LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalità, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali”, all’art. 6 comma 2, lett. b) prevede che sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti gli interventi diretti all’incentivazione dell’occupazione giovanile di cui all’art. 23 della legge medesima;

RICHIAMATA altresì la Parte seconda della stessa legge regionale “Interventi per l’occupazione giovanile e la formazione professionale nell’artigianato, per la trasmissione e la creazione d’impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese”, Titolo I “Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell’artigianato – bottega scuola” che all’art. 23, in particolare, prevede che la Giunta Regionale, allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani e la loro formazione professionale, concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel  territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori i quali, alla data dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età;

ATTESO che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

ATTESO che l’art. 23 sopra richiamato, nel comma 3, prevede che la Giunta Regionale con proprio atto detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate all’incentivazione dell’occupazione giovanile;

ATTESO che l’art. 23 sopra citato, nel comma 4, prevede che la Giunta Regionale emana direttive per l’esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene a :

a)         termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)         concessione ed erogazione dei contributi;

c)         casi di revoca e decurtazione dei contributi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009 Parte Seconda Titolo I – art. 23 concernente “Incentivazione dell’occupazione giovanile” – Criteri di ripartizione delle risorse – Emanazione direttive per l’esercizio delle funzioni delegate – Disposizioni di attuazione”, con cui sono state assunte le seguenti determinazioni:

-          al punto 1) del dispositivo sono stati dettati i criteri di ripartizione delle risorse relative all’incentivazione dell’occupazione giovanile tra le Amministrazioni Provinciali;

-          al punto 2) sono state emanate le direttive per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 23/2009;

-          al punto 3) sono state dettate le Disposizioni di attuazione dell’art. 23 della L.R. n. 23/2009, come da Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale dello stesso atto;

RICHIAMATO l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopra  citata  deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010, “ ART. 23 DELLA L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE””;

ATTESO che si rileva la necessità, motivata innanzitutto da esigenze di semplificazione, di modificare ed integrare le vigenti Disposizioni di attuazione dell’art. 23 della L.R. 23/2009, riportando nel contesto dell’articolato delle nuove Disposizioni di attuazione sia  i criteri di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni Provinciali e le   direttive per l’esercizio delle funzioni delegate alle province, riportati nel dispositivo della propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010, sia i criteri e le modalità attinenti alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’art. 23, della legge regionale di cui al sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;

ATTESO dover procedere a modificare ed integrare le vigenti Disposizioni di attuazione dell’art. 23 della L.R. 23/2009, alla luce di ulteriori necessità rilevate, come di seguito riportato:

-          riscrivere in modo più puntuale le direttive per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province, in modo particolare inserendo un obbligo di presentazione di rendiconto  annuale, redatto secondo il  format predisposto,  con previsione di una specifica scadenza temporale;

-          dettare criteri di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni Provinciali, improntati alla massima semplicità ed applicabilità;

-          rendere più duttile e snello il procedimento delineato all’ex art. 1- Clausola “de minimis” – Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo, relativo alla presentazione delle istanze di contributo da parte delle imprese artigiane e consorzi di imprese, all’individuazione da parte delle Amministrazione Provinciali dei settori dell’artigianato e del numero dei giovani per ciascun settore ammissibili a contributo,  alla comunicazione a ciascuna impresa da parte delle Amministrazione Provinciali del numero dei giovani lavoratori per i quali sarà concesso il contributo, in caso di assunzione, attraverso la rimozione dei termini nello stesso previsti (a giorni e a mese), e stabilendo, invece, che i termini di cui trattasi siano fissati dalle stesse Amministrazioni Provinciali;

RITENUTO, pertanto,  dover procedere alle modificazioni ed integrazioni, come sopra illustrate, delle Disposizioni di attuazione dell’art. 23 del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato 1 denominato “ART. 23 DELLA L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE””, parte integrante e sostanziale  della propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

 

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

RITENUTO legittimo il presente provvedimento;

SENTITO il Relatore;

Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente trasfuso,

1.         di  procedere alle modificazioni ed integrazioni, come sopra illustrate, delle Disposizioni di attuazione dell’art. 23 del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato 1 denominato “ ART. 23 DELLA L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE”” , parte integrante e sostanziale  della propria precedente deliberazione n. 488 del 21 giugno 2010;

2.         di approvare la nuova stesura delle Disposizioni di attuazione per l’incentivazione dell’occupazione giovanile, ai sensi dell’art. 23 citato del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così denominato:- Allegato n 1, parte  integrante e sostanziale: “Art. 23 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Criteri per la ripartizione delle risorse - Direttive per l’esercizio delle funzioni delegate - Disposizioni di attuazione per l’incentivazione dell’occupazione giovanile””.

 

Segue allegato

Allegato 1