IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo riconosce alla
società agricola e rurale grande valenza in termini socio – economici e
culturali, per questo rende omaggio a quanti, per fare grande la nostra
regione, hanno trovato la morte nei campi. Per questi motivi la Regione Abruzzo
istituisce la giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.
Art.
2
(Data
e modalità organizzative)
1. La Regione Abruzzo individua nel primo
sabato di ottobre il giorno per lo svolgimento della giornata regionale della
memoria per i caduti nei campi in agricoltura.
2. L’organizzazione della giornata è
demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che, di concerto
con il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, entro la
seconda settimana di settembre formula il calendario delle manifestazioni. In
accordo con i Sindaci che ne facciano richiesta, l’Ufficio di Presidenza può
stabilire di tenere la manifestazione presso la sede di uno dei Comuni della
Regione Abruzzo.
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri
a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge
della Regione Abruzzo.
L'Aquila, addì 27
Settembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
CHIODI