IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;
VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva
2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”;
VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
recante “Competenze delle Regioni”;
RICHIAMATO l’art. 208
del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”;
VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.
concernente “ Attuazione della Direttiva 2000/53/CEE relativa ai veicoli fuori
uso;
VISTO il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.,
concernente “ Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE
e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti;
VISTO il D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 inerente alla “Attuazione
della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e
che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché il
D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, avente per oggetto “Regolamento recante
l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione degli accumulatori”;
RICHIAMATE le
disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE
1179/2012, c.d. “end of waste”-
criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati
rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per
determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea,
senza necessità di recepimento;
RICHIAMATA la circolare
di questo Servizio n. RA/230165 del 10 novembre 2011(pubblicata sul sito web
della Reione Abruzzo), con la quale si dettano primi
indirizzi applicativi in ordine alla applicazione del suddetto Regolamento UE 333/2011;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10
Straordinario del 21.12.2007;
VISTO il D.M.
18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto:
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità dei rifiuti”;
RICHIAMATA la DGR n.
778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n.
1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3
Speciale del 14.01.2009;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;
RICHIAMATA la DGR n.
1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N.
152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti
le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la
realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina
transitoria”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali
contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
RICHIAMATO il contenuto
della D.G.R. n. 209 del 4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale si
adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di
smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila,
nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del
2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà
socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai
soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da
parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in
corso di istruttoria;
DATO ATTO che la citata
deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R.
n. 919 del 27 dicembre u.s. risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in
oggetto ha proseguito nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in
virtù della suddetta deroga, rendendosi necessario dare riscontro alla istanza di proroga formulata
dalla Ditta in oggetto, inviata allo scrivente Servizio in data 1 ottobre 2009;
RICHIAMATA la
determinazione di questo Servizio n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i.
con la quale si autorizza la Ditta in oggetto alla realizzazione e gestione di
un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi;
VISTA l’istanza
formulata dalla Ditta Ditta in oggetto in data 1 ottobre 2009, acquisita al protocollo
regionale al n. DR4/18476 del 22.09.2008,
tendente al rinnovo della autorizzazione regionale n. DF3/95/08.11.2003
e s.m.i., i cui termini di scadenza della fase di
esercizio dell’impianto di che trattasi risultano fissati alla data del 30
marzo 2010;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio n.DR4/20365 del giorno
13 novembre 2009, con la quale si
comunica alla Ditta interessata l’avvio del procedimento istruttorio relativo
alla istanza di rinnovo di cui sopra, con contestuale richiesta di parere alle
Amministrazioni interessate dal procedimento;
VISTA la nota della
Ditta in oggetto datata 21 giugno 2010, acquisita al protocollo regionale in
data 21 giugno 2010 al n. RA/118583, con la quale si aggiorna la documentazione
relativa al possesso dei requisiti soggettivi ex D.G.R.
n. 1227/07 e s.m.i.;
PRESO ATTO del contenuto del parere tecnico
favorevole allegato alla nota ARTA Abruzzo
n. 4076 del 21 giugno 2010, acquisito al protocollo regionale in data 1
luglio 2010, n. RA/125246, condizionato a quanto di seguito riportato:
a. nella gestione dell’impianto, la Ditta
deve assicurare una costante pulizia delle aree destinate alla movimentazione
ed al trattamento dei rifiuti, al fine
di evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando
opportuni sistemi di pulizia giornaliera;
b. dovranno essere rispettate tutte le
condizioni e prescrizioni contenute nelle delibere di autorizzazione di cui la
Ditta è titolare;
DATO ATTO che la Ditta
in oggetto ha inviato in data 22 giugno 2010 una comunicazione di prosecuzione
delle attività, in conformità di quanto
precedentemente autorizzato, oltre i limiti di scadenza sopra menzionati
avvelendosi, pertanto, delle disposizioni dell’art. 208, co. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
RICHIAMATA la nota Di questo Servizio protocollo n.
