IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art.85 del D.P.R. 616/77 che individua nel sindacato dei regolamenti comunali inerenti la materia, le competenze regionali in materia di servizio taxi e servizio di autonoleggio con conducente;

 

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” che detta i criteri generali a cui i comuni devono attenersi per redigere regolamenti inerenti la materia e prevede all’art. 4, comma 4 che “…presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del Servizio e all’applicazione dei regolamenti” e al comma 6 dell’art.11 che fa salve, rispetto alle competenze comunali, le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari;

 

VISTO inoltre il comma 1 dell’art.2 della L.21/92 che stabilisce che “il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale” introducendo sin dal 1992 la possibilità per i comuni di avviare protocolli di intesa in relazione alla suddetta previsione normativa;

 

VISTO l’art.14 del D.Lgs. 422/97, che ha previsto che “...I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il Presidente della Regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

 

VISTO da ultimo il comma 1 bis dell’art.5 bis della L.21/92 che stabilisce «per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;

 

ATTESO che all’aeroporto d’Abruzzo, in vigenza dell’ordinanza ENAC n .4 del 13 aprile 2007, accedevano solo i taxi di Pescara, ma che con successiva ordinanza ENAC n. 7 del 21 aprile 2010 è stato previsto l’inserimento del Comune di San Giovanni Teatino e dei comuni capoluoghi di provincia, ma non è stato fissato il numero di licenze autorizzate all’accesso in Aeroporto per ciascun comune, anche per mancanza di competenza dell’ENAC in materia, in quanto ai sensi dell’art.6 del Nuovo Codice della Strada l’ENAC si limita a regolare la circolazione all’interno dell’aera aeroportuale e non può disconoscere eventuali accordi tra gli Enti locali;

 

PRESO ATTO del fatto che a seguito alla situazione di contrasto nella categoria venutasi a creare dopo la nuova circolare ENAC, è stata istituita la Commissione Consultiva di cui all’art.4 della L.21/92 e che nel corso del 2011 sono state convocate due riunioni, in data 01/06/2011 e 11/10/2011, durante le quali si è cercato un punto d’incontro tra le parti per la risoluzione delle problematiche emerse sul servizio taxi all’aeroporto di Pescara;

 

DATO ATTO che non è stato possibile in sede di Commissione Consultiva concludere un’intesa per una nuova programmazione congiunta e coordinata del servizio taxi sull’Aeroporto D’Abruzzo stabilendo il numero dei posti disponibili per i taxi all’interno dell’Aeroporto D’Abruzzo stesso e la ripartizione dei posti tra i comuni del bacino aeroportuale;

 

PRESO ATTO che alla Regione ai sensi del richiamato art.14 del D.Lgs. 422/97 compete l’individuazione del bacino e la definizione del contingente numerico dei posti assegnati a ciascun comune mentre la regolazione del servizio è di competenza dei singoli comuni;

 

RITENUTO in applicazione dell’art.14 del D.Lgs. 422/97, in mancanza dell’accordo delle categorie e dei comuni interessati, certificata da ultimo dalla nota del Comune di Chieti a firma dell’Assessore alle Attività Produttive in data 7 maggio 2013 acquista al Prot. RA/119813/DE10/2013, di adottare un provvedimento che stabilisce nei comuni di Pescara-Chieti-San Giovanni Teatino, il Bacino aeroportuale del servizio di taxi in Regione Abruzzo  nonché  individua il numero dei posti-taxi assegnati a ciascuno dei suddetti tre comuni da gestire con una rotazione di turni all’interno del contingente stabilito per ciascun comune;

 

DATO ATTO che il numero dei posti assegnati a ciascun comune, per ragioni di opportunità ed in seguito al mancato accordo sia in sede di Commissione Consultiva, è stato definito con una proporzione matematica in base al numero di licenze attive presso ciascun comune;

 

PRESO ATTO che comunque in base alla L.21/1992 anche agli altri capoluoghi di Provincia, Teramo e L’Aquila, pur non facenti parte dell’istituendo bacino aeroportuale, è garantito l’accesso all’aeroporto;

 

PRESO ATTO che il Comune di San Giovanni Teatino non ha rilasciato licenze e pertanto si ritiene di attribuire un solo posto a disposizione per l’eventuale attivazione del servizio taxi;

 

PRESO ATTO che il Comune di Pescara ha rilasciato n.40 licenze mentre il Comune di Chieti n.16 e che il numero di stalli presso l’aeroporto viene fissata in n.12 la percentuale calcolata con proporzione matematica tra tali valori (71,43% Pescara e 28,57% Chieti) viene adottata per stabilire il numero dei posti da assegnare, ovvero n.9 posti per il comune di Pescara e n.3 per il comune di Chieti. All’interno di tali contingenti i comuni regoleranno una turnazione per l’avvicendamento negli stalli aeroportuali per la copertura del servizio;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art.20 comma 9;

 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Vice Direttore Regionale facente funzioni Dott.ssa Maria Antonietta Picardi  attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi degli artt.23 e 24 della citata L.R. 14.09.1999, n.77.

 

DECRETA

 

ART.1

Il Bacino di traffico dell’Aeroporto D’Abruzzo è costituito dall’insieme dei territori dei comuni di Pescara, Chieti, San Giovanni Teatino.

 

ART.2

Il Comune di Teramo ed il Comune di L’Aquila, pur non facenti parte del bacino aeroportuale, hanno garantito l’accesso all’Aeroporto D’Abruzzo.

 

ART.3

-          I posti disponibili per i taxi all’interno dell’Aeroporto D’Abruzzo è  di n.9 posti per il comune di Pescara e di n.3 per il comune di Chieti;

-          Al comune di San Giovanni Teatino è attribuito n.1 posto;

-          All’interno di tali contingenti i comuni regoleranno una  turnazione per l’avvicendamento  dei taxi negli stalli aeroportuali per la copertura del servizio.

 

ART.4

-          Ai comuni compete l’approvazione di una disciplina uniforme del servizio nel Bacino Aeroportuale, attraverso l’adozione da parte di ogni singolo comune di una apposita sezione del Regolamento di NCC che regoli uniformemente la gestione del servizio taxi compresa la regolazione delle tariffe.

-          Ai comuni compete il monitoraggio dello svolgimento del servizio all’interno del Bacino aeroportuale.

 

L’Aquila li, 2.08.2013

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Chiodi