LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

 

-          che il Contratto di Servizio sottoscritto tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011 per gli anni 2009 – 2014, prevede all’art.18, comma 3 che la Regione  adegui con cadenza annuale le tariffe dei servizi al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nei DPEF più il recupero della differenza tra inflazione reale e quella programmata per l’anno precedente;

 

-          che, in assenza di tale adeguamento, in base al comma 4 del medesimo art.18, la Regione è tenuta a riconoscere a Trenitalia s.p.a. la quota corrispondente all’aumento atteso calcolata sui ricavi da traffico dell’anno precedente;

 

-          che l’ultimo adeguamento delle tariffe relative al servizio di trasporto locale su ferro (anno 2012) risale alla Deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 30 luglio 2012 che prevedeva  un adeguamento tariffario del 4,3%;

 

VISTA la nota di Trenitalia s.p.a. – Direzione Regione Abruzzo del 12.6.2013 prot.32198, acquisita al protocollo regionale il 13.6.2013 con il n.152257 (allegato n.1) con cui si propone l’adeguamento al tasso di inflazione del corrispettivo del contratto;

 

RITENUTO di operare l’adeguamento al tasso di inflazione per ottemperare a quanto disposto dall’ art.18, comma 3 del Contratto di Servizio sottoscritto 2009 – 2014 tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a.;

 

EVIDENZIATO che l’adeguamento medio proposto è pari al 3,0%  afferente alla sommatoria dei valori collegati ai tassi di variazione medio annui dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, pari al tasso di inflazione programmato 2013 (1,5% - DEF 2013) e al recupero del c.d. scarto inflazionistico tra il tasso di inflazione programmata (1,5) e definitiva (3,0) relativa al 2012 che determina un ulteriore +1,5%;

 

DATO ATTO che si ritiene opportuno applicare l’incremento del 3,0% su base media, in linea con il criterio adottato anche per le precedenti manovre tariffarie;

 

EVIDENZIATO, in ragione dell’applicazione del predetto criterio decrescente e dell’applicazione delle citate percentuali sulla base “spuria” (ovvero non arrotondata) delle tariffe 2012, che gli scostamenti risultanti, in valore assoluto, sono per l’utenza piuttosto contenuti, perché sul biglietto di corsa semplice l’aumento è compreso fra un minimo di 0,10 e un massimo di 0,30 centesimi di euro e sull’abbonamento mensile fra un minimo di 0,90 euro e un massimo di 3,00 euro, in ragione del diverso scaglione chilometrico;

 

CONSIDERATO, altresì, che la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. esercita servizi sia su ferro che su gomma;

 

ATTESO che l’adeguamento tariffario proposto, si applicherà come ovvio anche sui servizi ferroviari della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. al fine di consolidare quanto disposto dalla precedente Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006 che ha diversificato il sistema tariffario dei servizi eserciti dalla FAS, distinguendo tra servizi ferroviari e  servizi su gomma, che pure esercita, a cui continueranno ad applicarsi le tariffe previste per i servizi su strada effettuati su gomma;

 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia s.p.a. e Fas s.p.a., debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti dell’utenza;

 

VISTA la legge regionale 23 luglio 1991, n.40 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale ed in particolare gli articoli 2 e 3;

 

VISTO, altresì, l’art. 23 del L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 che stabilisce i criteri per la definizione del sistema tariffario;

 

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, secondo comma, lett. g), secondo il quale deve essere garantita la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

 

VISTO l’art. 2, comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 in base al quale i criteri di determinazione delle tariffe sono: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;

 

DATO ATTO che secondo i dati resi dall’Istituto nazionale di statistica, nella sintesi al rapporto annuale, l’inflazione media annua per il 2012 è stata pari al 3,0% a fronte di un inflazione programmata per lo stesso anno dell’1,5% ;

 

DATO ATTO che nel Documento di Economia e Finanza 2013 del 10 aprile 2013, il tasso di inflazione programmato per l’anno 2013 è pari al 1,5%;

 

RITENUTO urgente provvedere con effetto immediato all’adeguamento tariffario per ottemperare a quanto disposto dall’art.18 del contratto stesso il cui mancato adempimento comporta la sanzione ivi prevista;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il prospetto dell’adeguamento tariffario (allegato n.2) nonché il prospetto del nuovo tariffario regionale (allegato n.3) e il prospetto (allegato n.4) contenente una comparazione tra le tariffe del ferro e quelle della gomma;

 

RITENUTO di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe ferroviarie regionali dal 1° agosto 2013;

 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non necessita del competente parere della IV Commissione Consiliare in quanto ai sensi dell’art.3 della L.R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non contiene adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli arrotondamenti, al tasso di svalutazione;

 

VISTA la Legge regionale n.77/99;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

VISTA la normativa di riferimento;

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.         di approvare la tabella (allegato n. 2) contenente il prospetto dell’adeguamento tariffario, nonché la tabella (allegato n. 3) contenente il prospetto del nuovo tariffario regionale e la tabella (allegato n.4) contenente una comparazione tra le tariffe del ferro e quelle della gomma;

2.         di adeguare, di conseguenza, le tariffe dei servizi ferroviari regionali, con decorrenza dal 1° agosto 2013;

3.         di stabilire che le tariffe in questa sede approvate siano applicate anche per i servizi effettuati su ferro dalla Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.A, mantenendo fermo per i servizi effettuati su strada svolti dalla medesima società il tariffario e le condizioni regionali approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.194 del 26.3.2012;

4.         di stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia e Fas, debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti dell’utenza;

5.         di trasmettere copia del presente provvedimento a Trenitalia s.p.a. – Direzione Regionale Abruzzo, alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo,  loro sedi;

6.         di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4