IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.85 del
D.P.R. 616/77 che individua nel sindacato dei regolamenti comunali inerenti la
materia, le competenze regionali in materia di servizio taxi e servizio di
autonoleggio con conducente;
VISTA la Legge 15
gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea” che detta i criteri generali a cui i comuni
devono attenersi per redigere regolamenti inerenti la materia e prevede all’art.
4, comma 4 che “…presso le regioni e i comuni sono
costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del
Servizio e all’applicazione dei regolamenti” e al comma 6 dell’art.11 che fa
salve, rispetto alle competenze comunali, le attribuzioni delle autorità
competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e
ferroviari;
VISTO inoltre il comma
1 dell’art.2 della L.21/92 che stabilisce che “il prelevamento dell’utente
ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o
comprensoriale” introducendo sin dal 1992 la possibilità per i comuni di
avviare protocolli di intesa in relazione alla suddetta previsione normativa;
VISTO l’art.14 del D.Lgs. 422/97, che ha previsto che “...I comuni interessati,
d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento
del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che
ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza
aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il Presidente
della Regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo
4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;
VISTO da ultimo il
comma 1 bis dell’art.5 bis della L.21/92 che stabilisce «per il servizio di
taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio
dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti
dai sindaci dei comuni interessati»;
ATTESO che
all’aeroporto d’Abruzzo, in vigenza dell’ordinanza ENAC n .4 del 13 aprile
2007, accedevano solo i taxi di Pescara, ma che con successiva ordinanza ENAC
n. 7 del 21 aprile 2010 è stato previsto l’inserimento del Comune di San
Giovanni Teatino e dei comuni capoluoghi di provincia, ma non è stato fissato
il numero di licenze autorizzate all’accesso in Aeroporto per ciascun comune,
anche per mancanza di competenza dell’ENAC in materia, in quanto ai sensi
dell’art.6 del Nuovo Codice della Strada l’ENAC si limita a regolare la
circolazione all’interno dell’aera aeroportuale e non può disconoscere
eventuali accordi tra gli Enti locali;
PRESO ATTO del fatto
che a seguito alla situazione di contrasto nella categoria venutasi a creare
dopo la nuova circolare ENAC, è stata istituita la Commissione Consultiva di
cui all’art.4 della L.21/92 e che nel corso del 2011 sono state convocate due
riunioni, in data 01/06/2011 e 11/10/2011, durante le quali si è cercato un
punto d’incontro tra le parti per la risoluzione delle problematiche emerse sul
servizio taxi all’aeroporto di Pescara;
DATO ATTO che non è
stato possibile in sede di Commissione Consultiva concludere un’intesa per una
nuova programmazione congiunta e coordinata del servizio taxi sull’Aeroporto
D’Abruzzo stabilendo il numero dei posti disponibili per i taxi all’interno
dell’Aeroporto D’Abruzzo stesso e la ripartizione dei posti tra i comuni del
bacino aeroportuale;
PRESO ATTO che alla
Regione ai sensi del richiamato art.14 del D.Lgs.
422/97 compete l’individuazione del bacino e la definizione del contingente
numerico dei posti assegnati a ciascun comune mentre la regolazione del
servizio è di competenza dei singoli comuni;
RITENUTO in
applicazione dell’art.14 del D.Lgs. 422/97, in
mancanza dell’accordo delle categorie e dei comuni interessati, certificata da
ultimo dalla nota del Comune di Chieti a firma dell’Assessore alle Attività
Produttive in data 7 maggio 2013 acquista al Prot.
RA/119813/DE10/2013, di adottare un provvedimento che stabilisce nei comuni di Pescara-Chieti-San Giovanni Teatino, il Bacino aeroportuale
del servizio di taxi in Regione Abruzzo
nonché individua il numero dei
posti-taxi assegnati a ciascuno dei suddetti tre comuni da gestire con una
rotazione di turni all’interno del contingente stabilito per ciascun comune;
DATO ATTO che il numero
dei posti assegnati a ciascun comune, per ragioni di opportunità ed in seguito
al mancato accordo sia in sede di Commissione Consultiva, è stato definito con
una proporzione matematica in base al numero di licenze attive presso ciascun
comune;
PRESO ATTO che comunque
in base alla L.21/1992 anche agli altri capoluoghi di Provincia, Teramo e
L’Aquila, pur non facenti parte dell’istituendo bacino aeroportuale, è
garantito l’accesso all’aeroporto;
PRESO ATTO che il
Comune di San Giovanni Teatino non ha rilasciato licenze e pertanto si ritiene
di attribuire un solo posto a disposizione per l’eventuale attivazione del
servizio taxi;
PRESO ATTO che il
Comune di Pescara ha rilasciato n.40 licenze mentre il Comune di Chieti n.16 e
che il numero di stalli presso l’aeroporto viene fissata in n.12 la percentuale
calcolata con proporzione matematica tra tali valori (71,43% Pescara e 28,57%
Chieti) viene adottata per stabilire il numero dei posti da assegnare, ovvero
n.9 posti per il comune di Pescara e n.3 per il comune di Chieti. All’interno
di tali contingenti i comuni regoleranno una turnazione per l’avvicendamento negli
stalli aeroportuali per la copertura del servizio;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77 e successive modifiche ed
integrazioni e in particolare l’art.20 comma 9;
PRESO ATTO che con la
sottoscrizione del presente atto il Vice Direttore Regionale facente funzioni
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi attesta la legittimità e la regolarità
amministrativa del presente atto ai sensi degli artt.23 e 24 della citata L.R. 14.09.1999, n.77.
DECRETA
ART.1
Il Bacino di traffico
dell’Aeroporto D’Abruzzo è costituito dall’insieme dei territori dei comuni di
Pescara, Chieti, San Giovanni Teatino.
ART.2
Il Comune di Teramo ed
il Comune di L’Aquila, pur non facenti parte del bacino aeroportuale, hanno
garantito l’accesso all’Aeroporto D’Abruzzo.
ART.3
- I posti disponibili per i taxi
all’interno dell’Aeroporto D’Abruzzo è
di n.9 posti per il comune di Pescara e di n.3 per il comune di Chieti;
- Al comune di San Giovanni Teatino è
attribuito n.1 posto;
- All’interno di tali contingenti i
comuni regoleranno una turnazione per
l’avvicendamento dei taxi negli stalli
aeroportuali per la copertura del servizio.
ART.4
- Ai comuni compete l’approvazione di
una disciplina uniforme del servizio nel Bacino Aeroportuale, attraverso
l’adozione da parte di ogni singolo comune di una apposita sezione del
Regolamento di NCC che regoli uniformemente la gestione del servizio taxi compresa
la regolazione delle tariffe.
- Ai comuni compete il monitoraggio
dello svolgimento del servizio all’interno del Bacino aeroportuale.
L’Aquila li, 2.08.2013
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott.
Giovanni Chiodi