LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di
riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;
VISTO l'art. 2, comma
283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa
attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i
criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al
Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di
lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
VISTO il decreto-legge
22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
VISTO l'art. 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° aprile 2014
il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari;
Visto il decreto del
Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, del
1° ottobre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili
di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui
sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico
giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
VISTO l'art. 3-ter,
comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che prevede che per la
copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell’articolo, limitatamente
alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le
predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, sono ripartite tra le Regioni, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola Regione con
decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di
utilizzo proposto dalla medesima Regione;
DATO ATTO che con la
Delibera di Giunta regionale n.102 dell’11.02.2013 si è deciso di programmare,
con l’importo assegnato alla Regione Abruzzo la realizzazione di una
struttura destinata ad accogliere
i residenti in Abruzzo, cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia da 20 posti collocando la struttura nel territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;
VISTO il decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;
DATO ATTO che con DM
28.12.2012 si è proceduto alla ripartizione delle predette risorse in base ai
seguenti criteri:
- popolazione residente al 1° gennaio
2011 (50% delle risorse);
- numero dei soggetti internati negli
Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al
31 dicembre 2011 (50% delle risorse);
VISTO che l’art. 3 del
DM 28.12.2008 prevede che le Regioni possono stipulare specifici accordi
interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i
soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse. Con il decreto del
Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a
individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della
relativa somma;
DATO ATTO che con nota prot.125/segr dell’11.3.2013 il
componente la Giunta preposto al ramo Dott. De Fanis
Luigi ha dato l’assenso alla richiesta
della Regione Molise (nota prot. 2365 del 07.02.2013)
in ordine alla richiesta di stipula di un accordo interregionale per
l’attuazione di quanto disposto dal DM.28.12.12;
CONSIDERATO CHE in base
al DM 28.12.2012 le risorse sono state assegnate relativamente alla parte degli
investimenti come segue:
REGIONI |
Criterio 50% su popolazione residente al
01/01/2011 |
Criterio 50% su soggetti internati in OPG
al 31/12/2011 |
Totale |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2013 |
Abruzzo |
€ 1.924.192,89 |
€ 1.756.819,32 |
€ 3.681.012,21 |
€ 2.479.082,79 |
€ 1.201.929,42 |
Molise |
€ 458.383,48 |
€ 409.924,51 |
€ 868.307,99 |
€ 584.786,81 |
€ 283.521,18 |
VISTO che con le intese Stato Regioni n.
140/CU del 06.12.2012 e 19/CU del 7/2/2013 venivano assegnate le risorse per le
spese di parte corrente come segue:
Regioni |
Anno 2012 |
Anno 2013 |
Abruzzo |
€ 804.788,00 |
€ 1.164.825,00 |
Molise |
€ 189.840,00 |
€ 274.769,00 |
DATO ATTO che risulta
necessario disciplinare i rapporti tra le Regioni Molise e Abruzzo per la realizzazione
e gestione della struttura in oggetto secondo lo schema di accordo allegato
alla presente delibera (Allegato 1);
VISTA la nota della
Regione Molise prot. n. 29535/13 del 01/08/2013,
acquisita con prot. n. RA196495 del 01/08/2013, con
cui si comunica che con D.G.R. n. 375/2013 la Giunta
Regionale ha dato l’assenso formale alla stipula dell’Accordo in oggetto;
VISTA la L.R. 77/99 e ss.mm ed
integrazioni;
DATO ATTO che la
presente delibera non comporta oneri economici sul Bilancio regionale;
DATO ATTO che il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della salute ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni
specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e
approvate
1. di approvare l’accordo per la
realizzazione e utilizzo di una struttura destinata ad accogliere i residenti a cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (Accordo ex art. 3
D.M. 28.12.2012) (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. di demandare al Presidente della Giunta
regionale la relativa sottoscrizione del sopracitato accordo;
3. di inviare copia della deliberazione
alla Regione Molise per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla
sottoscrizione dell’allegato Accordo;
4. di inviare il presente provvedimento,
per gli specifici adempimenti di competenza, alla ASL di Lanciano- Vasto-Chieti;
5. di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato