LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

VISTO l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° aprile 2014 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO l'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell’articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le Regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola Regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima Regione;

DATO ATTO che con la Delibera di Giunta regionale n.102 dell’11.02.2013 si è deciso di programmare, con l’importo assegnato alla Regione Abruzzo la realizzazione di  una  struttura destinata ad accogliere  i  residenti in Abruzzo, cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia  da 20 posti collocando  la struttura nel territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

DATO ATTO che con DM 28.12.2012 si è proceduto alla ripartizione delle predette risorse in base ai seguenti criteri:

-          popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);

-          numero dei soggetti internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse);

VISTO che l’art. 3 del DM 28.12.2008 prevede che le Regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

DATO ATTO che con nota prot.125/segr dell’11.3.2013 il componente la Giunta preposto al ramo Dott. De Fanis Luigi ha dato l’assenso alla  richiesta della Regione Molise (nota prot. 2365 del 07.02.2013) in ordine alla richiesta di stipula di un accordo interregionale per l’attuazione di quanto disposto dal DM.28.12.12;

CONSIDERATO CHE in base al DM 28.12.2012 le risorse sono state assegnate relativamente alla parte degli investimenti come segue:

 

REGIONI

Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011

Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011

Totale

Esercizio 2012

Esercizio 2013

Abruzzo

€ 1.924.192,89

€ 1.756.819,32

€ 3.681.012,21

€ 2.479.082,79

€ 1.201.929,42

Molise

€ 458.383,48

€ 409.924,51

€ 868.307,99

€ 584.786,81

€ 283.521,18

 

 VISTO che con le intese Stato Regioni n. 140/CU del 06.12.2012 e 19/CU del 7/2/2013 venivano assegnate le risorse per le spese di parte corrente  come segue:

 

Regioni

Anno 2012

Anno 2013

Abruzzo

€ 804.788,00

€ 1.164.825,00

Molise

€ 189.840,00

€ 274.769,00

 

DATO ATTO che risulta necessario disciplinare i rapporti tra le Regioni Molise e Abruzzo per la realizzazione e gestione della struttura in oggetto secondo lo schema di accordo allegato alla presente delibera (Allegato 1);

VISTA la nota della Regione Molise prot. n. 29535/13 del 01/08/2013, acquisita con prot. n. RA196495 del 01/08/2013, con cui si comunica che con D.G.R. n. 375/2013 la Giunta Regionale ha dato l’assenso formale alla stipula dell’Accordo in oggetto;

VISTA la L.R. 77/99 e ss.mm ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta oneri economici sul Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.         di approvare l’accordo per la realizzazione e utilizzo di una struttura destinata  ad accogliere i residenti a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (Accordo ex art. 3 D.M. 28.12.2012) (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2.         di demandare al Presidente della Giunta regionale la relativa sottoscrizione del sopracitato accordo;

3.         di inviare copia della deliberazione alla Regione Molise per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla sottoscrizione dell’allegato Accordo;

4.         di inviare il presente provvedimento, per gli specifici adempimenti di competenza, alla ASL di Lanciano- Vasto-Chieti;

5.         di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato

Allegato 1