IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per quanto sopra
esposto:
1. di assegnare alla categoria
"A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14
della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3°
comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni
identificati con coltura attuale a bosco
nell’elenco particellare approvato dal Comune di Trasacco
(AQ) con atto n. 26/2013;
2. di autorizzare il Comune di Trasacco (AQ) a concedere, esclusivamente per le finalità
di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di
natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Soc. Coop.
Agricola Aterno Boschi con le seguenti prescrizioni:
a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia
consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita
abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il
concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in
applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare
prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo
stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente
al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la
prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini
dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa
autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione
dei crediti di carbonio, che va preventivamente
autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione
dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della
valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso
di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di
esclusiva proprietà della collettività di Trasacco;
e) la Soc. Coop. deve provvedere alla realizzazione degli interventi
avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione;
g) la Soc. Coop. deve provvedere ad acquisire propedeuticamente
alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei
competenti Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale nonché
munirsi di tutte le altre autorizzazioni necessarie; h) nell’atto di
convenzione o concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di
validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del
Programma di gestione del demanio Civico Boscato
approvato dal Comune di Trasacco, ed inoltre, l’atto
di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle
porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di
programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui
al presente atto (fatto salvo eventuali disposizione di legge);
3. di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.
La presente
autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della
disponibilità, a favore del Comune di Trasacco (AQ),
delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione
necessaria per l’attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.
La presente
Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita