IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO  il  D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia ambientale”;

VISTO  l’art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO  l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, art. 50;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 629 del 09/07/08 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 -  L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;

VISTO il Decreto Ministeriale 5/02/98, concernente “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22” e successive modifiche ed integrazioni apportate, in particolare dal D.M. 5/04/2006, n. 186;

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

RICHIAMATO  l’art. 208, comma 11, lett. g) del predetto D. Lgs. n. 152/06,  che recita testualmente: ”le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”;

RICHIAMATA  la Circolare del MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005, recante indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive  campagne di attività di gestione dei rifiuti,  utilizzando l’impianto mobile indicato in oggetto;

VISTA la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla F.lli D’Ignazio Domenico e Nicola Snc di Cellino Attanasio (TE),  C.F. DGN DNC 43T13 C449Y, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 208, comma 15, datata 14.10.2010, acquisita al protocollo regionale al n. RA/204276 del 29 ottobre 2010, alla quale risulta allegata la relazione tecnica descrittiva dell’impianto, datata ottobre 2010,  concernente l’eco frantumatore Mod. BF 90.3 – Mat. n. 2030 più benna frantoio, non utilizzabili separatamente, su un impianto cingolato marca CASE modello CX210;    

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. RA/67355  del 24 marzo 2011, con la quale è stato dato avvio al procedimento istruttorio e, contestualmente, si è provveduto a richiedere  il relativo parere tecnico all’ARTA Abruzzo – Distretto  di Teramo;  

PRESO ATTO di un primo  parere tecnico favorevole espresso dal predetto Distretto dell’ARTA Abruzzo con prot. n. 7971 del 13 settembre  2011, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti in data 16 settembre 2011,  prot. n. RA/189376;

VISTA la nota pervenuta dal Settore Appalti – Turismo – Agricoltura – Ambiente della Provincia di Teramo, prot. n. 299803 del 29 settembre 2011, con la quale si esprimono puntuali considerazioni sull’argomento tanto da rivolgere  al Distretto provinciale dell’ARTA Abruzzo di Teramo l’ipotesi di riconsiderare  il  parere favorevole espresso   in data 13 settembre 2011 e, contestualmente, alla Regione Abruzzo di esplicitare già a monte le fasi tecnologiche necessarie, anche per gli impianti mobili,  per l’ottenimento di materie prime secondarie da rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione; 

DATO ATTO che la Società in oggetto, con note prive di data, acquisite per conoscenza  al protocollo regionale ai nn. RA/2225920 e RA/225931 del 4 novembre 2011, fornisce ulteriori elementi di valutazione alla Provincia di Teramo e al Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, producendo anche copia della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità della benna frantoio ECOFRANTUMATORE BF 90.3;

VISTA la nota pervenuta per conoscenza da parte del Distretto provinciale dell’ARTA Abruzzo, n. 9410 del 4 novembre 2011, indirizzata alla Provincia di Teramo, con la quale, al fine di chiarire le criticità esposte nella nota provinciale n. 299803 del 29settembre 2011, si propone di effettuare un sopralluogo congiunto preso l’impianto mobile in argomento;

PRESO ATTO del contenuto della nota pervenuta dalla Provincia di Teramo n. 353977 del 23 novembre 2011, nella quale, in particolare, si esprimono perplessità sulla effettiva produzione di MPS dall’impianto in questione, nella configurazione proposta e si rigetta l’ipotesi formulata all’ARTA di procedere ad un sopralluogo congiunto presso l’impianto in esame;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA/144098 del 21 giugno 2012 con la quale, per poter definire il procedimento amministrativo relativo a quanto indicato in oggetto, viste le divergenti posizioni espresse dagli Enti interessati, è stato convocato un apposito incontro presso gli uffici regionali per il giorno 17 luglio 2012, di cui si riporta il testo per estratto:

……. Omissis ……OGGETTO: Ditta F.lli D’Ignazio Domenico e Nicola snc. Richiesta di esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) espone ai presenti le motivazioni dell’incontro odierno,  necessario al fine di definire il procedimento amministrativo relativo all’istanza in oggetto, alla luce dei pareri resi dall’ARTA Distretto di Teramo (prot. n. 7971/CA/DE del 13.09.2011) e della Provincia di Teramo ( prot. n. 299803 del 29.09.2011).

Dopo ampio dibattito i presenti concordano con quanto evidenziato dalla Provincia di Teramo nella nota suddetta e nello specifico che la tecnologia proposta dalla Ditta (impianto cingolato e benna frantoio) non consente l’ottenimento di Materia Prima Seconda (M.P.S.) conforme all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15.07.2005, n. UL/2005/5205 ( nello specifico Allegato C2 “Sottofondi stradali”) in quanto la stessa opera esclusivamente una riduzione volumetrica dei rifiuti.

A tal proposito la Ditta al fine del prosieguo dell’iter istruttorio dichiara che trasmetterà all’Autorità Competente, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA Distretto di Teramo un’apposita integrazione documentale in cui la tecnologia impiantistica sarà integrata con un sistema di vagliatura del rifiuto che consenta l’ottenimento di MPS conforme all’Allegato C2 “Sottofondi stradali”della suddetta Circolare Ministeriale.

All’atto dell’ottenimento della documentazione suddetta la Provincia di Teramo ed all’ARTA Distretto di Teramo rimetteranno all’Autorità Competente un parere tecnico integrativo…..omissis……”;

DATO ATTO che a seguito di quanto emerso nel corso della predetta riunione del 27 luglio 2012 la Ditta interessata, con nota del 28 agosto 2012, acquisita al protocollo regionale in data 31 agosto 2012 al n. RA/194480, ha trasmesso ulteriore documentazione sulla tecnologia impiantistica da realizzare inerente al sistema di vagliatura; 

VISTA la nota di sollecito inoltrata dalla Ditta in oggetto in data 24 ottobre 2012 alla Provincia di Teramo e  al Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, acquisita per conoscenza al protocollo regionale in data 30 ottobre 2012, al n. RA/241093;

VISTO il parere favorevole reso dalla Provincia di Teramo con nota prot. n. 283899 del 31 10 2012, acquisita al protocollo regionale in data 8 novembre 2012, n. 248913;

VISTO il secondo parere favorevole espresso dal Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo con nota prot. n. 8170 del 13 novembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 16 novembre 2012, al n. 257523, con il quale, ad integrazione di quanto già indicato nel precedente parere  prot. n. 7971 del 13 settembre  2011, si dispongono ulteriori condizioni;

PRESO ATTO  dell’ulteriore e conclusivo parere tecnico favorevole reso dal Distretto provinciale dell’ARTA Abruzzo, di cui alla nota prot. n. 8483 del 26 novembre 2012, acquisito al protocollo regionale in data 30 novembre 2012, con il quale si riformulano i precedenti pareri e si introducono le sottoindicate prescrizioni:

1.         la ditta prevede di effettuare il trattamento dei rifiuti direttamente nel sito dove gli stessi saranno prodotti; le operazioni di trattamento ed il deposito dei materiali o dei rifiuti ottenuti, dovranno avvenire su una superficie adeguatamente pavimentata; il sito interessato dall’attività di recupero ( il cantiere che ha originato  inizialmente il rifiuto o altri cantieri di proprietà ) dovrà presentare idonei sistemi di protezione dagli agenti atmosferici e di tutela delle matrici ambientali;

2.         al fine di limitare l’emissione di polveri nell’ambiente, la Ditta dovrà provvedere anche alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi nell’area di cantiere;

3.         l’impianto ( ECOFRANTUMATORE B.F. 90.3) può essere utilizzato solo mediante l’escavatore  idraulico del tipo marca CASE, modello CX210;

 

MACCHINARIO

QUANTITA’ TRATTATE IN CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZO

QUANTITA’ MASSIMA TRATTATA IN UN ANNO

Impianto cingolato marca CASE mod. CX210

 

10 T/g

 

 

 

3.000 T/anno

 

Benna Frantoio marca ECOFRANTUMATORE B.F. 90.3

Vaglio a griglia – L= 2.180 mm x H = 4.000

 

 

 CER

 

 Descrizione

 

Attività di recupero

 

Quantitativo max

101311

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da 101309 101310

 

 

 

 

 

 

 

R 5

 

 

 

 

 

 

 

3.000 T/a

170101

Cemento

170102

Mattoni

170103

Mattonelle e ceramiche

170107

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106

170802

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da 170801

170904

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da 170901, 170902 e 170903

           

 RITENUTO di rinviare a successivo e separato provvedimento ogni valutazione in merito alla attivazione delle singole campagne di attività dell’impianto di che trattasi, che dovranno essere comunicate nel più rigoroso rispetto  della normativa di settore nonché di quanto definito dalla D.G.R. n. 629 del 09.07.2008,  con particolare riguardo al contenuto del paragrafo 5 e seguenti della Direttiva regionale;

RILEVATO che la Ditta in argomento ha prodotto  idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti  delle vigenti disposizioni di cui alla DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;

RICHIAMATA a tale proposito, la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013,   con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto intertemporale”, si forniscono  alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove  disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati, relativi alla richiesta inoltrata dalla Ditta F.lli D’Ignazio e Nicola S.n.c.,   il  procedimento istruttorio  risulta abbondantemente  concluso entro la data del 13 febbraio u.s.,  perfezionatasi con l’acquisizione  degli ultimi due pareri favorevoli resi dell’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ( nota del 26 novembre 2012)  e   della Provincia di Teramo ( nota del 31 ottobre 2012 ), contenenti condizioni e prescrizioni di natura realizzativa e gestionale;       

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il presente provvedimento autorizza, ancorché in via definitiva, l’esercizio di un impianto mobile di gestione di rifiuti  anche se limitatamente all’uso delle tecnologie proposte,  ma che per tutte le ulteriori fasi di verifica della gestione del medesimo impianto, da collocarsi  in un sito determinato, e della eventuale applicazione della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, restano salve le procedure istruttorie indicate nella D.G.R. n. 629/2008 indicata in premessa, nel rispetto dei termini di preavviso per l’inizio di ogni singola campagna di attività, da comunicare secondo quanto stabilito all’art. 208 del D. Lgs. n. 156/06 e s.m.i.;  

CONSIDERATO, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge n. 77  del 14/09/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1.         di AUTORIZZARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società F.lli D’Iganzio  Domenico & Nicola Snc – Via  C.da Perilli, 22 Cellino Attanasio (TE),   all’esercizio di un impianto mobile di trattamento di rifiuti  speciali non pericolosi ( inerti), concernente un ecofrantumatore Mod. BF 90.3 – Mat. n. 2030, più benna frantoio, non utilizzabili separatamente, su un impianto cingolato marca CASE modello CX210,   per la effettuazione di  operazione di recupero  classificabile ai sensi dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, alle condizioni e prescrizioni sopra riportate, riferite al contenuto del parere ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Teramo – n. 8483 del 26 novembre 2012;

2.         di STABILIRE che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3.         di STABILIRE che per l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) dovranno essere rispettate le  condizioni e le prescrizioni  richiamate al precedente punto 2);

4.         di STABILIRE che, come indicato al precedente punto 1) la presente autorizzazione riguarda l’ operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del  D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia,  nonché rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero, ai sensi delle medesime  disposizioni di legge;

5.         di STABILIRE che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:

a.         devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b.         almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;

c.         sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d.         l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;

6.         di STABILIRE inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a.         il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b.         l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c.         per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d.         le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e.         deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f.          nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g.         per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h.         il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i.          in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;

j.          tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k.         durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7.         di STABILIRE altresì, che:

a.         la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b.         la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c.         si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

d.         è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e.         in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f.          la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8.         di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.         di PRESCRIVERE che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10.       di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11.       di STABILIRE che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12.       di DISPORRE l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Teramo, all’ARTA Abruzzo  - Direzione Centrale di Pescara,  nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché alla Sezione regionale per l’Abruzzo dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio di L’Aquila;

13.       di REDIGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria;

14.       di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini