RUSTICHELLA D’ABRUZZO S.p.A.” con sede legale in Piazza
dei Vestini, 20
a Pianella (PE) e stabilimento sito in Moscufo
(PE) in C.da Casale, 4.- per attività di produzione e
confezionamento di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, ovvero
di pasta arricchita con aminoacidi di cui al D. Lgs.
111/1992, Reg. (CE) 1925/2006 e Dir.2009/39/CE;
2. di aggiornare il Decreto del Ministero
della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16 aprile 2013, di
autorizzare la Ditta in oggetto all’estensione richiesta e di attribuire alla
Ditta medesima il riconoscimento definitivo, ai sensi del 1° capoverso della
comunicazione del Ministero della Salute, Prot.
DGVA/25842/P del 12.07.06, che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei
riconoscimenti e cioè; Attività di produzione e confezionamento di alimenti
destinati ad un’alimentazione particolare, nelle tipologie produttive di:
- Alimenti dietetici ad elevato
contenuto proteico;
- Pasta arricchita con aminoacidi;
- Pasta arricchita con vitamine e
minerali.
3. Il Sig. Gianluigi Peduzzi
- che in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la
titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo
- è tenuto a comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare,
per il tramite della ASL competente per territorio, eventuali variazioni della
ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello
stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
4. di precisare che l’assegnazione di
codici e registrazioni sul sistema SINTESI, sarà perfezionata non appena il
Ministero della Salute avrà opportunamente modificato e adeguato il sistema
stesso, anche alla tipologia del riconoscimento in parola;
5. di trasmettere il presente
provvedimento, che s’intende intraprocedimentale, al
SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento - in quanto titolare del
procedimento - che provvederà all’adozione dell’atto conclusivo;
6. di comunicare l’adozione della presente
Determinazione al SIAN della ASL di Pescara, territorialmente competente sullo
stabilimento in parola, il quale è incaricato della vigilanza sullo
stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e sul rispetto – da parte della
Ditta - delle altre norme di settore;
7. di inviare – per opportuna comunicazione
- copia della presente Determinazione al Ministero della Salute;
8. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi
dell’art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dr. Giuseppe Bucciarelli