IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-          che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

-          che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-          che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.         socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.         solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.         ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-          che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-          che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;

DATO ATTO

-          che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-          che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. 13844 del 14/01/13, presentata dall’Associazione di promozione sociale denominata “BAMBINI DI IERI E DI OGGI” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,  articolazione c);

RILEVATO

-          che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;

-          che con nota prot. n. 66253 del 07/03/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio del procedimento  teso alla  formalizzazione del diniego d'iscrizione, fatta salva la possibilità di integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;

PRESO ATTO che l'associazione “de qua”, ha trasmesso con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 136871 del 27/05/13,  la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “BAMBINI DI IERI E DI OGGI”, alla Sezione Prima, articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

-          di prendere atto che con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 13844 del 16/01/13  l’Associazione di Promozione Sociale denominata “BAMBINI DI IERI E DI OGGI”, con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) alla via C. Fabrizi 8, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

-          di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione “de qua”, alla Sezione Prima, nell’articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “BAMBINI DI IERI E DI OGGI”, con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) alla via C. Fabrizi 8, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          di disporre la notifica del presente provvedimento all’Associazione interessata;

-          di trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

-          di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis