IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
VISTO il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
VISTO l’art. 208, comma
12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
“Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli
stessi”;
VISTO l’art. 227, comma
1, lett. c., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano ferme le
disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;
VISTO in particolare,
l’art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni
per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in
particolare per il commercio e l’utilizzazione delle parti di ricambio;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata
sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;
VISTA la Legge
Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. (Norme per la
gestione integrata dei rifiuti), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n°
10 Straordinario del 21.12.2007;
VISTA la L.R. 21.11.2008 n. 16
“Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state
introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali
contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
VISTO il Decreto
Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 182 del 07 agosto 2003, come modificato
dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, n° 149 (di
seguito: “D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”);
RICHIAMATO l’art. 3.
lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n.
209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di
«trattamento», - “attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura,
di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite
ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui
alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta» che effettua almeno le operazioni relative
alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”;
VISTA la L. 20.11.2009
n. 166 che ha modificato l’art. 5, comma 15 del D.Lgs.
209/03, così come segue:
“15. Le imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e
successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente
fattibile, ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3,
direttamente, qualora iscritti al’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero
avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di
rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta”;
VISTO il DM 17 dicembre
2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;
RICHIAMATO il DM
Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il
quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;
VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto
“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei
controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n.
209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs.
n. 151/2005”;
VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 “ Attuazione delle direttive
2002/95/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R.
9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei
dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed
extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R.
del 4.11.2005, n. 1089;
VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “L.R.
19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3
Speciale del 14.01.2009;
VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente “ D.Lgs
3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli
articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del
13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del
14.05.1998;
VISTA la Circolare
Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare
esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal
decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
VISTO il Decreto
Ministeriale 5 Febbraio 1998;
VISTO il D.Lgs n. 161 del 12.06.2002;
VISTO il D.Lgs 159/2011 s.m.i. recante:” Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
RICHIAMATO il contenuto
della D.G.R. n. 209 del 4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale sono state
adottate disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di
smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila,
nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del
2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà
socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai
soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da
parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in
corso di istruttoria;
DATO ATTO che la citata
deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R.
n. 919 del 27 dicembre 2012 risulta in
scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto ha proseguito nell’esercizio
delle attività già autorizzate in virtù della predetta delibera, rendendosi
pertanto necessario dare riscontro alla istanza di rinnovo dell’autorizzazione
DF3/66 del 29.07.2003 formulata dalla Ditta in oggetto con nota del 18.06.2009,
acquisita al prot. n. 11432/DR4 del 24.06.2009 del
SGR;
RICHIAMATA la
Determinazione n. DF3/66 del 29.07.2003 avente ad oggetto; “Automolizione
Panella Angelo e C. S.a.s. Via Pacinotti, n. 1 67051
Avezzano (AQ) – RINNOVO dell’autorizzazione regionale n. 3479 del 30.12.1997
per la gestione di un centro di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli
a motore”;
VISTA la nota della
Ditta PANELLA ANGELO & C. Sas del 16.02.2004,
acquisita al prot. 1522 del 24.02.2004 del SGR,
avente ad oggetto: invio documentazione per Adeguamento impianto di trattamento
dei veicoli fuori uso successivamente integrata con nota del 9 giugno 2004,
acquisita in pari data al prot. 5094 del SGR;
RICHIAMATO il verbale
di riunione del 16 settembre 2004 nell’ambito del quale sono state richieste
integrazioni alla Ditta;
RICHIAMATE le
risultanze dell’incontro del 28 giugno 2007 nell’ambito del quale il Gruppo di
Lavoro ha esaminato le integrazioni presentate dalla Ditta Panella non
ritenendole esaustive ed ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni
alla Ditta, giusta nota del SGR prot. 12765/DN3 del
4.7.2007;
RICHIAMATA la nota del
SGR prot. 14703/DN3 del 6 giugno 2008 con la quale la
Ditta è stata diffidata a provvedere alla trasmissione delle integrazioni entro
30 giorni dal ricevimento della stessa;
VISTA la nota della
Ditta PANELLA ANGELO & C. Sas del 24 giugno 2008,
acquisita al prot. DN3/16882 del 2 luglio 2008 con la
quale sono stati forniti alcuni chiarimenti e sono state inoltrate le integrazioni
richieste nell’ambito del Gruppo di Lavoro del 28 giugno 2007;
PRESO ATTO delle
risultanze della riunione del Gruppo di Lavoro tenutosi presso il SGR il il 5 febbraio 2009 al fine di valutare le integrazioni
trasmesse dalla Ditta nel corso della quale è stato espresso parere favorevole
all’approvazione del PdA con la seguente
prescrizione: ….”fornire una nuova planimetria con indicazione delle pendenze
della pavimentazione e indicazione
dell’esistente cordonatura delle aree verdi; cambiare la denominazione
dell’area sosta auto da demolire in area stoccaggio veicoli in ingresso da
bonificare; l’area, indicata in planimetria come area demolizione auto dovrà
essere adeguata a quanto prescritto dal D.Lgs n.
209/03 (copertura pozzetti di raccolta liquidi si sversamento
etc) entro 18 mesi dalla data di approvazione del
Piano di Adeguamento”;
RILEVATO che la Ditta
Panella, in ragione di quanto richiesto dal Gruppo di Lavoro del 5 febbraio
2009, ha trasmesso le integrazioni richieste in tale sede, giusta nota del
24.02.2009 acquisita al prot. 4653/DN3 del 26.02.2009
del SGR;
VISTA la domanda di
rinnovo dell’autorizzazione in oggetto avanzata dalla Ditta Panella Angelo
& C. Sas con nota del 18.06.2009, acquisita al prot. n. 11432/DR4 del 24.06.2009 del SGR, contenente la
quietanza di rinnovo della polizza fideiussoria e la dichiarazione sostitutiva
di certificazioni ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007 inerente i
requisiti soggettivi;
RICHIAMATE le note del
SGR prot. 12659/DR4 del 15.07.2009 avente ad oggetto:
“Istanza del 18.06.09. Comunicazione avvio del procedimento” e prot. DR4/12660 del 15.07.2009 relativa alla richiesta di
rilascio di un parere tecnico all’ARTA Distretto Provinciale di Pescara e
all’Amministrazione Provinciale inerente l’istanza di rinnovo della predetta
Autorizzazione Regionale DF3/66 del 29.07.2003;
VISTA la nota della
Provincia dell’Aquila prot. n. 15954 del 19.03.2010,
acquisita al prot. RA/56057 del 25 marzo 2010 del
SGR, avente ad oggetto: richiesta integrazioni documentali;
VISTA la nota della
Ditta Panella & C. sas del 20.05.2010, acquisita al prot.
RA/101999 del 27.05.2010 del SGR, con la quale si chiede di poter ritirare
anche i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di riparazioni di
autoveicoli;
RICHIAMATA la nota del
SGR prot. 103962/RA del 31 maggio 2010 con la quale viene richiesta alla Ditta
Panella la documentazione integrativa ivi meglio specificata;
RICHIAMATA la nota
trasmessa dall’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila prot.
4413 del 2 luglio 2010, acquisita al prot. 132489 del
12 luglio 2010 del SGR, nella quale viene espresso parere favorevole con le
prescrizioni ivi meglio specificate e l’indicazione che il rinnovo
dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di gestione dell’impianto
non può essere disgiunto dall’approvazione del piano di Adeguamento al D.Lgs 209/03;
VISTA la nota della
Provincia dell’Aquila prot. 560131 del 16 settembre
2010, acquisita al prot. 177538/RA del 23 settembre
2010 del SGR, con la quale si chiede al Comando dei Vigili del Fuoco
dell’Aquila di verificare se la Ditta è in regola con gli obblighi di
Prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente;
RICHIAMATA la nota del
Comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila prot. 17468
del 26.10.2010. acquisita al prot. 206845 del
3.11.2010 del SGR, con la quale si rappresenta che a seguito di sopralluogo
presso l’attività in oggetto si è accertato che la stessa non rientra tra
quelle soggette a specifici controlli da parte del Comando dei VVFF in quanto
non ricompresa nell’elenco allegato al DM 16.02.1982;
VISTA la nota della
Ditta Panella Angelo sas del 28.10.2010, acquisita al
prot. 206832 del 3.11.2010 del SGR, con la quale
vengono forniti i chiarimenti e le precisazioni richiesti da ARTA e Provincia
integrando la documentazione prodotta ed insistendo per l’approvazione del
Piano di Adeguamento e il rinnovo dell’autorizzazione. Nello specifico è stata
trasmessa la seguente documentazione:
- Documentazione fotografica
dell’impianto antincendio;
- Documentazione fotografica della
sistemazione delle aree rovinate;
- Relazione tecnica dell’impianto
antincendio;
- Dichiarazione di conformità per la
realizzazione alimentazione pompa impianto antincendio;
- Nomina del Responsabile tecnico;
- Copia visura CCIAA;
- Lettera del Comando Provinciale dei
VVF prot. 17468 del 26/10/2010;
PRESO ATTO della
relazione di sopralluogo redatta dai tecnici dell’Arta
Distretto Provinciale dell’Aquila di cui alla nota prot.
