LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la L. 23 dicembre 1978 n. 833
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la L.R.
14.08.1981, n. 32, recante “Norme per il trasferimento alle Unità Locali
Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica” ss.mm.ii.;
- la L. 24.11.1981, n. 689, recante
“Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.;
- la L.R.
19.07.1984, n. 47, recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni
amministrative in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.
30.12.1992, n. 502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”;
- il D.Lgs.
07.12.1993, n. 517 “Modificazione del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 recante riordino della disciplina inmateria
sanitaria a norma dell’art 1 della L. 23.10.92 n. 421”;
- la L.R.
25.10.1994, n. 72, recante “Piano Sanitario Regionale 1994 – 1996”, come
modificata ed integrata dall' articolo unico della L.R.
28.04.1995, n. 81;
- il D.Lgs.
31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
- il D.Lgs.
19.06.1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” (GU
n.165 del 16-7-1999 - Suppl. Ordinario n. 132 );
- il D.M. del 06.07.1999 recante
"Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di
distribuzione dei medicinali per uso umano";
- la L. R. 14.09.1999, n. 77 recante
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo
e successive modifiche ed integrazioni”;
- il D.Lgs.
24.04.2006, n. 219 ss.mm.ii. recante "Attuazione
della direttiva 2001/83/ce (e successive direttive dì modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE";
- il D.L.04.07.2006, n. 223, recante
“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza
e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione
di settori produttivi”convertito con modificazioni in L. 04.08.2006, n. 248;
- il D. Lgs.
29.12.2007, n. 274 “ Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un
codice comunitario concernente medicinali per uso umano”;
- il D.L. 25.09.2009, n. 135 recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”,
convertito con modificazioni in 20.11.2009, n. 166;
- il D.L. 09.02.2012, n. 5 recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito
con modificazioni in L. 04.04.2012, n. 35;
- la L.R.
16.07.2013, n. 20, titolata “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.
2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale
2013-2015” e ulteriori disposizioni normative”;
RICHIAMATI
- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 recante
"Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il D.P.R. 9.10.1990, n. 309, recante
“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
e ss.mm.ii.;
- il D.M. del 03.12.2008 recante
“Pubblicazione della XII Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
Italiana”, come integrato e corretto dal D.M. del 26.2.2010, recante “Avviso
relativo all'aggiornamento e correzione della XII edizione della «Farmacopea
Ufficiale» della Repubblica italiana”;
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell'art. 100, c. 1, D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii.
«la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di
un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero
dalle altre autorità competenti individuate dalla legislazione delle regioni o
delle province autonome»;
- l'art. 103, c. 2, D.Lgs.
n. 219/2006 ss.mm.ii. sottopone il rilascio
dell'autorizzazione regionale alla distribuzione e/o deposito all'ingrosso di
medicinali per uso umano e/o gas medicinali alla previa ispezione del magazzino
al fine di verificare che l'attività in questione venga svolta conformemente
alla normativa vigente in materia;
CONSIDERATO CHE
- l'attività di distribuzione e/o
deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e/o gas medicinali è
funzionale a garantire il corretto e pieno svolgimento del servizio
farmaceutico sul territorio;
- l'attività suddetta concorre, insieme
all'attività di distribuzione al dettaglio svolta dalle farmacie e dagli altri
esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 04.07.2006, n. 223, a rendere
effettivo il diritto costituzionale alla tutela della salute;
- il rispetto della normativa contenuta
agli articoli 100 e seguenti del D.Lgs. n. 219/2006 e
ss.mm.ii costituisce presupposto fondamentale per il
rilascio delle autorizzazioni regionali di che trattasi e per la sua efficacia
nel tempo;
CONSIDERATO CHE
- per il rilascio delle suddette
autorizzazioni è necessaria la presentazione di apposita istanza da parte
dell’interessato, corredata della documentazione utile alla verifica del
possesso dei requisiti e dei presupposti prescritti dalla normativa di settore;
- ai sensi dell’art. 103, c. 1, D.Lgs. n. 219/2006 s.m.i., il
termine di conclusione del procedimento finalizzato al rilascio delle suddette
autorizzazioni regionali è di 90 (novanta) giorni, salvo eventuale sospensione
per l’acquisizione delle eventuali integrazioni;
RITENUTO necessario,
alla luce di quanto sopra detto, predisporre dei modelli di istanza per il
rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione e/o deposito all’ingrosso di
medicinali per uso umano e/o gas medicinali (Allegati A e B – parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento);
ATTESO CHE ai sensi
dell’art.18, c. 1 della L.R. n. 20/2013 «le funzioni
ispettive e di vigilanza sull’attività di distribuzione e/o deposito
all’ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. sono
demandate alle Aziende Sanitarie Locali che le esercitano mediante le
Commissioni Aziendali di cui alla L.R. n. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. n. 72/1994 e s.m.i.» disponendo, altresì, al comma 2 che «le modalità di
esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate con successivo
provvedimento di Giunta Regionale»;
RICHIAMATI:
- l’art. 109, c. 2, D.Lgs.
n. 219/2006 s.m.i. nel quale si dispone che “su
richiesta del Ministero della Salute e dell’AIFA le ispezioni di cui al comma 1
possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome”;
- l’art. 111, c. 2, D.Lgs.
n. 219/2006 s.m.i. relativo agli obblighi di
comunicazione dei provvedimenti regionali di modifica, sospensione o revoca
delle autorizzazioni alla distribuzione e/o al deposito all’ingrosso di
medicinali per uso umano e/o gas medicinali;
CONSIDERATO CHE si
rende necessario disciplinare le modalità e gli strumenti mediante i quali deve
essere svolta l’attività ispettiva e di vigilanza demandata, dalla L.R. n. 20/2013 sopra richiamata, alle competenti
Commissioni Aziendali di cui alla L.R. n. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. n. 72/1994 e s.m.i. (di seguito definite Commissioni Aziendali);
RILEVATO CHE l'attività
ispettiva e di vigilanza sugli ingrossi e/o depositi di medicinali per uso
umano e/o gas medicinali si rivela fondamentale per verificare, nell’esercizio
delle attività in questione, la piena osservanza della disciplina di settore
nonché per garantire adeguato ed eventuale supporto al Ministero della Salute e
all’AIFA;
CONSIDERATO CHE il
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute – ai sensi della vigente normativa in materia - ha predisposto lo
schema di verbale d’ispezione (Allegato C – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento) - da utilizzare per l'intero ambito territoriale
regionale per l'attività ispettiva preventiva all’apertura e per l’attività
ispettiva ordinaria/straordinaria sugli ingrossi e/o depositi di medicinali per
uso umano e/o gas medicinali al fine di verificare l’osservanza dei requisiti e
degli obblighi sanciti nel citato D.Lgs. n. 219/2006 ss.mm.ii. e nel D.M. 06.07.1999;
RITENUTO quindi di
dover provvedere – al fine di garantire omogeneità nell’attività ispettiva e di
vigilanza da parte delle AA.SS.LL. - all’approvazione
del succitato schema di verbale d’ispezione preventiva/ordinaria/straordinaria
sugli ingrossi e/o depositi di medicinali per uso umano e/o gas medicinali,
valevole su tutto il territorio regionale;
ATTESO CHE
- ciascuna Commissione Aziendale, oltre
all’attività ispettiva preventiva e straordinaria, è tenuta ad ispezionare con
cadenza biennale, gli ingrossi e/o depositi di medicinali per uso umano e/o gas
medicinali autorizzati sul territorio regionale, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e dei presupposti, previsti dalla normativa di settore,
in virtù dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione regionale;
- della predetta ispezione viene redatto
apposito verbale, secondo lo schema di cui all’allegato C. Detto verbale deve
essere trasmesso dalle competenti Aziende Sanitarie Locali al Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
anche al fine dell’adozione, in caso vengano riscontrate irregolarità, dei
conseguenti provvedimenti di competenza;
DATO ATTO CHE
- relativamente alle sanzioni
amministrative, l’art. 148, c. 13 del D.Lgs. n.
219/2006 stabilisce che “Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse
da quelle previste al comma 4 dell'articolo 147 soggiace alla sanzione
amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle
sanzioni penali eventualmente applicabili”, prevedendo, altresì, al comma
13-bis che “Il distributore all'ingrosso che non osserva il divieto previsto
dall'articolo 100 comma 1-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da trentamila a centomila euro”;
- relativamente alle sanzioni penali, ai
sensi dell’art. 147, c. 4, del D.Lgs. n. 219/2006, il
distributore “che inizia l’attività di
distribuzione all’ingrosso di medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di
cui all’art. 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione stessa, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche a
chi prosegue l'attività autorizzata senza disporre della persona responsabile
di cui all'articolo 101”;
CONSIDERATO CHE, conformemente a quanto
previsto nella L.R. 19.07.1984, n. 47 concernente la
disciplina per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
sanitaria, il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione
Politiche della Salute ha predisposto apposito schema di verbale di accertata
violazione amministrativa (Allegato D – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
CONSIDERATO CHE il
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute ha predisposto un documento (Allegato D1– parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) concernente “Norme e modalità
procedurali sulle sanzioni amministrative relative agli ingrossi di medicinali
per uso umano e/o gas medicinali”, al
fine di fornire ai soggetti interessati indicazioni in merito all’applicazione
delle sanzioni amministrative;
RITENUTO quindi di dover provvedere
all’approvazione del verbale di accertata violazione amministrativa di cui
all’allegato D unitamente al documento di cui all’allegato D1 reso al fine di
garantire l’uniforme applicazione del predetto verbale, valevole su tutto il
territorio regionale;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di approvare i modelli di istanza per
il rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione e/o deposito all’ingrosso
di medicinali per uso umano e/o gas medicinali di cui agli Allegati A e B - che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di precisare che l’attività ispettiva e
di vigilanza sugli ingrossi e/o depositi di medicinali per uso umano e/o gas
medicinali è demandata - ai sensi dell’art. 18 della L.R.
n. 20/2013 - alle competenti Commissioni
Aziendali di cui alla L.R. n. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. n. 72/1994 e s.m.i.;
3. di approvare lo schema di verbale
d’ispezione sia preventiva all’apertura che ordinaria/straordinaria sugli
ingrossi e/o depositi di medicinali per uso umano e/o gas medicinali di cui
all’Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -
valevole su tutto il territorio regionale;
4. di approvare il verbale di accertata
violazione amministrativa, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di
cui all’Allegato D - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- valevole su tutto il territorio regionale;
5. di approvare il documento (Allegato D1–
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) concernente “Norme e
modalità procedurali sulle sanzioni amministrative relative agli ingrossi di
medicinali per uso umano e/o gas medicinali”,
al fine di fornire ai soggetti interessati indicazioni in merito
all’applicazione delle sanzioni amministrative;
6. di disporre che ciascuna Commissione
Aziendale, oltre all’attività ispettiva preventiva all’apertura e
straordinaria, svolga, con cadenza biennale,
sulle attività di distribuzione e/o deposito all’ingrosso di medicinali
per uso umano e/o gas medicinali in possesso dell’autorizzazione regionale,
un’ispezione ordinaria finalizzata a verificare il permanere dei requisiti
nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
7. di disporre che il verbale d’ispezione
sia preventiva all’apertura che ordinaria/straordinaria sugli ingrossi e/o
depositi di medicinali per uso umano e/o gas medicinali – di cui al precedente
punto 3) - unitamente all’eventuale
verbale di accertata violazione amministrativa – di cui al precedente punto 4)
- debba essere trasmesso al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale
della Direzione Politiche della Salute, per gli adempimenti di competenza,
entro 10 giorni dall’effettuata ispezione;
8. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale di provvedere alla
trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti e all’Associazione di categoria
interessate;
9. di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
allegati