LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli artt. 141 comma 2, 142, comma 2, e 147, comma 2, rispettivamente sulla definizione del Servizio Idrico Integrato e sulle funzioni e i compiti delle Regioni.

VISTO l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed ha stabilito che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

VISTO l’art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in Legge 24 Febbraio 2012 n. 14 che ha prorogato il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al 31 dicembre 2012.

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 1997 n. 2  “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94” come modificata dalla Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che al comma 5 dell’art. 1 stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale;

VISTO l’art. 1 della L.R. del 12.04.2011 n. 9, commi:

-          6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

-          9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.

-          19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio

-          21. La durata dell'incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 601 del 1/09/2011, “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15/06/2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario, e di proroga:  n. 130 del 17/12/11, n. 59 del 28/06/2012 e n. DPGR n. 79 del 02/10/2012, e il  DPGR n. 100 del 30/11/12; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale 812/P del 3/12/12 “Programma della gestione liquidatoria degli Enti d’Ambito e direttive di attuazione per la costituzione dell’ERSI di cui alla L.R. 9/11”;

RITENUTO di confermare le direttive approvate con la deliberazione di Giunta Regionale 812/P del 3/3/12, fino all’entrata in vigore della nuova legge organica sul SII, come stabilito dall’art. 1 co. 30 della LR 9/2011;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale 812/P del 3/12/12 che stabilisce, ai sensi delle previsioni della LR 9/2011 e successive modificazioni, che il mandato del Commissario Unico Straordinario prosegue, senza soluzione di continuità fino alla piena operatività dell’ERSI, ai sensi dell’art. 1, co. 21, della LR 9/2011, rimanendo salve le modalità di nomina del Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 co. 19 della LR 9/2011;

VISTA la nota RA/63449 del 5/3/12 della Direzione LL.PP (All. 1) inviata al Presidente della Giunta Regionale, al componente la Giunta preposto ai LL.PP. ed al Commissario Unico Straordinario, con la quale si comunica che, in attesa della designazione, da parte dell’ANCI, dei Sindaci componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ERSI, gli adempimenti previsti nella DGR 812/P del 3/12/12 avrebbero subito uno slittamento;

VISTE le note relative alle designazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

-          prot. 9580 del 7/03/13 dell’ASSI di Chieti (All. 2) di designazione di una rosa di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;

-          prot. 21674 del 11/04/13 dell’ASSI di L’Aquila (All. 3) di designazione di una rosa di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;

-          prot. 91198 del 12/04/13 dell’ASSI di Teramo (All. 4) di designazione di una rosa di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;

-          prot. 145449 del 13/05/13 dell’ASSI di Pescara (All. 5) di designazione di una rosa di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSI;

VISTA la nota dell’ANCI, prot. 50/Pres. del 04/06/13 (All. 6), di designazione dei Sindaci componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ERSI, pervenuta oltre il termine previsto del 15/05/12;

CONSIDERATO che la scelta su quali rapporti siano funzionali alla prosecuzione delle attività dell’ERSI debba riservarsi al Consiglio di Amministrazione dell’ERSI che ai sensi dell’art. 1 comma 9 della LR 9/2011 ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente come sarà meglio definito nello Statuto;

VISTA la nota  prot. 151/U del 29/05/13 del Commissario Unico Straordinario (All. 7),  inviata al Servizio Gestione delle Acque della Direzione LL.PP., con la quale vengono richiesti nuovi termini per gli adempimenti propedeutici alla costituzione dell’ERSI;

RITENUTO, pertanto, di differire di centoventi giorni dall’approvazione della presente deliberazione, tutte le scadenze per le attività necessarie alla costituzione dell’ERSI, così come approvate con DGR 812/P del 3/12/12;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti.

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99.

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa,

-          di confermare le direttive approvate con la deliberazione di Giunta Regionale 812/P del 3/3/12, che rimarranno in vigore fino all’entrata in vigore della nuova legge organica sul SII; 

-          di differire di centoventi giorni dall’approvazione della presente deliberazione, tutte le scadenze per le attività necessarie alla costituzione dell’ERSI, così come approvate con DGR 812/P del 3/12/12;

-          di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;

-          di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio, sottosezione Servizio Idrico Integrato.

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

 Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7