IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 15, della L. 21.12.2001, n.
443 nel quale si dispone che “ I soggetti che effettuano attività di gestione
dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta
all’Ente competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, presentendo domanda di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o
iscrizione ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di
gestione dei rifiuti. L’attività può essere proseguita fino all’emanazione del
conseguente provvedimento da parte dell’ente competente al rilascio delle
autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del
1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in
quanto le stesse sono attività già in essere.”;
VISTO l’art. 196 del predetto D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
VISTO il successivo
art. 208 dello stesso D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
concernente “Disposizioni inerenti il
rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti” nonché disposizioni per il rinnovo;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata
sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;
VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R.
9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei
dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed
extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R.
del 4.11.2005, n. 1089;
VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto “ L.R. 19.12.2007,
n. 45 – “ Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o
recupero di rifiuti “ , pubblicata sul B.U.R.A. n. 3
Speciale del 14.01.2009;
VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e successive modificazioni,
concernente “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del
22.02.2006” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale del 05.09.2007;
RICHIAMATA la D.G.R. 29.11.2007 n. 1227 inerente “ D.Lgs
3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti”;
RICHIAMATA la
Determinazione del 11.01.2008, n. DN3/01 inerente:” Delibera di Giunta
Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio
delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”;
VISTA la D.G.R. n. 129 del
22.02.2006 avente per oggetto “Individuazione delle tariffe a copertura degli
oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle
seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n.
133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del
14.05.1998;
VISTA la Circolare
Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare
esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal
decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
VISTO il DM 17 dicembre
2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;
RICHIAMATO il DM
Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il
quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti
la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
VISTO il D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione
della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti”;
VISTO il D.M.
12.06.2002, n. 161 inerente al “Regolamento attuativo degli artt.li
31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo
all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle
procedure semplificate”;
RICHIAMATA la
Determinazione n. DF3/24/06.03.2003 avente per oggetto “Decreto legislativo
05.02.1997, n. 22 e s.m.i. – L.R.
28.04.2000, n. 83. Disposizioni concernenti la coesistenza in capo al medesimo
soggetto, di autorizzazioni/iscrizioni attinenti attività di smaltimento dei rifiuti
ed attività di recupero degli stessi”;
RICHIAMATA la
determinazione dirigenziale n. DR4/197/30.11.2010, con la quale la Società in
oggetto è stata autorizzata all’esercizio di attività di recupero di
rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti
speciali non pericolosi, attività
riconducibili alle operazioni R13 e R3 dell’allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
PRESO ATTO che le
attività di recupero autorizzate con il predetto provvedimento n. DR4/197/2010
hanno avuto inizio in data 21 marzo 2011, stante la comunicazione inviata dalla
società interessata in data 18 marzo 2011, prot. n.
266/11ds, acquisita la protocollo regionale al n. RA/64371 del 22 marzo 2011;
alla stessa nota si allega idonea documentazione, anche ai seni di quanto previsto
al punto 6) della autorizzazione rilasciata in data 30 novembre 2010;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio n. RA/143690 del giorno 8 luglio 2011 con la quale si chiude
agli Organismi competenti di esprimere proprio parere in merito al contenuto
degli elaborati trasmessi dalla Società PAVIND Srl con nota n. 226/18.03.2011;
DATO ATTO che la
Società in oggetto ha altresì proposto una integrazione di CER, nota n.
