LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Deliberazione G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999 “Misure urgenti in materia
di guide turistiche e di accompagnatori turistici in vista dell’anno giubilare
2000” che ha istituito gli albi regionali provvisori delle guide turistiche e
degli accompagnatori turistici, prevedendo una iscrizione per titoli ai
predetti albi, legittimante all’esercizio delle relative professioni, al fine
di garantire un servizio accessorio a singoli e gruppi di turisti in visita nella Regione durante l’anno
giubilare;
VISTO, in particolare,
il punto 11 della suddetta deliberazione che ha previsto che, per la sola
professione di accompagnatore turistico, possano essere iscritti all’Albo
regionale anche coloro in possesso del requisito dell’avvenuto esercizio,
dietro compenso, di almeno due prestazioni di accompagnatore di gruppi
turistici commissionate da un medesimo organismo o di almeno tre prestazioni se
commissionate da organismi diversi, da comprovare mediante dichiarazione del
committente (o dei committenti) autenticata nei modi di legge e copia delle
ricevute, fatture e simili documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle
prestazioni effettuate;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 288 del 10 marzo 2000 “Misure urgenti in materia di
guide turistiche e di accompagnatori turistici in occasione dell’anno giubilare
2000. Integrazione” che ha riconosciuto, per uniformità di trattamento, ai fini
dell’iscrizione all’albo provvisorio regionale delle guide turistiche, il
requisito di cui al citato punto 11 della deliberazione n. 2470/1999 prevedendo
anche per le guide turistiche l’accesso al relativo albo tramite presentazione
della documentazione attestante l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni
in qualità di guida turistica;
CONSIDERATO che i
rimanenti requisiti individuati dalla D.G.R. n.
2470/1999 quali titoli di accesso agli albi delle guide e degli accompagnatori
turistici consistono, essenzialmente, nel possesso di titoli scolastici,
universitari, di formazione professionale atti a dimostrare le conoscenze
specifiche richieste per l’esercizio delle rispettive professioni;
CONSIDERATO che è attualmente al vaglio parlamentare il
progetto di Legge Europea 2013 che, tra le altre, reca disposizioni finalizzate
ad estendere l’abilitazione alla professione di guida turistica, attualmente
circoscritta a livello territoriale, su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO, altresì,
che il suddetto progetto di legge è diretto a risolvere le annose contestazioni
sollevate dalla Commissione Europea in materia di guide turistiche per
violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva Servizi (2006/123/CE)
all’art. 10, paragrafo 4, laddove la legislazione nazionale prevede che
l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia
validità soltanto nella Regione o Provincia di rilascio, precludendo, pertanto,
alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale;
RITENUTO che il
requisito di cui al punto 11 della D.G.R. n.
2470/1999, esteso dalla D.G.R. n. 288/2000 alle
guide, che garantisce l’accesso agli albi delle professioni turistiche per il
solo fatto di avere esercitato a livello professionale “almeno due prestazioni
di accompagnatore o di guida”, non consente alcuna valutazione dei titoli
formativi, scolastici e universitari;
ATTESO che tale
procedura minimale pregiudica, di conseguenza, la qualità dei servizi resi
dalle guide e dagli accompagnatori soprattutto nell’ottica del delineato quadro
europeo e nazionale che, di fatto, potrebbe presto riconoscere validità
nazionale all’abilitazione così rilasciata e non ancorata a requisiti e titoli
formativi specifici;
RITENUTA, inoltre, non
più attuale la motivazione dell’urgenza di garantire servizi turistici
accessori e non più rispondente alle odierne tendenze in materia di professioni
turistiche il riconoscimento di una breve esperienza lavorativa come titolo di
accesso alle professioni in parola, stante l’alto numero di guide e di
accompagnatori con lauree e/o diplomi ad hoc già iscritti ai rispettivi albi
regionali;
DATO ATTO che
l’aggiornamento degli albi de quo è comunque garantito dalla D.G.R. n. 2470/1999 che prevede, in primis, quali requisiti
di accesso titoli formativi specifici;
RICONOSCIUTA, pertanto,
la necessità di modificare la D.G.R. n. 2470 del 24
novembre 1999 con la soppressione del punto 11 laddove prevede che, per la sola
professione di accompagnatore turistico, possano essere iscritti all’Albo
regionale anche coloro in possesso del requisito dell’avvenuto esercizio,
dietro compenso, di almeno due prestazioni di accompagnatore di gruppi
turistici commissionate da un medesimo organismo o di almeno tre prestazioni se
commissionate da organismi diversi, da comprovare mediante dichiarazione del
committente (o dei committenti) autenticata nei modi di legge e copia delle
ricevute, fatture e simili documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle
prestazioni effettuate;
RICONOSCIUTA,
parimenti, la necessità di revocare la D.G.R. n. 288
del 10 marzo 2000 che ha riconosciuto,
per uniformità di trattamento, ai fini dell’iscrizione all’albo provvisorio
regionale delle guide turistiche, il requisito di cui al citato punto 11 della
deliberazione n. 2470/1999 prevedendo anche per le guide turistiche l’accesso
al relativo albo tramite presentazione della documentazione attestante
l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni in qualità di guida
turistica;
VISTO lo Statuto della
Regione Abruzzo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DATO ATTO della
legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n.
77/99;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per tutti i motivi
esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati
di:
- modificare la D.G.R.
n. 2470 del 24 novembre 1999 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e
di accompagnatori turistici in vista dell’anno giubilare 2000” con la
soppressione del punto 11 laddove prevede
che, per la sola professione di accompagnatore turistico, possano essere
iscritti all’Albo regionale anche coloro in possesso del requisito
dell’avvenuto esercizio, dietro compenso, di almeno due prestazioni di
accompagnatore di gruppi turistici commissionate da un medesimo organismo o di
almeno tre prestazioni se commissionate da organismi diversi, da comprovare
mediante dichiarazione del committente (o dei committenti) autenticata nei modi
di legge e copia delle ricevute, fatture e simili documenti comprovanti
l’avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate;
- revocare la D.G.R.
n. 288 del 10 marzo 2000 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di
accompagnatori turistici in occasione dell’anno giubilare 2000. Integrazione”
che ha riconosciuto, per uniformità di trattamento, ai fini dell’iscrizione
all’albo provvisorio regionale delle guide turistiche, il requisito di cui al
citato punto 11 della deliberazione n. 2470/1999 prevedendo anche per le guide
turistiche l’accesso al relativo albo tramite presentazione della
documentazione attestante l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni in
qualità di guida turistica.
- di dare atto che l’aggiornamento degli
albi delle guide e degli accompagnatori turistici è comunque garantito dalla D.G.R. n. 2470/1999 che prevede quali requisiti di accesso
titoli formativi specifici.
- di pubblicare la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.