IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1. di autorizzare in via definitiva, ai
sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n.
152 e s.m.i. e della L.R.
n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società TECHNO
SCAVI S.R.L.,
con sede legale in Via Nazionale
Adriatica Nord, n. 85 – Francavilla al M. (CH), all’esercizio di un impianto mobile di
trattamento e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi inerti provenienti da attività di costruzione e
demolizione, ( frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica, per la produzione di frazioni inerti a granulometria idonea),
marca ATLAS COPCO modello Powercrusher tipo PC 10/56J
(frantoio mobile a mascelle) matricola 523621287, unitamente al gruppo di
vagliatura mobile marca McCloskey International
modello R105, matricola 71053, per le
operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase
R 5, avente una potenzialità massima giornaliera pari a 200 T/h;
2. di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data
di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita
domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della
scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto
dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali
provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento
delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
3. di stabilire che, da quanto risulta dal
parere ARTA prot. n. 2551 del 4 giugno 2013,
l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
3.1
– tabella 1
Codici CER |
Descrizione
del Rifiuto |
D.M.. 5.2.1998 e D.M.A.
5.4.2006 n. 186 allegato 1 – sub. all. 1 - TIPOLOGIA |
Attività
di Recupero |
170101 |
cemento |
7.1 |
R5 |
170102 |
mattoni |
7.1 |
R5 |
170103 |
mattonelle e ceramiche |
7.1 |
R5 |
170107 |
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* |
7.1 |
R5 |
170508 |
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 170507* |
7.11 |
R5 |
170802 |
materiali da costruzione a base di gesso diversi
da quelli di cui alla voce 170801* |
7.12 – 7.13 |
R5 |
170904 |
rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903* |
7.1 |
R5 |
200399 |
Rifiuti urbani non altrimenti specificati (macerie
del terremoto di L’Aquila) |
------ (vedi nota
) |
R5 |
(nota: si ritiene che
tale codice, pur essendo generico, possa essere autorizzato ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs. n. 152/06 e smi.
Per la gestione di tali rifiuti (macerie prodotte a causa del terremoto
dell’Aquila), la Ditta dovrà effettuare, oltre ad una descrizione dettagliata
dei rifiuti da gestire, ed agli obblighi previsti dal D.lgs. sopra citato
relativi alla gestione dei rifiuti, anche una preventiva cernita e selezione,
quindi procedere alla lavorazione dei soli prodotti inerti separati al fine dell’ottenimento
di prodotti inerti riutilizzabili ( ex mps).
3.2 – dal processo di lavorazione si ottengono
prodotti inerti da utilizzare per:
- rilevati di opere di terra di
ingegneria civile, sottofondi stradali, ferroviari, aereo portuali e di piazzali civili e industriali;
- realizzazione di recuperi ambientali,
riempimenti e colmate, nonché per la effettuazione di strati accessori (es.
antigelo, drenante ecc);
- il conferimento di calcestruzzi;
- dalla frantumazione dei rifiuti inerti
con l’impianto in oggetto, è possibile ottenere altre sostanze inerti con
caratteristiche merceologiche(granulometria e percentuale di elementi estranei)
con pezzature a granulometria variabile, secondo quanto indicato nell’allegato
C della circolare del MATTM n. UL/2005/5205 del 15.07.2005;
- lo stoccaggio delle diverse tipologie
di rifiuto solido da recuperare, consistenti in rifiuti inerti di cui alla
tabella n. 1, avverrà su aree di lavorazione distinte dal cantiere predisposto
presso il committente, separati per tipologia, per essere successivamente
sottoposte alle operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o
sostanze inerti (ex mps) da riutilizzare per la
realizzazione di sottofondi e rilevati stradali ecc; il recupero delle
tipologie di rifiuto descritte nella tabella 1, avverrà utilizzando una
macchina frantumatrice con vaglio (frantoio a mascelle su cingoli e vaglio
semovente), posizionata sull’area di trattamento distinta dall’attività di
produzione di ogni campagna di attività;
- i prodotti ottenuti dal misto inerte
selezionato (ex mps) saranno depositati a cumulo;
- presso l’impianto saranno accettati i
soli rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;
3.3 – prescrizioni:
- dovranno essere rispettate
costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 del D.M. 5/2/1998 e
D.M. 5/4/06, n. 186;
- il deposito dei rifiuti da sottoporre
alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire nelle aree da indicare in
planimetria e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri materiali
recuperati;
- tutti i contenitori dei rifiuti
(cassoni, fusti, recipienti vari ecc.) devono possedere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- tutte le aree destinate a contenere i
rifiuti e le aree di deposito delle ex
MPS prodotte, dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il
rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del
materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
- per le tipologie di rifiuto prodotte a
seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso all’azienda (ciclo produttivo) la Ditta dovrà indicare
con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa
dello smaltimento finale;
- dovrà essere prevista la raccolta
separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in
apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno
essere smaltite periodicamente da ditte specializzate;
- Le materie (mps)
e i rifiuti ottenuti a seguito di trattamento con l’impianto mobile, depositati
temporaneamente sul sito, descritti a pag. 16 della relazione tecnica ( da
indicare negli elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente recuperati
e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per
la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o
emissioni polverulenti.