6870 del 25.09.2012, acquisita al prot. 219239/RA del
2 ottobre 2012 del SGR, inerente la Ditta Autodemolizioni Panella Angelo di
Avezzano (AQ) nella quale si evince:
omissis …” la Ditta ha
trasmesso alla Regione Abruzzo, le integrazioni al PdA
presentato, chieste dal competente GdL nella riunione
del 05/02/09. Nella documentazione inviata vi sono alcune modifiche, tra le
quali quella di ampliare la superficie da utilizzare per l’attività
dell’impianto usufruendo anche dei 400 mq indicati originariamente nel PdA come area verde: durante il sopralluogo si è constatato
che, pur non essendo stato ancora approvato il Piano di Adeguamento, in
quest’area a verde sono stati depositati una decina di autoveicoli ancora da
bonificare. Al riguardo il SIg. Panella Angelo ha dichiarato che tali veicoli erano
stati consegnati da poco () e che
sarebbero stati spostati nelle aree adibite alla messa in sicurezza e
demolizione nel più breve tempo possibile. Nel corso del sopralluogo si è
constatato che il sistema antincendio dell’impianto è stato completato così
come previsto nel PdA presentato . Nell’area adibita
allo stoccaggio delle carcasse di autoveicoli bonificati, in attesa di
pressatura, risultano essere accatastati , in alcune zone , soprattutto a
confine con la strada adiacente, anche fino a sei autoveicoli , numero doppio
rispetto ai tre indicati nell’allegato 1 al D.Lgs
209/03. A tal proposito il sig. Panella Angelo ha dichiarato che avrebbe al più
presto provveduto alla pressatura e stoccaggio
dei veicoli di cui sopra”;
VISTA la comunicazione
della Ditta Panella Angelo sas del 20.06.2013,
acquisita al prot. RA/162354 del 25.06.2013 del SGR,
contenente l’integrazione della documentazione per il rilascio del rinnovo
dell’Autorizzazione DF3/66 del 20/07/2003 e nella quale è stato precisato
quanto segue.
..”per quanto riguarda
l’ampliamento previsto da utilizzare per l’attività dell’impianto di mq 400, si
dichiara che la stessa è ancora area verde, se ne pospone la realizzazione e si
dichiara, inoltre, che l’area è stata liberata dalle auto rottamate e c’è soltanto
qualche auto in conto vendita;
- le carcasse delle auto in demolizione
sono state, per lo più, inviate allo smaltimento e le file accatastate non
superano le 3 auto previste..”;
PRESO ATTO della
documentazione nella nota sopra richiamata che qui di seguito si elenca:
- Documentazione in ottemperanza alla
comunicazione antimafia di cui al Dlvo n. 159/2011 e
autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi
della DGR 1227/2007;
- Copia polizza relativa alle garanzie
finanziarie ai sensi della DGR 790/07 e copia delle ultime quietanze;
- Copia dell’autorizzazione allo scarico
del Consorzio per il Nucleo Industriale di Avezzano Deliberazione n. 26 del
22/04/2013;
DATO ATTO che in
relazione alla tematica relativa alla produzione della garanzia finanziaria la
Ditta in argomento ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 271013982,
debitamente vistata e restituita dal SGR con nota prot.
1880/DN3 del 22.01.2008, con scadenza 18/12/2012 maggiorata di due anni come da
comunicazione della Ditta e trasmissione delle relative quietanze di pagamento
di cui alla nota del 20.06.2013 sopra richiamata;
DATO ATTO che la Ditta
in oggetto, per quanto riguarda l’ampliamento richiesto da utilizzare per
l’attività dell’impianto di mq 400, ha dichiarato che attualmente lo spazio è
ancora area verde, che è stata liberata dalle auto rottamate e per il momento
si rinuncia all’istanza de qua e l’eventuale approvazione è riservata in
separata sede;
CONSIDERATO, quindi, di
procedere, con il presente provvedimento, a dare riscontro limitatamente alla
istanza dii rinnovo delle attività di gestione di
rifiuti precedentemente autorizzate con D.D. n.
