IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante “Competenze  delle Regioni”;

RICHIAMATO l’art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. concernente “ Attuazione della Direttiva 2000/53/CEE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., concernente “ Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 inerente alla “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché il  D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, avente per oggetto “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “end of waste”- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATA la circolare di questo Servizio n. RA/230165 del 10 novembre 2011(pubblicata sul sito web della Reione Abruzzo), con la quale si dettano primi indirizzi applicativi in ordine alla applicazione del suddetto  Regolamento UE 333/2011;      

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità dei rifiuti”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il contenuto della D.G.R. n. 209 del  4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale si adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;

DATO ATTO che la citata deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R. n. 919 del 27 dicembre u.s. risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto ha proseguito nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù della suddetta deroga, rendendosi necessario dare  riscontro alla istanza di proroga formulata dalla Ditta in oggetto, inviata allo scrivente Servizio in data 1 ottobre 2009;

RICHIAMATA la determinazione di questo Servizio n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i. con la quale si autorizza la Ditta in oggetto alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA l’istanza formulata dalla Ditta Ditta in oggetto in data  1 ottobre 2009, acquisita al protocollo regionale al n. DR4/18476 del 22.09.2008,  tendente al rinnovo della autorizzazione regionale n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i., i cui termini di scadenza della fase di esercizio dell’impianto di che trattasi risultano fissati alla data del 30 marzo 2010;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n.DR4/20365 del  giorno 13 novembre 2009,  con la quale si comunica alla Ditta interessata l’avvio del procedimento istruttorio relativo alla istanza di rinnovo di cui sopra, con contestuale richiesta di parere alle Amministrazioni interessate dal procedimento;  

VISTA la nota della Ditta in oggetto datata 21 giugno 2010, acquisita al protocollo regionale in data 21 giugno 2010 al n. RA/118583, con la quale si aggiorna la documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi ex D.G.R. n. 1227/07 e s.m.i.;

 PRESO ATTO del contenuto del parere tecnico favorevole allegato alla nota ARTA Abruzzo  n. 4076 del 21 giugno 2010, acquisito al protocollo regionale in data 1 luglio 2010, n. RA/125246, condizionato a quanto di seguito riportato:

a.         nella gestione dell’impianto, la Ditta deve assicurare una costante pulizia delle aree destinate alla movimentazione ed al  trattamento dei rifiuti, al fine di evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando opportuni sistemi di pulizia giornaliera;

b.         dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle delibere di autorizzazione di cui la Ditta è titolare;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto ha inviato in data 22 giugno 2010 una comunicazione di prosecuzione delle attività, in conformità di quanto  precedentemente autorizzato, oltre i limiti di scadenza sopra menzionati avvelendosi, pertanto,  delle disposizioni dell’art. 208, co. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA  la nota Di questo Servizio protocollo n. RA/137267 del 30 giugno 2011, con la quale si provvede alla restituzione, per accettazione, della prescritta garanzia finanziaria, con validità biennale dal 20.10.2010 al 30.06.2012;

DATO ATTO che, in relazione alla tematica relativa alla produzione della garanzia finanziaria, la Ditta in argomento con nota del 30 giugno 2012, acquisita al protocollo regionale in data 10 luglio 2012, n. RA/160399, ha regolarmente inoltrato atto di fideiussione n. SM74/543/126 emesso dalla Soc. FIDEAS FINANZIARIA SPA di Roma, con prima scadenza annuale al 30 giugno 2013, validamente costituito per un periodo pari ad anni cinque, più la maggiorazione per i successivi due anni, come da vigenti disposizioni in materia, che pertanto si ritiene congrua e che altresì sarà restituita per accettazione, con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Ditta in oggetto ha comunicato di voler dar luogo ad alcune varianti, definite non sostanziali, consistenti in gestione di CER ulteriori oltre quelli già autorizzati, con conseguente rimodulazione dei quantitativi parziali, nel rispetto del limite quantitativo massimo ammissibile all’impianto, in merito alle quali è stato richiesto parere tecnico di verifica, con nota regionale n. RA/112960 del 14 giugno 2010; 

DATO ATTO che in merito alle predette varianti risultano acquisiti da parte di Arta Abruzzo  ( prot. n. 5198 del 30 luglio 2010), Provincia dell’Aquila ( prot. n. 48617/3 agosto 2010, prot. n. 57761/27 settembre 2010, prot. n. 583/8 gennaio 2011) e Ditta interessata ( nota integrativa del 15 novembre 2011) espressioni non univoche in ordine all’entità delle varianti suddette, che saranno affrontate con separato procedimento istruttorio da sopporre ad apposita conferenza dei servizi, ex L. n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO, quindi, di procedere, con il presente provvedimento, a dare riscontro limitatamente alla istanza di proroga delle attività di gestione di rifiuti precedentemente autorizzate con D.D. n. DF3/95/08.11.2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per quanto attiene  alla applicazione della L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico ed ulteriore parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, oltre a quanto riportato in merito nel citato parere ARTA prot. n. 4076 del 21 giugno 2010,  riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti di competenza di questo Servizio;