640/11sp del 6 luglio 2011, acquisita al protocollo regionale al n. RA/144728
del 11 luglio 2011, con relativo aumento delle capacità gestionali, da
configurarsi come variante non sostanziale;
VISTA la nota ARTA
Abruzzo n.5913/08.08.2011, nella quale si esprimono prime valutazioni circa gli
elaborati prodotti dalla Società interessata, ai sensi del predetto punto 6)
della D.D. n. DR4/197/2010;
VISTA la nota PAVIND Srl n. 800/11ds del 31 agosto
2011, acquisita la protocollo regionale al n. RA/181359 del 6 settembre 2011,
con la quale si fornisce riscontro alla nota ARTA Abruzzo n. 5913/2011;
VISTA la nota ARTA Abruzzo – Distretto di L’Aquila,
n. 6911 del 30 settembre 2011, nella quale si espongono analitiche valutazioni
circa il contenuto dei predetti
elaborati presentanti dalla Società PAVIND Srl ai sensi delle
disposizioni della autorizzazione regionale n. DR4/197/2010, evidenziando la sostanzialità di alcune
modifiche introdotte in ordine alle
potenzialità dell’impianto;
RICHIAMATA la nota
regionale n. RA/212526 del 18 ottobre 2011, con la quale si chiede agli
Organismi competenti un parere in merito alle varianti non sostanziali proposta
dall’Azienda con nota del 6 luglio 2011;
DATO ATTO che l’ARTA
Abruzzo, con nota del 15 dicembre 2011, prot. n.
8866, ha rimesso proprio parere favorevole in ordine alle modifiche proposte dall’Azienda con la predetta nota
del 6 luglio 2011, confermandone la non sostanzialità, pur evidenziando che nel
complesso della documentazione già prodotta dall’Azienda, si rilevano altre
modifiche gestionali da assoggettare a specifico procedimento autorizzativo, ex novo, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la
Società interessata, con nota prot. n. 198/12tm del
15 marzo 2012, acquisita al protocollo regionale in data 21 marzo 2012 al n.
RA/64338, ha fornito all’ARTA Abruzzo i ulteriori elaborati e chiarimenti e,
contestualmente, ha richiesto a questa Autorità l’aumento della potenzialità
annua complessiva da 12.320 tonnellate a 15.320 tonnellate; nella medesima nota, pertanto, si chiede di indire, a tal fine, apposita Conferenza dei Servizi al fine di
integrare quanto già autorizzato con D.D.
DR4/197/2010;
VISTA la ulteriore nota
pervenuta dalla Società PAVIND Srl datata 2 agosto 2012, n. 655/12tm, acquisita
al protocollo regionale al n. RA/185188 del 9 agosto 2012, con la quale si
producono ulteriori elaborati a sostegno della proposta di modifica non
sostanziale a suo tempo avanzata;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio n. RA/179497 del 1 agosto 2012, con la quale si procede ai
sensi di legge all’avvio del procedimento, con contestuale indizione della
Conferenza dei Servizi per il giorno 30 agosto 2012, relativamente alle sopra
richiamate modifiche alla autorizzazione regionale n. DR4/197/30.11.2010;
VISTA la nota PVIND Srl
del 7 agosto 2012, prot. n. 667/12tm, acquisita al
protocollo regionale in data 9 agosto 2012 al n. RA/185199, alla quale risulta
allegata la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
soggettivi previsti dalla D.G.R. n. 1227/07 e copia
del giudizio di V.A. n. 1201/2009 rilasciato dalla
competente Autorità regionale;
VISTO il verbale della
Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 agosto 2012, che qui di seguito si
riporta per estratto:
“ ….. omissis…..OGGETTO:
Ditta Pavind srl. Richiesta di variante alla
determinazione dirigenziale n.197 del 30.11.2010 per l’esercizio di attività di
recupero (operazioni R13 – R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
sito in S.S. 17, Km 94,75.
Il rappresentante del
Servizio Gestione Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che tutti i presenti
sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni della L. n.241/1990 e s.m.i.
Espone ai presenti
l’iniziativa presentata dalla Pavind srl. Nello
specifico ripercorre l’iter amministrativo che ha portato allo svolgimento dei
lavori della presente Conferenza dei Servizi(CdS):
- conformemente a quanto prescritto al
punto 6) della determinazione dirigenziale n. 197 del 30.11.2010, la Pavind srl
trasmetteva una relazione tecnica di dettaglio relativamente alla
gestione dell’impianto comprendente alcune variazioni rispetto a quanto
autorizzato con la stessa determina;
- con nota prot.
n. RA/143690 dell’8.07.2011 il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) richiedeva
all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila di trasmettere un
apposito parere circa la congruità
tecnica della suddetta relazione;
- con nota prot.
n. 6911 del 30.09.2011 l’ARTA Distretto dell’Aquila valutava come “sostanziale”
ai sensi dell’art. 45,comma 10, lett. c) della L.R.
