ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.  267/2000

 

IL PRESIDENTE

 

PREMESSO:

-          che la Provincia dell’Aquila, in armonia con le vigenti disposizioni legislative, è da sempre impegnata a sviluppare una più stretta collaborazione con i Comuni, al fine di favorire la realizzazione di opere, infrastrutture e servizi  tesi alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione del proprio territorio;

-          che la vigente legislazione statale e regionale  - art. 34 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e artt. 8 bis e ter L.R. 12.04.1983 n. 18 nel testo in vigore - favorisce la cooperazione fra Enti per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, pur distinguendo ruoli, compiti ed attribuzioni, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali.

PRESO ATTO:

-          che L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, attraverso un apposito finanziamento della Regione Abruzzo, a valere sui fondi disponibili del Progetto A.P.E. – Appennino Parco d’Europa – ha realizzato un primo lotto funzionale di un Percorso di riqualificazione ambientale ed arredo urbano lungo il torrente Raiale, tra l’abitato di Paganica ed il Santuario della Madonna D’Appari;

-          che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 144 del 13/11/2007 è stato approvato il progetto definitivo del progetto di riqualificazione ambientale con la previsione di suddividere l’intervento in due lotti funzionali, rispettivamente di € 180.000,00 e di € 319.940,00 per un importo complessivo dell’opera di € 499,940,00;

-          che con la stessa Deliberazione si è autorizzato l’appalto relativo al primo lotto, per un importo pari a €. 180.000,00, successivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 13.04.2010 è stata prevista la somma di € 320.000,00 per dar corso alla realizzazione del secondo lotto del percorso di riqualificazione ambientale ed arredo urbano lungo il torrente Raiale tra l’abitato di Paganica ed il santuario della Madonna d’Appari.

PRESO ATTO ALTRESI’:

-          che nella disponibilità del Comune dell’Aquila sono previsti fondi P.I.T. da impegnarsi nella medesima opera per un importo pari ad € 107.028,00 a valere sull’asse IV (Valorizzazione dei territori montani) POR FESR ABRUZZO 2007-2013 maggiorati di almeno il 10% derivante dal cofinanziamento da parte del Comune stesso per un importo minimo pari a € 117.730,80;

-          Che le aree sulle quali dovrà essere realizzato il percorso pedonale sono gravate dall’uso civico dell’Amministrazione Separata per gli Usi Civici di Paganica – San Gregorio, la quale si è dichiarata disponibile a collaborare, mettendo a disposizione sia le aree per la realizzazione del percorso pedonale, che eventuali risorse di competenza per la predisposizione dello studio di fattibilità propedeutico per la prosecuzione del percorso pedonale, oltre ad una eventuale collaborazione con il Comune dell’Aquila per la futura manutenzione del percorso.

CONSIDERATA :

l’importanza strategica dell’opera di riqualificazione e valorizzazione ambientale propedeutica ad uno sviluppo economico basato su una proposta turistica  ecologica/religiosa/culturale di sicura ricaduta benefica per il territorio.

RITENUTO NECCESSARIO:

-          un raccordo organico tra gli Enti interessati a tale sviluppo attraverso la realizzazione e futura gestione dell’opera;

-          attivare una sinergia tra gli Enti interessati per la possibile prosecuzione del tracciato fino al raggiungimento delle aree del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, attraverso un primo studio di fattibilità;

-          dover regolare e perfezionare i rapporti  tra gli Enti interessati attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e artt. 8 bis e ter L.R. 12.04.1983 n. 18.

PRESO ATTO ALTRESÌ

-          che in data 26.06.2012 si è tenuta presso il Settore Viabilità della Provincia dell’Aquila una Conferenza dei Servizi preliminare al fine di verificare la possibilità di procedere con la realizzazione dei lavori per il completamento del percorso di riqualificazione ambientale;

-          che in sede di tale Conferenza sono emerse una serie di problematiche risolvibili solo attraverso l’istituzione di un accordo collaborativo tra gli Enti interessati;

-          che a tal fine si sono attivate le procedure di cui all’ex art. 34 del D.Lgs 267/00, ed agli articoli 8bis e 8ter della L. R. 12 aprile 1983, n. 18, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma;

-          che l’anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 12,30, previa convocazione, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, i rappresentanti del Comune dell’Aquila, dell’Amministrazione Separata per gli Usi Civici di Paganica – San Gregorio, e dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila hanno sottoscritto l’Accordo di Programma afferente il Percorso di riqualificazione ambientale ed arredo urbano lungo il torrente Raiale tra l’abitato di Paganica ed il santuario della Madonna d’Appari;

-          che in conseguenza della suddetta procedura, tutti gli interventi previsti dall’Accordo di Programma sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

DECRETA

-          di approvare  l’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Percorso di Riqualificazione Ambientale ed arredo urbano lungo il torrente Raiale che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          che l’Accordo di Programma di cui trattasi, giusto art. 8ter L.R. 18/83 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia;

-          di dare mandato agli uffici preposti per la pubblicazione del presente Decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 4, legge 267/2000.

 

L’Aquila, 11/07/2013

 

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio Del Corvo