IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383,
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO- che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la
Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO- che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di
Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al
competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
PRESO ATTO- che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio
2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la
gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e
Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO che, con
determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su
Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio
Assistenziali, U2, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati
i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli
devono essere necessariamente utilizzati
per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale;
VISTA- l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. RA/136610/DL33 del 27/05/13,
presentata dall’associazione di promozione sociale denominata “Associazione
Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Comitato Provinciale di
Pescara” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Seconda, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione b);
DATO ATTO che il
competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dell’Associazione “Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e
Dispersi in Guerra - Comitato Provinciale di Pescara”, alla Sezione Seconda,
articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale,
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione
dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed
art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita al prot. della Direzione n. RA/136610/DL33
del 27/05/13 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione
Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Comitato Provinciale di
Pescara”, con sede legale nel Comune di Pescara, ha presentato istanza di
iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
istituito con L.R.11/12;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione "de
qua", alla Sezione Prima, nell’articolazione b) solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Associazione
Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Comitato Provinciale di
Pescara”, con sede legale nel Comune di Pescara, alla Sezione Seconda del
Registro Regionale, nella seguente articolazione b) solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale
della presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis