IL DIRIGENTE

Omissis

 

Visti:

Il R.D. 1443/1927;

Il D.lgs. 105/1992;

Il D.lgs. 339/1999;

La L.R. 15/2002 e s.m.i.;

La L.R. 64/2012;

Il D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Il Dlgs. 117/2008.

RILASCIA

Alla Società Coca-Cola HBC Italia srl (p.iva 12363410155) con sede legale a Milano, V.le Monza al n. civico 338, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, carica attualmente ricoperta dall’ Ing. Nicola Iadanza, nato a Napoli il 10.03.1978, che elegge domicilio presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia srl di Oricola (AQ) località Immagine s.n.c. il permesso di ricerca di acque minerali, denominato “PRIMA SORGENTE”, mediante la realizzazione di un pozzo ubicato sulla P.lla n. 50 del foglio 11 del Comune di Oricola, per un periodo di anni 2 (anni due), salvo proroga da concedersi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. 15/2002 e s.m.i., su di un’area di ha 13,95 in Comune di Oricola, località Immagine, individuata con linea continua rossa nel piano topografico in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante del presente atto, e alle seguenti condizioni.

Il titolare del permesso di ricerca deve:

1.         iniziare i lavori, in conformità alla documentazione presentata e in particolare a quanto descritto nel “Progetto di Ricerca” (Elab. A/4) e  “Integrazioni” (Elab. A/13), entro 3 (tre) mesi dalla data del presente atto;

2.         corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro 168,237. I lavori di cui al punto precedente potranno essere avviati solo dopo aver comprovato l’avvenuto pagamento al competente ufficio regionale;

3.         rispettare gli obblighi di cui all’art. 16 della L.R. 15/2002 e s.m.i., nonché:

-          comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;

-          richiedere l’eventuale proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;

-          trasmettere annualmente alla Giunta Regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e comunicare immediatamente l’avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;

-          fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori,

-          comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;

-          attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell’uso della risorsa rinvenuta;

-          astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute;

-          durante le prove di emungimento, sia la falda superficiale che la falda profonda, dovranno essere monitorate mediante l’ausilio di n. 5 pozzi, usati come piezometri, attualmente presenti nello stabilimento Coca Cola HBC, denominati P4 e P6 (pozzi profondi) P1, P2, P3 (pozzi superficiali);

-          il pozzo dovrà avere un’area di salvaguardia assoluta delle dimensioni di metri 3 (tre) per 3 (tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione;

-          il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il titolare del permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;

-          rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2008

-          per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il titolare del permesso, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall’art. 77 della L.R. 15/2002 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte del competente servizio regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 50 della medesima L.R. 15/2002 e s.m.i. e dell’art. 40 del R.D. 1443/1927.

Il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant’altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

Contro il presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di rilascio.

 

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Bonanni