IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini)

Art.1

(Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini)

1.         Dopo l’art. 4 della L.R. 26/2012 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

(Decadenza dalla carica)

1.         La Componente che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza dare giustificazione dell’assenza dalla seduta, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 5 dell’art. 5, decade dalla carica.

2.         La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell’art. 4”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26)

1.         I commi 3 e 4, dell’articolo 6, della legge regionale 26/2012 sono abrogati.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26)

1.         L’articolo 9, della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Norma finanziaria)

1.         In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2013 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio Regionale, unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne”.

2.         Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento: capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10 - denominato “Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne” per euro 10.000,00;

b)         in diminuzione: capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 “Funzionamento garante dei detenuti” per euro 10.000,00;

3.         Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 01.01.10 del bilancio di previsione del Consiglio Regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio Regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione).

4.         L'Ufficio di Presidenza provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale.”.

CAPO II

Disposizioni in materia di personale

Art. 4

(Modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)

1.         Il primo capoverso del comma 2, dell’art. 8, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all'interno di esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attività in diretto raccordo con le strutture competenti per materia.".

2.         Dopo il comma 2, dell'articolo 8, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è aggiunto  il seguente:

“2 bis. Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.”

3.         La lettera l), del comma 1, dell'articolo 23, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è sostituita dalla seguente:

"l) provvede, all'interno della Direzione, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;".

4.         All’art. 31, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 sono apportate le seguenti  modifiche:

a)         al comma 4 le parole “e la Giunta regionale” sono soppresse;

b)         dopo il comma 4 è aggiunto  il seguente:

“4 bis.  la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione ".

5.         Il comma 3, dell’art. 35, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è sostituito  dal seguente:

"3. La mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle Risorse umane, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma.".

Art. 5

(Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999)

1.         Al comma 1, dell’art. 22, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, le parole “Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all’allegato B” nonché le parole “del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e” ed infine le parole “di cui all’art. 10, comma 5” sono soppresse.

CAPO III

Altre disposizioni normative

Art. 6

(Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali)

1.         Nel rispetto dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 26, della L.R. 30.04.2009, n. 6 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)”, può autorizzare gli Enti di cui all’elenco previsto dall’art. 10, comma 13,  lett. b), della Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, ovvero può procedere all’assunzione di personale, nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, o al diverso limite che dovesse essere previsto da norme statali in materia di contenimento del costo del personale, solo qualora il rapporto di incidenza tra spesa complessiva del personale e spesa complessiva corrente sia inferiore al 50%.

 

2.         Ai fini del presente articolo per spesa complessiva si intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta Regionale che dagli Enti contenuti nell’elenco indicato nel  comma 1.

Art. 7

(Modifica all’art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68 del 28.12.2012 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”)

1.         Dopo il comma 2, dell’art. 30, della L.R. 68/2012 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.), vista la natura giuridica di “aziende” delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:

a)         lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b)         lettera b) del comma 1;

c)         lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.

Art. 8

(Modifiche alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”)

1.         Al terzo periodo, del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 10/2004, tra le parole “entro il termine” e le parole “del 15 marzo” la parola “improrogabile” è soppressa.

Al comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 10/2004 sono aggiunte, infine,  le seguenti parole “Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell’articolo 53.”.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 agosto 2013.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI