IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante “Competenze  delle Regioni”;

RICHIAMATO l’art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. concernente “ Attuazione della Direttiva 2000/53/CEE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., concernente “ Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 inerente alla “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché il  D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, avente per oggetto “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “end of waste”- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATA la circolare di questo Servizio n. RA/230165 del 10 novembre 2011(pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo), con la quale si dettano primi indirizzi applicativi in ordine alla applicazione del suddetto  Regolamento UE 333/2011;      

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali del Servizio Gestione Rifiuti:

-          D.D. n. DF3/06 del 6.02.2004 con la quale la Ditta Susco Angelo è stata autorizzata a proseguire nel sito in oggetto atività di trattamento dei veicoli fuori uso;

-          D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006  con la quale è stato approvato il piano di adeguamento (PdA) in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;

-          D.D. n. DN7/19 del 13.03.2006 con la quale la Ditta Susco Angelo è stata autorizzata alla gestione di un centro di stoccaggio conto terzi di rifiuti non pericolosi.

VISTE le seguenti note inviate dalla Ditta Susco Angelo:

-          nota del 9.06.2008, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/5114 del 12.06.2008, con la quale si chiede una proroga per la conclusione dei lavori di adeguamento autorizzati con  D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006 ;

-          nota del 16.09.2008, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/22756 del 22.09.2008, con la quale si chiede il rinnovo della D.D. n. DF3/06 del 6.02.2004;

-          nota del 16.09.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/177574 del 23.09.2010, con la quale si chiede il rinnovo D.D. n. DN7/19 del 13.03.2006;

DATO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti in merito alle suuddette istanze avanzate dalla Ditta Susco Angelo ha provveduto, con note prot. nn. 24847 del 14.10.2008 e 28326 del 20.11.2008, a richiedere all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila l’espressione del parere di merito;

RICHIAMATO il contenuto della DGR n. 209 del 4.05.2009, come da ultimo prorogata con DGR n. 919 del 27.12.2012, con la quale si adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio della Provincia dell’Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;

DATO ATTO  che la citata deroga introdotta da ultimo al punto 1) della DGR n. 919 del 27.12.2012, risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta Susco Angelo prosegue attualmente nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù della suddetta deroga, rendendosi necessario provvedere al rilascio di apposita autorizzazione regionale;

VISTA la nota del 2.08.2007, acquisita dal SGR al prot. n. 15682/DN3 del 9.08.2007, con la quale la Ditta Susco Angelo ha avanzato istanza di autorizzazione all’ampliamento del  “Complesso impiantistico” ubicato presso la S.S. 17 – Km 93,300 del Comune d Pratola Peligna (AQ), con una riorganizzazione funzionale rispetto a quanto precedentemente autorizzato D.D. n. DF3/06 del 6.02.2004 e con D.D. n. DN7/19 del 13.03.2006, allegando la seguente documentazione:

1.         Relazione tecnica;

2.         Tavola 1 – Planimetria ampliamento.

DATO ATTO che con nota prot. n. 15682/DN3 del 29.08.2007 il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila valutazioni in merito alla suddetta istanza di ampliamento in riferimento alla sostanzialità o meno della richiesta;

VISTA la nota prot. n. 6608/CHA del 27.09.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/19022 del 2.10.2007, con la quale l’ARTA Distretto dell’Aquila ha richiesto alla Ditta Susco Angelo specifica documentazione integrativa in merito alla richiesta di ampliamento e riorganizzazione del “Complesso Impiantistico” in oggetto;

VISTA la nota del 5.11.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/22643 del 12.09.2007, con la quale la Ditta Susco Angelo ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ARTA Distretto dell’Aquila trasmettendo i seguenti elaborati:

-          Relazione tecnica datata 2.11.2007;

-          Tavola 1 – Planimetria stato di fatto con aree da annettere all’impianto;

-          Tavola 2 - Attuale Lay-Out dell’impianto – organizzazione lavoro;

-          Tavola 3 – Nuovo Lay- Out dell’impianto – Organizzazione del lavoro post – ampliamento.