DF3/95/08.11.2003 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, per
quanto attiene alla applicazione della L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico ed
ulteriore parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e
controllo, oltre a quanto riportato in merito nel citato parere ARTA prot. n. 4076 del 21 giugno 2010, riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti
di competenza di questo Servizio;
CONSIDERATO, altresì,
che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato
anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine
al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e non, e che pertanto è necessario richiedere
alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in
merito;
RITENUTO di poter stabilire che il periodo di validità del presente
provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR.
indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per
garantire la prosecuzione delle attività
di gestione di rifiuti, esercitate da
Enti e Imprese presenti nel territorio
colpito dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci
a far data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo
datato 29 luglio 2003, venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle
menzionate DD.GG.RR. che da ultimo riporta la
scadenza del 30 giugno 2013;
RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “
di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di
documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs.
15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del
13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro
II, concernente la documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Interno prot.n.
11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità
governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla
applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;
RILEVATO che al punto
7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto
intertemporale”, si forniscono alcune
indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al
momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13
febbraio 2013). Nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in
caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare,
al procedimento amministrativo si applica il principio tempus
regit actum, e, fatta salva
l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la
legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti
al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già
concluse;
TENUTO CONTO che la
Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici
di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione
del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire
l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente
richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del
provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o
dopo la data del 13 febbraio 2013;
RITENUTO che, dalla
lettura degli atti e documenti sopra indicati il procedimento istruttorio di che trattasi
risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s., perfezionatasi con l’acquisizione del
parere favorevole dell’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila,
datato 2 luglio 2010 e acquisito al protocollo regionale in data 12 luglio 2010
al n. 132489;
RITENUTO quindi, di
riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente
all’accertamento al possesso dei requisiti soggettivi oggetto di
autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i. da parte
del sig. Angelo Panella, n. q. di socio accomandatario e l.r. della società
Panella Angelo sas, e Antonella Paris n.q. di socio
accomandante della predetta società, documentazione trasmessa con nota del
20.06.2013;
RICHIAMATO , infine, il
D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione
degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
recante disposizioni in materia ambientale”;
VISTO il Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che
l’impianto in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di
emissione di cui alla L. n. 447/95 e che l’esercizio dell’impianto non provoca
emissioni convogliate e/o diffuse soggette ad autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
CONSIDERATO, pertanto,
che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta PANELLA ANGELO & c. SAS
con sede legale in Via Pacinotti, 1 - Avezzano
(AQ), non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;
VISTA la Legge
7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di prorogare ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
alla Ditta Autodemolizione PANELLA S.A.S. la Determinazione Dirigenziale
n. DF3/66 del 29 luglio 2003 per
l’esercizio di:
1.1 centro di raccolta e trattamento dei
veicoli fuori uso;
1.2 smaltimento (D15) e recupero ( R13) di
rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi;
presso l’impianto
ubicato nel Comune di Avezzano (AQ) alla Via Pacinotti
nel Nucleo Industriale di Avezzano (AQ) ed identificato in catasto terreni al
foglio n. 59, particelle nn. 60-63 con superficie totale pari a mq.
9.600, con le seguenti potenzialità e codici CER.
CENTRO
DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
Nella Tabella che segue
sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso
all’impianto di autodemolizione per le operazioni di trattamento di cui
all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.
209/2003 e s.m.i
C.E.R. |
POTENZIALITA’ (Tonn./anno ) |
16
01 04* , 16
01 06 |
1174
veicoli/anno corrispondenti a ca.1.174 tonn/anno |
Prescrizioni:
- Qualora la Ditta voglia gestire parti
di veicolo conformemente alla disposizioni di cui all’art. 5, comma 15, del
DLgs 209/2003 s.m.i. dovrà trasmettere, entro 30 gg.
dalla notifica del presente provvedimento, apposita relazione al SGR ed
all’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila contenente l’elenco dei CER con la
rispettiva potenzialità e l’area di stoccaggio;
- il centro di raccolta e l’impianto di
trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno
rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003 e D.Lgs. n.
