IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”;

VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTO in particolare l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione secondo le indicazioni del presente Capo”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”;

CONSIDERATO che ai sensi del documento sopra citato:

-          i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in formato cartaceo che elettronico-pdf);

-          la Regione verifica la completezza (formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto dell’impianto di depurazione;

-          a conclusione della valutazione, e sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato dall’ARTA su ogni elaborato;

-          qualora l’approvazione del progetto sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di approvazione dell’impianto;

VISTA la nota della SASI S.p.A. prot. n. 5119 del 18 Giugno 2013, pervenuta a questo Servizio il 19 Giugno 2013 prot. n. RA/158554, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in duplice copia, sia in formato cartaceo che elettronico-pdf, il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione in località San Leonardo in Comune di Guardiagrele (CH)”;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/160685 del 21 Giugno 2013, con la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo, entrambe le copie del progetto di cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n. 31/2010;

VISTA la nota dell’ARTA prot n. 9487 del 2 Agosto 2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/202565 del 8 Agosto 2013, con la quale ha rimesso copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo;

CONSIDERATO che l’ARTA nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all’intervento proposto con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazioni:

1.         Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come peraltro già riportato nella Relazione allegata);

2.         Fornire i Nulla Osta degli uffici regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;

3.         Evidenziare, nell’ambito del programma di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti all’impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;

4.         Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.

VERIFICATO che con la suddetta Relazione Tecnica la stessa Agenzia ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e alla Regione Abruzzo, per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1.         di approvare sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 9487 del 02 Agosto 2013, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo in Comune di Guardiagrele (CH)”;

2.         disubordinarel’approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:

a)         Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come peraltro già riportato nella Relazione allegata);

b)         Fornire i Nulla Osta degli uffici regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;

c)         Evidenziare, nell’ambito del programma di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti all’impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;

d)         Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.

3.         di dare atto che l’ARTA con il Parere conclusivo riportato nell’apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia e alla Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;

4.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;

5.         di trasmettere copia del presente provvedimento alla SASI S.p.A., all’ARTA Abruzzo, alla Provincia di Chieti e all’ATO Chietino.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to dott. Luigi Del Sordo

 

Segue allegato

Relazione tecnica