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e  non, e che pertanto è necessario richiedere alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza terremoto;

 RITENUTO di poter stabilire che  il periodo di validità del presente provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per garantire la prosecuzione delle  attività di gestione di rifiuti,  esercitate da Enti e Imprese presenti nel  territorio colpito dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci a far data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo ( 30 marzo 2010 ), venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle menzionate DD.GG.RR. che, nell’ultima versione, indicano quale prossima scadenza  quella del 30 giugno 2013;

RICHIAMATA  la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013,   con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto intertemporale”, si forniscono  alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove  disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati il  procedimento istruttorio di che trattasi risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s.,  perfezionatasi con l’acquisizione  del  parere favorevole dell’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila, datato 21 giugno 2010 e acquisito al protocollo regionale in data 1 luglio 2010 al n. RA/125246;

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO , infine, il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95 e che l’esercizio dell’impianto non provoca emissioni convogliate e/o diffuse soggette ad autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1.         di PROROGARE, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, a favore della Ditta CASINELLI UGO, stabilimento di Via Newton, 67051 AVEZZANO (AQ), nucleo industriale, foglio di mappa catastale n. 61, partcella n. 117, sub 1 fabbricato, sub. 2 corte, per una superficie complessiva di mq. 4.926, avente una capacità complessiva gestionale annua pari a T. 19.307, la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/95 del  8 novembre 2003 e s.m.i., concernente  la gestione di  un impanto di stovvaggio provvisorio e trammento di rifiuti speciali non pericolosi, fasi gestionali di cui alla parte IV del T.U.A.:  R3 – R4 - R5 – R13 – D15;

2.         di STABILIRE che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale ( n. DF3/95/08.11.2005), prendendo atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo inoltre il venir meno degli  effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

3.         di PRESCRIVERE che la Ditta in oggetto provveda a:

a.         assicurare una costante pulizia delle aree destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti, al fine di evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando opportuni sitemi di pulizia giornaliera;

b.         dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle delibere di autorizzazione di cui la Ditta è titolare;

c.         per le tipologie di rifiuti inerti, sia effettuata la sola operazione di stoccaggio e messa in riserva ( D15/R13), consistente nel deposito dei cassoni scarrabili del rifiuto e coperti da telone in una porzione di stabilimento dedicato a ciò, in attesa dell’avvio nel più breve tempo possibile a smaltimento/recupero in impianti autorizzati; per dette tipologie si esclude qualsivoglia attività di trattamento/movimentazione che possa portare alla possibile emissione di polveri; altre tipologie di rifuto  che eventualmente potrebbero generare polvere, siano scaricate in apposita area adiacente alla fossa del nastro trasportatore che alimenta la pressa;

d.         Installazione di un impianto di abbattimento delle polveri(ugelli diffusori di acqua nebulizzata – tubazioni posizionate sul perimetro dell’area di trattamento dei materiali, con proiezione emessa in modo circolare, con aree sovrapposte, ad impedire eventuali camini di fuga delle polveri);

e.         Siano gestiti i CER di cui all’allegato “ Prospetto operazioni all. B e C della parte IV del D. Lgs. n. 142/06 e s.m.i., con quantitativi per ogni singolo CER”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – All. n. 1;

4.         di RINVIARE  a successivo e separato provvedimento la definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di integrazione dei CER ammissibili all’impianto, di cui sopra, che sarà conclusa  con separato procedimento istruttorio, da sopporre ad apposita conferenza dei servizi, ex L. n. 241/90 e s.m.i.;

5.         di RISERVARSI, all’atto della   verifica dei contenuti della comunicazione  antimafia  e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i., l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza di questo Servizio;

6.         di RINVIARE, altresì, l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti in ordine alle su esposte problematiche di gestione delle acque ex L.R. n. 31/2010, previa acquisizione di apposito parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L’Aquila e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il presente rinvio è indirizzato;

7.         di STABILIRE che, in ordine all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto  provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;

8.         di PRESCRIVERE altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.         di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

9.1       Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la  sicurezza della collettività e dei singoli;

9.2       Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

9.3       Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

9.4       Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10.       di RICHIAMARE la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi   previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06  e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto   Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

11.       di RICHIAMARE la ditta in oggetto all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;

12.       di STABILIRE che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13.       di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila;

14.       di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

15.       di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;

16.       di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

 Segue allegato

Allegato N. 1