IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO l’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi”;

VISTO l’art. 227, comma 1, lett. c., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;

VISTO in particolare, l’art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in particolare per il commercio e l’utilizzazione delle parti di ricambio;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 21.11.2008 n. 16  “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 07 agosto 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, 149 (di seguito: “D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”);

RICHIAMATO l’art. 3. lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di «trattamento», - “attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta»  che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”;

VISTA la L. 20.11.2009 n. 166 che ha modificato l’art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/03, così come segue:

“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti al’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta”;

VISTO il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

RICHIAMATO il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare  ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 “ Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente “ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.Lgs n. 161 del 12.06.2002;

VISTO il D.Lgs 159/2011 s.m.i. recante:” Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

RICHIAMATO il contenuto della D.G.R. n. 209 del  4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale sono state adottate disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;

DATO ATTO che la citata deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012  risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto ha proseguito nell’esercizio delle attività già autorizzate in virtù della predetta delibera, rendendosi pertanto necessario dare riscontro alla istanza di rinnovo dell’autorizzazione DF3/66 del 29.07.2003 formulata dalla Ditta in oggetto con nota del 18.06.2009, acquisita al prot. n. 11432/DR4 del 24.06.2009 del SGR;

RICHIAMATA la Determinazione n. DF3/66 del 29.07.2003 avente ad oggetto; “Automolizione Panella Angelo e C. S.a.s. Via Pacinotti, n. 1 67051 Avezzano (AQ) – RINNOVO dell’autorizzazione regionale n. 3479 del 30.12.1997 per la gestione di un centro di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli a motore”;

VISTA la nota della Ditta PANELLA ANGELO & C. Sas del 16.02.2004, acquisita al prot. 1522 del 24.02.2004 del SGR, avente ad oggetto: invio documentazione per Adeguamento impianto di trattamento dei veicoli fuori uso successivamente integrata con nota del 9 giugno 2004, acquisita in pari data al prot. 5094 del SGR;

RICHIAMATO il verbale di riunione del 16 settembre 2004 nell’ambito del quale sono state richieste integrazioni alla Ditta;

RICHIAMATE le risultanze dell’incontro del 28 giugno 2007 nell’ambito del quale il Gruppo di Lavoro ha esaminato le integrazioni presentate dalla Ditta Panella non ritenendole esaustive ed ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla Ditta, giusta nota del SGR prot. 12765/DN3 del 4.7.2007;

RICHIAMATA la nota del SGR prot. 14703/DN3 del 6 giugno 2008 con la quale la Ditta è stata diffidata a provvedere alla trasmissione delle integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota della Ditta PANELLA ANGELO & C. Sas del 24 giugno 2008, acquisita al prot. DN3/16882 del 2 luglio 2008 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti e sono state inoltrate le integrazioni richieste nell’ambito del Gruppo di Lavoro del 28 giugno 2007;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del Gruppo di Lavoro tenutosi presso il SGR il il 5 febbraio 2009 al fine di valutare le integrazioni trasmesse dalla Ditta nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del PdA con la seguente prescrizione: ….”fornire una nuova planimetria con indicazione delle pendenze della pavimentazione  e indicazione dell’esistente cordonatura delle aree verdi; cambiare la denominazione dell’area sosta auto da demolire in area stoccaggio veicoli in ingresso da bonificare; l’area, indicata in planimetria come area demolizione auto dovrà essere adeguata a quanto prescritto dal D.Lgs n. 209/03 (copertura pozzetti di raccolta liquidi si sversamento etc) entro 18 mesi dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento”;

RILEVATO che la Ditta Panella, in ragione di quanto richiesto dal Gruppo di Lavoro del 5 febbraio 2009, ha trasmesso le integrazioni richieste in tale sede, giusta nota del 24.02.2009 acquisita al prot. 4653/DN3 del 26.02.2009 del SGR;

VISTA la domanda di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto avanzata dalla Ditta Panella Angelo & C. Sas con nota del 18.06.2009, acquisita al prot. n. 11432/DR4 del 24.06.2009 del SGR, contenente la quietanza di rinnovo della polizza fideiussoria e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007 inerente i requisiti soggettivi;

RICHIAMATE le note del SGR prot. 12659/DR4 del 15.07.2009 avente ad oggetto: “Istanza del 18.06.09. Comunicazione avvio del procedimento” e prot. DR4/12660 del 15.07.2009 relativa alla richiesta di rilascio di un parere tecnico all’ARTA Distretto Provinciale di Pescara e all’Amministrazione Provinciale inerente l’istanza di rinnovo della predetta Autorizzazione Regionale DF3/66 del 29.07.2003;

VISTA la nota della Provincia dell’Aquila prot. n. 15954 del 19.03.2010, acquisita al prot. RA/56057 del 25 marzo 2010 del SGR, avente ad oggetto: richiesta integrazioni documentali;

VISTA la nota della Ditta Panella  & C. sas del 20.05.2010, acquisita al prot. RA/101999 del 27.05.2010 del SGR, con la quale si chiede di poter ritirare anche i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di riparazioni di autoveicoli;

RICHIAMATA la nota del SGR prot. 103962/RA del 31 maggio 2010 con la quale viene richiesta alla Ditta Panella la documentazione integrativa ivi meglio specificata;

RICHIAMATA la nota trasmessa dall’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila prot. 4413 del 2 luglio 2010, acquisita al prot. 132489 del 12 luglio 2010 del SGR, nella quale viene espresso parere favorevole con le prescrizioni ivi meglio specificate e l’indicazione che il rinnovo dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di gestione dell’impianto non può essere disgiunto dall’approvazione del piano di Adeguamento al D.Lgs 209/03;

VISTA la nota della Provincia dell’Aquila prot. 560131 del 16 settembre 2010, acquisita al prot. 177538/RA del 23 settembre 2010 del SGR, con la quale si chiede al Comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila di verificare se la Ditta è in regola con gli obblighi di Prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATA la nota del Comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila prot. 17468 del 26.10.2010. acquisita al prot. 206845 del 3.11.2010 del SGR, con la quale si rappresenta che a seguito di sopralluogo presso l’attività in oggetto si è accertato che la stessa non rientra tra quelle soggette a specifici controlli da parte del Comando dei VVFF in quanto non ricompresa nell’elenco allegato al DM 16.02.1982;   

VISTA la nota della Ditta Panella Angelo sas del 28.10.2010, acquisita al prot. 206832 del 3.11.2010 del SGR, con la quale vengono forniti i chiarimenti e le precisazioni richiesti da ARTA e Provincia integrando la documentazione prodotta ed insistendo per l’approvazione del Piano di Adeguamento e il rinnovo dell’autorizzazione. Nello specifico è stata trasmessa la seguente documentazione:

-          Documentazione fotografica dell’impianto antincendio;

-          Documentazione fotografica della sistemazione delle aree rovinate;

-          Relazione tecnica dell’impianto antincendio;

-          Dichiarazione di conformità per la realizzazione alimentazione pompa impianto antincendio;

-          Nomina del Responsabile tecnico;

-          Copia visura CCIAA;

-          Lettera del Comando Provinciale dei VVF prot. 17468 del 26/10/2010;

PRESO ATTO della relazione di sopralluogo redatta dai tecnici dell’Arta Distretto Provinciale dell’Aquila di cui alla nota prot. 6870 del 25.09.2012, acquisita al prot. 219239/RA del 2 ottobre 2012 del SGR, inerente la Ditta Autodemolizioni Panella Angelo di Avezzano (AQ) nella quale si evince:

omissis …” la Ditta ha trasmesso alla Regione Abruzzo, le integrazioni al PdA presentato, chieste dal competente GdL nella riunione del 05/02/09. Nella documentazione inviata vi sono alcune modifiche, tra le quali quella di ampliare la superficie da utilizzare per l’attività dell’impianto usufruendo anche dei 400 mq indicati originariamente nel PdA come area verde: durante il sopralluogo si è constatato che, pur non essendo stato ancora approvato il Piano di Adeguamento, in quest’area a verde sono stati depositati una decina di autoveicoli ancora da bonificare.  Al riguardo il SIg. Panella Angelo ha dichiarato che tali veicoli erano stati consegnati da poco  () e che sarebbero stati spostati nelle aree adibite alla messa in sicurezza e demolizione nel più breve tempo possibile. Nel corso del sopralluogo si è constatato che il sistema antincendio dell’impianto è stato completato così come previsto nel PdA presentato . Nell’area adibita allo stoccaggio delle carcasse di autoveicoli bonificati, in attesa di pressatura, risultano essere accatastati , in alcune zone , soprattutto a confine con la strada adiacente, anche fino a sei autoveicoli , numero doppio rispetto ai tre indicati nell’allegato 1 al D.Lgs 209/03. A tal proposito il sig. Panella Angelo ha dichiarato che avrebbe al più presto provveduto alla pressatura e stoccaggio  dei veicoli di cui sopra”;

VISTA la comunicazione della Ditta Panella Angelo sas del 20.06.2013, acquisita al prot. RA/162354 del 25.06.2013 del SGR, contenente l’integrazione della documentazione per il rilascio del rinnovo dell’Autorizzazione DF3/66 del 20/07/2003 e nella quale è stato precisato quanto segue.

..”per quanto riguarda l’ampliamento previsto da utilizzare per l’attività dell’impianto di mq 400, si dichiara che la stessa è ancora area verde, se ne pospone la realizzazione e si dichiara, inoltre, che l’area è stata liberata dalle auto rottamate e c’è soltanto qualche auto in conto vendita;

-          le carcasse delle auto in demolizione sono state, per lo più, inviate allo smaltimento e le file accatastate non superano le 3 auto previste..”;

PRESO ATTO della documentazione nella nota sopra richiamata che qui di seguito si elenca:

-          Documentazione in ottemperanza alla comunicazione antimafia di cui al Dlvo n. 159/2011 e autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR 1227/2007;

-          Copia polizza relativa alle garanzie finanziarie ai sensi della DGR 790/07 e copia delle ultime quietanze;

-          Copia dell’autorizzazione allo scarico del Consorzio per il Nucleo Industriale di Avezzano Deliberazione n. 26 del 22/04/2013;

DATO ATTO che in relazione alla tematica relativa alla produzione della garanzia finanziaria la Ditta in argomento ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 271013982, debitamente vistata e restituita dal SGR con nota prot. 1880/DN3 del 22.01.2008, con scadenza 18/12/2012 maggiorata di due anni come da comunicazione della Ditta e trasmissione delle relative quietanze di pagamento di cui alla nota del 20.06.2013 sopra richiamata;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto, per quanto riguarda l’ampliamento richiesto da utilizzare per l’attività dell’impianto di mq 400, ha dichiarato che attualmente lo spazio è ancora area verde, che è stata liberata dalle auto rottamate e per il momento si rinuncia all’istanza de qua e l’eventuale approvazione è riservata in separata sede;

CONSIDERATO, quindi, di procedere, con il presente provvedimento, a dare riscontro limitatamente alla istanza dii rinnovo delle attività di gestione di rifiuti precedentemente autorizzate con D.D. n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per quanto attiene  alla applicazione della L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico ed ulteriore parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, oltre a quanto riportato in merito nel citato parere ARTA prot. n. 4076 del 21 giugno 2010,  riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti di competenza di questo Servizio;

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e  non, e che pertanto è necessario richiedere alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in merito;

 RITENUTO di poter stabilire che  il periodo di validità del presente provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per garantire la prosecuzione delle  attività di gestione di rifiuti,  esercitate da Enti e Imprese presenti nel  territorio colpito dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci a far data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo datato 29 luglio 2003, venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle menzionate DD.GG.RR. che da ultimo riporta la scadenza del 30 giugno 2013;

RICHIAMATA  la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto intertemporale”, si forniscono  alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013). Nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati il  procedimento istruttorio di che trattasi risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s.,  perfezionatasi con l’acquisizione  del  parere favorevole dell’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila, datato 2 luglio 2010 e acquisito al protocollo regionale in data 12 luglio 2010 al n. 132489;

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente all’accertamento al possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i. da parte del sig. Angelo Panella, n. q. di socio accomandatario e l.r. della società Panella Angelo sas, e Antonella Paris  n.q. di socio accomandante della predetta società, documentazione trasmessa con nota del 20.06.2013;

RICHIAMATO , infine, il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che l’impianto in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95 e che l’esercizio dell’impianto non provoca emissioni convogliate e/o diffuse soggette ad autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO, pertanto, che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta PANELLA ANGELO  & c. SAS  con sede legale in Via Pacinotti, 1 - Avezzano (AQ), non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di prorogare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i. e  della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., alla Ditta Autodemolizione PANELLA S.A.S. la Determinazione Dirigenziale n.  DF3/66 del 29 luglio 2003 per l’esercizio di:

1.1       centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;

1.2       smaltimento (D15) e recupero ( R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi;

presso l’impianto ubicato nel Comune di Avezzano (AQ) alla Via Pacinotti nel Nucleo Industriale di Avezzano (AQ) ed identificato in catasto terreni al foglio n. 59, particelle  nn. 60-63 con superficie totale pari a  mq.  9.600, con le seguenti potenzialità e codici CER.

CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

Nella Tabella che segue sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i

C.E.R.

POTENZIALITA’

(Tonn./anno )

 

16 01 04* ,

16 01 06

 

1174 veicoli/anno corrispondenti a ca.1.174 tonn/anno

 

 

 

Prescrizioni:

-          Qualora la Ditta voglia gestire parti di veicolo conformemente alla disposizioni di cui all’art. 5, comma 15, del DLgs 209/2003 s.m.i. dovrà trasmettere, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, apposita relazione al SGR ed all’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila contenente l’elenco dei CER con la rispettiva potenzialità e l’area di stoccaggio;

-          il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003 e D.Lgs. n. 149/2006;

-          I documenti di presa in carico dei veicoli destinati alla rottamazione devono essere conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;

-          I documenti di radiazione dal PRA degli autoveicoli presi in carico e destinati alla rottamazione devono essere conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;

-          La Ditta dovrà ripristinare la funzione di impermeabilizzazione della pavimentazione eventualmente ancora in stato deteriorato entro 3 mesi dall’adozione del presente provvedimento;

-          Le acque nere provenienti dai servizi igienici, convogliate in una fossa a tenuta situata a ridosso della recinzione dell’area, dovranno essere smaltite una volata l’anno;

-          Lo scarico delle acque meteoriche dilavanti i piazzali è incanalato nella rete fognaria consortile giusta Delibera del Commissario regionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano  n. 26 del 22/04/2013;

-          tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate (MPS), derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore, dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni  all’ambiente;

-          tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito  dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;

2.         di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori uso della Ditta Autodemolizione Panella Angelo Sas – Via Pacinotti nel Nucleo Industriale di Avezzano  così come risultante dagli elaborati progettuali che qui di seguito si richiamano specificatamente:

-          All. 1 - Relazione Tecnica illustrativa del 4 febbraio 2009 a firma dell’Ing. Antonio Spera;

-          All. 2 – Relazione tecnica denominata “Chiarimenti” datata 10 aprile 2010 a firma dell’Ing. Antonio Spera;

-          All. 3 – Planimetria catastale gennaio 2009 a firma dell’Ing. Antonio Spera;

3.         di prescrivere, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i.,  che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio del presente atto; entro il termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori stessi. Nello specifico l’area, indicata in planimetria come area demolizione auto, dovrà essere adeguata a quanto prescritto dal D.Lgs n. 209/03 (copertura pozzetti di raccolta liquidi si sversamento etc) entro 18 mesi dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento;

4.         di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale ( n. DF3/66 del 29.07.2003) con scadenza, pertanto, al 24.12.2019 stabilendo inoltre il venir meno degli  effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013. Il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

5.         di prescrivere che il rinnovo di cui al punto 1) e l’approvazione di cui al punto 2) sono condizionate al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate;

6.         di stabilire, inoltre, che possono essere conferiti presso l’impianto anche i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni sopra stabilite. A condizione che

7.         di stabilire che al fine della gestione dei veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la ditta interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, provveda ad  inoltrare  istanza in tal senso;

8.         di rinviare  a successivo e separato provvedimento la definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di ampliamento di mq 400 da utilizzare per l’attività dell’impianto alla quale la Ditta stessa ha dichiarato allo stato di rinunciare;

9.         di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 151/05 e s.m.i. in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

10.       di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

11.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12.       di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.         effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.;

b.         effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.         rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.         rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.         eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

13.       di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.         il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.         le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

c.         l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

14.       di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi,  di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e della disciplina di cui al D.Lgs 159/2011 s.m.i. recante: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

15.       di obbligare la Ditta PANELLA A. & C. sas a provvedere a prestare le garanzie finanziarie secondo le potenzialità dell’impianto individuate nel presente provvedimento, in linea con le disposizioni di cui alla DGR n. 790/2007 e s.m.i. alla scadenza della polizza n. 271013982, in caso contrario saranno adottati i provvedimenti di cui  all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

16.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

17.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

18.       di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

19.       di richiamare la Ditta PANELLA Angelo & C. sas  autorizzata, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia dell’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

20.       di richiamare la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. -Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- SISTRI.;

21.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. – Distretto Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] dell’Aquila;

22.       di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizione Panella Angelo e C. S.a.s. Via Pacinotti n. 1 – 67051 Avezzano (Aq)

23.       di disporre la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini