IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
avente per oggetto “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 196 del D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze
attribuite alle Regioni;
VISTO l’art. 208, comma 15 del D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis
.. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione
volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via
definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per
lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione
di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché
l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni
integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell’ambiente o della salute pubblica”;
VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.
avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, art. 50;
VISTA la Direttiva 9
aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTA la D.G.R. n. 629 del 09/07/08 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n.
45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti.
Direttive regionali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;
VISTO il Decreto
Ministeriale 5/02/98, concernente “individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33
del D.Lgs 5/02/1997, n. 22” e successive modifiche ed
integrazioni apportate, in particolare dal D.M. 5/04/2006, n. 186;
VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la
realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata
sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;
RICHIAMATO l’art. 208, comma 11, lett. g) del predetto
D. Lgs. n. 152/06,
che recita testualmente: ”le garanzie finanziarie richieste devono
essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio
dell’impianto”;
RICHIAMATA la Circolare del MATTM n. 5205 del 15 luglio
2005, recante indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e
ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203;
VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.07 avente per oggetto: “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,
nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71
Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;
EVIDENZIATO che è fatto
salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono
effettuate le successive campagne di
attività di gestione dei rifiuti,
utilizzando l’impianto mobile indicato in oggetto;
VISTA la richiesta di autorizzazione
inoltrata dalla F.lli D’Ignazio Domenico e Nicola Snc
di Cellino Attanasio (TE), C.F. DGN DNC 43T13 C449Y, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art.
208, comma 15, datata 14.10.2010, acquisita al protocollo regionale al n.
RA/204276 del 29 ottobre 2010, alla quale risulta allegata la relazione tecnica
descrittiva dell’impianto, datata ottobre 2010,
concernente l’eco frantumatore Mod. BF 90.3 – Mat.
n. 2030 più benna frantoio, non utilizzabili separatamente, su un impianto
cingolato marca CASE modello CX210;
VISTA la nota del
Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. RA/67355 del 24 marzo 2011, con la quale è stato dato
avvio al procedimento istruttorio e, contestualmente, si è provveduto a
richiedere il relativo parere tecnico
all’ARTA Abruzzo – Distretto di
Teramo;
PRESO ATTO di un
primo parere tecnico favorevole espresso
dal predetto Distretto dell’ARTA Abruzzo con prot. n.
7971 del 13 settembre 2011, acquisito
agli atti del Servizio Gestione Rifiuti in data 16 settembre 2011, prot. n. RA/189376;
VISTA la nota pervenuta
dal Settore Appalti – Turismo – Agricoltura – Ambiente della Provincia di
Teramo, prot. n. 299803 del 29 settembre 2011, con la
quale si esprimono puntuali considerazioni sull’argomento tanto da
rivolgere al Distretto provinciale
dell’ARTA Abruzzo di Teramo l’ipotesi di riconsiderare il
parere favorevole espresso in
data 13 settembre 2011 e, contestualmente, alla Regione Abruzzo di esplicitare
già a monte le fasi tecnologiche necessarie, anche per gli impianti mobili, per l’ottenimento di materie prime secondarie
da rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione;
DATO ATTO che la
Società in oggetto, con note prive di data, acquisite per conoscenza al protocollo regionale ai nn. RA/2225920 e RA/225931 del 4 novembre 2011, fornisce
ulteriori elementi di valutazione alla Provincia di Teramo e al Distretto
provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, producendo anche copia della scheda
tecnica e della dichiarazione di conformità della benna frantoio ECOFRANTUMATORE
BF 90.3;
VISTA la nota pervenuta
per conoscenza da parte del Distretto provinciale dell’ARTA Abruzzo, n. 9410
del 4 novembre 2011, indirizzata alla Provincia di Teramo, con la quale, al
fine di chiarire le criticità esposte nella nota provinciale n. 299803 del
29settembre 2011, si propone di effettuare un sopralluogo congiunto preso
l’impianto mobile in argomento;
PRESO ATTO del
contenuto della nota pervenuta dalla Provincia di Teramo n. 353977 del 23
novembre 2011, nella quale, in particolare, si esprimono perplessità sulla
effettiva produzione di MPS dall’impianto in questione, nella configurazione
proposta e si rigetta l’ipotesi formulata all’ARTA di procedere ad un
sopralluogo congiunto presso l’impianto in esame;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio prot. n. RA/144098 del 21 giugno 2012
con la quale, per poter definire il procedimento amministrativo relativo a
quanto indicato in oggetto, viste le divergenti posizioni espresse dagli Enti
interessati, è stato convocato un apposito incontro presso gli uffici regionali
per il giorno 17 luglio 2012, di cui si riporta il testo per estratto:
“…….
Omissis ……OGGETTO: Ditta F.lli D’Ignazio Domenico e
Nicola snc. Richiesta di esercizio di un impianto mobile per il trattamento di
rifiuti speciali non pericolosi.
Il rappresentante del
Servizio Gestione Rifiuti (SGR) espone ai presenti le motivazioni dell’incontro
odierno, necessario al fine di definire
il procedimento amministrativo relativo all’istanza in oggetto, alla luce dei
pareri resi dall’ARTA Distretto di Teramo (prot. n.
7971/CA/DE del 13.09.2011) e della Provincia di Teramo ( prot.
n. 299803 del 29.09.2011).
Dopo ampio dibattito i
presenti concordano con quanto evidenziato dalla Provincia di Teramo nella nota
suddetta e nello specifico che la tecnologia proposta dalla Ditta (impianto
cingolato e benna frantoio) non consente l’ottenimento di Materia Prima Seconda
(M.P.S.) conforme all’allegato C della Circolare del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15.07.2005, n.
UL/2005/5205 ( nello specifico Allegato C2 “Sottofondi stradali”) in quanto la
stessa opera esclusivamente una riduzione volumetrica dei rifiuti.
A tal proposito la
Ditta al fine del prosieguo dell’iter istruttorio dichiara che trasmetterà
all’Autorità Competente, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA Distretto di
Teramo un’apposita integrazione documentale in cui la tecnologia impiantistica
sarà integrata con un sistema di vagliatura del rifiuto che consenta
l’ottenimento di MPS conforme all’Allegato C2 “Sottofondi stradali”della
suddetta Circolare Ministeriale.
All’atto
dell’ottenimento della documentazione suddetta la Provincia di Teramo ed
all’ARTA Distretto di Teramo rimetteranno all’Autorità Competente un parere
tecnico integrativo…..omissis……”;
DATO ATTO che a seguito
di quanto emerso nel corso della predetta riunione del 27 luglio 2012 la Ditta
interessata, con nota del 28 agosto 2012, acquisita al protocollo regionale in
data 31 agosto 2012 al n. RA/194480, ha trasmesso ulteriore documentazione
sulla tecnologia impiantistica da realizzare inerente al sistema di
vagliatura;
VISTA la nota di
sollecito inoltrata dalla Ditta in oggetto in data 24 ottobre 2012 alla
Provincia di Teramo e al Distretto
provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, acquisita per conoscenza al protocollo
regionale in data 30 ottobre 2012, al n. RA/241093;
VISTO il parere
favorevole reso dalla Provincia di Teramo con nota prot.
