LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
- che il Contratto di Servizio
sottoscritto tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011 per gli
anni 2009 – 2014, prevede all’art.18, comma 3 che la Regione adegui con cadenza annuale le tariffe dei
servizi al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nei DPEF più il
recupero della differenza tra inflazione reale e quella programmata per l’anno
precedente;
- che, in assenza di tale adeguamento,
in base al comma 4 del medesimo art.18, la Regione è tenuta a riconoscere a
Trenitalia s.p.a. la quota corrispondente all’aumento atteso calcolata sui
ricavi da traffico dell’anno precedente;
- che l’ultimo adeguamento delle tariffe
relative al servizio di trasporto locale su ferro (anno 2012) risale alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 30 luglio 2012 che
prevedeva un adeguamento tariffario del
4,3%;
VISTA la nota di
Trenitalia s.p.a. – Direzione Regione Abruzzo del 12.6.2013 prot.32198,
acquisita al protocollo regionale il 13.6.2013 con il n.152257 (allegato n.1)
con cui si propone l’adeguamento al tasso di inflazione del corrispettivo del
contratto;
RITENUTO di operare
l’adeguamento al tasso di inflazione per ottemperare a quanto disposto dall’
art.18, comma 3 del Contratto di Servizio sottoscritto 2009 – 2014 tra la regione
Abruzzo e Trenitalia s.p.a.;
EVIDENZIATO che
l’adeguamento medio proposto è pari al 3,0%
afferente alla sommatoria dei valori collegati ai tassi di variazione
medio annui dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati,
pari al tasso di inflazione programmato 2013 (1,5% - DEF 2013) e al recupero
del c.d. scarto inflazionistico tra il tasso di inflazione programmata (1,5) e
definitiva (3,0) relativa al 2012 che determina un ulteriore +1,5%;
DATO ATTO che si
ritiene opportuno applicare l’incremento del 3,0% su base media, in linea con
il criterio adottato anche per le precedenti manovre tariffarie;
EVIDENZIATO, in ragione
dell’applicazione del predetto criterio decrescente e dell’applicazione delle
citate percentuali sulla base “spuria” (ovvero non arrotondata) delle tariffe
2012, che gli scostamenti risultanti, in valore assoluto, sono per l’utenza
piuttosto contenuti, perché sul biglietto di corsa semplice l’aumento è
compreso fra un minimo di 0,10 e un massimo di 0,30 centesimi di euro e
sull’abbonamento mensile fra un minimo di 0,90 euro e un massimo di 3,00 euro,
in ragione del diverso scaglione chilometrico;
CONSIDERATO, altresì,
che la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. esercita servizi sia su ferro che su gomma;
ATTESO che l’adeguamento
tariffario proposto, si applicherà come ovvio anche sui servizi ferroviari
della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. al fine di consolidare quanto disposto dalla
precedente Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006
che ha diversificato il sistema tariffario dei servizi eserciti dalla FAS,
distinguendo tra servizi ferroviari e
servizi su gomma, che pure esercita, a cui continueranno ad applicarsi
le tariffe previste per i servizi su strada effettuati su gomma;
RITENUTO, inoltre, di
stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando
incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori
Trenitalia s.p.a. e Fas s.p.a., debbano avere
uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento
nei confronti dell’utenza;
VISTA la legge
regionale 23 luglio 1991, n.40 e successive modifiche ed integrazioni, recante
norme in materia di disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico
locale ed in particolare gli articoli 2 e 3;
VISTO, altresì, l’art.
23 del L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 che stabilisce i
criteri per la definizione del sistema tariffario;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, secondo comma, lett. g),
secondo il quale deve essere garantita la determinazione delle tariffe del
servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
VISTO l’art. 2, comma
18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 in base al quale i criteri di
determinazione delle tariffe sono: a) tasso di variazione medio annuo riferito
ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’ISTAT; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;
DATO ATTO che secondo i
dati resi dall’Istituto nazionale di statistica, nella sintesi al rapporto
annuale, l’inflazione media annua per il 2012 è stata pari al 3,0% a fronte di
un inflazione programmata per lo stesso anno dell’1,5% ;
DATO ATTO che nel
Documento di Economia e Finanza 2013 del 10 aprile 2013, il tasso di inflazione
programmato per l’anno 2013 è pari al 1,5%;
RITENUTO urgente
provvedere con effetto immediato all’adeguamento tariffario per ottemperare a
quanto disposto dall’art.18 del contratto stesso il cui mancato adempimento
comporta la sanzione ivi prevista;
RITENUTO, pertanto, di
approvare il prospetto dell’adeguamento tariffario (allegato n.2) nonché il
prospetto del nuovo tariffario regionale (allegato n.3) e il prospetto
(allegato n.4) contenente una comparazione tra le tariffe del ferro e quelle
della gomma;
RITENUTO di stabilire
la decorrenza delle nuove tariffe ferroviarie regionali dal 1° agosto 2013;
EVIDENZIATO che il
presente provvedimento non necessita del competente parere della IV Commissione
Consiliare in quanto ai sensi dell’art.3 della L.R.
23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non
contiene adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli
arrotondamenti, al tasso di svalutazione;
VISTA la Legge
regionale n.77/99;
PRESO ATTO che il
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione
del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;
VISTA la normativa di
riferimento;
A voti unanimi resi nei
modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in
narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
1. di approvare la tabella (allegato n. 2)
contenente il prospetto dell’adeguamento tariffario, nonché la tabella
(allegato n. 3) contenente il prospetto del nuovo tariffario regionale e la
tabella (allegato n.4) contenente una comparazione tra le tariffe del ferro e
quelle della gomma;
2. di adeguare, di conseguenza, le tariffe
dei servizi ferroviari regionali, con decorrenza dal 1° agosto 2013;
3. di stabilire che le tariffe in questa
sede approvate siano applicate anche per i servizi effettuati su ferro dalla
Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.A,
mantenendo fermo per i servizi effettuati su strada svolti dalla medesima
società il tariffario e le condizioni regionali approvate con Deliberazione
della Giunta regionale n.194 del 26.3.2012;
4. di stabilire che le eventuali offerte
commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni
di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia e Fas,
debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di
trattamento nei confronti dell’utenza;
5. di trasmettere copia del presente
provvedimento a Trenitalia s.p.a. – Direzione Regionale Abruzzo, alla Ferrovia
Adriatico Sangritana S.p.A., al Componente la Giunta,
al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e
Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e
Controllo, loro sedi;
6. di disporre la pubblicazione del dispositivo
del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente atto.
Seguono
allegati