IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 15, della L. 21.12.2001, n. 443 nel quale si dispone che “ I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’Ente competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentendo domanda di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione dei rifiuti. L’attività può essere proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.”;

 VISTO l’art. 196 del predetto D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO il successivo art. 208 dello stesso  D.Lgs 152/06 e s.m.i., concernente  “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” nonché disposizioni per il rinnovo;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto  L.R. 19.12.2007, n. 45 – “ Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti “ , pubblicata sul B.U.R.A. n. 3 Speciale del 14.01.2009; 

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e successive modificazioni, concernente “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale del 05.09.2007;

RICHIAMATA la D.G.R. 29.11.2007 n. 1227 inerente “ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATA la Determinazione del 11.01.2008, n. DN3/01 inerente:” Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”;

VISTA la D.G.R.  n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

RICHIAMATO il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare  ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTO il D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 12.06.2002, n. 161 inerente al “Regolamento attuativo degli artt.li 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;

RICHIAMATA la Determinazione n. DF3/24/06.03.2003 avente per oggetto “Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 e s.m.i.L.R. 28.04.2000, n. 83. Disposizioni concernenti la coesistenza in capo al medesimo soggetto, di autorizzazioni/iscrizioni attinenti attività di smaltimento dei rifiuti ed attività di recupero degli stessi”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DR4/197/30.11.2010, con la quale la Società in oggetto è stata autorizzata all’esercizio di attività di recupero di rifiuti  speciali pericolosi e di rifiuti speciali non  pericolosi, attività riconducibili alle operazioni R13 e R3 dell’allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

PRESO ATTO che le attività di recupero autorizzate con il predetto provvedimento n. DR4/197/2010 hanno avuto inizio in data 21 marzo 2011, stante la comunicazione inviata dalla società interessata in data 18 marzo 2011, prot. n. 266/11ds, acquisita la protocollo regionale al n. RA/64371 del 22 marzo 2011; alla stessa nota si allega idonea documentazione, anche ai seni di quanto previsto al punto 6) della autorizzazione rilasciata in data 30 novembre 2010;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/143690 del giorno 8 luglio 2011 con la quale si chiude agli Organismi competenti di esprimere proprio parere in merito al contenuto degli elaborati trasmessi dalla Società PAVIND Srl con nota n. 226/18.03.2011;

DATO ATTO che la Società in oggetto ha altresì proposto una integrazione di CER, nota n. 640/11sp del 6 luglio 2011, acquisita al protocollo regionale al n. RA/144728 del 11 luglio 2011, con relativo aumento delle capacità gestionali, da configurarsi come variante non sostanziale;

VISTA la nota ARTA Abruzzo n.5913/08.08.2011, nella quale si esprimono prime valutazioni circa gli elaborati prodotti dalla Società interessata, ai sensi del predetto punto 6) della D.D. n. DR4/197/2010;

VISTA  la nota PAVIND Srl n. 800/11ds del 31 agosto 2011, acquisita la protocollo regionale al n. RA/181359 del 6 settembre 2011, con la quale si fornisce riscontro alla nota ARTA Abruzzo n. 5913/2011;

VISTA  la nota ARTA Abruzzo – Distretto di L’Aquila, n. 6911 del 30 settembre 2011, nella quale si espongono analitiche valutazioni circa il contenuto dei predetti  elaborati presentanti dalla Società PAVIND Srl ai sensi delle disposizioni della autorizzazione regionale n. DR4/197/2010,  evidenziando la sostanzialità di alcune modifiche introdotte  in ordine alle potenzialità dell’impianto;

RICHIAMATA la nota regionale n. RA/212526 del 18 ottobre 2011, con la quale si chiede agli Organismi competenti un parere in merito alle varianti non sostanziali proposta dall’Azienda con nota del 6 luglio 2011;

DATO ATTO che l’ARTA Abruzzo, con nota del 15 dicembre 2011, prot. n. 8866, ha rimesso proprio parere favorevole in ordine alle modifiche  proposte dall’Azienda con la predetta nota del 6 luglio 2011, confermandone la non sostanzialità, pur evidenziando che nel complesso della documentazione già prodotta dall’Azienda, si rilevano altre modifiche gestionali da assoggettare a specifico procedimento autorizzativo, ex novo, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che la Società interessata, con nota prot. n. 198/12tm del 15 marzo 2012, acquisita al protocollo regionale in data 21 marzo 2012 al n. RA/64338, ha fornito all’ARTA Abruzzo i ulteriori elaborati e chiarimenti e, contestualmente, ha richiesto a questa Autorità l’aumento della potenzialità annua complessiva da 12.320 tonnellate a 15.320 tonnellate;  nella medesima nota, pertanto,  si chiede di indire, a tal fine,  apposita Conferenza dei Servizi al fine di integrare quanto già autorizzato con D.D. DR4/197/2010;

VISTA la ulteriore nota pervenuta dalla Società PAVIND Srl datata 2 agosto 2012, n. 655/12tm, acquisita al protocollo regionale al n. RA/185188 del 9 agosto 2012, con la quale si producono ulteriori elaborati a sostegno della proposta di modifica non sostanziale a suo tempo avanzata;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/179497 del 1 agosto 2012, con la quale si procede ai sensi di legge all’avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 30 agosto 2012, relativamente alle sopra richiamate modifiche alla autorizzazione regionale n. DR4/197/30.11.2010;

VISTA la nota PVIND Srl del 7 agosto 2012, prot. n. 667/12tm, acquisita al protocollo regionale in data 9 agosto 2012 al n. RA/185199, alla quale risulta allegata la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla D.G.R. n. 1227/07 e copia del giudizio di V.A. n. 1201/2009 rilasciato dalla competente Autorità regionale;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 agosto 2012, che qui di seguito si riporta per estratto:

 “ ….. omissis…..OGGETTO: Ditta Pavind srl. Richiesta di variante alla determinazione dirigenziale n.197 del 30.11.2010 per l’esercizio di attività di recupero (operazioni R13 – R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in S.S. 17, Km 94,75.

Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della L. n.241/1990 e s.m.i.

Espone ai presenti l’iniziativa presentata dalla Pavind srl. Nello specifico ripercorre l’iter amministrativo che ha portato allo svolgimento dei lavori della presente Conferenza dei Servizi(CdS):

-          conformemente a quanto prescritto al punto 6) della determinazione dirigenziale n. 197 del 30.11.2010, la Pavind srl  trasmetteva una relazione tecnica di dettaglio relativamente alla gestione dell’impianto comprendente alcune variazioni rispetto a quanto autorizzato con la stessa determina;

-          con nota prot. n. RA/143690 dell’8.07.2011 il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) richiedeva all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila di trasmettere un apposito parere circa  la congruità tecnica della suddetta relazione;

-          con nota prot. n. 6911 del 30.09.2011 l’ARTA Distretto dell’Aquila valutava come “sostanziale” ai sensi dell’art. 45,comma 10, lett. c) della L.R. 45/2007 e s.m.i. e della DGR 1192 del 4/12/2008, la proposta tecnica avanzata dalla Ditta;

-          con nota prot. n. 198/12 tm del 30.11.2012, acquisita dal SGR al prot. n. 64338 del 21.03.2012, la Pavind srl ha trasmesso, in riferimento al suddetto parere ARTA, appositi elaborati documentali;

-          alla luce del suddetto parere ARTA e degli elaborati documentali trasmessi dalla ditta Pavind, il SGR ha convocato l’odierna Conferenza dei Servizi secondo le disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Lo stesso rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti da lettura dei pareri sinora trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento e nello specifico:

1.         nota del Comune di Sulmona  prot. n. 35527 del 29.08.2012 con il quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;

2.         nota della Direzione Politiche della Salute prot. n. 183807 dell’8.08.2012 con il quale si delega il SIESP a rappresentarlo nei lavori della presente Conferenza;

3.         nota del Dipartimento di Prevenzione della AUSL prot. n. 0083098/12 del 22.08.2012 con la quale si comunica l’impossibilità ad esprimere un parere compiuto in quanto non in possesso degli elaborati tecnici e progettuali trasmessi dalla Pavind srl nell’ambito del presente procedimento istruttorio.

Lo stesso  rappresentante del SGR fa presente che nel presente procedimento viene inserita, altresì, la richiesta di variante non sostanziale avanzata dalla Ditta Pavind srl con nota prot. 655/12 del 2.08.2012, che si allega al presente verbale.

La Ditta nell’ambito del procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 197 del 30.11.2010 ha espletato la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed a tal proposito si richiama il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA (CRR-VIA) n. 1201 del 10.02.2009.

In merito al presente procedimento si invita la Ditta a confrontarsi con il competente ufficio VIA della Regione Abruzzo al fine di verificare l’eventuale nuovo assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

Il rappresentante della Ditta, in considerazione che le varianti progettuali di cui al presente procedimento non comportano alcun variazione ed incremento degli impatti rispetto a quanto verificato con il Giudizio del CRR-VIA n. 1201 del 10.02.2009, dichiara che presenterà istanza al competente ufficio VIA di variante non sostanziale al suddetto Giudizio.

In ordina alla nota AUSL, si invita la Ditta a trasmettere alla stessa Azienda Sanitaria tutta la documentazione relativa al presente procedimento istruttorio, dando riscontro al SGR della notifica dell’avvenuto deposito.

Il rappresentante del SGR sospende il procedimento istruttorio nelle more dell’acquisizione delle valutazioni del CRR-VIA in merito all’istanza di variante non sostanziale al Giudizio  n. 1201 del 10.02.2009, ed all’atto dell’acquisizione del suddetto Giudizio sarà riconvocata, ove necessario, una nuova CdS al fine dell’acquisizione dei pareri degli Enti mancanti. ……omissis….”;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Comune di Sulmona con nota n. 35527 del 29 agosto 2012, acquisita al protocollo regionale in data 31 agosto 2012 al n. RA/194400, anticipato a mezzo fax in data 29 agosto 2012;

VISTO il nulla osta trasmesso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona con nota n. 1124 del 21 settembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 26 settembre 2012 al n. RA/214157;

VISTA la nota PAVIND Srl del 21 settembre 2012, prot. n. 796/12tm, acquisita al protocollo regionale in data 27 settembre 2012 al n. RA/214454, con la quale, in esito alle risultanze emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del giorno 30 agosto 2012, circa la necessità di un eventuale aggiornamento della procedura di valutazione ambientale, si trasmette copia della nota del Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali – della Direzione regionale Affari della Presidenza, n. 7027/BN-VA, ove si dichiara  di non dover emettere alcun parere di competenza sulle proposte variazioni;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/279394 del 7 dicembre 2012, con la quale si provvede alla trasmissione a tutte le Amministrazioni interessate e alla Società in oggetto di copia del verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 30 agosto 2012;

VISTO il parere reso dalla Azienda U.S.L. Avezzano – Sulmona – L’Aquila con nota n. 25626 del 21 dicembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 2 gennaio 2013 al n. RA/385, favorevole alle seguenti condizioni:

…omissis…

1.         la pavimentazione dei piazzali destinati al deposito temporaneo del rifiuto indifferenziato, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.- 31/10, dovrà essere sottoposta a manutenzione al fine di evitare l’infiltrazione di acque contaminate da elementi inquinanti, nelle falde sotterranee nonché l’instaurarsi di fenomeni di lagunaggio, e/o anofelismo; inoltre il piazzale dovrà garantire giuste pendenze atte ad evitare il ristagno di liquidi e dovrà essere dotato di idonee canalette munite di griglia, a servizio di raccolta delle acque di percolazione della suddetta area; tale cabaletta dovrà essere collegata con la rete già esistente in prossimità del settore sunnominato ed infine all’impianto di raccolta esistente;

2.         nelle singole aree di deposito dei materiali valorizzati (vetro, ferro ecc.) al fine di evitare il ristagno di acqua di dilavamento, dovranno essere realizzate idonee canalette in cemento munite di griglia per ogni singolo settore, per la raccolta di acque di scolo e piovane; tali canalette dovranno essere collegate, con idonee pendenze, alla rete già esistente in prossimità; dovrà inoltre essere risistemata la pavimentazione in massetto di cemento;

3.         si ritiene necessario, ai fini dell’abbattimento di esalazioni e polveri, la creazione di barriere naturali (alberi di alto fusto possibilmente sempreverdi) tra struttura e i terreni circostanti;

4.         l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti all’interno di cassoni scarrabili, va organizzata in modo tale che ogni settore sia identificato univocamente da specifico CER mediante apposita segnaletica fissa in modo da facilitare l’identificazione in fase di carico e scarico del materiale;

5.         i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e, in particolare, senza causare inconvenienti da rumori o odori   

6.         le attrezzature e i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti, e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in  buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

7.         deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

8.         dovranno essere previste indagini olfattometriche con cadenza annuale nell’area circostante ( metodo CEN – standard EN 13725 );

9.         dovrà essere predisposto, per il capannone di cernita, un sistema di ventilazione ( aria condizionata) rispondente ai parametri microclimatici di cui alla norma UNI 10339, dimensionato in base al numero degli utenti previsto ed in grado di garantire almeno 2 ricambi/ora dell’aria ambiente, elevabili a 4 ricambi/ora in caso di presenza non saltuaria di personale;

10.       dovranno essere preventivamente adottate tutte le misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ( art. 15 D. Lgs. n. 81/08 ); si dovrà altresì procedere all’attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’esito della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/08;

11.       dovrà essere predisposto un programma di gestione dell’impianto con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria dei macchinari ed impianti destinati alla tutela ambientale  (ventilatori, impianti di abbattimento odori ecc.);

12.       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie   ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

13.       la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare l’alterazione del clima acustico esistente; a tale scopo dovrà inoltre provvedere alla piantumazione di piante di medio fusto lungo tutta la perimetrazione dell’insediamento; poiché allo stato attuale manca inoltre un piano di zonizzazione acustica nel Comune, future adozioni da parte dell’Amministrazione potranno comportare rivalutazioni dei limiti di emissione sonora……omissis……”;

CONSIDERATO che, al fine di avviare a conclusione il procedimento istruttorio in esame, questo Servizio ha indetto, con nota prot. RA/142325 del 3 giugno 2013, una conferenza ulteriore dei servizi per il giorno 17 giugno 2013, di cui, qui di seguito, si riporta per estratto il testo:   

…omissis.   Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della L. n.241/1990 e s.m.i.

Richiama i contenuti della precedente CdS del 30.08.2012 e da lettura dei pareri sinora trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio e nello specifico:

4.         nota del Comune di Sulmona  prot. n. 35527 del 29.08.2012 con il quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;

5.         nota della Direzione Politiche della Salute prot. n. 183807 dell’8.08.2012 con il quale si delega il SIESP a rappresentarlo nei lavori della presente Conferenza;

6.         nota del Dipartimento di Prevenzione della AUSL prot. n. 01256826/12 del 21.12.2012 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

7.         nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona prot. n. 1124 del 21.09.2012 con la quale si comunica il proprio Nulla Osta per la richiesta di variante in oggetto;

8.         nota del Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali prot. n. 7029/BN VIA del 17.09.2012 con la quale si comunica che “…omissis…considerato che le variazioni introdotte, con le istanze sopra citate, riguardano entrambe esclusivamente modifiche alle operazioni di messa in riserva, si comunica che questo Servizio non deve emettere alcun parere di competenza sulle proposte variazioni…omissis…”;

I presenti esprimono all’unanimità parere favorevole all’istanza di variante sostanziale presentata dalla ditta Pavind srl ed invitano il rappresentante del SGR ad emettere il provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il rappresentante del SGR dichiara concluso ad ogni effetto secondo le disposizioni di cui all’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.  il procedimento istruttorio facendo presente che sarà adottato un apposito provvedimento autorizzativo.

Per gli Enti che non hanno espresso il parere di competenza si darà applicazione alle disposizioni di cui all’art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i “Silenzio assenso”…omissis…”;

RITENUTO pertanto di procedere nel senso riportato nel verbale della conferenza dei servizi del giorno 17 giugno 2013, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel caso in cui lo scrivente Servizio dovesse acquisire ulteriori e fondamentali comunicazioni  da parte delle Amministrazioni che non hanno formulato pareri in merito;

RITENUTO altresì, a tale proposito, che trova applicazione quanto stabilito all’art. 14 ter, comma  6 bis, della L. n. 241/90 e s.m.i., nel senso che valutate le specifiche risultanze delle conferenze dei servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede si procede, in questa sede,  alla adozione  del provvedimento definitivo, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza, fatta eccezione per gli atti di assenso previsti dalle normative edilizie e urbanistiche;

VISTI gli elaborati progettuali prodotti dalla Ditta indicata in oggetto, che hanno caratterizzato il procedimento istruttorio di che trattasi, costituiti da:

1.         elenchi CER ammissibili all’impianto – elenchi A, B, C;

2.         lay-out impianto di recupero R13/R3 – marzo 2012;

3.         stralcio lay-out impianto di recupero R13/R3 – agosto 2012;

DATO ATTO che sono in corso di verifica presso la competente Prefettura, i contenuti delle autocertificazioni presentate dalla Ditta ai sensi delle vigenti normative in materia di “codice antimafia”giusta nota regionale prot. RA/151576 del 12 giugno 2013, e che sono state altresì prodotte  le necessarie autocertificazioni, rese  in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla D.G.R. n. 1227/07,

RITENUTO di dover richiamare la Ditta beneficiaria de presente provvedimento al pieno rispetto delle disposizioni nazionali di cui alla parte Terza del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., della L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010, nonché di quanto contenuto nel contratto sottoscritto in data 14.11.2008 con il Consorzio per il Nucleo industriale di Sulmona, relativamente alla gestione delle acque derivanti dall’impianto di recupero dei rifiuti, meteoriche, nere e tecnologiche, con l’obbligo a carico della Ditta di provvedere a trasmettere ulteriori dati in ordine alla validità temporale del predetto contratto;

RICHIAMATA  la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto intertemporale”, si forniscono  alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove  disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

 

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati il  procedimento istruttorio di che trattasi risulta sostanzialmente concluso prima del 13 febbraio u.s. e  perfezionatosi con l’acquisizione  del  parere favorevole della citata conferenza dei servizi di giorno 17 giugno 2013;

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla verifica della predetta documentazione antimafia ed al possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge n. 77 del 14.09.1999 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di approvare ed autorizzare,  ai sensi  dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, visti gli elaborati progettuali sopra indicati,  le varianti richieste dalla  ditta PAVIND SRL -  avente sede legale  e sede operativa in Sulmona S.S. 17 Km 94,75, relative all’esercizio  delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi,  attività equivalenti alle operazioni R13 e R3 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., già autorizzata con provvedimento dirigenziale n. DR4/197/3011.2010, per un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 15.320 tonnellate e per i CER analiticamente riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è strettamente connessa alla D.D. n. DR4/197/30.11.2010, che si richiama per quanto applicabile,  ivi compreso il periodo di validità gia fissato in anni dieci (10) dalla data di notifica della suddetta autorizzazione;

3.         di prescrivere il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle vigenti  disposizioni in materia, con particolare riguardo a:

a.         D.G.R. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

b.         D.G.R. n. 1399  del 29.11.2006 avente per oggetto " L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

c.         D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali);

d.         Ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R. 45/2007 e s.m.i, dal D.Lgs.36/03 e  D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

e.         DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

f.          DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare  ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

g.         L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

4.         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45,

5.         di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

6.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona, alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila  ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

7.         di disporre la redazione del presente provvedimento in numero due originali, di cui uno da notificare, ai sensi di legge, alla Società PAVIND Srl,  avente sede legale e sede operativa in Sulmona (AQ)  S.S. 17 Km 94,75;

8.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale  della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi del provvedimento, all’oggetto ed al dispositivo, con esclusione dell’allegato parte integrante.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini