LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in
materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima
“Finalità, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione
di impresa artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali”,
all’art. 6 comma 2, lett. b) prevede che sono delegate alle province le
funzioni amministrative concernenti gli interventi diretti all’incentivazione
dell’occupazione giovanile di cui all’art. 23 della legge medesima;
RICHIAMATA altresì la
Parte seconda della stessa legge regionale “Interventi per l’occupazione
giovanile e la formazione professionale nell’artigianato, per la trasmissione e
la creazione d’impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione
e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese”,
Titolo I “Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel
settore dell’artigianato – bottega scuola” che all’art. 23, in particolare,
prevede che la Giunta Regionale, allo scopo di incentivare l'occupazione dei
giovani e la loro formazione professionale, concede contributi alle imprese
artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono
giovani lavoratori i quali, alla data dell'assunzione, non abbiano ancora
compiuto il 35° anno di età;
ATTESO che l’art. 4
“Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce che la
Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le
disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità,
trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e
coerenza;
ATTESO che l’art. 23
sopra richiamato, nel comma 3, prevede che la Giunta Regionale con proprio atto
detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate all’incentivazione
dell’occupazione giovanile;
ATTESO che l’art. 23
sopra citato, nel comma 4, prevede che la Giunta Regionale emana direttive per
l’esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto
attiene a :
a) termine e modalità di presentazione
delle richieste di contributo;
b) concessione ed erogazione dei
contributi;
c) casi di revoca e decurtazione dei
contributi;
RICHIAMATA la propria
precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009 Parte Seconda Titolo I – art. 23
concernente “Incentivazione dell’occupazione giovanile” – Criteri di
ripartizione delle risorse – Emanazione direttive per l’esercizio delle
funzioni delegate – Disposizioni di attuazione”, con cui sono state assunte le
seguenti determinazioni:
- al punto 1) del dispositivo sono stati
dettati i criteri di ripartizione delle risorse relative all’incentivazione
dell’occupazione giovanile tra le Amministrazioni Provinciali;
- al punto 2) sono state emanate le
direttive per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 6, comma
2, lett. b) della L.R. 23/2009;
- al punto 3) sono state dettate le
Disposizioni di attuazione dell’art. 23 della L.R. n.
23/2009, come da Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale dello stesso
atto;
RICHIAMATO l’Allegato
1, parte integrante e sostanziale della sopra
citata deliberazione n. 488 del
21 giugno 2010, “ ART. 23 DELLA L.R. 30 ottobre 2009,
n. 23 – “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
GIOVANILE””;
ATTESO che si rileva la
necessità, motivata innanzitutto da esigenze di semplificazione, di modificare
ed integrare le vigenti Disposizioni di attuazione dell’art. 23 della L.R. 23/2009, riportando nel contesto dell’articolato delle
nuove Disposizioni di attuazione sia i
criteri di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni Provinciali e
le direttive per l’esercizio delle
funzioni delegate alle province, riportati nel dispositivo della propria
precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010, sia i criteri e le modalità
attinenti alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’art. 23, della legge regionale
di cui al sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale della
deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;
ATTESO dover procedere
a modificare ed integrare le vigenti Disposizioni di attuazione dell’art. 23
della L.R. 23/2009, alla luce di ulteriori necessità
rilevate, come di seguito riportato:
- riscrivere in modo più puntuale le
direttive per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province, in modo
particolare inserendo un obbligo di presentazione di rendiconto annuale, redatto secondo il format predisposto, con previsione di una specifica scadenza
temporale;
- dettare criteri di ripartizione delle
risorse tra le Amministrazioni Provinciali, improntati alla massima semplicità
ed applicabilità;
- rendere più duttile e snello il
procedimento delineato all’ex art. 1- Clausola “de minimis”
– Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo, relativo
alla presentazione delle istanze di contributo da parte delle imprese artigiane
e consorzi di imprese, all’individuazione da parte delle Amministrazione
Provinciali dei settori dell’artigianato e del numero dei giovani per ciascun
settore ammissibili a contributo, alla
comunicazione a ciascuna impresa da parte delle Amministrazione Provinciali del
numero dei giovani lavoratori per i quali sarà concesso il contributo, in caso
di assunzione, attraverso la rimozione dei termini nello stesso previsti (a
giorni e a mese), e stabilendo, invece, che i termini di cui trattasi siano
fissati dalle stesse Amministrazioni Provinciali;
RITENUTO,
pertanto, dover procedere alle
modificazioni ed integrazioni, come sopra illustrate, delle Disposizioni di
attuazione dell’art. 23 del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in
materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato 1
denominato “ART. 23 DELLA L.R. 30 ottobre 2009, n. 23
– “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
GIOVANILE””, parte integrante e sostanziale
della propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;
ATTESO che il presente
atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona
amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così come
previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;
ACQUISITO sul presente
atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo
dell’Artigianato;
RITENUTO legittimo il
presente provvedimento;
SENTITO il Relatore;
Ad unanimita'
di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto sopra
esposto, che qui si intende integralmente trasfuso,
1. di
procedere alle modificazioni ed integrazioni, come sopra illustrate,
delle Disposizioni di attuazione dell’art. 23 del Titolo I della Parte seconda
della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge
organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui
all’Allegato 1 denominato “ ART. 23 DELLA L.R. 30
ottobre 2009, n. 23 – “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
GIOVANILE”” , parte integrante e sostanziale
della propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;
2. di approvare la nuova stesura delle
Disposizioni di attuazione per l’incentivazione dell’occupazione giovanile, ai
sensi dell’art. 23 citato del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in
materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così denominato:- Allegato
n 1, parte integrante e sostanziale:
“Art. 23 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Criteri
per la ripartizione delle risorse - Direttive per l’esercizio delle funzioni
delegate - Disposizioni di attuazione per l’incentivazione dell’occupazione
giovanile””.
Segue
allegato