IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo riconosce alla società agricola e rurale grande valenza in termini socio – economici e culturali, per questo rende omaggio a quanti, per fare grande la nostra regione, hanno trovato la morte nei campi. Per questi motivi la Regione Abruzzo istituisce la giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

Art. 2

(Data e modalità organizzative)

1.         La Regione Abruzzo individua nel primo sabato di ottobre il giorno per lo svolgimento della giornata regionale della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

2.         L’organizzazione della giornata è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che, di concerto con il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, entro la seconda settimana di settembre formula il calendario delle manifestazioni. In accordo con i Sindaci che ne facciano richiesta, l’Ufficio di Presidenza può stabilire di tenere la manifestazione presso la sede di uno dei Comuni della Regione Abruzzo.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1.         Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 27 Settembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni CHIODI