45/2007 e s.m.i. e della DGR 1192 del 4/12/2008, la
proposta tecnica avanzata dalla Ditta;
- con nota prot.
n. 198/12 tm del 30.11.2012, acquisita dal SGR al prot. n. 64338 del 21.03.2012, la Pavind
srl ha trasmesso, in riferimento al suddetto parere ARTA, appositi elaborati
documentali;
- alla luce del suddetto parere ARTA e
degli elaborati documentali trasmessi dalla ditta Pavind,
il SGR ha convocato l’odierna Conferenza dei Servizi secondo le disposizioni di
cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Lo stesso
rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti da lettura dei pareri sinora
trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento e nello specifico:
1. nota del Comune di Sulmona prot. n. 35527 del
29.08.2012 con il quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;
2. nota della Direzione Politiche della
Salute prot. n. 183807 dell’8.08.2012 con il quale si
delega il SIESP a rappresentarlo nei lavori della presente Conferenza;
3. nota del Dipartimento di Prevenzione
della AUSL prot. n. 0083098/12 del 22.08.2012 con la
quale si comunica l’impossibilità ad esprimere un parere compiuto in quanto non
in possesso degli elaborati tecnici e progettuali trasmessi dalla Pavind srl nell’ambito del presente procedimento
istruttorio.
Lo stesso rappresentante del SGR fa presente che nel
presente procedimento viene inserita, altresì, la richiesta di variante non
sostanziale avanzata dalla Ditta Pavind srl con nota prot. 655/12 del 2.08.2012, che si allega al presente
verbale.
La Ditta nell’ambito
del procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 197 del 30.11.2010
ha espletato la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale secondo le
disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
ed a tal proposito si richiama il giudizio del Comitato di Coordinamento
Regionale per la VIA (CRR-VIA) n. 1201 del 10.02.2009.
In merito al presente
procedimento si invita la Ditta a confrontarsi con il competente ufficio VIA
della Regione Abruzzo al fine di verificare l’eventuale nuovo assoggettamento
alla procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.
Il rappresentante della
Ditta, in considerazione che le varianti progettuali di cui al presente
procedimento non comportano alcun variazione ed incremento degli impatti
rispetto a quanto verificato con il Giudizio del CRR-VIA n. 1201 del 10.02.2009,
dichiara che presenterà istanza al competente ufficio VIA di variante non
sostanziale al suddetto Giudizio.
In ordina alla nota
AUSL, si invita la Ditta a trasmettere alla stessa Azienda Sanitaria tutta la
documentazione relativa al presente procedimento istruttorio, dando riscontro
al SGR della notifica dell’avvenuto deposito.
Il rappresentante del
SGR sospende il procedimento istruttorio nelle more dell’acquisizione delle
valutazioni del CRR-VIA in merito all’istanza di variante non sostanziale al
Giudizio n. 1201 del 10.02.2009, ed
all’atto dell’acquisizione del suddetto Giudizio sarà riconvocata, ove
necessario, una nuova CdS al fine dell’acquisizione
dei pareri degli Enti mancanti. ……omissis….”;
VISTO il parere
favorevole trasmesso dal Comune di Sulmona con nota n. 35527 del 29 agosto
2012, acquisita al protocollo regionale in data 31 agosto 2012 al n. RA/194400,
anticipato a mezzo fax in data 29 agosto 2012;
VISTO il nulla osta
trasmesso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona con nota n. 1124
del 21 settembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 26 settembre
2012 al n. RA/214157;
VISTA la nota PAVIND
Srl del 21 settembre 2012, prot. n. 796/12tm,
acquisita al protocollo regionale in data 27 settembre 2012 al n. RA/214454,
con la quale, in esito alle risultanze emerse nel corso della Conferenza dei
Servizi del giorno 30 agosto 2012, circa la necessità di un eventuale
aggiornamento della procedura di valutazione ambientale, si trasmette copia
della nota del Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni
Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali – della Direzione regionale Affari
della Presidenza, n. 7027/BN-VA, ove si dichiara di non dover emettere alcun parere di competenza
sulle proposte variazioni;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio n. RA/279394 del 7 dicembre 2012, con la quale si provvede alla
trasmissione a tutte le Amministrazioni interessate e alla Società in oggetto
di copia del verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 30 agosto 2012;
VISTO il parere reso
dalla Azienda U.S.L. Avezzano – Sulmona – L’Aquila con nota n. 25626 del 21
dicembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 2 gennaio 2013 al n.
RA/385, favorevole alle seguenti condizioni:
“…omissis…
1. la pavimentazione dei piazzali
destinati al deposito temporaneo del rifiuto indifferenziato, nel rispetto di
quanto previsto dalla L.R. n.-
31/10, dovrà essere sottoposta a manutenzione al fine di evitare
l’infiltrazione di acque contaminate da elementi inquinanti, nelle falde
sotterranee nonché l’instaurarsi di fenomeni di lagunaggio,
e/o anofelismo; inoltre il piazzale dovrà garantire
giuste pendenze atte ad evitare il ristagno di liquidi e dovrà essere dotato di
idonee canalette munite di griglia, a servizio di raccolta delle acque di
percolazione della suddetta area; tale cabaletta dovrà essere collegata con la
rete già esistente in prossimità del settore sunnominato ed infine all’impianto
di raccolta esistente;
2. nelle singole aree di deposito dei
materiali valorizzati (vetro, ferro ecc.) al fine di evitare il ristagno di
acqua di dilavamento, dovranno essere realizzate idonee canalette in cemento
munite di griglia per ogni singolo settore, per la raccolta di acque di scolo e
piovane; tali canalette dovranno essere collegate, con idonee pendenze, alla
rete già esistente in prossimità; dovrà inoltre essere risistemata la
pavimentazione in massetto di cemento;
3. si ritiene necessario, ai fini
dell’abbattimento di esalazioni e polveri, la creazione di barriere naturali
(alberi di alto fusto possibilmente sempreverdi) tra struttura e i terreni
circostanti;
4. l’area adibita allo stoccaggio dei
rifiuti all’interno di cassoni scarrabili, va
organizzata in modo tale che ogni settore sia identificato univocamente da
specifico CER mediante apposita segnaletica fissa in modo da facilitare
l’identificazione in fase di carico e scarico del materiale;
5. i rifiuti devono essere recuperati e
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e, in particolare, senza
causare inconvenienti da rumori o odori
6. le attrezzature e i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei
rifiuti, e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti
in buona efficienza e sottoposti a
periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di
lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
7. deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro
chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
8. dovranno essere previste indagini olfattometriche con cadenza annuale nell’area circostante (
metodo CEN – standard EN 13725 );
9. dovrà essere predisposto, per il
capannone di cernita, un sistema di ventilazione ( aria condizionata)
rispondente ai parametri microclimatici di cui alla norma UNI 10339,
dimensionato in base al numero degli utenti previsto ed in grado di garantire
almeno 2 ricambi/ora dell’aria ambiente, elevabili a 4 ricambi/ora in caso di
presenza non saltuaria di personale;
10. dovranno essere preventivamente adottate
tutte le misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro ( art. 15 D. Lgs. n.
