IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
PRESO ATTO che
l’ARCOCONSUMATORI in collaborazione con il Comune di Vasto (CH), hanno inteso
proporre la sperimentazione di una attività di compostaggio
dei rifiuti organici (umido e verde) all’interno di un importante centro
turistico denominato: “Grotta del Saraceno” (2.500 presenze con una media pasti
di ca. 120.000 pasti nel periodo giugno – settembre), ubicato in via Osca, n. 2
nel Comune di Vasto con una macchina termomeccanica
(denominato: compostore BEETLE75), costituito da un
contenitore in acciaio inox coibentato con sistema elettromeccanico, per la
produzione di fertilizzante organico (ammendante compostato misto) e suo
ri-utilizzo nell’orto posto all’interno della struttura turistica;
VISTA la nota del 08.05.2013 della ditta Ambiente 2000 Srl, con sede
legale ed operativa nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in via Brasile, n.
2, numero di iscrizione 01734620766 del Registro delle imprese di Teramo,
acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot.n.
RA/119762 del 08.05.2013, con la quale ha avanzato alla Regione Abruzzo
richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto
sperimentale per il compostaggio di rifiuti organici (umido e verde),
operazione R3, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., in un’area di ca. 300 mq, catasto
terreni di Vasto, Foglio 17, particella 4.095 sub 1, compresa in un’area più
vasta di ca. 112.627 mq, compresa in zona D4 di PRGR del Comune di Vasto (CH),
costituito da:
- una macchina termo meccanica (compostore)
per la produzione di fertilizzante organico ottenuto dai rifiuti organici
prodotti dalla mensa del centro turistico “Grotta del Saraceno” ubicato nel
Comune di Vasto (CH) ai fini del suo riutilizzo nell’orto interno alla
struttura. Si elencano gli elaborati e grafici di riferimento dell’impianto di
sperimentazione:
DOCUMENTAZIONE |
RIFERIMENTI |
PROGETTISTA |
Domanda della Ditta Ambiente 2000 Srl Srl del 08.05.2013 |
SGR prot.n.
RA/119762 del 08.05.2013. ARTA Abruzzo prot.n. 909
del 05.06.2013. |
Progettista Ing. Massimo Carassai |
Relazione tecnica descrittiva delle operazioni di
trattamento di rifiuti mediante impianto mobile termomeccanico
|
||
Allegato 1 – Mandato dell’Arco
consumatori |
||
Allegato 2 – Progetto “.. dai
rifiuti nascono ortaggi .. “ |
||
Allegato 3 – Accordo di programma sulla prevenzione e
riduzione della produzione dei rifiuti “Ridurre si può e conviene” |
||
Allegato 4 – Piantina del camping |
||
Allegato 5 – Piantina dell’area in cui sarà posizionato la
macchina del compostaggio |
||
Allegato 6 - Visura camerale “Ambiente 2000
Srl” |
VISTA la
direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce “Direttiva relativa
ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee,
91/689/Cee e 2006/12/Ce”, la quale prevede nei
considerando: “ omissis … Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni
di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione
delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni
riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e
basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a
dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla
produzione dei rifiuti”;
VISTO il documento del
20.04.2007 avente per oggetto “Rapporto conclusivo della commissione per le
migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti”, elaborato a livello
nazionale da un’apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il
Cap. 2 “Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani”;
VISTO il D.Lgs.
03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto:
“Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
stabilisce:
- all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei
rifiuti”, comma 1, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio
delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;
- all’art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti”
che: “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni
perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della
produzione dei rifiuti, ….. omissis ..
attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
- all’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare il
comma 1, lett. l) che prevede “omissis .. l’incentivazione
alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi”;
- all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti
di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono
integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con
quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;
CONSIDERATO altresì, che
all’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si prevede che: “omissis
.. le altre autorità competenti possono
stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”,
per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;
VISTO il D.Lgs.
29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n.
VISTO il D.M. politiche
Agricole 19.04.1999 “Codice di buona pratica agricola”;
VISTA la circolare del 02.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005) che indica tra
i prodotti iscrivibili al ”Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per
impiego agricolo e florovivaistico;
VISTA
- l’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della
produzione dei rifiuti”
- l’art. 49 “Impianti di ricerca e sperimentazione”.
CONSIDERATO che
- l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs.
29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti”, per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4,
lett. i);
VALUTATO che le previsioni del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con
PRESO ATTO che
CONSIDERATO che
l’ARCOCONSUMATORI, associazione dei consumatori già impegnata in Abruzzo nel
campo delle politiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
urbani, sottoscrivendo appositi Protocolli d’intesa con
RICHIAMATA
CONSIDERATO che la
sperimentazione tecnologica richiesta dalla ditta Ambiente 2000 Srl, si colloca
nell’ambito dell’Accordo di Programma “Ridurre si può e conviene” di cui alla
DGR n. 784 del 21.12.2009, finalizzata alla riduzione della produzione dei
rifiuti attraverso la pratica del compostaggio con impianto termomeccanico
(anche cd. compostaggio “in loco”);
RITENUTO che alcuni progetti
scientifici e dimostrativi hanno evidenziato, sulla base delle prove effettuate
sulle diverse colture orticole, frutticole ed erbacee, che i risultati
dell’utilizzo del compost di qualità (ammendante
compostato) su terreno agricolo sono stati gli stessi ed in alcuni casi anche
migliori a quelli raggiunti tramite l’impiego di altri ammendanti organici
convenzionali;
RICHIAMATA
VISTO che
- la macchina termomeccanica sarà
posizionata, in un’area pavimentata di ca. 60/70 mq con copertura, c/o il
centro turistico “Grotta del Saraceno”, in via Osca, n. 6 nel Comune di Vasto (CH);
- la macchina termo meccanica non avrà la necessità dell’allaccio elettrico perché sarà alimentata con un pannello
solare;
- non è previsto rischio di agenti patogeni e/o sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario;
- la macchina termomeccanica
tratterà rifiuti organici (umido e verde), prodotti
nella struttura turistica;
- la macchina termomeccanica
non produrrà utile economico (art. 211, comma 1, lett. a);
- l’ammendante compostato misto prodotto verrà utilizzato in
un orto situato all’interno della struttura turistica;
CONSIDERATI i seguenti dati di
riferimento per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto sperimentale di
compostaggio della ditta Ambiente SpA;
Operazioni autorizzate |
CER |
Descrizione |
Quantitativo giornaliero massimo autorizzato |
Quantitativo annuo massimo autorizzato |
R 13 – R3 (All.
C - Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
Riportati
nel parere ARTA prot.n. 909
del 05.06.2013. CER
20 01 08 e 20
02 01 di origine urbana. |
- Rifiuti
biodegradabili di cucine e mense. - Rifiuti
biodegradabili. |
60
kg/g < 5
t/g (art. 211, co.1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
22 t/a |
RILEVATO l’interesse pubblico,
da parte del Servizio Gestione Rifiuti, per la realizzazione dell’impianto in
oggetto che si inquadra nell’ambito della promozione delle attività di sperimentazione
di nuove tecnologie finalizzate alla ottimizzazione
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO che il Servizio
Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/134920 del
24.05.2013, ha provveduto ad avviare il procedimento ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i., ed ha richiesto all’ARTA -
Distretto Sub provinciale di San Salvo – Vasto, al Comune di Vasto (CH), alla
Provincia di Chieti, l’espressione del parere tecnico di competenza per il
rilascio della relativa autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 49
della L.R. 45/07 e s.m.i.;
VISTA la nota della ditta
Ambiente 2000 Srl, inviata al SGR con nota del
08.05.2013, ed acquisita dal SGR al prot.n. RA/119762
del 08.05.2013, con la quale è stata rimessa documentazione sopraelencata;
VISTA la nota prot.n.
909 del 05.06.2013 dell’ARTA – Distretto Sub -
Provinciale di San Salvo – Vasto, acquisita dal SGR al prot.n.
RA/147140 del 06.06.2013, con la quale è stato espresso parere tecnico favorevole
con le seguenti prescrizioni:
“omissis
…
possesso presso
la struttura di registri di rivoltamento dell’ammendante messo a maturazione;
trasmissione delle
analisi delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’ammendante
prodotto. .. omissis”;
VISTA la nota prot.n. 22017 del 03.06.2013 del
Municipio della Città di Vasto (CH) – Ufficio Ecologia, Ambiente e Sanità,
acquisito dal SGR al prot.n. RA/147103 del
06.06.2013, con la quale l’Ente esprime parere favorevole;
VISTA la nota prot.n. 27828 del 01.07.2013 della Provincia di
Chieti, acquisita dal SGR al prot.n. RA/169953 del
03.07.2013, con la quale l’Ente si esprime: “omissis … di ritenere vincolante
il parere tecnico espresso dall’ARTA .. omissis” per la realizzazione e
all’esercizio dell’impianto di sperimentazione della ditta Ambiente 2000 Srl;
CONSIDERATO che l’ammendante compostato misto
prodotto dalla macchina termo meccanica (denominato: compostore
BEETLE75), deve avere le caratteristiche di cui all’Alleato 2 del D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i.;
VISTA
VISTA
RICHIAMATA
RICHIAMATA
RICHIAMATA
RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante
l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai
sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n.
VISTA
VISTA la legge 07.08.1990, n.
241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
CONSIDERATO che dall’esame
della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione
in oggetto;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA
DETERMINA
per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di approvare ai sensi dell’art. 211
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.,
il progetto di un impianto sperimentale per il compostaggio dei rifiuti
organici (umido e verde), prodotti dalla struttura turistica “Grotta del
Saraceno”, ubicata in via Osca n. 6, nel Comune di Vasto (CH);
2. di autorizzare la ditta Ambiente
2000 Srl, sede legale ed operativa in via Brasile, n. 2 – 64026 nel Comune di
Roseto degli Abruzzi (TE), ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla
realizzazione ed esercizio dell’impianto sperimentale, compostore
BEETLE75, costituito da:
- una macchina termomeccanica
costituita da un contenitore in acciaio inox coibentato con sistema
elettromeccanico, per la produzione di fertilizzante organico (ammendante
compostato misto);
3. di richiamare per quanto riguarda
il punto 2) i seguenti elaborati tecnici e grafici nonché dati di riferimento:
DOCUMENTAZIONE |
RIFERIMENTI |
PROGETTISTA |
Domanda della Ditta Ambiente 2000 Srl del
08.05.2013 |
SGR prot.n.
RA/119762 del 08.05.2013. ARTA Abruzzo prot.n. 909
del 05.06.2013. |
Progettista Ing.
Massimo Carassai |
Relazione tecnica descrittiva delle operazioni di
trattamento di rifiuti mediante impianto mobile termomeccanico |
||
Allegato 1 – Mandato dell’Arco
consumatori |
||
Allegato 2 – Progetto “.. dai rifiuti nascono ortaggi .. “ |
||
Allegato 3 – Accordo di programma sulla prevenzione e
riduzione della produzione dei rifiuti “Ridurre si può e conviene” |
||
Allegato 4 – Piantina del camping |
||
Allegato 5 – Piantina dell’area in cui sarà posizionato la
macchina del compostaggio |
||
Allegato
6 - Visura
camerale “Ambiente 2000 Srl” |
4. di prescrivere
per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il rispetto delle
condizioni di cui al parere tecnico favorevole dell’ARTA – Distretto Sub – Provinciale
di San Salvo - Vasto, prot.n. 909 del 05.06 2013,
come illustrato in premessa, qui integralmente riproposto.
“omissis
…
- possesso presso la struttura di
registri di rivoltamento dell’ammendante messo a maturazione;
- trasmissione delle analisi delle
caratteristiche qualitative e quantitative dell’ammendante prodotto. .. omissis”.
Inoltre, come rappresentato
dalla Provincia di Chieti, con nota prot.n. 27828 del 01.07.2013, di valutare con attenzione da parte della
ditta gli aspetti emissivi sotto il profilo del rischio olfattivo.
Si riportano i seguenti dati:
Operazioni
autorizzate |
CER |
Descrizione |
Quantitativo giornaliero massimo autorizzato |
Quantitativo annuo massimo autorizzato |
R 13 – R3 (All.
C - Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
Riportati
nel parere ARTA prot.n. 909
del 05.06.2013. CER 20 01 08 e 20 02 01 di origine urbana. |
- Rifiuti
biodegradabili di cucine e mense. - Rifiuti
biodegradabili. |
60 kg/g ovvero < 5
t/g (art. 211, co.1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
22 t/a |
5. di stabilire che l’autorizzazione
di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 2 (due), dalla
data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio, a tal proposito, si
rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 e 3 della L.R.
45/07 e s.m.i., ovvero l’attività dell’impianto
sperimentale (compostore BEETLE75), può essere:
- interrotta in ogni momento, anche
prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno
ambientale e territoriale;
- assoggettata a proroga, che non potrà,
comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei risultati delle
attività;
6. di richiamare la ditta Ambiente
2000 Srl, all’osservanza di quanto previsto e, per quanto applicabili, degli
obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di
carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. di prescrivere che l’esercizio
dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, al Servizio Gestione Rifiuti,
della seguente documentazione:
7.1 documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito dalla DGR n. 790 del 03.08.2007;
7.2 comunicazione
alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori
contenente:
7.2.1 l’ultimazione delle
opere in conformità al progetto approvato;
7.2.2 il nominativo del
Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e
documentate conoscenze tecniche;
7.2.3 data di avvio
dell’impianto di sperimentazione (compostore
BEETLE75);
8. di stabilire altresì, che la
presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori
prescrizioni:
8.1 deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
8.2 deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio
di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;
8.3 devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
8.4 devono essere
promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi
tendenti a favorire un efficiente recupero di energia.
9. di fare salvi le competenze di
altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti
igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza
degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate;
10. di redigere il presente provvedimento
in n. 2 (due) originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di
legge, alla ditta Ambiente 2000 Srl, con sede legale e operativa via Brasile n.
2 - Roseto degli Abruzzi (TE) – Cap. 64026;
11. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Municipio della Città di Vasto, all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’ARTA - Distretto Sub – Provinciale di San Salvo –
Vasto, al titolare della struttura turistica “Grotta del Saraceno” in via Osca,
n. 6 - Vasto (CH);
12. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 211, commi 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
13. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
Nei confronti del presente
provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini