IL
DIRETTORE REGIONALE
VISTO il R.D.
11/12/1933, N° 1775 relativo all’approvazione del
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
VISTA la legge
15.03.1997, n. 59 ed i relativi decreti
attuativi;
VISTO l’art. 86 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
VISTE le LL.RR. NN° 72/1999, 11/1999,
7/2003, 15/2004 e 6/2005;
VISTO il Regolamento
approvato con D.P.G.R. n. 3 in data 13.08.2007;
VISTA la Circolare N° RA/115040 del 18/05/2012 con la quale il Servizio Gestione
delle Acque di questa Direzione ha emanato direttive in merito alla decadenza
delle pratiche di derivazioni;
PREMESSO che
- Con istanze del 21/11/1988, del
28/07/1988 e dell’8/02/1989 la Società Idroelettrica Aretinadi
Firenzeha richiesto la concessione per derivare mod.
42,00, mod. 216,30 e mod 4,7 di acqua ad uso
idroelettrico dal fiume Pescara e dal fiume Orfento,
rispettivamente nei Comuni di San Giovanni Teatino, di Popoli e di Caramanico Terme;
- Con istanze del 21/11/1990 e del
18/07/1990 la SS - Società Sannitica di Isernia ha inoltrato istanza di
subentro alle anzidette domande di derivazione di acqua dal Fiume Pescara;
- Il Servizio del Genio Civile Regionale
di Pescara - Ufficio di Chieti, con note N°
RA/119533, N° RA/119544 e N°
RA/119702 dell’8/5/2013 – inoltrate anche alle succitate Società richiedenti la
concessione, ritenendo che le richieste
stesse non siano più suscettibili di
prosecuzione del relativo procedimento
di concessione in
quanto risultano ferme da oltre
dieci anni, senza notizie, richieste o contestazioni da parte dei richiedenti,
ha proposto a questa Autorità Concedente l’emissione del provvedimento di
conclusione del procedimento ed il conseguente rigetto delle domande
richiamate;
- Questa Autorità concedente, quindi,
intende pronunciare, ai sensi del l’art. 12 – comma 2 del D.P.G.R.
n. 3 del 2007, per i motivi su esposti, il rigetto delle istanze di derivazione
in argomento prodotte dalla Società Idroelettrica Aretina di Firenze e dalla
Società Sannitica di Isernia;
PRECISATO, inoltre,che
con note raccomandate A.R. N° RA/166812, N° RA/166826 e N° RA/166837
dell’1/07/2013 il Servizio Gestione delle Acque ha comunicato alle Società
richiedenti la derivazione il preavviso di avvio del procedimento di rigetto della
domanda di che trattasi ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990;
CONSIDERATO che le
suddette missive non sono state recapitate ai destinatari in quanto sconosciuti
al portalettere;
CONSIDERATO, altresì,
che visto il mancato recapito si è proceduto ad effettuare visure presso le
competenti Camere di Commercio dalle quali è emerso che le Società in argomento
risultano cancellate dal registro ditte;
VISTO l’art. 12 – comma
2 del Regolamento Regionale N° 3 del 2007;
DATO ATTO della
regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
1. di dichiarare concluso il procedimento
con pronuncia di rigetto delle istanze del 21/11/1988, del 28/07/1988 e
dell’8/02/1989 prodotte dalla Società Idroelettrica Aretinadi
Firenze per la concessione a derivare mod. 42,00, mod. 216,30 e mod. 4,7 di
acqua ad uso idroelettrico dal fiume Pescara e dal fiume Orfento,
rispettivamente nei Comuni di San Giovanni Teatino, di Popoli e di Caramanico Terme e delle istanze del 21/11/1990 e del
18/07/1990 prodotte dalla SS - Società Sannitica di Isernia di subentro alle
anzidette domande di derivazione di acqua dal Fiume Pescara;
2. di aggiornare il SIGEST eliminando i records relativi.
3. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.T. in estratto del presente provvedimento.
COMUNICA
che, ai sensi dell’art.
3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti
del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.T. dello stesso, o dalla
data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Ing. Pierluigi CAPUTI