LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di accompagnatori turistici in vista dell’anno giubilare 2000” che ha istituito gli albi regionali provvisori delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, prevedendo una iscrizione per titoli ai predetti albi, legittimante all’esercizio delle relative professioni, al fine di garantire un servizio accessorio a singoli e gruppi di turisti  in visita nella Regione durante l’anno giubilare;

 

VISTO, in particolare, il punto 11 della suddetta deliberazione che ha previsto che, per la sola professione di accompagnatore turistico, possano essere iscritti all’Albo regionale anche coloro in possesso del requisito dell’avvenuto esercizio, dietro compenso, di almeno due prestazioni di accompagnatore di gruppi turistici commissionate da un medesimo organismo o di almeno tre prestazioni se commissionate da organismi diversi, da comprovare mediante dichiarazione del committente (o dei committenti) autenticata nei modi di legge e copia delle ricevute, fatture e simili documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate; 

 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 288 del 10 marzo 2000 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di accompagnatori turistici in occasione dell’anno giubilare 2000. Integrazione” che ha riconosciuto, per uniformità di trattamento, ai fini dell’iscrizione all’albo provvisorio regionale delle guide turistiche, il requisito di cui al citato punto 11 della deliberazione n. 2470/1999 prevedendo anche per le guide turistiche l’accesso al relativo albo tramite presentazione della documentazione attestante l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni in qualità di guida turistica;  

 

CONSIDERATO che i rimanenti requisiti individuati dalla D.G.R. n. 2470/1999 quali titoli di accesso agli albi delle guide e degli accompagnatori turistici consistono, essenzialmente, nel possesso di titoli scolastici, universitari, di formazione professionale atti a dimostrare le conoscenze specifiche richieste per l’esercizio delle rispettive professioni;

 

CONSIDERATO  che è attualmente al vaglio parlamentare il progetto di Legge Europea 2013 che, tra le altre, reca disposizioni finalizzate ad estendere l’abilitazione alla professione di guida turistica, attualmente circoscritta a livello territoriale, su tutto il territorio nazionale;

 

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto progetto di legge è diretto a risolvere le annose contestazioni sollevate dalla Commissione Europea in materia di guide turistiche per violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva Servizi (2006/123/CE) all’art. 10, paragrafo 4, laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità soltanto nella Regione o Provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale;

 

RITENUTO che il requisito di cui al punto 11 della D.G.R. n. 2470/1999, esteso dalla D.G.R. n. 288/2000 alle guide, che garantisce l’accesso agli albi delle professioni turistiche per il solo fatto di avere esercitato a livello professionale “almeno due prestazioni di accompagnatore o di guida”, non consente alcuna valutazione dei titoli formativi, scolastici e universitari;

 

ATTESO che tale procedura minimale pregiudica, di conseguenza, la qualità dei servizi resi dalle guide e dagli accompagnatori soprattutto nell’ottica del delineato quadro europeo e nazionale che, di fatto, potrebbe presto riconoscere validità nazionale all’abilitazione così rilasciata e non ancorata a requisiti e titoli formativi specifici;

 

RITENUTA, inoltre, non più attuale la motivazione dell’urgenza di garantire servizi turistici accessori e non più rispondente alle odierne tendenze in materia di professioni turistiche il riconoscimento di una breve esperienza lavorativa come titolo di accesso alle professioni in parola, stante l’alto numero di guide e di accompagnatori con lauree e/o diplomi ad hoc già iscritti ai rispettivi albi regionali;

 

DATO ATTO che l’aggiornamento degli albi de quo è comunque garantito dalla D.G.R. n. 2470/1999 che prevede, in primis, quali requisiti di accesso titoli formativi specifici;

 

RICONOSCIUTA, pertanto, la necessità di modificare la D.G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999 con la soppressione del punto 11 laddove prevede che, per la sola professione di accompagnatore turistico, possano essere iscritti all’Albo regionale anche coloro in possesso del requisito dell’avvenuto esercizio, dietro compenso, di almeno due prestazioni di accompagnatore di gruppi turistici commissionate da un medesimo organismo o di almeno tre prestazioni se commissionate da organismi diversi, da comprovare mediante dichiarazione del committente (o dei committenti) autenticata nei modi di legge e copia delle ricevute, fatture e simili documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate;

 

RICONOSCIUTA, parimenti, la necessità di revocare la D.G.R. n. 288 del 10 marzo 2000  che ha riconosciuto, per uniformità di trattamento, ai fini dell’iscrizione all’albo provvisorio regionale delle guide turistiche, il requisito di cui al citato punto 11 della deliberazione n. 2470/1999 prevedendo anche per le guide turistiche l’accesso al relativo albo tramite presentazione della documentazione attestante l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni in qualità di guida turistica;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per tutti i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

 

-          modificare la D.G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di accompagnatori turistici in vista dell’anno giubilare 2000” con la soppressione del punto 11 laddove prevede  che, per la sola professione di accompagnatore turistico, possano essere iscritti all’Albo regionale anche coloro in possesso del requisito dell’avvenuto esercizio, dietro compenso, di almeno due prestazioni di accompagnatore di gruppi turistici commissionate da un medesimo organismo o di almeno tre prestazioni se commissionate da organismi diversi, da comprovare mediante dichiarazione del committente (o dei committenti) autenticata nei modi di legge e copia delle ricevute, fatture e simili documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate;

-          revocare la D.G.R. n. 288 del 10 marzo 2000 “Misure urgenti in materia di guide turistiche e di accompagnatori turistici in occasione dell’anno giubilare 2000. Integrazione” che ha riconosciuto, per uniformità di trattamento, ai fini dell’iscrizione all’albo provvisorio regionale delle guide turistiche, il requisito di cui al citato punto 11 della deliberazione n. 2470/1999 prevedendo anche per le guide turistiche l’accesso al relativo albo tramite presentazione della documentazione attestante l’avvenuto esercizio di almeno due prestazioni in qualità di guida turistica.

-          di dare atto che l’aggiornamento degli albi delle guide e degli accompagnatori turistici è comunque garantito dalla D.G.R. n. 2470/1999 che prevede quali requisiti di accesso titoli formativi specifici.

-          di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.