3.4 – per lo
svolgimento delle campagne di attività la Ditta in oggetto è tenuta a:
- comunicare la data di inizio e la data
di termine della campagna di attività;
- produrre copia del contratto o della
lettera di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della
campagna oggetto di comunicazione;
- predisporre specifico diagramma
giornaliero e settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di
effettivo utilizzo dell’impianto in relazione allo svolgimento della campagna
della comunicazione;
- produrre i dati specifici inerenti
all’attività, ad esempio: a)
descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con
relativa codifica (CER) e quantità ( in peso e volume); b) relativo riferimento
all’allegato I del D. M. 5/2/1998 e smi, c) indicare
la tipologia, quantità e destinazione
dei rifiuti che si originano dall’attività di recupero (sovvalli,
scarti, ecc.); d) descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di
attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata ( minimo
1:1000), riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini dell’area
prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione delle tipologie di
insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il
profilo ambientale i potenziali rischi correlati all’esercizio dell’impianto;
e) le modalità di esercizio ( in ordine
ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle
analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività ); f)
il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione
del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia; g) le
modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di
bonifica e di ripristino del sito, nonché il paino di emergenza con particolare
riferimento alle emergenze di tipo ambientale; h) al momento dell’esercizio dell’impianto
mobile la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica
dell’attività. A tale proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla
diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori
limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e smi. Il distretto provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo
si riserva di valutare la Relazione Acustica e, eventualmente, dettare
prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.
3.5 – inoltre: alla
conclusione della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà
presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura
cantiere, nella quale saranno riportate le seguenti informazioni:
- analisi chimiche (test di cessione sul
rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le procedure previste dal D. M.
5/2/1998 e smi e certificazione relativa alla
rispondenza agli standard di cui all’allegato C della corcolare
n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del conferimento a ditte
preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati,
sottofondi stradali, ecc.);
- copia del registro di carico dei
rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché
idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti ( ex mps) ottenuti;
- predisporre idonea documentazione
indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito
di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione
sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli estremi
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto impianto;
- tutta la documentazione sopra
richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive
valutazioni di competenza;
4. di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda l’ operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C
parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.
per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme
consentite dalle vigenti normative in materia nonché rifiuti, da avviare a
smaltimento e/o recupero, ai sensi delle relative disposizioni di legge;
5. di stabilire che, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità
stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a) devono essere adempiute tutte le
condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06
e s.m.i.;
b) almeno 60 giorni prima dell’inizio di
ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi
cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel
cui territorio si trova il sito
prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL,
competenti per territorio;
c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza
e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché
le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla
operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) l’effettuazione delle singole campagne
di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio
di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di
VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto,
oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva
della procedura di VIA;
6. di stabilire inoltre, che dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a) il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b) l’utilizzo dell’impianto deve
rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto;
relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle
direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla
compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c) per l’esecuzione delle singole campagne
di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi
al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della
direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
d) le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi
sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse
alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e) deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f) nel caso sia espressamente previsto
dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
g) per ogni singola attività la Ditta
dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a
cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire
su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i) in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL,
competenti territorialmente;
j) tutte le attrezzature costituenti
l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al
fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
k) durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7. di stabilire altresì, che:
a) la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) la garanzia finanziaria prevista
dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al
momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita
ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai
quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa;
pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata
ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della
Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale
vigente;
c) si dovrà ottemperare da parte della
Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD),
dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei
rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella
Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza
semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo
– Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le
disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il
rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
d) è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e) in caso di cessione dell’attività
autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il
subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f) la presente autorizzazione deve essere
sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo;
8. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti
previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e
s.m.i.;
12. di disporre l’invio del presente
provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale di Pescara,
nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui uno viene notificatoai sensi
di legge alla Società beneficiaria;
14. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.
Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dr. Franco Gerardini