IL DIRETTORE REGIONALE

 

VISTO il R.D. 11/12/1933, 1775 relativo all’approvazione del “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la legge 15.03.1997, n. 59 ed i  relativi decreti attuativi;

VISTO l’art. 86 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. NN° 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 3 in data 13.08.2007;

VISTA la Circolare RA/115040 del 18/05/2012 con la quale il Servizio Gestione delle Acque di questa Direzione ha emanato direttive in merito alla decadenza delle pratiche di derivazioni;

PREMESSO che

-          Con istanze del 21/11/1988, del 28/07/1988 e dell’8/02/1989 la Società Idroelettrica Aretinadi Firenzeha richiesto la concessione per derivare mod. 42,00, mod. 216,30 e mod 4,7 di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Pescara e dal fiume Orfento, rispettivamente nei Comuni di San Giovanni Teatino, di Popoli e di Caramanico Terme;

-          Con istanze del 21/11/1990 e del 18/07/1990 la SS - Società Sannitica di Isernia ha inoltrato istanza di subentro alle anzidette domande di derivazione di acqua dal Fiume Pescara;

-          Il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti, con note RA/119533, RA/119544 e RA/119702 dell’8/5/2013 – inoltrate anche alle succitate Società richiedenti la concessione,  ritenendo che le richieste stesse non siano più  suscettibili  di  prosecuzione del   relativo   procedimento  di   concessione  in  quanto  risultano ferme da oltre dieci anni, senza notizie, richieste o contestazioni da parte dei richiedenti, ha proposto a questa Autorità Concedente l’emissione del provvedimento di conclusione del procedimento ed il conseguente rigetto delle domande richiamate;

-          Questa Autorità concedente, quindi, intende pronunciare, ai sensi del l’art. 12 – comma 2 del D.P.G.R. n. 3 del 2007, per i motivi su esposti, il rigetto delle istanze di derivazione in argomento prodotte dalla Società Idroelettrica Aretina di Firenze e dalla Società Sannitica di Isernia;

PRECISATO, inoltre,che con note raccomandate A.R. RA/166812, RA/166826 e RA/166837 dell’1/07/2013 il Servizio Gestione delle Acque ha comunicato alle Società richiedenti la derivazione il preavviso di avvio del procedimento di rigetto della domanda di che trattasi ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che le suddette missive non sono state recapitate ai destinatari in quanto sconosciuti al portalettere;

CONSIDERATO, altresì, che visto il mancato recapito si è proceduto ad effettuare visure presso le competenti Camere di Commercio dalle quali è emerso che le Società in argomento risultano cancellate dal registro ditte;

VISTO l’art. 12 – comma 2 del Regolamento Regionale 3 del 2007;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1.         di dichiarare concluso il procedimento con pronuncia di rigetto delle istanze del 21/11/1988, del 28/07/1988 e dell’8/02/1989 prodotte dalla Società Idroelettrica Aretinadi Firenze per la concessione a derivare mod. 42,00, mod. 216,30 e mod. 4,7 di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Pescara e dal fiume Orfento, rispettivamente nei Comuni di San Giovanni Teatino, di Popoli e di Caramanico Terme e delle istanze del 21/11/1990 e del 18/07/1990 prodotte dalla SS - Società Sannitica di Isernia di subentro alle anzidette domande di derivazione di acqua dal Fiume Pescara;

2.         di aggiornare il SIGEST eliminando i records relativi.

3.         di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.T. in estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI