IL
DIRGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007 e s.m.i., relativo alla
organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento
OCM Unico), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/09 (OCM Vitivinicolo);
VISTO il Reg. (CE) n.
423/08 della Commissione, dell’8 maggio 2008, che istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del
Consiglio, relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,
agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n.
607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione
del Regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Reg. (CE) n.
491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM);
VISTA la legge 20
febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,
recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente
l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
VISTO, in
particolare, l’art. 9 (Determinazione
del periodo delle fermentazioni) della
sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:
- stabiliscano il periodo entro il quale
le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il
31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni
spontanee, che avvengono al di fuori del
periodo normato, devono essere immediatamente
comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al
competente ufficio periferico dell’ Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta
eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione
dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati
frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini
imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i
quali sono consentite fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1
(comma 4);
- VISTA la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la
quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato,
competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- CONSIDERATO, che bisogna stabilire
tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di
vitigni precoci;
- VISTA
la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
di stabilire che:
- Il periodo vendemmiale per la campagna
2012/2013 è fissato dal
12.08.13 al 30.11.2013;
- Il periodo entro il quale le
fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il
12.08.13 e ha il termine il 31.12.2013;
Le fermentazioni
spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere
immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato
Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di
Pescara Piazza Vittoria Colonna s. n., precisando:
1. numero e ubicazione del vaso vinario,
riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n.
82., in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti,
conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato IV°
del Reg. (CE) n. 1234/2007, come
modificato dal Regolamento (CE) n.
491/09 (OCM Vitivinicolo);
3. quantità e designazione del prodotto in
fermentazione conformemente a quanto previsto dall’allegato IV°
del Reg. (CE) n. 1234/2007, come
modificato dal Regolamento (CE) n.
491/09 (OCM Vitivinicolo), e dal Reg.
(CE) n. 607/09 e relative disposizioni
applicative;
4. colore (bianco, rosso, rosato).
E’ vietata qualsiasi
fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2013 fatta eccezione per :
- quelle effettuate in bottiglia o in
autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate
fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2014/2015;
- la produzione di vini frizzanti che
sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2014/2015;
- i vini per i quali norme specifiche
prevedono la tipologia “passito” che sono autorizzate fino al 15.05.2015;
- quelle che si verificano
spontaneamente nei vini imbottigliati.
Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino
sono consentite purché l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa
comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti,
al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma
sede distaccata di Pescara Piazza
Vittoria Colonna s. n., con un preavviso di almeno cinque giorni,
precisando:
a) le materie prime da impiegare e i
quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
b) il titolo alcolometrico
volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o
rifermentazione;
c) la denominazione dei prodotti che
intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico
volumico totale.
La fermentazione e/o
rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono
essere effettuate con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e
5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e
eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot.
21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell’Ispettorato
Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti
Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).
La fermentazione e/o rifermentazione dei vini
frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.
Di far pubblicare
integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
La pubblicazione del
presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i
soggetti interessati;
Di far pubblicare
integralmente la presente deliberazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale ,
Alimentazione, Caccia e Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;
Di incaricare i Signori
Sindaci a dare alla presente Determina la massima diffusione a mezzo di
avvisi murali ed altri mezzi idonei di
comunicazione.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Franco La Civita