RA/137267 del 30 giugno 2011, con la quale si provvede alla restituzione, per
accettazione, della prescritta garanzia finanziaria, con validità biennale dal
20.10.2010 al 30.06.2012;
DATO ATTO che, in
relazione alla tematica relativa alla produzione della garanzia finanziaria, la
Ditta in argomento con nota del 30 giugno 2012, acquisita al protocollo
regionale in data 10 luglio 2012, n. RA/160399, ha regolarmente inoltrato atto
di fideiussione n. SM74/543/126 emesso dalla Soc. FIDEAS FINANZIARIA SPA di
Roma, con prima scadenza annuale al 30 giugno 2013, validamente costituito per
un periodo pari ad anni cinque, più la maggiorazione per i successivi due anni,
come da vigenti disposizioni in materia, che pertanto si ritiene congrua e che
altresì sarà restituita per accettazione, con il presente provvedimento;
CONSIDERATO che la
Ditta in oggetto ha comunicato di voler dar luogo ad alcune varianti, definite
non sostanziali, consistenti in gestione di CER ulteriori oltre quelli già
autorizzati, con conseguente rimodulazione dei quantitativi parziali, nel
rispetto del limite quantitativo massimo ammissibile all’impianto, in merito
alle quali è stato richiesto parere tecnico di verifica, con nota regionale n.
RA/112960 del 14 giugno 2010;
DATO ATTO che in merito
alle predette varianti risultano acquisiti da parte di Arta
Abruzzo ( prot.
n. 5198 del 30 luglio 2010), Provincia dell’Aquila ( prot.
n. 48617/3 agosto 2010, prot. n. 57761/27 settembre
2010, prot. n. 583/8 gennaio 2011) e Ditta
interessata ( nota integrativa del 15 novembre 2011) espressioni non univoche
in ordine all’entità delle varianti suddette, che saranno affrontate con
separato procedimento istruttorio da sopporre ad
apposita conferenza dei servizi, ex L. n. 241/90 e s.m.i.;
CONSIDERATO, quindi, di
procedere, con il presente provvedimento, a dare riscontro limitatamente alla
istanza di proroga delle attività di gestione di rifiuti precedentemente
autorizzate con D.D. n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, per
quanto attiene alla applicazione della L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico ed
ulteriore parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e
controllo, oltre a quanto riportato in merito nel citato parere ARTA prot. n. 4076 del 21 giugno 2010, riservandosi l’adozione di successivi
provvedimenti di competenza di questo Servizio;
CONSIDERATO, altresì,
che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato
anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine
al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e non, e che pertanto è necessario richiedere
alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in
merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di
validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza
terremoto;
RITENUTO di poter stabilire che il periodo di validità del presente
provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR.
indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per
garantire la prosecuzione delle attività
di gestione di rifiuti, esercitate da
Enti e Imprese presenti nel territorio
colpito dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci
a far data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo
( 30 marzo 2010 ), venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle
menzionate DD.GG.RR. che, nell’ultima versione,
indicano quale prossima scadenza quella
del 30 giugno 2013;
RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “
di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di
documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs.
15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del
13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro
II, concernente la documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Interno prot.n.
11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con
la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative
in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;
RILEVATO che al punto
7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto
intertemporale”, si forniscono alcune
indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii
in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice
Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica
giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una
statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio
tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la
legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti
al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già
concluse;
TENUTO CONTO che la
Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici
di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione
del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire
l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente
richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del
provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o
dopo la data del 13 febbraio 2013;
RITENUTO che, dalla
lettura degli atti e documenti sopra indicati il procedimento istruttorio di che trattasi
risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s., perfezionatasi con l’acquisizione del
parere favorevole dell’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila,
datato 21 giugno 2010 e acquisito al protocollo regionale in data 1 luglio 2010
al n. RA/125246;
RITENUTO quindi, di
riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente
alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000
e s.m.i.;
RICHIAMATO , infine, il
D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione
degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
recante disposizioni in materia ambientale”;
VISTO il Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che
lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di
emissione di cui alla L. n. 447/95 e che l’esercizio dell’impianto non provoca
emissioni convogliate e/o diffuse soggette ad autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la legge
7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la legge n. 77
del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” e s.m.i.
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1. di PROROGARE, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208,
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
art. 45, a favore della Ditta CASINELLI UGO, stabilimento di Via Newton, 67051
AVEZZANO (AQ), nucleo industriale, foglio di mappa catastale n. 61, partcella n. 117, sub 1 fabbricato, sub. 2 corte, per una
superficie complessiva di mq. 4.926, avente una capacità complessiva gestionale
annua pari a T. 19.307, la validità temporale della autorizzazione regionale n.
DF3/95 del 8 novembre 2003 e s.m.i., concernente
la gestione di un impanto di stovvaggio provvisorio
e trammento di rifiuti speciali non pericolosi, fasi
gestionali di cui alla parte IV del T.U.A.: R3 – R4 - R5 – R13 – D15;
2. di STABILIRE che la predetta proroga
viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza
prevista dall’ultima autorizzazione regionale ( n. DF3/95/08.11.2005),
prendendo atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate
dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo inoltre il venir meno
degli effetti delle disposizioni
regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009,
attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è
ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da
eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;
3. di PRESCRIVERE che la Ditta in oggetto
provveda a:
a. assicurare una costante pulizia delle
aree destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti, al fine di
evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando opportuni sitemi di pulizia giornaliera;
b. dovranno essere rispettate tutte le
condizioni e prescrizioni contenute nelle delibere di autorizzazione di cui la
Ditta è titolare;
c. per le tipologie di rifiuti inerti,
sia effettuata la sola operazione di stoccaggio e messa in riserva ( D15/R13),
consistente nel deposito dei cassoni scarrabili del
rifiuto e coperti da telone in una porzione di stabilimento dedicato a ciò, in
attesa dell’avvio nel più breve tempo possibile a smaltimento/recupero in
impianti autorizzati; per dette tipologie si esclude qualsivoglia attività di
trattamento/movimentazione che possa portare alla possibile emissione di polveri;
altre tipologie di rifuto che eventualmente potrebbero generare
polvere, siano scaricate in apposita area adiacente alla fossa del nastro
trasportatore che alimenta la pressa;
d. Installazione di un impianto di
abbattimento delle polveri(ugelli diffusori di acqua nebulizzata – tubazioni
posizionate sul perimetro dell’area di trattamento dei materiali, con
proiezione emessa in modo circolare, con aree sovrapposte, ad impedire
eventuali camini di fuga delle polveri);
e. Siano gestiti i CER di cui all’allegato
“ Prospetto operazioni all. B e C della parte IV del D. Lgs.
n. 142/06 e s.m.i., con quantitativi per ogni singolo
CER”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – All. n. 1;
4. di RINVIARE a successivo e separato provvedimento la
definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di integrazione dei CER
ammissibili all’impianto, di cui sopra, che sarà conclusa con separato procedimento istruttorio, da sopporre ad apposita conferenza dei servizi, ex L. n.
241/90 e s.m.i.;
5. di RISERVARSI, all’atto della verifica dei contenuti della
comunicazione antimafia e della verifica del possesso dei requisiti
soggettivi, oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.,
l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza di questo Servizio;
6. di RINVIARE, altresì, l’adozione di
ulteriori ed eventuali provvedimenti in ordine alle su esposte problematiche di
gestione delle acque ex L.R. n. 31/2010, previa
acquisizione di apposito parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento
provinciale di L’Aquila e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il
presente rinvio è indirizzato;
7. di STABILIRE che, in ordine
all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n.
790/2007, la Ditta in oggetto provveda,
senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle
forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del
presente provvedimento;
8. di PRESCRIVERE altresì, che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate
altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di PRECISARE che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
9.1 Deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
9.2 Deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo
e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
9.3 Devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
9.4 Devono essere promossi, con l’osservanza
di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il
riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
10. di RICHIAMARE la ditta in oggetto, al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed
all’ARTA - Distretto Provinciale di
Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di
cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
11. di RICHIAMARE la ditta in oggetto
all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i.,
avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della traccabilità sei rifiuti”, per quanto
applicabile;
12. di STABILIRE che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
13. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Distretto Provinciale di L’Aquila;
14. di TRASMETTERE altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali c/o la Camera di
Commercio di L’Aquila;
15. di REDIGERE il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta beneficiaria;
16. di PROVVEDERE alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte
integrante.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini
Segue allegato