IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge
Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela
Ambiente;
VISTA la Legge
Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima
attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia
ambientale”;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la
“Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane”;
PRESO ATTO che ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del
progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere
effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere
tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto
o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
VISTO in particolare
l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera
di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la
valutazione dei progetti degli impianti di depurazione secondo le indicazioni
del presente Capo”;
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento
“Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione
di acque reflue urbane”;
CONSIDERATO che ai
sensi del documento sopra citato:
- i soggetti che intendono realizzare
nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche
sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla
Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in
formato cartaceo che elettronico-pdf);
- la Regione verifica la completezza
(formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le
copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto
dell’impianto di depurazione;
- a conclusione della valutazione, e
sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere
sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla
Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato
dall’ARTA su ogni elaborato;
- qualora l’approvazione del progetto
sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di
ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare
all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento
di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà
comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di
approvazione dell’impianto;
VISTA la nota della
SASI S.p.A. prot. n. 5119 del 18 Giugno 2013,
pervenuta a questo Servizio il 19 Giugno 2013 prot.
n. RA/158554, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in
duplice copia, sia in formato cartaceo che elettronico-pdf,
il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto
di depurazione in località San Leonardo in Comune di Guardiagrele
(CH)”;
VISTA la nota di questo
Servizio, prot. n. RA/160685 del 21 Giugno 2013, con
la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo, entrambe le copie del progetto di
cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n. 31/2010;
VISTA la nota dell’ARTA
prot n. 9487 del 2 Agosto 2013 ed acquisita al
protocollo regionale n. RA/202565 del 8 Agosto 2013, con la quale ha rimesso
copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo;
CONSIDERATO che l’ARTA
nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all’intervento
proposto con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazioni:
1. Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della
linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la
necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(come peraltro già riportato nella Relazione allegata);
2. Fornire i Nulla Osta degli uffici
regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;
3. Evidenziare, nell’ambito del programma
di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti
all’impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del
monitoraggio dello scarico;
4. Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.
VERIFICATO che con la
suddetta Relazione Tecnica la stessa Agenzia ha precisato che tutta la
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e alla Regione
Abruzzo, per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di
autorizzazione;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare
l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei
Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
a termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari
DETERMINA
per le motivazioni di
cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare sulla base del parere
tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 9487 del 02 Agosto 2013, allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i
e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto
Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in
località San Leonardo in Comune di Guardiagrele
(CH)”;
2. disubordinarel’approvazione
di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico
dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:
a) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene
della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la
necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(come peraltro già riportato nella Relazione allegata);
b) Fornire i Nulla Osta degli uffici
regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;
c) Evidenziare, nell’ambito del programma
di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti
all’impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del
monitoraggio dello scarico;
d) Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.
3. di dare atto che l’ARTA con il Parere
conclusivo riportato nell’apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia e alla
Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del
provvedimento di autorizzazione;
4. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
5. di trasmettere copia del presente
provvedimento alla SASI S.p.A., all’ARTA Abruzzo, alla Provincia di Chieti e all’ATO
Chietino.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
dott. Luigi Del Sordo
Segue
allegato