n. 283899 del 31 10 2012, acquisita al protocollo regionale in data 8 novembre
2012, n. 248913;
VISTO il secondo parere
favorevole espresso dal Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo con
nota prot. n. 8170 del 13 novembre 2012, acquisito al
protocollo regionale in data 16 novembre 2012, al n. 257523, con il quale, ad
integrazione di quanto già indicato nel precedente parere prot. n. 7971 del
13 settembre 2011, si dispongono
ulteriori condizioni;
PRESO ATTO dell’ulteriore e conclusivo parere tecnico
favorevole reso dal Distretto provinciale dell’ARTA Abruzzo, di cui alla nota prot. n. 8483 del 26 novembre 2012, acquisito al protocollo
regionale in data 30 novembre 2012, con il quale si riformulano i precedenti
pareri e si introducono le sottoindicate
prescrizioni:
1. la ditta prevede di effettuare il
trattamento dei rifiuti direttamente nel sito dove gli stessi saranno prodotti;
le operazioni di trattamento ed il deposito dei materiali o dei rifiuti
ottenuti, dovranno avvenire su una superficie adeguatamente pavimentata; il
sito interessato dall’attività di recupero ( il cantiere che ha originato inizialmente il rifiuto o altri cantieri di
proprietà ) dovrà presentare idonei sistemi di protezione dagli agenti
atmosferici e di tutela delle matrici ambientali;
2. al fine di limitare l’emissione di
polveri nell’ambiente, la Ditta dovrà provvedere anche alla bagnatura delle
piste di transito degli automezzi nell’area di cantiere;
3. l’impianto ( ECOFRANTUMATORE B.F. 90.3) può essere utilizzato solo mediante
l’escavatore idraulico del tipo marca
CASE, modello CX210;
MACCHINARIO |
QUANTITA’ TRATTATE IN CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZO |
QUANTITA’ MASSIMA TRATTATA IN UN
ANNO |
Impianto cingolato marca CASE mod. CX210 |
10 T/g |
3.000 T/anno |
Benna Frantoio marca ECOFRANTUMATORE B.F. 90.3 |
||
Vaglio a griglia – L= |
CER |
Descrizione |
Attività
di recupero |
Quantitativo
max |
101311 |
Rifiuti della produzione di materiali compositi a
base di cemento diversi da 101309 101310 |
R
5 |
3.000
T/a |
170101 |
Cemento |
||
170102 |
Mattoni |
||
170103 |
Mattonelle e ceramiche |
||
170107 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle,
e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 |
||
170802 |
Materiali da costruzione a base di gesso diversi
da 170801 |
||
170904 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione diversi da 170901, 170902 e 170903 |
RITENUTO di rinviare a successivo e separato
provvedimento ogni valutazione in merito alla attivazione delle singole
campagne di attività dell’impianto di che trattasi, che dovranno essere
comunicate nel più rigoroso rispetto della normativa di settore nonché di quanto
definito dalla D.G.R. n. 629 del 09.07.2008, con particolare riguardo al contenuto del
paragrafo 5 e seguenti della Direttiva regionale;
RILEVATO che la Ditta
in argomento ha prodotto idonea
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi
previsti delle vigenti disposizioni di
cui alla DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;
RICHIAMATA a tale
proposito, la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia,
introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato
in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal
13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la
documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Interno prot.n.
11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con
la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni
interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte
dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far
data dal 13.02.2013;
RILEVATO che al punto
7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto
intertemporale”, si forniscono alcune
indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii
in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice
Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica
giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una
statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio
tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la
legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti
al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già
concluse;
TENUTO CONTO che la
Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici
di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione
del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire
l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente
richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del
provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o
dopo la data del 13 febbraio 2013;
RITENUTO che, dalla
lettura degli atti e documenti sopra indicati, relativi alla richiesta
inoltrata dalla Ditta F.lli D’Ignazio e Nicola S.n.c., il
procedimento istruttorio risulta
abbondantemente concluso entro la data
del 13 febbraio u.s., perfezionatasi con
l’acquisizione degli ultimi due pareri
favorevoli resi dell’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ( nota del 26
novembre 2012) e della Provincia di Teramo ( nota del 31
ottobre 2012 ), contenenti condizioni e prescrizioni di natura realizzativa e gestionale;
RITENUTO quindi, di
riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente
alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000
e s.m.i.;
CONSIDERATO che il
presente provvedimento autorizza, ancorché in via definitiva, l’esercizio di un
impianto mobile di gestione di rifiuti
anche se limitatamente all’uso delle tecnologie proposte, ma che per tutte le ulteriori fasi di
verifica della gestione del medesimo impianto, da collocarsi in un sito determinato, e della eventuale
applicazione della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale,
restano salve le procedure istruttorie indicate nella D.G.R.
n. 629/2008 indicata in premessa, nel rispetto dei termini di preavviso per
l’inizio di ogni singola campagna di attività, da comunicare secondo quanto
stabilito all’art. 208 del D. Lgs. n. 156/06 e s.m.i.;
CONSIDERATO, pertanto,
che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione in oggetto;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L. 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge n.
77 del 14/09/1999 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1. di AUTORIZZARE in via definitiva, ai
sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n.
152 e s.m.i. e della L.R.
n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società F.lli D’Iganzio Domenico
& Nicola Snc – Via C.da Perilli, 22 Cellino Attanasio
(TE), all’esercizio di un impianto
mobile di trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi ( inerti), concernente un ecofrantumatore
Mod. BF 90.3 – Mat. n. 2030, più benna frantoio, non
utilizzabili separatamente, su un impianto cingolato marca CASE modello
CX210, per la effettuazione di operazione di recupero classificabile ai sensi dell’allegato C alla
parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, alle condizioni e prescrizioni sopra
riportate, riferite al contenuto del parere ARTA Abruzzo – Distretto
provinciale di Teramo – n. 8483 del 26 novembre 2012;
2. di STABILIRE che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data
di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita
domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della
scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto
dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature, nonché dagli eventuali
provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento
delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
3. di STABILIRE che per l’esercizio
dell’impianto indicato al precedente punto 1) dovranno essere rispettate
le condizioni e le prescrizioni richiamate al precedente punto 2);
4. di STABILIRE che, come indicato al
precedente punto 1) la presente autorizzazione riguarda l’ operazioni di
trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per la
produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti
normative in materia, nonché rifiuti da
avviare a smaltimento e/o recupero, ai sensi delle medesime disposizioni di legge;
5. di STABILIRE che, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità
stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a. devono essere adempiute tutte le
condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06
e s.m.i.;
b. almeno 60 giorni prima dell’inizio di
ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un
qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia
nel cui territorio si trova il sito
prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL,
competenti per territorio;
c. sono fatti salvi i compiti di vigilanza
e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché
le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla
operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d. l’effettuazione delle singole campagne
di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio
di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di
VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto,
oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva
della procedura di VIA;
6. di STABILIRE inoltre, che dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a. il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b. l’utilizzo dell’impianto deve
rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto;
relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle
direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla
compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c. per l’esecuzione delle singole campagne
di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere
conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
d. le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi
atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle
attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e. deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f. nel caso sia espressamente previsto
dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
g. per ogni singola attività la Ditta
dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a
cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire
su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i. in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL,
competenti territorialmente;
j. tutte le attrezzature costituenti
l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al
fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
k. durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7. di STABILIRE altresì, che:
a. la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. la garanzia finanziaria prevista
dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al
momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita
ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai
quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa;
pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata
ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della
Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale
vigente;
c. si dovrà ottemperare da parte della
Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD),
dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei
rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella
Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza
semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA –
Distretto Sub Provinciale di San Salvo, concernente la quantità di rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le
disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il
rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
d. è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e. in caso di cessione dell’attività
autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il
subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f. la presente autorizzazione deve essere
sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo;
8. di PRESCRIVERE che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di PRESCRIVERE che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. di FARE SALVE eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. di STABILIRE che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12. di DISPORRE l’invio del presente
provvedimento alla Provincia di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Teramo, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale di Pescara,
nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano,
nonché alla Sezione regionale per l’Abruzzo dell’Albo nazionale dei Gestori
Ambientali, presso la Camera di Commercio di L’Aquila;
13. di REDIGERE il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società
beneficiaria;
14. di DISPORRE la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini