IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO CHE, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

-          che occorre procedere alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla rete di strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative per l’anno 2013;

-          che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

-          che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 44/2010 del 03.08.2010 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 2010, ed in particolare l’Intervento 7 “Razionalizzazione della rete di assistenza territoriale”, Azione 1 “Piano della rete residenziale e semiresidenziale” nel quale è stabilita la necessità di addivenire alla riprogettazione della suddetta rete, con la definizione del fabbisogno attraverso specifica metodologia, per la ridefinizione degli appropriati setting assistenziali;

VISTO il Programma Operativo approvato con decreto commissariale n. 22/2011 ed in particolare il  § 1.7 Prestazioni territoriali nel quale è reiterato l’impegno della Regione Abruzzo ad avviare un percorso di razionalizzazione della rete di assistenza territoriale già contenuto nel Programma Operativo 2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.539 del 29/8/2012 «Piano d'indirizzo per la riabilitazione» - recepimento accordo Stato regioni del 10-2-2011 confermata con decreto commissariale 58 del 8/11/2012 Costituzione del gruppo di lavoro per gli adempimenti del «Piano d'indirizzo per la riabilitazione»;

VISTO il decreto commissariale n. 52 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;

VISTO l’art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm. e ii. che dispone “Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio sanitarie a seguito di progetti obiettivo approvati con provvedimento di Giunta Regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1192 e s.m.i., a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale”;

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;

VISTO l’art. 1, comma 132 della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;

ATTESO

-          che le strutture “Centro Riabilitativo Polivalente Primavera” di Pineto (TE), “La Fondazione Il Cireneo Onlus” sedi di Vasto, Lanciano e L’Aquila nonché  il  “Centro Clinico il Piccolo Principe” di Pescara hanno per anni assicurato la fornitura prestazioni sanitarie  con oneri connessi a progetti finanziati con fondi statali;

-          che con nota prot. RA/172227/COMM del 24.07.2012  (Allegato n. 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)  è stata rappresentata ai Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL. la necessità che le strutture suddette continuassero a garantire la prosecuzione delle prestazioni rese “stante l’obiettiva carenza in ambito pubblico e privato di Erogatori in grado di fornire prestazioni riabilitative quali quelle a tutt’oggi garantite solo dalle Strutture in argomento”;

-          che, ai sensi della provvisoria autorizzazione e accreditamento disposta dall’art. 35 L.R. 6/2009 e ss.mm.ii., con distinte note prot. RA/299487 del 31.12.2012, prot. RA/ 298984 del 31.12.2012 e prot. RA/74299 del 15.03.2013 gli enti gestori delle predette strutture hanno richiesto l’assegnazione del budget per l’anno 2013 e la stipula del relativo contratto negoziale;

-          che con nota prot. RA/50268/COMM del 21.02.2013  sono state esplicitate le strutture che rientrano nella previsione dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii.;

-          che con nota prot. RA/85496/COMM del 28.03.2013 indirizzata ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. è stata richiesta la comunicazione di ogni dato utile alla determinazione della spesa sostenuta dalle predette ASL nell’esercizio 2012 per l’acquisto delle prestazioni rese da ciascuna delle strutture di cui trattasi;

-          che con distinte note le AA.SS.LL. competenti hanno comunicato la spesa sostenuta dalle stesse per le prestazioni rese dalla “Fondazione il Cireneo Onlus”, dalla struttura “Piccolo Principe” e dal Centro Riabilitativo Polivalente “Primavera” nel corso dell’anno 2012;

PRECISATO CHE:

-          le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78, con le quali si procede  alla negoziazione,  sono quelle  provvisoriamente  accreditate  operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’art. 12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.e ii., risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1192 e s.m.i.;

-          per le strutture provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’Art. 35 della L.R. 6/2009 e ss. mm. e ii., il procedimento di negoziazione sarà avviato con le modalità previste per le altre strutture ma la stipula del contratto 2013 avverrà solo al termine della verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale di cui allo stesso articolo;

PRECISATO INOLTRE

-          che con Decreto Commissariale  n. 7/2013 del 1 febbraio 2013, si è preso atto del contratto di cessione di azienda fra il Fallimento “Maristella S.r.l.” e la società C.I.S.E. S.r.l. e si è autorizzata la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, limitatamente al titolo regionale già in capo alla società “Maristella S.r.l.”, in favore della società “C.I.S.E. S.r.l.” con sede in Pescara Via Venezia, 4;

-          che con nota acquisita dalla Direzione Politiche della Salute con prot. RA/94642 del 10.04.2013 la società C.I.S.E. SRL,  a seguito della  voltura dell’accreditamento provvisorio suddetto, ha chiesto di sottoscrivere il contratto per l’esercizio 2013 per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 L. 833/78;

