IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione
sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la
Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,n. 11
recante“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinariodel
14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett.
a) b) e c), e cheil mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
PRESO ATTO che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012,
è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione
degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R.
11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei
Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio
Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita dalla Direzione al protocollo n. 57828 del 27/02/13, presentata
dall’Associazione di promozione sociale denominata “CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL
GRAN SASSO” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione b);
RILEVATO
- che il competente ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato
una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot.
n. 124102 del 14/05/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, a
norma dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio del procedimento teso alla
formalizzazione del diniego d'iscrizione, fatta salva la possibilità di
integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;
PRESO ATTO che l'associazione “de qua”, ha trasmesso con
nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 133818 del 23/05/13, la documentazione richiesta;
DATO ATTO che il
competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha
riscontratola regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dell’Associazione “CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO”, alla
Sezione Prima, articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca
etica e spirituale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA la L.R. 14.09.99,
n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella
Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente
di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R.
10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte
in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita dalla Direzione al protocollo n. 57828 del 27/02/13 l’Associazione di
Promozione Sociale denominata “CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO”, con
sede legale nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) alla via C.daTembrietta, ha presentato istanza di iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione “de qua”,
alla Sezione Prima, nell’articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “CENTRO EVANGELICO
ISOLA DEL GRAN SASSO”, con sede legale nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE)
alla via C.daTembrietta, alla Sezione Prima del
Registro Regionale, nella seguente articolazione b) solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012,la pubblicazione integrale della
presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano DE SANCTIS