149/2006;
- I documenti di presa in carico dei
veicoli destinati alla rottamazione devono essere conservati in apposito
raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;
- I documenti di radiazione dal PRA
degli autoveicoli presi in carico e destinati alla rottamazione devono essere
conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati
progressivamente;
- La Ditta dovrà ripristinare la
funzione di impermeabilizzazione della pavimentazione eventualmente ancora in
stato deteriorato entro 3 mesi dall’adozione del presente provvedimento;
- Le acque nere provenienti dai servizi
igienici, convogliate in una fossa a tenuta situata a ridosso della recinzione
dell’area, dovranno essere smaltite una volata l’anno;
- Lo scarico delle acque meteoriche dilavanti
i piazzali è incanalato nella rete fognaria consortile giusta Delibera del
Commissario regionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Avezzano n. 26 del 22/04/2013;
- tutti i rifiuti e tutte le parti
recuperate (MPS), derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore,
dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle
normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni all’ambiente;
- tutti i contenitori in cui sono
depositati i rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito dovranno essere costantemente etichettati e
riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;
2. di approvare, altresì, ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di
veicoli fuori uso della Ditta Autodemolizione Panella Angelo Sas – Via Pacinotti nel Nucleo
Industriale di Avezzano così come
risultante dagli elaborati progettuali che qui di seguito si richiamano
specificatamente:
- All. 1 - Relazione Tecnica illustrativa
del 4 febbraio 2009 a firma dell’Ing. Antonio Spera;
- All. 2 – Relazione tecnica denominata
“Chiarimenti” datata 10 aprile 2010 a firma dell’Ing. Antonio Spera;
- All. 3 – Planimetria catastale gennaio
2009 a firma dell’Ing. Antonio Spera;
3. di prescrivere, ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori
previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel
progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di
approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio del presente atto;
entro il termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda
a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la
conclusione dei lavori stessi. Nello specifico l’area, indicata in planimetria
come area demolizione auto, dovrà essere adeguata a quanto prescritto dal D.Lgs n. 209/03 (copertura pozzetti di raccolta liquidi si sversamento etc) entro 18 mesi
dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento;
4. di stabilire che in conformità a quanto
previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza
prevista dall’ultima autorizzazione regionale ( n. DF3/66 del 29.07.2003) con
scadenza, pertanto, al 24.12.2019 stabilendo inoltre il venir meno degli effetti delle disposizioni regionali adottate
per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in
scadenza al 30 giugno 2013. Il presente provvedimento è ulteriormente
prorogabile, alle medesime condizioni,
nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla L.R.
45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni
che saranno adottate in materia;
5. di prescrivere che il rinnovo di cui al
punto 1) e l’approvazione di cui al punto 2) sono condizionate al rispetto
delle prescrizioni sopra richiamate;
6. di stabilire, inoltre, che possono
essere conferiti presso l’impianto anche i rifiuti costituiti da parti di
autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della
manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. con le modalità
e le prescrizioni sopra stabilite. A condizione che
7. di stabilire che al fine della gestione
dei veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
la ditta interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa
autorizzazione, provveda ad
inoltrare istanza in tal senso;
8. di rinviare a successivo e separato provvedimento la
definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di ampliamento di mq 400 da
utilizzare per l’attività dell’impianto alla quale la Ditta stessa ha
dichiarato allo stato di rinunciare;
9. di prescrivere il rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs n. 151/05 e s.m.i. in materia di rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;
10. di dare atto che il presente
provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per
quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese
nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le
disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i;
11. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12. di prescrivere, infine, che le operazioni
di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs
209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai
principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed
alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs.
209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni
per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5
del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03
e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei
componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a
ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di
cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili,
secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e
di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego,
di riciclaggio e di recupero.
13. di stabilire che, ai sensi dell’art.15,
commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla
sicurezza del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con
le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n.
117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal
Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle
sanzioni;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta,
delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
14. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e della disciplina di cui al D.Lgs 159/2011 s.m.i. recante:
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
15. di obbligare la Ditta PANELLA A. & C.
sas a provvedere a prestare le garanzie finanziarie
secondo le potenzialità dell’impianto individuate nel presente provvedimento,
in linea con le disposizioni di cui alla DGR n. 790/2007 e s.m.i.
alla scadenza della polizza n. 271013982, in caso contrario saranno adottati i
provvedimenti di cui all’art. 208, comma
13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i.;
16. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
17. di dare atto che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
18. di fare salvi eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
19. di richiamare la Ditta PANELLA Angelo
& C. sas
autorizzata, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189
(Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e
alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della
Provincia dell’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Distretto Provinciale dell’Aquila di una comunicazione
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R.
n. 1399 del 29.11.2006;
20. di richiamare la ditta autorizzata
all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. -Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti- SISTRI.;
21. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale
dell’Aquila, all’A.R.T.A. – Distretto Provinciale
dell’Aquila, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di
Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila
e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A]
dell’Aquila;
22. di redigere, il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla
Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. Via Pacinotti
n. 1 – 67051 Avezzano (Aq)
23. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini