IL
DIRIGENTE
Omissis
Visti:
Il
R.D. 1443/1927;
Il
D.lgs. 105/1992;
Il
D.lgs. 339/1999;
La
L.R. 15/2002 e s.m.i.;
La
L.R. 64/2012;
Il
D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
Il
Dlgs. 117/2008.
RILASCIA
Alla Società Coca-Cola
HBC Italia srl (p.iva 12363410155) con sede legale a
Milano, V.le Monza al n. civico 338, nella persona del suo Legale
Rappresentante pro-tempore, carica attualmente ricoperta dall’ Ing. Nicola Iadanza, nato a Napoli il 10.03.1978, che elegge domicilio
presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia srl di Oricola
(AQ) località Immagine s.n.c. il permesso di ricerca di acque minerali,
denominato “PRIMA SORGENTE”, mediante la realizzazione di un pozzo ubicato
sulla P.lla n. 50 del foglio 11 del Comune di Oricola, per un periodo di anni 2 (anni due), salvo proroga
da concedersi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R.
15/2002 e s.m.i., su di un’area di ha 13,95 in Comune
di Oricola, località Immagine, individuata con linea
continua rossa nel piano topografico in scala 1:5.000 che costituisce parte
integrante del presente atto, e alle seguenti condizioni.
Il titolare del
permesso di ricerca deve:
1. iniziare i lavori, in conformità alla
documentazione presentata e in particolare a quanto descritto nel “Progetto di
Ricerca” (Elab. A/4) e “Integrazioni” (Elab.
A/13), entro 3 (tre) mesi dalla data del presente atto;
2. corrispondere alla Regione un diritto
proporzionale annuo anticipato pari a Euro 168,237. I lavori di cui al punto
precedente potranno essere avviati solo dopo aver comprovato l’avvenuto
pagamento al competente ufficio regionale;
3. rispettare gli obblighi di cui all’art.
16 della L.R. 15/2002 e s.m.i.,
nonché:
- comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione al programma lavori previsto;
- richiedere l’eventuale proroga del
permesso almeno due mesi prima della scadenza;
- trasmettere annualmente alla Giunta
Regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui
risultati conseguiti e comunicare immediatamente l’avvenuta captazione di
sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed
alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori,
- comunicare i dati statistici e tutte
le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge
ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità
competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e
dell’uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo delle
acque rinvenute;
- durante le prove di emungimento, sia
la falda superficiale che la falda profonda, dovranno essere monitorate
mediante l’ausilio di n. 5 pozzi, usati come piezometri, attualmente presenti
nello stabilimento Coca Cola HBC, denominati P4 e P6 (pozzi profondi) P1, P2,
P3 (pozzi superficiali);
- il pozzo dovrà avere un’area di
salvaguardia assoluta delle dimensioni di metri 3 (tre) per 3 (tre), isolata
con recinzione o idonei mezzi di protezione;
- il pozzo che avesse dato esito negativo
dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno
essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il titolare del
permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e
l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- rispettare le disposizioni di cui al
D.lgs. 117/2008
- per quanto non espressamente previsto
nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le prescrizioni e le
indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il titolare del
permesso, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione
delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall’art. 77 della L.R. 15/2002 e può comportare, tra l’altro, il
pronunciamento da parte del competente servizio regionale, della decadenza
della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 50 della medesima L.R. 15/2002 e s.m.i. e dell’art.
40 del R.D. 1443/1927.
Il presente atto è
rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni,
concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque
denominati da parte di altri Enti o quant’altro necessario, previsti dalla
Legge per il caso di specie.
Contro il presente atto
è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla data di rilascio.
IL
DIRIGENTE
Ing.
Francesco Bonanni