IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
CAPO I
Modifiche alla legge regionale
14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e
uomini)
Art.1
(Integrazioni alla legge
regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra
donne e uomini)
1. Dopo l’art. 4 della L.R. 26/2012 è
inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Decadenza
dalla carica)
1.
2. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di
Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell’art.
Art.
2
(Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26)
1. I commi 3 e 4, dell’articolo 6, della legge regionale 26/2012
sono abrogati.
Art.
3
(Sostituzione
dell’articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26)
1. L’articolo 9, della legge regionale 26/2012 è sostituito dal
seguente:
“Art. 9
(Norma
finanziaria)
1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla
presente legge, stimati per l'anno
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al
bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale è apportata la seguente variazione
per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento:
capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10 - denominato “Spese per la
realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra
uomini e donne” per euro 10.000,00;
b) in
diminuzione: capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 “Funzionamento garante dei
detenuti” per euro 10.000,00;
3. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito
dello stanziamento dell’U.P.B. 01.01.10 del bilancio
di previsione del Consiglio Regionale, annualmente determinato ed iscritto ai
sensi dell’articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e
dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione).
4. L'Ufficio di Presidenza provvede alle
occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di
personale
Art.
4
(Modifiche
alla L.R. n. 77 del 14.9.1999 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)
1. Il primo capoverso del comma 2, dell’art. 8, della legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77, è sostituito dal seguente:
“2.
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 8, della Legge regionale 14
settembre 1999, n. 77 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Competente a proporre
gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.”
3. La lettera l), del comma 1, dell'articolo 23, della Legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77 è sostituita dalla seguente:
"l) provvede, all'interno
della Direzione, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale
assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi
interessati;".
4. All’art. 31, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole
“e
b) dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:
“4 bis.
5. Il comma 3, dell’art. 35, della legge regionale 14 settembre
1999, n. 77 è sostituito
dal seguente:
"3. La
mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle
Risorse umane, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui
al secondo comma.".
Art.
5
(Ulteriori
modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999)
1. Al comma 1, dell’art. 22, della Legge regionale 14 settembre
1999, n. 77, le parole “Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza
di cui all’allegato B” nonché le parole “del 20% del numero complessivo delle
Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e” ed infine le parole “di cui
all’art. 10, comma
CAPO III
Altre disposizioni normative
Art.
6
(Norme
in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali)
1. Nel rispetto dei principi in materia di coordinamento della
finanza pubblica,
2. Ai fini del presente articolo per spesa complessiva si
intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta Regionale che dagli
Enti contenuti nell’elenco indicato nel comma 1.
Art.
7
(Modifica all’art. 30 (Ulteriori misure di
contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68
del 28.12.2012 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul
trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali
di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del
Collegio dei revisori dei conti”)
1. Dopo il comma 2, dell’art. 30, della L.R.
68/2012 è inserito il seguente comma:
“2 bis. Alle
Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.),
vista la natura giuridica di “aziende” delle stesse, non si applicano le
seguenti disposizioni:
a) lettera a) del comma 1
relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
b) lettera b) del comma 1;
c) lettera d) del comma 1
relativamente al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.
Art.
8
(Modifiche
alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 “Normativa organica per
l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica
omeoterma e la tutela dell'ambiente”)
1. Al terzo periodo, del comma 4, dell’articolo 28, della legge
regionale 10/2004, tra le parole “entro il termine” e le parole “del 15 marzo”
la parola “improrogabile” è soppressa.
Al comma 4, dell’articolo 28,
della legge regionale 10/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole “Qualora il
versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la
sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell’articolo
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 agosto 2013.
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI