IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che la
predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della
funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO CHE, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007
n°222, l’incarico commissariale è
conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere alla definizione
dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla
rete di strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative per
l’anno 2013;
- che la definizione dei summenzionati
tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie
riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
VISTA la Deliberazione
Commissariale n. 44/2010 del 03.08.2010 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo 2010, ed in particolare l’Intervento 7 “Razionalizzazione
della rete di assistenza territoriale”, Azione 1 “Piano della rete residenziale
e semiresidenziale” nel quale è stabilita la necessità di addivenire alla
riprogettazione della suddetta rete, con la definizione del fabbisogno
attraverso specifica metodologia, per la ridefinizione degli appropriati setting assistenziali;
VISTO il Programma
Operativo approvato con decreto commissariale n. 22/2011 ed in particolare
il § 1.7 Prestazioni territoriali nel
quale è reiterato l’impegno della Regione Abruzzo ad avviare un percorso di
razionalizzazione della rete di assistenza territoriale già contenuto nel
Programma Operativo 2010;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n.539 del 29/8/2012 «Piano d'indirizzo per la
riabilitazione» - recepimento accordo Stato regioni del 10-2-2011 confermata
con decreto commissariale 58 del 8/11/2012 Costituzione del gruppo di lavoro
per gli adempimenti del «Piano d'indirizzo per la riabilitazione»;
VISTO il decreto
commissariale n. 52 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del
fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo
per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e
dipendenze patologiche”;
VISTO l’art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm. e ii. che dispone “Le
strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano
prestazioni socio sanitarie a seguito di progetti obiettivo approvati con
provvedimento di Giunta Regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed
accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1192 e s.m.i., a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa
di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle
suddette strutture di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando
l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di
personale”;
VISTO l’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTO l’art. 15 comma
22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di
euro 1.800 milioni;
VISTO l’art. 1, comma
132 della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del
servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato
dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600
milioni per l’anno 2013;
ATTESO
- che le strutture “Centro Riabilitativo
Polivalente Primavera” di Pineto (TE), “La Fondazione Il Cireneo Onlus” sedi di
Vasto, Lanciano e L’Aquila nonché
il “Centro Clinico il Piccolo
Principe” di Pescara hanno per anni assicurato la fornitura prestazioni sanitarie con oneri connessi a progetti finanziati con
fondi statali;
- che con nota prot.
RA/172227/COMM del 24.07.2012 (Allegato
n. 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) è stata rappresentata ai Direttori Generali
delle AA.UU.SS.LL. la necessità che le strutture
suddette continuassero a garantire la prosecuzione delle prestazioni rese
“stante l’obiettiva carenza in ambito pubblico e privato di Erogatori in grado
di fornire prestazioni riabilitative quali quelle a tutt’oggi garantite solo
dalle Strutture in argomento”;
- che, ai sensi della provvisoria
autorizzazione e accreditamento disposta dall’art. 35 L.R.
6/2009 e ss.mm.ii., con distinte note prot. RA/299487 del 31.12.2012, prot.
RA/ 298984 del 31.12.2012 e prot. RA/74299 del
15.03.2013 gli enti gestori delle predette strutture hanno richiesto
l’assegnazione del budget per l’anno 2013 e la stipula del relativo contratto
negoziale;
- che con nota prot.
RA/50268/COMM del 21.02.2013 sono state
esplicitate le strutture che rientrano nella previsione dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii.;
- che con nota prot.
RA/85496/COMM del 28.03.2013 indirizzata ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. è stata richiesta la comunicazione di ogni dato
utile alla determinazione della spesa sostenuta dalle predette ASL
nell’esercizio 2012 per l’acquisto delle prestazioni rese da ciascuna delle
strutture di cui trattasi;
- che con distinte note le AA.SS.LL. competenti hanno comunicato la spesa sostenuta
dalle stesse per le prestazioni rese dalla “Fondazione il Cireneo Onlus”, dalla
struttura “Piccolo Principe” e dal Centro Riabilitativo Polivalente “Primavera”
nel corso dell’anno 2012;
PRECISATO CHE:
- le strutture private erogatrici di
prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78, con le quali si
procede alla negoziazione, sono quelle
provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto
dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai
sensi dell’art. 12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi dell’art. 35
della L.R. 6/2009 e ss.mm.e
ii., risultano provvisoriamente autorizzate ed
accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1192 e s.m.i.;
- per le strutture provvisoriamente
autorizzate ed accreditate ai sensi dell’Art. 35 della L.R.