-          che con Decreto Commissariale n.  43/2013 del 12.06.2013, è stato rilasciato Nulla Osta di compatibilità programmatoria al trasferimento del Centro di Riabilitazione Maristella, gestito dalla C.I.S.E. SRL, presso la struttura denominata  Medical Center Maria Ausiliatrice realizzata in Palena (CH)   e sono state individuate le tipologie e le quantità di prestazioni ex art. 26 L.833/78  erogabili dalla stessa struttura;

-          che, nelle more della definizione delle procedure di trasferimento presso la sede sita in Palena, è necessario assicurare assistenza ai pazienti in carico alla C.I.S.E. S.r.l. presso la sede di Via dei Frentani 228 a Chieti;

-          che dall’esito di recente ispezione effettuata dal  Dipartimento di Prevenzione di Chieti presso la sede di Chieti del Centro di riabilitazione  di cui trattasi emerge la non risoluzione di  criticità a livello strutturale;

-          che, dovendo  assicurare appropriata assistenza ai pazienti presenti presso la struttura di Chieti di cui trattasi sarà necessario, in prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli, ove possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia realizzabile, e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli stessi saranno mantenuti presso la struttura della ex Maristella di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi nella predetta sede di Palena;

-          che per le motivazioni suddette alla società CISE S.r.l.  viene assegnato per l’anno 2013 un tetto di spesa annuo massimo complessivo per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 compatibile con il numero di pazienti attualmente assistiti e con il  Decreto Commissariale n. 43/2013 anche a seguito degli eventuali trasferimenti di cui sopra;

ATTESO:

-          che, in relazione a quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni in parola, il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria  riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 – con le precisazioni che seguono - per l’anno 2013 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di  Euro 62.525.771,00 - ripartito tra le singole  strutture secondo lo schema Allegato 1 parte Integrante e sostanziale del presente provvedimento - come di seguito determinato:

-          in linea con la riduzione applicata ai contratti 2013 per l’acquisto di altre tipologie di prestazioni sanitarie  viene applicata  la percentuale di abbattimento del 10%  sia ai tetti 2012 – come fissati con Decreto Commissariale n. 44/2011 - assegnati alle singole strutture ex art. 26 L. 833/78 già chiamate alla contrattualizzazione negli esercizi precedenti che alla spesa  che le AA.SS.LL.  hanno comunicato essere riferita, per lo stesso esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese dalle singole strutture che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii., risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter  del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

PRECISATO:

-          che per la ”Fondazione Il Cireneo Onlus”, il tetto annuo complessivo 2013, in applicazione del suddetto criterio,  è pari all’importo complessivo di  € 1.472.171,00,  riferito ai pazienti ospitati in tutte le sedi della predetta Fondazione, ivi compresi i pazienti residenti nel territorio di competenza della ASL di Teramo ospitati nelle struttura di L’Aquila;

-          che parte del suddetto importo complessivo, per l’anno 2013 e limitatamente alla somma di  € 673.339,00, risulta finanziato con i Fondi Statali connessi al “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” approvato con D.G.R. nn. 325 del 26/04/2010 e 659 del 15/10/2012;

-          che, pertanto, fermo restando l’importo complessivo riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, l’ammontare del contratto viene determinato in  € 798.832,00, pari alla differenza tra l’importo del tetto annuo complessivo 2013 e l’importo del finanziamento 2013 previsto dal Progetto Regionale Sperimentale approvato con le sopra citate Deliberazioni di Giunta Regionale;

PRESO ATTO:

-          che con Decreto Commissariale n. 18/2013 del 6 marzo 2013, è stata autorizzata, in favore della società SanStefar Abruzzo s.r.l. con sede in Pescara Via B. Croce n. 116, la cessione del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a. per le attività di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78, annualità 2011-2012;

-          che con Decreto Commissariale n.19/2013 del 6 marzo 2013, è stata autorizzata la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo, tra l’altro, all’attività di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione già in capo alla società “Villa Letizia S.r.l.”, in favore della società “Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l.” con sede in L’Aquila, Strada Statale 80 n. 25/B – Frazione di Preturo;

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

VISTO l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a pazienti regionali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del contratto di affitto di Azienda corrente tra la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010 - la cui scadenza  è stata prorogata al 31.03.2013, come comunicato con nota Racc. A.R. prot. n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al protocollo n. RA 219374 del 02.10.2012 della Direzione Politiche della Salute - e si autorizza la cessione a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26;

VISTA la nota della curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo, trasmessa con  posta certificata acquisita al protocollo della Direzione Politiche della Salute con n. RA/ 113602  del 02.05.2013,  con la quale si trasmettono i provvedimenti del Giudice Delegato del Tribunale di Chieti di autorizzazione alla prosecuzione della gestione dell’azienda da parte della Casa di Cura Abano Terme fino al termine massimo del 10.09.2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 36/2013 del 20 maggio 2013 avente ad oggetto “Fallimento Casa di cura Villa Pini - Prosecuzione Gestione dell’azienda da parte dell’affittuaria Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. “ di  presa d’atto della prosecuzione della gestione dell’azienda da parte della Casa di Cura Abano Terme fino al termine massimo del 10.09.2013;

VISTO  lo schema di contratto di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola le modalità di erogazione di prestazioni riabilitative  rese a pazienti regionali, che sarà sottoscritto tra:

-          la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e

-          per la  Casa di Cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”:

-          la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. - per il periodo dal 01.01.2013  fino alla data comunicata dal Curatore, non successiva al termine massimo del 10.09.2013 indicato nel provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione alla prosecuzione della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) -  e

-          la Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da parte del Curatore fallimentare nel rispetto di eventuali nuovi termini  autorizzati dal Giudice Delegato;

PRECISATO che con Ordinanza n. 15 del 12.03.2013 il Comune di Chieti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 32/2007,  ha disposto la sospensione dell’attività sanitaria esercitata in regime predefinitivo ai sensi dell’art. 11 della medesima L.R., dell’Istituto denominato Piccola Opera Charitas Onlus  sede in Via Porta Monacisca, 3 Chieti, per mesi sei dalla notifica del  provvedimento di cui trattasi;

CONSIDERATO che detto termine potrà essere ridotto o prolungato in esito alla rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione dell’attività, a seguito di accertamento della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;

RITENUTO pertanto necessario stabilire che per tale Istituto si procederà alla sottoscrizione del Contratto 2013, a seguito di conclusione degli adempimenti previsti nel provvedimento di sospensione debitamente documentata dalla ASL e dal Comune competenti, fermo restando il tetto di spesa di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (Allegato 2 al presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dal predetto termine;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 5 settembre 2013 come termine massimo per la sottoscrizione dei  contratti afferenti le prestazioni riabilitative, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione,   con l’eccezione delle strutture ex art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.e ii.  nonché  dell’Istituto denominato Piccola Opera Charitas Onlus  per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, con le precisazioni sopra riportate e tenuto conto dei tetti massimi di cui alla presente deliberazione per i cittadini regionali;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento per ciascuna struttura privata, - con le precisazioni riferite alla Fondazione “Il Cireneo” alle quali si rimanda per intero - costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è in Piano di Rientro e in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali  produzioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della L.R. 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento  nel caso  di  erogazione  per  due  annualità, nel  periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO che per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di dare atto che le  strutture  private erogatrici  di  prestazioni  sanitarie   riabilitative   ex art.   26 L. 833/78,  con  le  quali  si   procede   alla negoziazione, sono quelle  provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n.32, ai sensi dell’art.12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi dell’art.35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii., risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.8-ter del D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.;

-          di autorizzare nella misura massima di Euro 62.525.771,00 – con le precisazioni riferite alla Fondazione Il Cireneo -  il tetto di spesa per l’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra le singole strutture nel prospetto che si allega al presente Decreto  quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 al presente provvedimento);

-          di approvare il modello di contratto negoziale per l’acquisto delle prestazioni dalle strutture private provvisoriamente accreditate di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni riabilitative, erogate dalla Casa di Cura facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo” (Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che sarà sottoscritto tra:

-          la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e

-          per la Casa di Cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”:

-          la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. - per il periodo dal 01.01.2013  fino alla data comunicata dal Curatore, non successiva al termine massimo del 10.09.2013 indicato nel provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione alla prosecuzione della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) -  e

-          la Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da parte del Curatore fallimentare nel rispetto di eventuali nuovi termini  autorizzati del Giudice Delegato;

-          che, dovendo  assicurare appropriata assistenza ai pazienti presenti presso la struttura ex Maristella di  Chieti attualmente gestita dalla CISE Srl, è necessario, in prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli, ove possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia realizzabile e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli stessi saranno mantenuti presso la struttura della ex Maristella di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi nella predetta sede di Palena;

-          di fissare la data del 5 settembre 2013 come termine massimo per la sottoscrizione dei  contratti afferenti le prestazioni riabilitative, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione,   con l’eccezione delle strutture ex art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.e ii.  nonché  dell’Istituto denominato Piccola Opera Charitas Onlus  per le motivazioni sopra esposte;

-          di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

-          di dare atto che, per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4