IL DIRGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il  Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e s.m.i., relativo alla organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento OCM Unico), come modificato dal Regolamento (CE)  n. 491/09 (OCM Vitivinicolo);

VISTO il Reg. (CE) n. 423/08 della Commissione, dell’8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica   il Regolamento  (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTA la legge 20 febbraio 2006,  n. 82  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,  recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;

VISTO, in particolare,  l’art. 9 (Determinazione del periodo delle  fermentazioni) della sopraccitata legge  n. 82/2006  che prevede che le Regioni,  annualmente, con proprio provvedimento:

-          stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene  adottato (comma 1);

-          stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che  avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’ Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);

-          vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);

-          individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite  fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

-          VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006,  n. 82;

-          CONSIDERATO, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

-          VISTA  la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

di stabilire che:

-          Il periodo vendemmiale per la campagna 2012/2013  è  fissato dal  12.08.13  al  30.11.2013;

-          Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 12.08.13 e ha il termine  il 31.12.2013;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari -  Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara  Piazza Vittoria Colonna  s. n., precisando:

1.         numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;

2.         natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato IV° del Reg.  (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Regolamento (CE)  n. 491/09 (OCM Vitivinicolo);

3.         quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto dall’allegato IV° del Reg.  (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Regolamento (CE)  n. 491/09 (OCM Vitivinicolo), e dal  Reg. (CE) n. 607/09  e relative disposizioni applicative;

4.         colore (bianco, rosso, rosato).

E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2013 fatta eccezione per :

-          quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2014/2015;

-          la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2014/2015;

-          i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia “passito” che sono autorizzate fino al 15.05.2015;

-          quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

 

Le pratiche  di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purché l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara  Piazza Vittoria Colonna   s. n.,  con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

a)         le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;

b)         il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;

c)         la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5  della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).

 La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.M. del MIPAAF  29 luglio 2004.

Di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

La pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

Di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;

Di incaricare i Signori Sindaci a dare alla presente Determina la massima diffusione a mezzo di avvisi  murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Franco La Civita