6/2009 e ss. mm. e ii., il procedimento di
negoziazione sarà avviato con le modalità previste per le altre strutture ma la
stipula del contratto 2013 avverrà solo al termine della verifica dei requisiti
strutturali, organizzativi e di personale di cui allo stesso articolo;
PRECISATO INOLTRE
- che con Decreto Commissariale n. 7/2013 del 1 febbraio 2013, si è preso
atto del contratto di cessione di azienda fra il Fallimento “Maristella S.r.l.” e la società C.I.S.E.
S.r.l. e si è autorizzata la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo
all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, limitatamente al titolo
regionale già in capo alla società “Maristella
S.r.l.”, in favore della società “C.I.S.E. S.r.l.”
con sede in Pescara Via Venezia, 4;
- che con nota acquisita dalla Direzione
Politiche della Salute con prot. RA/94642 del
10.04.2013 la società C.I.S.E. SRL, a seguito della voltura dell’accreditamento provvisorio
suddetto, ha chiesto di sottoscrivere il contratto per l’esercizio 2013 per le
prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 L. 833/78;
- che con Decreto Commissariale n. 43/2013 del 12.06.2013, è stato rilasciato
Nulla Osta di compatibilità programmatoria al
trasferimento del Centro di Riabilitazione Maristella,
gestito dalla C.I.S.E. SRL, presso la struttura
denominata Medical
Center Maria Ausiliatrice realizzata in Palena
(CH) e sono state individuate le
tipologie e le quantità di prestazioni ex art. 26 L.833/78 erogabili dalla stessa struttura;
- che, nelle more della definizione
delle procedure di trasferimento presso la sede sita in Palena,
è necessario assicurare assistenza ai pazienti in carico alla C.I.S.E. S.r.l. presso la sede di Via dei Frentani 228 a Chieti;
- che dall’esito di recente ispezione
effettuata dal Dipartimento di
Prevenzione di Chieti presso la sede di Chieti del Centro di riabilitazione di cui trattasi emerge la non risoluzione
di criticità a livello strutturale;
- che, dovendo assicurare appropriata assistenza ai pazienti
presenti presso la struttura di Chieti di cui trattasi sarà necessario, in
prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli, ove
possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente
accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia
realizzabile, e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli
stessi saranno mantenuti presso la struttura della ex Maristella
di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi nella predetta sede di Palena;
- che per le motivazioni suddette alla
società CISE S.r.l. viene assegnato per
l’anno 2013 un tetto di spesa annuo massimo complessivo per l’erogazione di
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 compatibile con il numero di
pazienti attualmente assistiti e con il
Decreto Commissariale n. 43/2013 anche a seguito degli eventuali trasferimenti
di cui sopra;
ATTESO:
- che, in relazione a quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della
spesa sanitaria e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno regionale di
prestazioni in parola, il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può
sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 – con le
precisazioni che seguono - per l’anno 2013 in favore dei pazienti residenti
nella Regione Abruzzo è di Euro
62.525.771,00 - ripartito tra le singole
strutture secondo lo schema Allegato 1 parte Integrante e sostanziale
del presente provvedimento - come di seguito determinato:
- in linea con la riduzione applicata ai
contratti 2013 per l’acquisto di altre tipologie di prestazioni sanitarie viene applicata la percentuale di abbattimento del 10% sia ai tetti 2012 – come fissati con Decreto
Commissariale n. 44/2011 - assegnati alle singole strutture ex art. 26 L.
833/78 già chiamate alla contrattualizzazione negli esercizi precedenti che
alla spesa che le AA.SS.LL. hanno comunicato essere riferita, per lo
stesso esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese dalle singole
strutture che, ai sensi dell’art. 35 della L.R.
6/2009 e ss.mm.ii., risultano provvisoriamente
autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
PRECISATO:
- che per la ”Fondazione Il Cireneo
Onlus”, il tetto annuo complessivo 2013, in applicazione del suddetto
criterio, è pari all’importo complessivo
di € 1.472.171,00, riferito ai pazienti ospitati in tutte le
sedi della predetta Fondazione, ivi compresi i pazienti residenti nel
territorio di competenza della ASL di Teramo ospitati nelle struttura di
L’Aquila;
- che parte del suddetto importo complessivo,
per l’anno 2013 e limitatamente alla somma di
€ 673.339,00, risulta finanziato con i Fondi Statali connessi al
“Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento
dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito
dell’assistenza prevista nella casa della salute” approvato con D.G.R. nn. 325 del 26/04/2010 e
659 del 15/10/2012;
- che, pertanto, fermo restando
l’importo complessivo riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento,
l’ammontare del contratto viene determinato in
€ 798.832,00, pari alla differenza tra l’importo del tetto annuo
complessivo 2013 e l’importo del finanziamento 2013 previsto dal Progetto
Regionale Sperimentale approvato con le sopra citate Deliberazioni di Giunta
Regionale;
PRESO ATTO:
- che con Decreto Commissariale n.
18/2013 del 6 marzo 2013, è stata autorizzata, in favore della società SanStefar Abruzzo s.r.l. con sede in Pescara Via B. Croce
n. 116, la cessione del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la
Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di Cura Abano
Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.
per le attività di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78, annualità
2011-2012;
- che con Decreto Commissariale
n.19/2013 del 6 marzo 2013, è stata autorizzata la voltura dell’accreditamento
provvisorio relativo, tra l’altro, all’attività di assistenza riabilitativa ex
art. 26 L. 833/78, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione già in
capo alla società “Villa Letizia S.r.l.”, in favore della società “Presidio
Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.” con sede in L’Aquila, Strada Statale 80 n.
25/B – Frazione di Preturo;
ATTESO che l’esistenza
e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale
affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico
del servizio sanitario nazionale;
RITENUTO, a tal fine,
di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL.
ed Erogatori privati;
VISTO l’allegato schema
di contratto che si acclude al presente provvedimento (Allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) che sarà sottoscritto tra
la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture
private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione
delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a
pazienti regionali;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del contratto
di affitto di Azienda corrente tra la Curatela del Fallimento Villa Pini
d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010 - la cui
scadenza è stata prorogata al
31.03.2013, come comunicato con nota Racc. A.R. prot.
n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al protocollo n. RA 219374 del
02.10.2012 della Direzione Politiche della Salute - e si autorizza la cessione
a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati per l’erogazione di
prestazioni di riabilitazione ex art. 26;
VISTA la nota della
curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo, trasmessa con posta certificata acquisita al protocollo
della Direzione Politiche della Salute con n. RA/ 113602 del 02.05.2013, con la quale si trasmettono i provvedimenti
del Giudice Delegato del Tribunale di Chieti di autorizzazione alla
prosecuzione della gestione dell’azienda da parte della Casa di Cura Abano
Terme fino al termine massimo del 10.09.2013;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 36/2013 del 20 maggio 2013 avente ad oggetto “Fallimento Casa
di cura Villa Pini - Prosecuzione Gestione dell’azienda da parte
dell’affittuaria Casa di cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale s.p.a. “ di presa d’atto della
prosecuzione della gestione dell’azienda da parte della Casa di Cura Abano
Terme fino al termine massimo del 10.09.2013;
VISTO lo schema di contratto di cui all’Allegato 3,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola le
modalità di erogazione di prestazioni riabilitative rese a pazienti regionali, che sarà
sottoscritto tra:
- la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e
- per la
Casa di Cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”:
- la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. - per il periodo dal
01.01.2013 fino alla data comunicata dal
Curatore, non successiva al termine massimo del 10.09.2013 indicato nel
provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione alla prosecuzione della
gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria
disponibilità al curatore) - e
- la Curatela fallimentare per il
periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da
parte del Curatore fallimentare nel rispetto di eventuali nuovi termini autorizzati dal Giudice Delegato;
PRECISATO che con
Ordinanza n. 15 del 12.03.2013 il Comune di Chieti, ai sensi dell’art. 5, comma
5, della L.R. 32/2007, ha disposto la sospensione dell’attività
sanitaria esercitata in regime predefinitivo ai sensi
dell’art. 11 della medesima L.R., dell’Istituto
denominato Piccola Opera Charitas Onlus sede in Via Porta Monacisca,
3 Chieti, per mesi sei dalla notifica del
provvedimento di cui trattasi;
CONSIDERATO che detto
termine potrà essere ridotto o prolungato in esito alla rimozione delle cause
che hanno determinato la sospensione dell’attività, a seguito di accertamento
della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
RITENUTO pertanto
necessario stabilire che per tale Istituto si procederà alla sottoscrizione del
Contratto 2013, a seguito di conclusione degli adempimenti previsti nel
provvedimento di sospensione debitamente documentata dalla ASL e dal Comune
competenti, fermo restando il tetto di spesa di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 8, comma
4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il
presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (Allegato 2 al
presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione
e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici
giorni dal predetto termine;
CONSIDERATO che in tale
lasso di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni
al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e
che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta
entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro i
successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del 5 settembre 2013 come termine massimo per la
sottoscrizione dei contratti afferenti
le prestazioni riabilitative, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, con l’eccezione delle strutture ex art. 35
della L.R. 6/2009 e ss.mm.e
ii.
nonché dell’Istituto denominato
Piccola Opera Charitas Onlus per le motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO che i
contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal 01.01.2013
fino al 31.12.2013, con le precisazioni sopra riportate e tenuto conto dei
tetti massimi di cui alla presente deliberazione per i cittadini regionali;
CONSIDERATO che i tetti
fissati nel presente provvedimento per ciascuna struttura privata, - con le
precisazioni riferite alla Fondazione “Il Cireneo” alle quali si rimanda per
intero - costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è
in Piano di Rientro e in regime commissariale, può mettere a disposizione per
la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi
condizione per l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO pertanto che
la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive
da destinare al finanziamento di eventuali
produzioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;
VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della L.R. 32 del
31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di erogazione per
due annualità, nel periodo di validità dell'accordo
contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione
- eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente
concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO che, con
riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a
carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7
e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del
procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del
D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e
ss. mm. ii.;
TENUTO CONTO che per le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse
accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità
ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe
vigenti, fatto salvo il diritto del
privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto sopra
rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in
tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private
provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
TUTTO CIÒ PREMESSO
per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
- di dare atto che le strutture
private erogatrici di prestazioni
sanitarie riabilitative ex art.
26 L. 833/78, con le
quali si procede
alla negoziazione, sono quelle
provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto
dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n.32, ai sensi
dell’art.12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi dell’art.35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii.,
risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.8-ter
del D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare nella misura massima di
Euro 62.525.771,00 – con le precisazioni riferite alla Fondazione Il Cireneo
- il tetto di spesa per l’anno 2013 per
l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei
pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra le singole
strutture nel prospetto che si allega al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1 al presente provvedimento);
- di approvare il modello di contratto
negoziale per l’acquisto delle prestazioni dalle strutture private
provvisoriamente accreditate di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di approvare lo schema di contratto
negoziale per le prestazioni riabilitative, erogate dalla Casa di Cura facente
capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo” (Allegato 3, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) che sarà sottoscritto tra:
- la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e
- per la Casa di Cura privata facente
capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”:
- la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. - per il periodo dal
01.01.2013 fino alla data comunicata dal
Curatore, non successiva al termine massimo del 10.09.2013 indicato nel
provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione alla prosecuzione della
gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria
disponibilità al curatore) - e
- la Curatela fallimentare per il
periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da
parte del Curatore fallimentare nel rispetto di eventuali nuovi termini autorizzati del Giudice Delegato;
- che, dovendo assicurare appropriata assistenza ai pazienti
presenti presso la struttura ex Maristella di Chieti attualmente gestita dalla CISE Srl, è necessario,
in prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli,
ove possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente
accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia
realizzabile e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli
stessi saranno mantenuti presso la struttura della ex Maristella
di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi nella predetta sede di Palena;
- di fissare la data del 5 settembre
2013 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni
riabilitative, anche a seguito della eventuale procedura di
interlocuzione, con l’eccezione delle
strutture ex art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.e ii. nonché
dell’Istituto denominato Piccola Opera Charitas
Onlus per le motivazioni sopra esposte;
- di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non
potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che
verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
- di dare atto che, per le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse
accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità
ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture
private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Il
Commissario ad acta
F.to
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono
allegati