81/08 ); si dovrà altresì procedere all’attuazione di tutte le misure
necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’esito della
valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/08;
11. dovrà essere predisposto un programma di
gestione dell’impianto con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria
dei macchinari ed impianti destinati alla tutela ambientale (ventilatori, impianti di abbattimento odori
ecc.);
12. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico-sanitarie ed evitato
ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
13. la Ditta dovrà adottare tutti i
provvedimenti necessari ad evitare l’alterazione del clima acustico esistente;
a tale scopo dovrà inoltre provvedere alla piantumazione di piante di medio
fusto lungo tutta la perimetrazione
dell’insediamento; poiché allo stato attuale manca inoltre un piano di
zonizzazione acustica nel Comune, future adozioni da parte dell’Amministrazione
potranno comportare rivalutazioni dei limiti di emissione sonora……omissis……”;
CONSIDERATO che, al
fine di avviare a conclusione il procedimento istruttorio in esame, questo
Servizio ha indetto, con nota prot. RA/142325 del 3
giugno 2013, una conferenza ulteriore dei servizi per il giorno 17 giugno 2013,
di cui, qui di seguito, si riporta per estratto il testo:
“…omissis. Il rappresentante del Servizio Gestione
Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a
presenziare ai lavori della CdS ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni della L. n.241/1990 e s.m.i.
Richiama i contenuti
della precedente CdS del 30.08.2012 e da lettura dei pareri sinora trasmessi
dagli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio e nello specifico:
4. nota del Comune di Sulmona prot. n. 35527 del
29.08.2012 con il quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;
5. nota della Direzione Politiche della
Salute prot. n. 183807 dell’8.08.2012 con il quale si
delega il SIESP a rappresentarlo nei lavori della presente Conferenza;
6. nota del Dipartimento di Prevenzione
della AUSL prot. n. 01256826/12 del 21.12.2012 con la
quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
7. nota del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Sulmona prot. n. 1124 del 21.09.2012
con la quale si comunica il proprio Nulla Osta per la richiesta di variante in
oggetto;
8. nota del Servizio Tutela Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazioni Ambientali prot. n. 7029/BN
VIA del 17.09.2012 con la quale si comunica che “…omissis…considerato
che le variazioni introdotte, con le istanze sopra citate, riguardano entrambe
esclusivamente modifiche alle operazioni di messa in riserva, si comunica che
questo Servizio non deve emettere alcun parere di competenza sulle proposte variazioni…omissis…”;
I presenti esprimono
all’unanimità parere favorevole all’istanza di variante sostanziale presentata
dalla ditta Pavind srl ed invitano il rappresentante
del SGR ad emettere il provvedimento autorizzativo ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Il rappresentante del
SGR dichiara concluso ad ogni effetto secondo le disposizioni di cui all’art. 2
della L. 241/1990 e s.m.i. il procedimento istruttorio facendo presente
che sarà adottato un apposito provvedimento autorizzativo.
Per gli Enti che non
hanno espresso il parere di competenza si darà applicazione alle disposizioni
di cui all’art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i
“Silenzio assenso”…omissis…”;
RITENUTO pertanto di
procedere nel senso riportato nel verbale della conferenza dei servizi del
giorno 17 giugno 2013, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza,
il rispetto dei termini previsti dalla legge, con riserva di adottare ulteriori
provvedimenti nel caso in cui lo scrivente Servizio dovesse acquisire ulteriori
e fondamentali comunicazioni da parte
delle Amministrazioni che non hanno formulato pareri in merito;
RITENUTO altresì, a
tale proposito, che trova applicazione quanto stabilito all’art. 14 ter, comma 6 bis,
della L. n. 241/90 e s.m.i., nel senso che valutate
le specifiche risultanze delle conferenze dei servizi e tenuto conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede si procede, in questa sede, alla adozione
del provvedimento definitivo, che sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza, fatta eccezione per
gli atti di assenso previsti dalle normative edilizie e urbanistiche;
VISTI gli elaborati
progettuali prodotti dalla Ditta indicata in oggetto, che hanno caratterizzato
il procedimento istruttorio di che trattasi, costituiti da:
1. elenchi CER ammissibili all’impianto –
elenchi A, B, C;
2. lay-out impianto di recupero R13/R3 –
marzo 2012;
3. stralcio lay-out impianto di recupero
R13/R3 – agosto 2012;
DATO ATTO che sono in
corso di verifica presso la competente Prefettura, i contenuti delle
autocertificazioni presentate dalla Ditta ai sensi delle vigenti normative in
materia di “codice antimafia”giusta nota regionale prot.
RA/151576 del 12 giugno 2013, e che sono state altresì prodotte le necessarie autocertificazioni, rese in ordine al possesso dei requisiti
soggettivi previsti dalla D.G.R. n. 1227/07,
RITENUTO di dover
richiamare la Ditta beneficiaria de presente provvedimento al pieno rispetto
delle disposizioni nazionali di cui alla parte Terza del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., della L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti
la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010, nonché di
quanto contenuto nel contratto sottoscritto in data 14.11.2008 con il Consorzio
per il Nucleo industriale di Sulmona, relativamente alla gestione delle acque
derivanti dall’impianto di recupero dei rifiuti, meteoriche, nere e
tecnologiche, con l’obbligo a carico della Ditta di provvedere a trasmettere
ulteriori dati in ordine alla validità temporale del predetto contratto;
RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “
di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di
documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs.
15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del
13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro
II, concernente la documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Interno prot.n.
11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative
locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle
nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15
novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;
RILEVATO che al punto
7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto
intertemporale”, si forniscono alcune
indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii
in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice
Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica
giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una
statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio
tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la
legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti
al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già
concluse;
TENUTO CONTO che la
Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici
di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione
del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire
l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente
richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del
provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o
dopo la data del 13 febbraio 2013;
RITENUTO che, dalla
lettura degli atti e documenti sopra indicati il procedimento istruttorio di che trattasi
risulta sostanzialmente concluso prima del 13 febbraio u.s. e perfezionatosi con l’acquisizione del
parere favorevole della citata conferenza dei servizi di giorno 17
giugno 2013;
RITENUTO quindi, di riservarsi
l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla
verifica della predetta documentazione antimafia ed al possesso dei requisiti
soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;
VISTO il Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.
VISTA la Legge
7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la Legge n. 77
del 14.09.1999 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di approvare ed autorizzare, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007,
n. 45, visti gli elaborati progettuali sopra indicati, le varianti richieste dalla ditta PAVIND SRL - avente sede legale e sede operativa in Sulmona S.S. 17 Km 94,75,
relative all’esercizio delle attività di
recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività equivalenti alle operazioni R13 e R3
alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
già autorizzata con provvedimento dirigenziale n. DR4/197/3011.2010, per un
quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 15.320 tonnellate e per i CER
analiticamente riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di stabilire che l’autorizzazione
indicata al precedente punto 1) è strettamente connessa alla D.D. n. DR4/197/30.11.2010, che si richiama per quanto
applicabile, ivi compreso il periodo di
validità gia fissato in anni dieci (10) dalla data di
notifica della suddetta autorizzazione;
3. di prescrivere il rispetto delle
modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle
vigenti disposizioni in materia, con
particolare riguardo a:
a. D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45, commi 10,
11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o
recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
b. D.G.R. n.
1399 del 29.11.2006 avente per oggetto
" L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4,
Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei
rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche
alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;
c. D.Lgs.152/06
e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190
(Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo
nazionale gestori ambientali);
d. Ulteriori prescrizioni fissate dal
D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla
L.R. n° 45/2007 e s.m.i, dal D.Lgs.36/03 e D. Lgs. 25.07.2005,
n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
e. DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto
“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell’articolo 18, comma 3 bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;
f. DM Ambiente 15 febbraio 2010,
pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero
dell’Ambiente è intervenuto a modificare
ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;
g. L.R.
29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
4. di dare atto che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità
o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di
normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la
eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007,
n. 45,
5. di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Sulmona, alla Amministrazione Provinciale di
L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara,
all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila
ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la
CCIAA di L’Aquila;
7. di disporre la redazione del presente
provvedimento in numero due originali, di cui uno da notificare, ai sensi di
legge, alla Società PAVIND Srl, avente
sede legale e sede operativa in Sulmona (AQ)
S.S. 17 Km 94,75;
8. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.),
limitatamente agli estremi del provvedimento, all’oggetto ed al dispositivo,
con esclusione dell’allegato parte integrante.
L’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs.152/06
e s.m.i.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini