IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali nel campo della gestione integrata dei rifiuti finalizzate, anche attraverso Accordi volontari, alla sperimentazione delle migliori tecnologie disponibili (MTD) finalizzate al recupero di materia da rifiuti urbani, in particolare dalle frazioni organiche derivanti dalle raccolte differenziate (FORSU), per contribuire alla tutela e promozione della fertilità dei suoli ed all’abbattimento in particolare della produzione complessiva di CO2 in linea con gli indirizzi europei e nazionali;

PRESO ATTO che l’ARCOCONSUMATORI in collaborazione con il Comune di Vasto (CH), hanno inteso proporre la sperimentazione di una attività di compostaggio dei rifiuti organici (umido e verde) all’interno di un importante centro turistico denominato: “Grotta del Saraceno” (2.500 presenze con una media pasti di ca. 120.000 pasti nel periodo giugno – settembre), ubicato in via Osca, n. 2 nel Comune di Vasto con una macchina termomeccanica (denominato: compostore BEETLE75), costituito da un contenitore in acciaio inox coibentato con sistema elettromeccanico, per la produzione di fertilizzante organico (ammendante compostato misto) e suo ri-utilizzo nell’orto posto all’interno della struttura turistica;     

VISTA la nota del 08.05.2013 della ditta Ambiente 2000 Srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in via Brasile, n. 2, numero di iscrizione 01734620766 del Registro delle imprese di Teramo, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/119762 del 08.05.2013, con la quale ha avanzato alla Regione Abruzzo richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto sperimentale per il compostaggio di rifiuti organici (umido e verde), operazione R3, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in un’area di ca. 300 mq, catasto terreni di Vasto, Foglio 17, particella 4.095 sub 1, compresa in un’area più vasta di ca. 112.627 mq, compresa in zona D4 di PRGR del Comune di Vasto (CH), costituito da:

-          una macchina termo meccanica (compostore) per la produzione di fertilizzante organico ottenuto dai rifiuti organici prodotti dalla mensa del centro turistico “Grotta del Saraceno” ubicato nel Comune di Vasto (CH) ai fini del suo riutilizzo nell’orto interno alla struttura. Si elencano gli elaborati e grafici di riferimento dell’impianto di sperimentazione:

 

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI

PROGETTISTA

Domanda della Ditta Ambiente 2000 Srl  Srl del 08.05.2013

SGR

prot.n. RA/119762 del 08.05.2013.

 

ARTA Abruzzo

prot.n. 909 del 05.06.2013. 

Progettista

Ing. Massimo Carassai

 

 

Relazione tecnica descrittiva delle operazioni di trattamento di rifiuti mediante impianto mobile termomeccanico

Allegato 1 – Mandato dell’Arco consumatori

Allegato 2 – Progetto “.. dai rifiuti nascono ortaggi .. “

Allegato 3 – Accordo di programma sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti “Ridurre si può e conviene

Allegato 4 – Piantina del camping

Allegato 5 – Piantina dell’area in cui sarà posizionato la macchina del compostaggio

Allegato 6  - Visura camerale “Ambiente 2000 Srl”

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce “Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce”, la quale prevede nei considerando: “ omissis … Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti”;

VISTO il documento del 20.04.2007 avente per oggetto “Rapporto conclusivo della commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti”, elaborato a livello nazionale da un’apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il Cap. 2 “Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce:

-          all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 1, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;

-          all’art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti” che: “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, …..  omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;

-          all’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare il comma 1, lett. l) che prevede “omissis .. l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi”;

-          all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;

CONSIDERATO altresì, che all’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si prevede che: “omissis ..  le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”, per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121, S.O ed in particolare l’Allegato 2 “Ammendanti” D.Lgs. 29-04-2010, n. 75 previsto dall’art.1, comma 1,lett. b);

VISTO il D.M. politiche Agricole 19.04.1999 “Codice di buona pratica agricola”;

VISTA la circolare del 02.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005) che indica tra i prodotti iscrivibili al ”Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III “Prevenzione e riduzione dei rifiuti” ed in particolare:

-          l’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti”

-          l’art. 49 “Impianti di ricerca e sperimentazione”.

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i. prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti urbani, la promozione e la diffusione di programmi per favorire, in particolare:

-          l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i);

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali avanzati nella gestione dei rifiuti e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo dei rifiuti organici (umido e verde) ed in particolare al fine di ottenere degli ammendanti compostati (fertilizzanti);

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha approvato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”, con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 del 07.07.2006, che stabilisce le azioni da attuare, su base regionale e di ATO, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’ARCOCONSUMATORI, associazione dei consumatori già impegnata in Abruzzo nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani, sottoscrivendo appositi Protocolli d’intesa con la Regione Abruzzo; 

RICHIAMATA la DGR n. 784 del 21.12.2009 avente per oggetto: “Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010;

CONSIDERATO che la sperimentazione tecnologica richiesta dalla ditta Ambiente 2000 Srl, si colloca nell’ambito dell’Accordo di Programma “Ridurre si può e conviene” di cui alla DGR n. 784 del 21.12.2009, finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti attraverso la pratica del compostaggio con impianto termomeccanico (anche cd. compostaggio “in loco”);  

RITENUTO che alcuni progetti scientifici e dimostrativi hanno evidenziato, sulla base delle prove effettuate sulle diverse colture orticole, frutticole ed erbacee, che i risultati dell’utilizzo del compost di qualità (ammendante compostato) su terreno agricolo sono stati gli stessi ed in alcuni casi anche migliori a quelli raggiunti tramite l’impiego di altri ammendanti organici convenzionali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR 4/203 del 28/10/2009 avente per oggetto: “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1149 del 16.10.2006 - D.G.R. n. 1528 del 27.12.06. - DGR n. 604 del 26.10.2009. Marchio di Qualità "Compost Abruzzo", pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

VISTO che

-          la macchina termomeccanica sarà posizionata, in un’area pavimentata di ca. 60/70 mq con copertura, c/o il centro turistico “Grotta del Saraceno”, in via Osca, n.  6 nel Comune di Vasto (CH);

-          la macchina termo meccanica non avrà la necessità dell’allaccio elettrico perché sarà alimentata con un pannello solare;

-          non è previsto rischio di agenti patogeni e/o sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario;

-          la macchina termomeccanica tratterà rifiuti organici (umido e verde), prodotti nella struttura turistica;

-          la macchina  termomeccanica non produrrà utile economico (art. 211, comma 1, lett. a);

-          l’ammendante compostato misto prodotto verrà utilizzato in un orto situato all’interno della struttura turistica;

CONSIDERATI i seguenti dati di riferimento per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto sperimentale di compostaggio della ditta Ambiente SpA;

 

Operazioni autorizzate

CER

Descrizione

Quantitativo giornaliero massimo autorizzato

Quantitativo annuo massimo autorizzato

R 13 – R3

(All. C - Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Riportati nel parere ARTA

prot.n. 909 del 05.06.2013.

CER 20 01 08

e 20 02 01 di origine urbana.

 

- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

- Rifiuti biodegradabili.

60 kg/g

< 5 t/g

(art. 211, co.1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

22 t/a

 

RILEVATO l’interesse pubblico, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, per la realizzazione dell’impianto in oggetto che si inquadra nell’ambito della promozione delle attività di sperimentazione di nuove tecnologie finalizzate alla ottimizzazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/134920 del 24.05.2013, ha provveduto ad avviare il procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed ha richiesto all’ARTA - Distretto Sub provinciale di San Salvo – Vasto, al Comune di Vasto (CH), alla Provincia di Chieti, l’espressione del parere tecnico di competenza per il rilascio della relativa autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la nota della ditta Ambiente 2000 Srl, inviata al SGR con nota del 08.05.2013, ed acquisita dal SGR al prot.n. RA/119762 del 08.05.2013, con la quale è stata rimessa documentazione sopraelencata;

 VISTA la nota prot.n. 909 del 05.06.2013 dell’ARTA – Distretto Sub - Provinciale di San Salvo – Vasto, acquisita dal SGR al prot.n. RA/147140 del 06.06.2013, con la quale è stato espresso parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:

“omissis …

possesso presso la struttura di registri di rivoltamento dell’ammendante messo a maturazione;

trasmissione delle analisi delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’ammendante prodotto. .. omissis”;

 

VISTA la nota prot.n. 22017 del 03.06.2013 del Municipio della Città di Vasto (CH) – Ufficio Ecologia, Ambiente e Sanità, acquisito dal SGR al prot.n. RA/147103 del 06.06.2013, con la quale l’Ente esprime parere favorevole;

VISTA la nota prot.n. 27828  del 01.07.2013 della Provincia di Chieti, acquisita dal SGR al prot.n. RA/169953 del 03.07.2013, con la quale l’Ente si esprime: “omissis … di ritenere vincolante il parere tecnico espresso dall’ARTA .. omissis” per la realizzazione e all’esercizio dell’impianto di sperimentazione della ditta Ambiente 2000 Srl;

 CONSIDERATO che l’ammendante compostato misto prodotto dalla macchina termo meccanica (denominato: compostore BEETLE75), deve avere le caratteristiche di cui all’Alleato 2 del D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i.;   

VISTA la DGR n. 1198 del 10.12.03 avente per oggetto: “Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di approvare ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto sperimentale per il compostaggio dei rifiuti organici (umido e verde), prodotti dalla struttura turistica “Grotta del Saraceno”, ubicata in via Osca n. 6, nel Comune di Vasto (CH);

2.         di autorizzare la ditta Ambiente 2000 Srl, sede legale ed operativa in via Brasile, n. 2 – 64026 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio dell’impianto sperimentale, compostore BEETLE75, costituito da:

-          una macchina  termomeccanica costituita da un contenitore in acciaio inox coibentato con sistema elettromeccanico, per la produzione di fertilizzante organico (ammendante compostato misto);

3.         di richiamare per quanto riguarda il punto 2) i seguenti elaborati tecnici e grafici nonché dati di riferimento:

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI

PROGETTISTA

Domanda della Ditta Ambiente 2000 Srl del 08.05.2013

 

 

SGR

prot.n. RA/119762 del 08.05.2013.

 

ARTA

 Abruzzo

prot.n. 909 del 05.06.2013.

 

 

 

 

Progettista

Ing. Massimo Carassai

 

Relazione tecnica descrittiva delle operazioni di trattamento di rifiuti mediante impianto mobile termomeccanico

Allegato 1 – Mandato dell’Arco consumatori

Allegato 2 – Progetto “.. dai rifiuti nascono ortaggi .. “

Allegato 3 – Accordo di programma sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti “Ridurre si può e conviene

Allegato 4 – Piantina del camping

Allegato 5 – Piantina dell’area in cui sarà posizionato la macchina del compostaggio

Allegato 6  - Visura camerale “Ambiente 2000 Srl”

 

4.         di prescrivere per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il rispetto delle condizioni di cui al parere tecnico favorevole dell’ARTA – Distretto Sub – Provinciale di San Salvo - Vasto, prot.n. 909 del 05.06 2013, come illustrato in premessa, qui integralmente riproposto.

“omissis …

-          possesso presso la struttura di registri di rivoltamento dell’ammendante messo a maturazione;

-          trasmissione delle analisi delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’ammendante prodotto. .. omissis”.

Inoltre, come rappresentato dalla Provincia di Chieti, con nota prot.n. 27828 del 01.07.2013, di valutare con attenzione da parte della ditta gli aspetti emissivi sotto il profilo del rischio olfattivo.

Si riportano i seguenti dati:

 Operazioni autorizzate

CER

Descrizione

Quantitativo giornaliero massimo autorizzato

Quantitativo annuo massimo autorizzato

R 13 – R3

(All. C - Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Riportati nel parere ARTA

prot.n. 909 del 05.06.2013.

CER 20 01 08

e 20 02 01 di origine urbana.

 

- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

- Rifiuti biodegradabili.

60 kg/g

ovvero

< 5 t/g

(art. 211, co.1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

22 t/a

 

5.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 e 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., ovvero l’attività dell’impianto sperimentale (compostore BEETLE75), può essere:

-          interrotta in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;

-          assoggettata a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei risultati delle attività;

6.         di richiamare la ditta Ambiente 2000 Srl, all’osservanza di quanto previsto e, per quanto applicabili, degli obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

7.         di prescrivere che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, al Servizio Gestione Rifiuti, della seguente documentazione:

7.1       documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 790 del 03.08.2007;

7.2       comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

7.2.1    l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

7.2.2    il nominativo del Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7.2.3    data di avvio dell’impianto di sperimentazione (compostore BEETLE75);

8.         di stabilire altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

8.1       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

8.2       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

8.3       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

8.4       devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire un efficiente recupero di energia.

9.         di fare salvi le competenze di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate;

10.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 (due) originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Ambiente 2000 Srl, con sede legale e operativa via Brasile n. 2 - Roseto degli Abruzzi (TE) – Cap. 64026;

11.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Municipio della Città di Vasto, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Distretto Sub – Provinciale di San Salvo – Vasto, al titolare della struttura turistica “Grotta del Saraceno” in via Osca, n. 6 - Vasto (CH);

12.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211, commi 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

13.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini