LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in
particolare gli artt. 141 comma 2, 142, comma 2, e 147, comma 2,
rispettivamente sulla definizione del Servizio Idrico Integrato e sulle
funzioni e i compiti delle Regioni.
VISTO l’art. 2, comma
186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha
previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, di cui agli
articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, ed ha stabilito che le Regioni attribuiscono con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
VISTO l’art. 13, comma
2, del Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in Legge 24
Febbraio 2012 n. 14 che ha prorogato il termine di cui all'articolo 2, comma
186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al 31 dicembre 2012.
VISTA la Legge
Regionale 13 gennaio 1997 n. 2
“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94”
come modificata dalla Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in
materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che al comma 5
dell’art. 1 stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico
Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale;
VISTO l’art. 1 della L.R. del 12.04.2011 n. 9, commi:
- 6. Al fine dell'attuazione della
presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito
il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente
Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI
sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra
normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.
- 9. Sono organi dell'ERSI il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore
dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale
competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal
Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da
quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti.
Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente
è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri
di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti,
in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla
Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale
richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al
cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.
- 19. L'ERSI succede in tutte le
posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti
salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6
e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali
succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate
presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario.
Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale
e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle
necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e
finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri
compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la
continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI,
tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori,
con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese
alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati
contabili dei gestori del Servizio
- 21. La durata dell'incarico commissariale
è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di
nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con
l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore
generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti
regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del
conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle
attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.
VISTA la delibera di
Giunta Regionale n. 601 del 1/09/2011, “Delibera di indirizzo ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011
n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;
RICHIAMATI i Decreti
del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15/06/2011 di nomina del
Commissario Unico Straordinario, e di proroga:
n. 130 del 17/12/11, n. 59 del 28/06/2012 e n. DPGR n. 79 del
02/10/2012, e il DPGR n. 100 del
30/11/12;
RICHIAMATA la delibera
di Giunta Regionale 812/P del 3/12/12 “Programma della gestione liquidatoria degli Enti d’Ambito e direttive di attuazione
per la costituzione dell’ERSI di cui alla L.R. 9/11”;
RITENUTO di confermare
le direttive approvate con la deliberazione di Giunta Regionale 812/P del
3/3/12, fino all’entrata in vigore della nuova legge organica sul SII, come
stabilito dall’art. 1 co. 30 della LR 9/2011;
RICHIAMATA la delibera
di Giunta Regionale 812/P del 3/12/12 che stabilisce, ai sensi delle previsioni
della LR 9/2011 e successive modificazioni, che il mandato del Commissario
Unico Straordinario prosegue, senza soluzione di continuità fino alla piena
operatività dell’ERSI, ai sensi dell’art. 1, co. 21,
della LR 9/2011, rimanendo salve le modalità di nomina del Commissario Unico
Straordinario di cui all’art. 1 co. 19 della LR
9/2011;
VISTA la nota RA/63449
del 5/3/12 della Direzione LL.PP (All. 1) inviata al
Presidente della Giunta Regionale, al componente la Giunta preposto ai LL.PP.
ed al Commissario Unico Straordinario, con la quale si comunica che, in attesa
della designazione, da parte dell’ANCI, dei Sindaci componenti il Consiglio di
Amministrazione dell’ERSI, gli adempimenti previsti nella DGR 812/P del 3/12/12
avrebbero subito uno slittamento;
VISTE le note relative
alle designazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
- prot. 9580
del 7/03/13 dell’ASSI di Chieti (All. 2) di designazione di una rosa di
candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;
- prot. 21674
del 11/04/13 dell’ASSI di L’Aquila (All. 3) di designazione di una rosa di
candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ERSI;
- prot. 91198
del 12/04/13 dell’ASSI di Teramo (All. 4) di designazione di una rosa di
candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ERSI;
- prot. 145449
del 13/05/13 dell’ASSI di Pescara (All. 5) di designazione di una rosa di
candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;
VISTA la nota
dell’ANCI, prot. 50/Pres.
del 04/06/13 (All. 6), di designazione dei Sindaci componenti il Consiglio di
Amministrazione dell’ERSI, pervenuta oltre il termine previsto del 15/05/12;
CONSIDERATO che la
scelta su quali rapporti siano funzionali alla prosecuzione delle attività
dell’ERSI debba riservarsi al Consiglio di Amministrazione dell’ERSI che ai
sensi dell’art. 1 comma 9 della LR 9/2011 ha poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Ente come sarà meglio definito nello Statuto;
VISTA la nota prot. 151/U del
29/05/13 del Commissario Unico Straordinario (All. 7), inviata al Servizio Gestione delle Acque
della Direzione LL.PP., con la quale vengono richiesti nuovi termini per gli
adempimenti propedeutici alla costituzione dell’ERSI;
RITENUTO, pertanto, di
differire di centoventi giorni dall’approvazione della presente deliberazione,
tutte le scadenze per le attività necessarie alla costituzione dell’ERSI, così
come approvate con DGR 812/P del 3/12/12;
DATO ATTO che la
presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del
Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali
provvedimenti successivi e conseguenti.
DATO ATTO della
legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio
Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99.
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.
A voti unanimi e palesi
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi richiamati
in premessa,
- di confermare le direttive approvate
con la deliberazione di Giunta Regionale 812/P del 3/3/12, che rimarranno in
vigore fino all’entrata in vigore della nuova legge organica sul SII;
- di differire di centoventi giorni
dall’approvazione della presente deliberazione, tutte le scadenze per le
attività necessarie alla costituzione dell’ERSI, così come approvate con DGR
812/P del 3/12/12;
- di dare atto che la presente
deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio
Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti
successivi e conseguenti;
- di pubblicare la presente
Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito della Regione
Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio, sottosezione Servizio Idrico Integrato.
Seguono
allegati