VISTA la nota prot n. 50487 del 4.10.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/ 19627 del 9.10.2007, con la quale la  Provincia dell’Aquila ha individuato come  variante sostanziale la richiesta di ampliamento di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 8161 del 11.12.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/26919 del 17.12.2007, con la quale l’ARTA Distretto dell’Aquila ha trasmesso il parere di merito in relazione alla richiesta di ampliamento e riorganizzazione funzionale del Complesso Impiantistico in oggetto individuando come variante non sostanziale l’istanza avanzata dalla Ditta Susco Angelo;

DATO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti al fine delle determinazioni di merito, alla luce dei pareri contrastanti emessi dall’ARTA Distretto dell’Aquila e dalla Provincia dell’Aquila in relazione alla richiesta di ampliamento e riorganizzazione funzionale del Complesso Impiantistico in oggetto, ha provveduto a convocare con nota prot. n. 1651 del 21.01.2008 un’apposita riunione per il giorno 01.02.2008;

VISTI gi esiti della riunione del 1.02.2008 nella quale l’istanza della Ditta Susco Angelo viene inquadrata come variante sostanziale con la necessità di sottoporre la stessa alle valutazioni di una Conferenza dei Servizi (CdS) conformemente alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i  e della L. 241/1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che con nota prot. n. DN3/3305 del 6.02.2008 il SGR ha provveduto a trasmettere il verbale della riunione del 1.02.2008;

VISTA la nota del 2.05.2008, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/18545 del 13.05.2008, con la quale la Ditta Susco Angelo, a seguito della riunione del 1.02.2008, ha inoltrato richiesta di  ampliamento e riorganizzazione funzionale del “Complesso Impiantistico” in oggetto come variante sistanziale rispetto a quanto precedentemente autorizzato, trasmettendo i seguenti elaborati:

-          Relazione tecnica datata 2.05.2008;

-          Cartografia di riferimento: IGM 1:25.000; Ortofotocarta 1:5000; Planimetria Catastale 1:2000;

-          Tavola 1 – Planimetria stato di fatto con aree da annettere all’impianto;

-          Tavola 2 - Attuale Lay-Out dell’impianto – organizzazione lavoro;

-          Tavola 3 – Nuovo Lay- Out dell’impianto – Organizzazione del lavoro post – ampliamento.

-          Particolari costruttivi: Particolare muro in c.a.; Sezione basamento in cemento; Sistema di raccolta delle acque meteoriche.

VISTA la nota prot. n. DN3/14188 del 30.05.2008 con la quale il SGR ha provveduto a convocare un’apposita CdS per il giorno 20.06.2008;

VISTA la nota prot. n. 15773/BN VIA del 19.06.2008, acquisita dal SGR al prot. n. 15835 del 19.06.2008, con la quale il Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali, Storico Architettonici e VIA comunica che la pratica in esame deve essere assoggetta a Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 16 Gennaio 2008, n. 4;

PRESO ATTO del verbale della CdS del 20.06.2008;

DATO ATTO che con  nota prot. n. DN3/17498  dell’ 08.07.2008 il SGR ha provveduto a trasmettere il verbale della CdS  del 20.06.2008;

VISTA la nota prot. n. 01840 del 10.07.2008, acquisita dal SGR al prot. n. 18450 del 17.07.2008, con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila comunica che l’area interessata è esclusa dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23  e che pertanto esula dalle proprie competenze esprimersi in merito, evidenziando comunque la necessità di impartire le segeunti indicazioni:

-          venga reso ben impermeabile tutto il piazzale di servizio al fine di evitare infiltrazioni di materiale di percolazione ed inquinamento delle sottostanti falde idriche;

-          vengano realizzati tutti gli impianti di raccolta delle acque di percolazione e di pioggia conformemente alle normative in vigore;

-          venga richiesto preventico parere all’Autorità di Bacino.

VISTA la nota prot. n. 9059/BN VIA del 13.05.2009, con la quale il Servizio Aree Proette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali ha trasmesso, in merito alla pratica di ampliamento di cui sopra,  il Giudizio Favorevole del CRR-VIA n. 1245 del 26.03.2009;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ARTA Distretto dell’Aquila con nota prot. n. 3153 del 4.06.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/ 10652 del 9.06.2009;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni trasmesso dalla Provincia dell’Aquila con nota prot. n. 31203 del 5.06.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/ 10693 del 10.06.2009;

VISTA la nota prot. n. DR4/10677 del 10.06.2009 con la quale il SGR ha provveduto a convocare un’apposita CdS per il giorno 9.07.2009;

PRESO ATTO del verbale della CdS del 9.07.2009;

DATO ATTO che con  nota prot. n. DR4/13854  del 31.07.2009 il SGR ha provveduto a trasmettere il verbale della CdS  del 09.07.2009;

VISTA la nota prot. n 0061122/09 del 25.09.2009, acquisita dal SGR al prot. n. 17547/DR4 del 2.10.2009, con la quale il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL di Sulmona ha trasmesso parere favorevole all’ampliamento del complesso impiantistico per quanto di propria competenza;

VISTE le note del 29.10.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/19628 del 2.11.2009, e del 28.10.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/19629 del 2.11.2009,  con la quale la Ditta Susco Angelo ha inviato gli elaborati progettuali integrativi  precedentemente trasmessi al Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL di Sulmona, all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Povincia dell’Aquila e nello specifico:

-          Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico datato Marzo 2009;

VISTA la nota del SGR prot. n. DR4/22229 del 9.12.2009;

VISTA la nota prot. n. 3366 del 19.03.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/55950 del 25.03.2010, con la quale il Comune di Pratola Peligna esprime parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. RA/52283  del 22.03.2010 con la quale il SGR ha provveduto a convocare un’apposita CdS per il giorno 13.04.2010;

PRESO ATTO delle risultanze della CdS del 13.04.2010;

VISTA la nota prot. n. 20355 del 6.04.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/66407 del 13.04.2010, con la quale la Provincia dell’Aquila conferma il parere favorevole precedentemente espresso con nota prot. n. 31203 del 5.06.2009;

VISTA la nota prot. n. RA/70609 del 19.04.2010 con la quale il SGR ha trasmesso il verbale della CdS del 13.04.2010;

VISTA la nota prot. n. RA/125132 del 1.07.2010, con la quale il SGR ha sollecitato il Servizio Genio Civile dell’Aquila al fine della trasmissione del parere di competenza;

VISTA la nota del 7.02.2011, acquisita dal SGR al prot. n. RA/33956 del 9.02.2011, con la quale la ditta Susco Angelo ha trsmesso il progetto di adeguamento alla L.R.  n. 31/2010 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il suddetto progetto di adeguamento alla L.R. n. 31/2010 e s.m.i deve essere valutato dalla Provincia dell’Aquila e dall’ARTA Distretto dell’Aquila e che sino alla trasmissione dei pareri merito dei suddetti Enti e delle determinazioni del SGR la Ditta Susco Angelo dovrà gestire le acque di dilavamento dei piazzali conformemente a quanto indicato nell’elaborato “Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico datato Marzo 2009”e nel rispetto delle prescrizione indicate nel progetto di adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006 e nello specifico: “le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’Autorità di Controllo la documentazione relativo a detto smaltimento”;

VISTA la nota del 18.03.2013 con la quale la Ditta Susco Angelo ha inoltrato istanza di volturazione delle determinazioni dirigenziali  nn. DF3/06 del 6.02.2004 , .DN3/1094 del 20.12.2006  e  DN7/19 del 13.03.2006 ;

DATO ATTO che il SGR in merito alla suddetta istanza ha comunicato, con nota prot. n. 76233 del 19.03.2013, il proprio Nulla Osta al prosieguo delle attività in capo alla ditta Susco Angelo a far data dalla sottoscrizione dell’atto notarile;

VISTA la polizza fideiussoria n. 91.428781 prestata dalla Ditta Susco Angelo in riferimento agli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale n. DF3/6 del 6.02.2004, ed in scadenza al 30.06.2013;

VISTA la polizza fideiussoria n. 91.428780 prestata dalla Ditta Susco Angelo in riferimento agli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale n. DN7/19 del 13.03.2006, ed in scadenza al 30.06.2013;

EVIDENZIATO che entro n. quindici (15) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta Susco Angelo deve trasmettere una nuova polizza fideiussoria adeguata alla DGR n. 790 e s.m.i. conforme alle disposizioni autorizzative di cui al presente provvedimento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta  Susco Angelo ai sensi delle disposizioni della DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;

RICHIAMATA  la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013,   con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto intertemporale”, si forniscono  alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove  disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati il  procedimento istruttorio di che trattasi risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s.;

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e  non, e che pertanto è necessario richiedere alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza terremoto;

RICHIAMATO , infine, il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti i pareri conclusivi da parte del Servizio Genio Civile dell’Aquila a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle conferenze dei servizi, la trasmissione dei verbali delle stesse e di tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente effettuate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate al citato art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., secondo le quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si rende necessario adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assensi comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; si considera pertanto acquisito l’assenso della citata Amministrazione , atteso che all’esito dei lavori delle conferenze dei servizi di cui sopra non hanno espresso definitivamente la volontà della Amministrazione rappresentata;

RITENUTO pertanto di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;           

CONSIDERATO, pertanto, che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Susco Angelo non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

RITENUTO pertanto di procedere al rilascio di apposita autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta Susco Angelo all’ampliamento e riorganizzazione funzionale  del “Complesso Impiantistico” ubicato presso la S.S. 17 – Km 93,300 del Comune d Pratola Peligna (AQ), individuata catastalmente al Foglio n. 6, particelle nn. 289, 293. 778, 779 e 902, per una superficie complessiva pari a ca. 3223,00 mq, per lo svolgimento delle seguenti attività:

-          Centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso e loro parti (R13/D15);

-          Centro di messa i riserva di rifiuti non pericolosi conto terzi (R13)

2.         di APPROVARE i seguenti elaborati progettuali trasmessi dalla ditta Susco Angelo relativamente alll’autorizzazione di cui al precedente punto 1):

-          Relazione tecnica datata 2.05.2008;

-          Cartografia di riferimento: IGM 1:25.000; Ortofotocarta 1:5000; Planimetria Catastale 1:2000;

-          Tavola 1 – Planimetria stato di fatto con aree da annettere all’impianto;

-          Tavola 2 - Attuale Lay-Out dell’impianto – organizzazione lavoro;

-          Particolari costruttivi: Particolare muro in c.a.; Sezione basamento in cemento; Sistema di raccolta delle acque meteoriche;

-          Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico datata Marzo 2009;

3.         di SPECIFICARE che nel centro di raccolta dei veicoli a motore fuori uso e loro parti   (R13/D15) posso essere conferiti i seguenti rifiuti con le potenzialità di seguito evidenziate:

Veicoli a motore fuori uso

CER

Descrizione

Potenzialità

160104*

Veicoli fuori uso

 

438 veicoli/anno

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  né altre componenti pericolose

 

Parti di veicoli da gestire secondo le disposizioni dell’art. 5, comma 15) del D.Lgs 209/2003 e s.m.i

CER

Descrizione

Potenzialità

160103

Pneumatici fuori uso

 

160112

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

160119

Plastica

160120

Vetro

160122

Componenti non specificati altrimenti ( da specificare volta per volta)

160199

Rifiuti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)

160801

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ( tranne 160807)

160803

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

 

Prescrizione: Entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta Susco Angelo deve trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti ed all’ARTA Distretto dell’Aquila un elenco dettagliato, con la relativa potenzialità istantanea (t) ed annua (t/anno), dei rifiuti che intende gestire ai sensi dell’art. 5, comma 15) del D.Lgs 209/2003 e s.m.i includendo, come indicato nella CdS del 13.04.2010, anche i rifiuti pericolosi.

4.         di SPECIFICARE che nel centro di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (R13) possono essere conferiti i seguenti rifiuti con le potenzialità di seguito evidenziate:

 CODICI C.E.R.

Descrizione

Media quantitativo espresso presumibile in unità di misura (Kg., lt., ecc.) 5,5 giorni – set.

Tempi di detenzione

Media quantitativo annuo (330 gg.)

15 01 04

Imballaggi metallici

5 kg/g

90 gg.

1.650 kg

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

2,5 kg/g

90 gg.

825 kg.

17 04 02

Alluminio

5 kg/g

90 gg.

1.650 kg

17 04 03

Piombo

1 kg/g

90 gg.

330 kg

17 04 04

Zinco

1 kg/g

90 gg.

330 kg

17 04 05

Ferro e acciaio

10 kg/g

90 gg.

3.300 kg

17 04 06

Stagno

2,5 kg/g

90 gg.

825 kg

17 04 07

Metalli misti

1,5 kg/g

90 gg.

495 kg

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce  17 04 10

1 kg/g

90 gg.

330 kg

20 01 40

Metallo

10 kg/g

90 gg.

3.300 kg

 

Per una potenzialità complessiva dell’impianto di 13.035 t/a;

5.         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di emanazione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

6.         di STABILIRE che l’autorizzzione di cui al precedente punto 1) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.         deve essere designato un responsabile tecnico che sovrintenda alla gestione dell’impianto come previsto dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;

2.         i documenti di presa in carico dei veicoli destinati alla rottamazione, nonché i documenti di radiazione dal PRA degli stessi devono essere conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;

3.         la gestione dell’attività di autodemolizione deve essere condotta separatamente dalla gestione del centro di stoccaggio dei rifiuti conto terzi evitando frammistioni sia nella fase di trattamento che in quella di avvio al recupero tra i rifiuti provenienti dalle due attività nonché mediante utilizzo di registri e formulari separati;

4.         Venga reso ben impermeabile tutto il piazzale di servizio al fine di evitare infiltrazioni di materiale di percolazione ed inquinamento delle sottostanti falde idriche;

7.         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 1)  è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i  e della L. R.  45/2007;

8.         di STABILIRE  che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposite norme tecniche che disciplinino la gestione dei veicoli a motore non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta, stante l’istanza avanzata, potrà provvedere anche al trattamento di autocarri e autobus;

9.         di STABILIREche l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 21);

-          Comunicazione  alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-          L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-          L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-          Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.       di DISPORRE  che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto riferita alle singole linee impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto: 

-          La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

-          L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

11.       di RINVIARE l’adozione di ulteriori provvedimenti  al progetto di adeguamento delle acque ex L.R. n. 31/2010 trasmesso dalla Ditta Susco Angelo all’atto dell’acquisizione delle valutazioni in merito della Provincia dell’Aquila e dell’ARTA Distretto dell’Aquila.  Sino all’acquisizione  dei pareri suddetti merito e delle determinazioni in merito del SGR,  la Ditta Susco Angelo dovrà gestire le acque di dilavamento dei piazzali conformemente a quanto indicato nell’elaborato “Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico datato Marzo 2009”e nel rispetto delle prescrizione indicate nel progetto di adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006 e nello specifico: “le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’Autorità di Controllo la documentazione relativo a detto smaltimento”;

12.       di  PRESCRIVERE che, per quanto attiene alla applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 282 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  la Ditta interessata provveda a relazionare in merito entro n. trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; successivamente questa Autorità provvederà a richiedere  i necessari pareri di supporto, direttamente alla ARTA Abruzzo e alla Provincia di L’Aquila; 

13.       DI PROROGARE il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento, cosi come autorizzati con determinazione dirigenziale n. DN3/1094 del 20.12.2006, fissando in n. sei (6) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento il termine ultimo per la loro conclusione;

14.       DI PROROGARE la validità delle determinazioni dirigenziali nn.  DF3/06 del 6.02.2004 e DN7/19 del 13.03.2006 sino all’avvio dell’impianto cosi come autorizzato con il presente provvedimento da comunicare nelle forme stabilite al precedente punto n. 9), nel rispetto del Lay-out impiantistico approvato al precedente punto n. 2) e nello specifico: “Tavola 2 - Attuale Lay-Out dell’impianto – organizzazione lavoro” e nei limiti temporali di cui al precedente punto n. 5);

15.       di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

16.       di PRESCRIVERE, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.         effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.;

b.         effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.         rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.         rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.         eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

17.       di STABILIRE che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.         il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.         le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

c.         l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

18.       di RICHIAMARE  la Ditta Susco Angelo  autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

19.       di RICHIAMARE la Ditta Susco Angelo srl all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

20.       di DARE ATTO che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 45 e s.m.i.;

21.       di OBBLIGARE  la Ditta Susco Angelo a trasmettere entro n. quindici (15) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento una nuova polizza fideiussoria adeguata alla DGR n. 790 e s.m.i., a sostituzione delle precedenti polizze fideiussorie nn. 91.428781 e 91.428780,  conforme alle disposizioni autorizzative di cui al presente provvedimento;

22.       di RISERVARSI l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi,  di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

23.       di FARE SALVI  eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

24.       di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna(Aq), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Distretto dell’Aquila, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;

25.       di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta Susco Angelo;

26.       di DISPORRE  la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini