IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,n. 11 recante“Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T.
n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra
l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale,
distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro
stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di
Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al
competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
PRESO ATTO che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio
2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la
gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e
Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. RA/146892/DL33 del 06/06/2013,
presentata dall’Associazione di promozione sociale denominata “IL CERCHIO DELLA
VITA” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, articolazione
a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando la mancanza:
- di quanto richiesto ai sensi dell’art.
6 c. 2 lett. e (hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite ed operanti da
almeno un anno);
CONSIDERATO che
l'Associazione "de qua", con nota acquisita dalla Direzione al prot. n. RA/174254/DL33
del 08/07/2013, chiedeva
"di sospendere l'iter
di iscrizione per mancanza
del requisito di cui al punto 5 dell'allegato A) laddove si dichiara che
l'Associazione è costituita ed operante da almeno un anno dalla data della
presentazione della presente istanza";
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione
dell'Associazione denominata “IL CERCHIO DELLA VITA” con sede legale nel Comune
di Lanciano (CH), alla sezione Prima, Articolazione a) del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale,
per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R.
1 marzo 2012, n. 11;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”
e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24
(competenza del dirigente di servizio e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita al prot. della Direzione n. RA/12924/DL33
del 16/01/2013 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “IL CERCHIO
DELLA VITA” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) ha presentato istanza
di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
istituito con L.R.11/12;
- di prendere altresì attoche con nota acquisita al prot.
della Direzione n. RA/174254/DL33 del 08/07/2013 con la quale l'Associazione
"de qua" chiedeva la sospensione dell'iter di iscrizione per mancanza
di requisiti di cui al punto 5 dell'istanza di iscrizione all. A);
- di dare atto dell’esito negativo dell’istruttoria
effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata
dall'Associazione denominata “IL CERCHIO DELLA VITA” con sede legale nel Comune
di Lanciano (CH), finalizzata ad ottenere l’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale;
- di formalizzare il diniego
all’iscrizione, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, dell’Associazione denominata “IL CERCHIO DELLA VITA” con sede legale
nel Comune di Lanciano (CH) alla Sezione Prima, Articolazione a) del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- di precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso
ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della L.R. 11/12;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- di disporre, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i,
la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del
presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione
interessata.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano DE SANCTIS