IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata
sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;
VISTA la Legge
Regionale 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M.
27.09.2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 31 del 29/07/2010 inerente “Norme regionali
contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(norme in materia ambientale)” pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010”;
RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per
oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto
“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei
controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n.
209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs.
n. 151/2005”;
VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 inerente “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 inerente “ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i.
– requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per
l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “L.R.
19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente “Direttive regionali
in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la
gestione dei rifiuti. Approvazione.”;
RICHIAMATA
l’autorizzazione integrata ambientale n. 44/107 del 31.03.2008 con la quale la
società Ambienta SpA è stata autorizzata a continuare la gestione operativa
della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. “Colle Cese” di Spoltore nei limiti delle volumetrie residue
autorizzate;
RICHIAMATA
l’autorizzazione integrata ambientale n. 139/107 del 28.07.2009 con la quale si
è preceduto a prendere atto del progetto
per la raccolta e l’accantonamento delle acque di prima pioggia
ricadente sul piazzale scoperto e impermeabilizzato di servizio, trasmesso
dalla DECO SpA in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3 dell’A.I.A.
n.44/107 del 31.03.2008;
PRESO ATTO della nota prot. 1276 del 15.07.2010, acquisita dal Servizio Gestione
Rifiuti al prot. n.137572 del 19.07.2010, con la
quale la società Ambiente SpA ha comunicato ai sensi dell’art. 29 – nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. le modifiche, di carattere non sostanziale, da
apportare all’impianto, consistenti nella rimodellazione
del profilo della discarica al fine di riprodurre un profilo unico, senza
soluzione di continuità che, in linea con il D.Lgs
36/03 e s.m.i., garantisca il ruscellamento
delle acque superficiali incidenti sull’invaso della discarica, verso la rete
di regimazione delle acque meteoriche, allegando la
seguente documentazione:
1. Elaborato n. A1 – Relazione tecnica;
2. Elaborato n. A2 – Verifiche di
stabilità;
3. Elaborato n. Tav.1 – Planimetria dello
stato di fatto con sezioni e documentazione fotografica;
4. Elaborato n. Tav.2 – Planimetria
progetto di variante con rete di regimazione acque
meteoriche, sezioni e chiusura finale;
5. Elaborato n. Tav.3 – Valorizzazione
funzionale dell’area con simulazione fotografica.
VISTA la nota prot. n. 139270/RA del 20.07.2010, con la quale il Servizio
Gestione Rifiuti ha comunicato, ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/1990 e s.m.i., l’avvio
del procedimento istruttorio relativo alla richiesta avanzata dalla società
Ambiente SpA;
DATO ATTO che il
Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot. n.
139278/RA del 20.07.2010, ha richiesto all’ARTA (Sede Centrale e Dipartimento
di Pescara) ed alla Provincia di Pescara la trasmissione delle valutazioni di
merito circa la richiesta avanzata dalla società Ambiente SpA;
VISTA la nota prot. n. 5343/DIP del 4.09.2010, acquisita al prot. n. 168513 dell’8.09.2010, con la quale l’ARTA (parere
congiunto Sede Centrale e Dipartimento di Pescara) ha espresso parere tecnico
favorevole al progetto di variante in esame per le seguenti motivazioni:
1. le modifiche proposte rientrano nella
casistica delle varianti non sostanziali di cui all’art.45 della L.R. n.45/07 e nella DGR n.1192 del 4.12.2008;
2. il progetto è redatto in aderenza alle
vigenti normative in materia;
3. non sono previsti aumenti di consumo di
suolo, ma solo l’ottimizzazione dell’impiego di quella già interessato dall’abbancamento dei rifiuti;
4. dal progetto non si evincono
modificazioni significative di impatti sull’ambiente;
5. non vengono compromessi gli obiettivi
di sistemazione in sicurezza post-esercizio, già autorizzati.
VISTA la nota prot. n. 244005 del 4.10.2010, acquisita dal Servizio
Gestione Rifiuti al prot. n. 186106, con la quale la
Provincia di Pescara ha espresso parere tecnico positivo al progetto di
variante in esame;
DATO ATTO che con nota prot. n. 191971 del 13.10.2010 il Servizio Gestione Rifiuti
ha comunicato alla società Ambiente SpA che le varianti proposte sono da
ritenersi non sostanziali alla luce delle disposizioni di cui all’art. 29 – nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 3467/12 ROP, acquisita dal SGR al prot. n. RA/60227 del 16.03.2012, con la quale la DECO SpA,
gestore dell’impianto, ha comunicato l’esaurimento della volumetria residua
della discarica dell’impianto a far data del 24.03.2012 e l’avvio, dal
26.03.2012, dei lavori di completamento di copertura superficiale finale sulla
superficie residuale della discarica (8.000 mq) e nel rispetto degli elaborati
progettuali autorizzati;
VISTA la nota prot. n. 7541 dell’8.06.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/137157 del 13.06.2012, con la quale l’ARTA
Direzione Centrale ha trasmesso le risultanze del sopralluogo e del rilievo
plano – altimetrico eseguito sulla discarica in esame da quale si evince che “…omissis… in conclusione, per quanto detto sopra e
confronti eseguiti, la volumetria residuale della discarica per rifiuti non
pericolosi sita in località Colle Cese nel comune di
Spoltore risulta esaurita”;
VISTA la nota prot. n. 8364/12-ROP del 27.06.2012 con la quale la DECO
SpA comunica la conclusione dei lavori di copertura della discarica a far data
del 30.07.2012, richiedendo l’attivazione delle verifiche previste all’art. 12,
comma 3 del D.Lgs 36/03 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 3) del D.Lgs
36/03 e s.m.i,
la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente
territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo
10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni
presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e
comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione
non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore
relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione;
EVIDENZIATO, altresì,
che anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è
responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase
della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica
può comportare rischi per l'ambiente;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/214514 del 27.09.2012 il Servizio Gestione
Rifiuti ha richiesto all’ARTA di eseguire l’ispezione finale prevista dall’art.
12, comma 3) del D.Lgs 36/03 e s.m.i.
al fine di verificare la rispondenza dei lavori realizzati con quanto
autorizzato con AIA n. 44/107 del 31.03.2008 e s.m.i
e di indicare, in conformità a quanto disposto dalla stessa AIA, le
prescrizioni da impartire nella fase di gestione post – operativa della
discarica;
PRESO ATTO delle
risultanze delle verifiche rese dall’ARTA ai sensi dell’art.12, comma 3 del D.Lgs 36/03 e s.m.i. dal quale è
emerso il rispetto di quanto autorizzato in riferimento a:
- accesso e viabilità interna;
- lavori di copertura della discarica;
- gestione del percolato e del biogas;
- stato di conservazione dei lavori
eseguiti
- sistema di regimazione
delle acque.
EVIDENZIATO che dalle
risultanze del rilievo plano –altimetrico eseguito
nell’ambito delle suddette verifiche è emerso che “ …omissis…
sono stati riscontrati dei superamenti altimetrici in alcuni punti, variabili
da qualche cm sino ad un massimo di 2m, per una superficie di circa 3.549 mq,
corrispondenti ad un volume eccedente di circa 3.586 mc.
Si evidenzia che l’area interessata dal superamento è la zona di raccordo tra
la parte sommitale della discarica e la
strada di servizio perimetrale, posta in basso, e che su tale area è stato
completato il pacchetto di chiusura successivamente alla data di effettuazione
del sopralluogo e del precedente rilievo topografico eseguito da ARTA in data
10.05.2012. Tale superamento è imputabile, con molta probabilità, alla
realizzazione della strada di servizio perimetrale a quota 112 m. s.l.m. invece
dei 110 m s.l.m. previsti dal progetto e anche dalla variante”;
PRESO ATTO di quanto
comunicato in merito ai suddetti superamenti dalla DECO SpA con nota prot. n. 5116/13 ROP del 18.04.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/105942 del 22.04.2013;
EVIDENZIATO che i
suddetti superamenti altimetrici:
1. sono da riferire alla realizzazione
della viabilità perimetrale e non all’invaso della discarica;
2. sono riferiti alla sola fase di
realizzazione dei lavori di chiusura e non di esercizio della discarica in
quanto l’area interessata dal superamento è la zona di raccordo tra la parte
sommitale della discarica e la strada
di servizio perimetrale, posta in basso, e che su tale area è stato completato
il pacchetto di chiusura successivamente alla data di effettuazione del
sopralluogo e del precedente rilievo topografico eseguito dall’ ARTA in data
10.05.2012;
3. la volumetria fuori sagoma rilevata di
3586 mc, rispetto alla volumetria lorda autorizzata
(1.319.200 mc) rappresenta un errore pari allo 0,27%;
4. l’innalzamento massimo rilevato
rispetto all’altezza del profilo autorizzato è valutabile nella misura del
3,3,%.
RITENUTO che le
varianti riscontrate siano da riferire alla fase di cantiere relativa alla
realizzazione del pacchetto di chiusura della discarica e che possano essere
valutate come non sostanziali rispetto a quanto autorizzato con AIA n. 44/107
del 31.03.2008 e s.m.i;
RITENUTE, pertanto,
soddisfatte le verifiche eseguite ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/03 e s.m.i. e che possa proseguire la gestione post –
operativa della discarica in esame;
EVIDENZIATO che le
disposizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 –ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono da riferirsi all’esercizio di nuovi impianti,
di modifiche sostanziali ovvero di adeguamento degli impianti esistenti alle
disposizioni dello stesso Decreto;
DATO ATTO che per la
discarica in esame sono state esaurite
le volumetrie disponibili e conclusi i lavori di chiusura conformemente alle
disposizioni di cui al D.Lgs 36/03 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di
procedere alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale n. 44/107 del
31.03.2008 e s.m.i ed al rilascio di apposita
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., relativa alla fase di gestione
post – operativa della discarica, nel rispetto di:
- elaborati progettuali approvati con
autorizzazione integrata ambientale n. 44/107 del 31.03.2008 e s.m.i;
- elaborati progettuali ricompresi
nell’autorizzazione integrata ambientale n. 139/107 del 28.07.2009;
- elaborati progettuali di cui alla
comunicazione di variante non sostanziale di cui alla nota della ditta DECO SpA
prot. n. 1276 del 15.07.2010.
DATO ATTO che con nota ptot. n. 4108/13-ROP del 27.03.2013, acquisita dal SGR al prot. n. 87145 del 2.04.2013, la ditta DECO SpA (gestore
della discarica) ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 995135279 del 28.03.13
ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i. e riferita
alla fase di gestione post operativa della discarica in oggetto;
EVIDENZIATO che dovrà
essere trasmessa, entro n. 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
un’appendice alla suddetta polizza con indicati gli estremi della presente
autorizzazione e che la stessa polizza dovrà essere rinnovata, alla scadenza,
per tutto il tempo di vigenza della presente autorizzazione;
RICHIAMATA la
determinazione dirigenziale n. DN2/1026 del 22.06.2008 e s.m.i.
del Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale,
SINA, con la quale la Ditta DECO SpA è stata autorizzata alla realizzazione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dal
biogas di discarica;
EVIDENZIATO che il
quadro riassuntivo delle emissioni relativo al suddetto impianto di recupero
energetico è stato autorizzato con la
sopra citata determina dirigenziale ai sensi delle disposizioni di cui all’art.
12 del D.Lgs n. 387 del 29.12.2003 e si allega alla
presente (allegato 1);
VISTA la legge
7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la legge n. 77
del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di AUTORIZZARE la società Ambiente SpA,
ai sensi delle disposizioni dell’art. 208 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 3) del D.Lgs 36/03 e s.m.i., alla
gestione post operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in
loc. “Colle Cese” del Comune di Spoltore, nel
rispetto dei seguenti elaborati progettuali:
- elaborati progettuali ricompresi
nell’autorizzazione integrata ambientale n. 44/107 del 31.03.2008;
- elaborati progettuali ricompresi
nell’autorizzazione integrata ambientale n. 139/107 del 28.07.2009;
- elaborati di cui alla comunicazione di
variante non sostanziale della società Ambiente SpA prot. 1276 del
15.07.2010 e nello specifico:
a. Elaborato n. A1 – Relazione tecnica;
b. Elaborato n. A2 – Verifiche di
stabilità;
c. Elaborato n. Tav.1 – Planimetria dello
stato di fatto con sezioni e documentazione fotografica;
d. Elaborato n. Tav.2 – Planimetria
progetto di variante con rete di regimazione acque
meteoriche, sezioni e chiusura finale;
e. Elaborato n. Tav.3 – Valorizzazione
funzionale dell’area con simulazione fotografica.
2. di STABILIRE che l’autorizzazione di cui
al suddetto punto n. 1) ha durata pari a n. 10 anni a decorrere dal 30.07.2012,
data di conclusione dei lavori di realizzazione del pacchetto di chiusura della
discarica;
3. di REVOCARE a far data dalla data di
notifica del presente provvedimento l’autorizzazione integrata ambientale n.
44/107 del 31.03.2008 e s.m.i.;
4. di PRESCRIVERE la trasmissione, entro
n. 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di un aggiornamento del
Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alla fase di gestione post operativa
in relazione alle disposizioni di cui alla DGR n. 226 del 18.05.2009;
5. di RICHIAMARE la società Ambiente SpA al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- comunicare, entro n. 60 giorni dalla
notifica del presente provvedimento, il
nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del
controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il
tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;
- il gestore della discarica è
responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
- trasmettere, ai sensi dell’art.10,
comma 2 lett. l) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale ( entro il 31 Marzo dell’anno
successivo all’anno oggetto delle verifiche) all’Autorità Competente, alla
Provincia di Pescara ed all’ARTA territorialmente competente, una relazione in
merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;
- ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i., il
gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia
di Pescara ed all’ARTA territorialmente competente anche eventuali
significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle
procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni
dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di
attuazione delle medesime.
6. di PRESCRIVERE all’ARTA
territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione
Rifiuti della Regione, di una relazione sull’andamento della gestione
successiva alla chiusura;
7. di AUTORIZZARE la ditta Ambiente SpA
allo scarico delle acque di prima pioggia trattate nel punto di scarico
denominato “S” conformemente agli elaborati progettuali di cui all’ autorizzazione
integrata ambientale n. 139/107 del 28.07.2009;
8. di AUTORIZZARE la ditta Ambiente SpA
allo scarico nel “Fosso Cese” delle acque bianche di ruscellamento della discarica conformemente agli elaborati
progettuali di cui all’ autorizzazione integrata ambientale n. 139/107 del
28.07.2009 nei punti di scarico di seguito denominati:
Sigla
scarico finale |
Recettore |
Inquinanti
potenzialmente presenti |
E-E’ (esistente) |
Fosso Cese |
Solidi sospesi totali |
N-N’ (esistente) |
Fosso Cese |
Solidi sospesi totali |
M-M’ (esistente) |
Fosso Cese |
Solidi sospesi totali |
Q –Q’
(esistente) |
Fosso Cese |
Solidi sospesi totali |
9. di RIMANDARE per le valutazioni delle
emissioni in atmosfera e del relativo
Quadro delle Emissioni in atmosfera (Q.R.E.) a quanto
autorizzato con determinazione dirigenziale n. DN2/1026 del 22.06.2008 e s.m.i.. Si allega alla presente il QRE autorizzato con la
predetta autorizzazione (allegato 1);
10. di PRESCRIVERE, in merito alle aree di
deposito dei rifiuti prodotti, il rispetto di autorizzato con autoriz zazione integrata ambientale n. 44/107 del 31.03.2008 (rif.
Tavola datata Febbraio 2008“ Planimetria aree di stoccaggio
rifiuti);
11. di FARE SALVE eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. di STABILIRE che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla
gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché
l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
13. di PRESCRIVERE che, almeno 180 giorni
prima della scadenza della presente autorizzazione, la società Ambiente SpA
deve presentare apposita domanda di rinnovo finalizzata al completamento della
gestione post operativa trentennale della discarica in oggetto;
14. di PRESCRIVERE la trasmissione,entro n.
60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’appendice alla polizza
fideiussoria n. 995135279 del 28.03.2013, con indicati gli estremi della
presente autorizzazione e che la stessa polizza dovrà essere rinnovata, alla
scadenza, per tutto il tempo di vigenza della presente autorizzazione;
15. di DISPORRE che la frequenza ed i
parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase
di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento
ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio,
ove questa ne riscontri la necessità e/o l’opportunità, in funzione di una
maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito, fermo restando che la
frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto
previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.;
16. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Direzione Centrale ed all’A.R.T.A.
Distretto Provinciale di Pescara;
17. di REDIGERE il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla
società Ambiente SpA;
18. di DISPORRE la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini