IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;
VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva
2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”;
VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
recante “Competenze delle Regioni”;
RICHIAMATO l’art. 208
del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”;
VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.
concernente “ Attuazione della Direttiva 2000/53/CEE relativa ai veicoli fuori
uso;
VISTO il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.,
concernente “ Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE
e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti;
VISTO il D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 inerente alla “Attuazione
della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e
che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché il
D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, avente per oggetto “Regolamento recante
l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione degli accumulatori”;
RICHIAMATE le
disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE
1179/2012, c.d. “end of waste”-
criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati
rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per
determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea,
senza necessità di recepimento;
RICHIAMATA la circolare
di questo Servizio n. RA/230165 del 10 novembre 2011(pubblicata sul sito web della
Regione Abruzzo), con la quale si dettano primi indirizzi applicativi in ordine
alla applicazione del suddetto
Regolamento UE 333/2011;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10
Straordinario del 21.12.2007;
VISTO il D.M.
18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto:
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti”;
RICHIAMATA la DGR n.
778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n.
1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007,
n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di
smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del
14.01.2009;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,
nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;
RICHIAMATA la DGR n.
1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N.
152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti
le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la
realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina
transitoria”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali
contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per
oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti
Determinazioni Dirigenziali del Servizio Gestione Rifiuti:
- D.D. n.
DF3/06 del 6.02.2004 con la quale la Ditta Susco
Angelo è stata autorizzata a proseguire nel sito in oggetto atività
di trattamento dei veicoli fuori uso;
- D.D. n.
DN3/1094 del 20.12.2006 con la quale è
stato approvato il piano di adeguamento (PdA) in
conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs
209/2003 e s.m.i.;
- D.D. n.
DN7/19 del 13.03.2006 con la quale la Ditta Susco
Angelo è stata autorizzata alla gestione di un centro di stoccaggio conto terzi
di rifiuti non pericolosi.
VISTE le seguenti note
inviate dalla Ditta Susco Angelo:
- nota del 9.06.2008, acquisita dal SGR
al prot. n. DN3/5114 del 12.06.2008, con la quale si chiede
una proroga per la conclusione dei lavori di adeguamento autorizzati con D.D. n. DN3/1094
del 20.12.2006 ;
- nota del 16.09.2008, acquisita dal SGR
al prot. n. DN3/22756 del 22.09.2008, con la quale si
chiede il rinnovo della D.D. n. DF3/06 del 6.02.2004;
- nota del 16.09.2010, acquisita dal SGR
al prot. n. RA/177574 del 23.09.2010, con la quale si
chiede il rinnovo D.D. n. DN7/19 del 13.03.2006;
DATO ATTO che il
Servizio Gestione Rifiuti in merito alle suuddette
istanze avanzate dalla Ditta Susco Angelo ha
provveduto, con note prot. nn.
24847 del 14.10.2008 e 28326 del 20.11.2008, a richiedere all’ARTA Distretto
dell’Aquila ed alla Provincia dell’Aquila l’espressione del parere di merito;
RICHIAMATO il contenuto
della DGR n. 209 del 4.05.2009, come da ultimo prorogata con DGR n. 919 del
27.12.2012, con la quale si adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli
impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio della
Provincia dell’Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici
eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive
difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di
consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla
adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o
variante in corso di istruttoria;
DATO ATTO che la citata deroga introdotta da ultimo al
punto 1) della DGR n. 919 del 27.12.2012, risulta in scadenza al 30.06.2013 e
che la Ditta Susco Angelo prosegue attualmente
nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù della suddetta
deroga, rendendosi necessario provvedere al rilascio di apposita autorizzazione
regionale;
VISTA la nota del
2.08.2007, acquisita dal SGR al prot. n. 15682/DN3
del 9.08.2007, con la quale la Ditta Susco Angelo ha
avanzato istanza di autorizzazione all’ampliamento del “Complesso impiantistico” ubicato presso la
S.S. 17 – Km 93,300 del Comune d Pratola Peligna (AQ), con una riorganizzazione funzionale rispetto
a quanto precedentemente autorizzato D.D. n. DF3/06
del 6.02.2004 e con D.D. n. DN7/19 del 13.03.2006,
allegando la seguente documentazione:
1. Relazione tecnica;
2. Tavola 1 – Planimetria ampliamento.
DATO ATTO che con nota prot. n. 15682/DN3 del 29.08.2007 il Servizio Gestione
Rifiuti ha richiesto all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Provincia
dell’Aquila valutazioni in merito alla suddetta istanza di ampliamento in
riferimento alla sostanzialità o meno della richiesta;
VISTA la nota prot. n. 6608/CHA del 27.09.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/19022 del 2.10.2007, con la quale l’ARTA
Distretto dell’Aquila ha richiesto alla Ditta Susco
Angelo specifica documentazione integrativa in merito alla richiesta di
ampliamento e riorganizzazione del “Complesso Impiantistico” in oggetto;
VISTA la nota del
5.11.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/22643
del 12.09.2007, con la quale la Ditta Susco Angelo ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta ARTA Distretto dell’Aquila
trasmettendo i seguenti elaborati:
- Relazione tecnica datata 2.11.2007;
- Tavola 1 – Planimetria stato di fatto
con aree da annettere all’impianto;
- Tavola 2 - Attuale Lay-Out
dell’impianto – organizzazione lavoro;
- Tavola 3 – Nuovo Lay-
Out dell’impianto – Organizzazione del lavoro post – ampliamento.
VISTA la nota prot n. 50487 del 4.10.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/ 19627 del 9.10.2007, con la quale la Provincia dell’Aquila ha individuato
come variante sostanziale la richiesta
di ampliamento di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 8161 del 11.12.2007, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/26919 del 17.12.2007, con la quale l’ARTA
Distretto dell’Aquila ha trasmesso il parere di merito in relazione alla
richiesta di ampliamento e riorganizzazione funzionale del Complesso Impiantistico
in oggetto individuando come variante non sostanziale l’istanza avanzata dalla
Ditta Susco Angelo;
DATO ATTO che il
Servizio Gestione Rifiuti al fine delle determinazioni di merito, alla luce dei
pareri contrastanti emessi dall’ARTA Distretto dell’Aquila e dalla Provincia
dell’Aquila in relazione alla richiesta di ampliamento e riorganizzazione
funzionale del Complesso Impiantistico in oggetto, ha provveduto a convocare
con nota prot. n. 1651 del 21.01.2008 un’apposita
riunione per il giorno 01.02.2008;
VISTI gi esiti della
riunione del 1.02.2008 nella quale l’istanza della Ditta Susco
Angelo viene inquadrata come variante sostanziale con la necessità di
sottoporre la stessa alle valutazioni di una Conferenza dei Servizi (CdS) conformemente alle disposizioni di cui all’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e della L. 241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che con nota prot. n. DN3/3305 del 6.02.2008 il SGR ha provveduto a
trasmettere il verbale della riunione del 1.02.2008;
VISTA la nota del
2.05.2008, acquisita dal SGR al prot. n. DN3/18545
del 13.05.2008, con la quale la Ditta Susco Angelo, a
seguito della riunione del 1.02.2008, ha inoltrato richiesta di ampliamento e riorganizzazione funzionale del
“Complesso Impiantistico” in oggetto come variante sistanziale
rispetto a quanto precedentemente autorizzato, trasmettendo i seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica datata 2.05.2008;
- Cartografia di riferimento: IGM
1:25.000; Ortofotocarta 1:5000; Planimetria Catastale
1:2000;
- Tavola 1 – Planimetria stato di fatto
con aree da annettere all’impianto;
- Tavola 2 - Attuale Lay-Out
dell’impianto – organizzazione lavoro;
- Tavola 3 – Nuovo Lay-
Out dell’impianto – Organizzazione del lavoro post – ampliamento.
- Particolari costruttivi: Particolare
muro in c.a.; Sezione basamento in cemento; Sistema di raccolta delle acque
meteoriche.
VISTA la nota prot. n. DN3/14188 del 30.05.2008 con la quale il SGR ha
provveduto a convocare un’apposita CdS per il giorno
20.06.2008;
VISTA la nota prot. n. 15773/BN VIA del 19.06.2008, acquisita dal SGR al prot. n. 15835 del 19.06.2008, con la quale il Servizio
Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali, Storico Architettonici e VIA
comunica che la pratica in esame deve essere assoggetta a Verifica di Assoggettabilità
di cui all’art. 20 del D.Lgs 16 Gennaio 2008, n. 4;
PRESO ATTO del verbale
della CdS del 20.06.2008;
DATO ATTO che con nota prot. n.
DN3/17498 dell’ 08.07.2008 il SGR ha
provveduto a trasmettere il verbale della CdS del 20.06.2008;
VISTA la nota prot. n. 01840 del 10.07.2008, acquisita dal SGR al prot. n. 18450 del 17.07.2008, con la quale l’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila comunica che l’area interessata è
esclusa dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23 e che pertanto esula dalle proprie competenze
esprimersi in merito, evidenziando comunque la necessità di impartire le segeunti indicazioni:
- venga reso ben impermeabile tutto il
piazzale di servizio al fine di evitare infiltrazioni di materiale di percolazione
ed inquinamento delle sottostanti falde idriche;
- vengano realizzati tutti gli impianti
di raccolta delle acque di percolazione e di pioggia conformemente alle
normative in vigore;
- venga richiesto preventico parere
all’Autorità di Bacino.
VISTA la nota prot. n. 9059/BN VIA del 13.05.2009, con la quale il
Servizio Aree Proette Beni Ambientali e Valutazioni
Ambientali ha trasmesso, in merito alla pratica di ampliamento di cui
sopra, il Giudizio Favorevole del
CRR-VIA n. 1245 del 26.03.2009;
VISTO il parere
favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ARTA Distretto dell’Aquila con nota prot. n. 3153 del 4.06.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/ 10652 del 9.06.2009;
VISTO il parere
favorevole con prescrizioni trasmesso dalla Provincia dell’Aquila con nota prot. n. 31203 del 5.06.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/ 10693 del 10.06.2009;
VISTA la nota prot. n. DR4/10677 del 10.06.2009 con la quale il SGR ha
provveduto a convocare un’apposita CdS per il giorno
9.07.2009;
PRESO ATTO del verbale
della CdS del 9.07.2009;
DATO ATTO che con nota prot. n.
DR4/13854 del 31.07.2009 il SGR ha
provveduto a trasmettere il verbale della CdS del 09.07.2009;
VISTA la nota prot. n 0061122/09 del 25.09.2009, acquisita dal SGR al prot. n. 17547/DR4 del 2.10.2009, con la quale il Servizio
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL di Sulmona ha trasmesso
parere favorevole all’ampliamento del complesso impiantistico per quanto di
propria competenza;
VISTE le note del
29.10.2009, acquisita dal SGR al prot. n. DR4/19628
del 2.11.2009, e del 28.10.2009, acquisita dal SGR al prot.
n. DR4/19629 del 2.11.2009, con la quale
la Ditta Susco Angelo ha inviato gli elaborati
progettuali integrativi precedentemente
trasmessi al Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL di
Sulmona, all’ARTA Distretto dell’Aquila ed alla Povincia
dell’Aquila e nello specifico:
- Relazione – Aggiornamento del Lay-out
impiantistico datato Marzo 2009;
VISTA la nota del SGR prot. n. DR4/22229 del 9.12.2009;
VISTA la nota prot. n. 3366 del 19.03.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/55950 del 25.03.2010, con la quale il Comune di
Pratola Peligna esprime
parere favorevole;
VISTA la nota prot. n. RA/52283
del 22.03.2010 con la quale il SGR ha provveduto a convocare un’apposita
CdS per il giorno 13.04.2010;
PRESO ATTO delle
risultanze della CdS del 13.04.2010;
VISTA la nota prot. n. 20355 del 6.04.2010, acquisita dal SGR al prot. n. RA/66407 del 13.04.2010, con la quale la Provincia
dell’Aquila conferma il parere favorevole precedentemente espresso con nota prot. n. 31203 del 5.06.2009;
VISTA la nota prot. n. RA/70609 del 19.04.2010 con la quale il SGR ha
trasmesso il verbale della CdS del 13.04.2010;
VISTA la nota prot. n. RA/125132 del 1.07.2010, con la quale il SGR ha
sollecitato il Servizio Genio Civile dell’Aquila al fine della trasmissione del
parere di competenza;
VISTA la nota del
7.02.2011, acquisita dal SGR al prot. n. RA/33956 del
9.02.2011, con la quale la ditta Susco Angelo ha trsmesso il progetto di adeguamento alla L.R. n. 31/2010 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il
suddetto progetto di adeguamento alla L.R. n. 31/2010
e s.m.i deve essere valutato dalla Provincia
dell’Aquila e dall’ARTA Distretto dell’Aquila e che sino alla trasmissione dei
pareri merito dei suddetti Enti e delle determinazioni del SGR la Ditta Susco Angelo dovrà gestire le acque di dilavamento dei
piazzali conformemente a quanto indicato nell’elaborato “Relazione –
Aggiornamento del Lay-out impiantistico datato Marzo 2009”e nel rispetto delle
prescrizione indicate nel progetto di adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006 e nello specifico: “le
acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a
smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che
ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’Autorità di
Controllo la documentazione relativo a detto smaltimento”;
VISTA la nota del
18.03.2013 con la quale la Ditta Susco Angelo ha
inoltrato istanza di volturazione delle determinazioni
dirigenziali nn.
DF3/06 del 6.02.2004 , .DN3/1094 del 20.12.2006
e DN7/19 del 13.03.2006 ;
DATO ATTO che il SGR in
merito alla suddetta istanza ha comunicato, con nota prot.
n. 76233 del 19.03.2013, il proprio Nulla Osta al prosieguo delle attività in
capo alla ditta Susco Angelo a far data dalla
sottoscrizione dell’atto notarile;
VISTA la polizza
fideiussoria n. 91.428781 prestata dalla Ditta Susco
Angelo in riferimento agli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale
n. DF3/6 del 6.02.2004, ed in scadenza al 30.06.2013;
VISTA la polizza
fideiussoria n. 91.428780 prestata dalla Ditta Susco
Angelo in riferimento agli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale
n. DN7/19 del 13.03.2006, ed in scadenza al 30.06.2013;
EVIDENZIATO che entro
n. quindici (15) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la
Ditta Susco Angelo deve trasmettere una nuova polizza
fideiussoria adeguata alla DGR n. 790 e s.m.i.
conforme alle disposizioni autorizzative di cui al
presente provvedimento;
VISTA la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta Susco Angelo ai
sensi delle disposizioni della DGR n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i.;
RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “
di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di
documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs.
15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del
13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro
II, concernente la documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la
Circolare del Ministero dell’Interno prot.n.
11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con
la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni
interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte
dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far
data dal 13.02.2013;
RILEVATO che al punto
7) della Circolare del Ministero dell’Interno “Aspetti di diritto
intertemporale”, si forniscono alcune
indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimentii
in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice
Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica
giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una
statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio
tempus regit actum, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la
legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti
al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già
concluse;
TENUTO CONTO che la
Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici
di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione
del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire
l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente
richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del
provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o
dopo la data del 13 febbraio 2013;
RITENUTO che, dalla
lettura degli atti e documenti sopra indicati il procedimento istruttorio di che trattasi
risulta definitivamente concluso prima del 13 febbraio u.s.;
RITENUTO quindi, di
riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente
alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000
e s.m.i.;
CONSIDERATO, altresì,
che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato
anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine
al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e non, e che pertanto è necessario richiedere
alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in
merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di
validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza
terremoto;
RICHIAMATO , infine, il
D.M. 11 aprile 2011, n. 82, avente per oggetto “ Regolamento per la gestione
degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
recante disposizioni in materia ambientale”;
VISTO il Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i. e che
lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di
emissione di cui alla L. n. 447/95;
DATO ATTO che, alla
data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti i pareri
conclusivi da parte del Servizio Genio Civile dell’Aquila a fronte di puntuale
e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso
del quale gli inviti alle conferenze dei servizi, la trasmissione dei verbali
delle stesse e di tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente
effettuate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate al
citato art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., secondo le quali, valutate le specifiche risultanze
delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, si rende necessario adottare il presente provvedimento, sostitutivo a
tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assensi comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette
conferenze; si considera pertanto acquisito l’assenso della citata
Amministrazione , atteso che all’esito dei lavori delle conferenze dei servizi
di cui sopra non hanno espresso definitivamente la volontà della
Amministrazione rappresentata;
RITENUTO pertanto di
procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di
competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;
CONSIDERATO, pertanto,
che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Susco
Angelo non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in
oggetto;
RITENUTO pertanto di
procedere al rilascio di apposita autorizzazione conformemente alle
disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.;
VISTA la Legge
7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la ditta Susco Angelo all’ampliamento e
riorganizzazione funzionale del
“Complesso Impiantistico” ubicato presso la S.S. 17 – Km 93,300 del Comune d Pratola Peligna (AQ), individuata
catastalmente al Foglio n. 6, particelle nn. 289,
293. 778, 779 e 902, per una superficie complessiva pari a ca. 3223,00 mq, per
lo svolgimento delle seguenti attività:
- Centro di raccolta di veicoli a motore
fuori uso e loro parti (R13/D15);
- Centro di messa i riserva di rifiuti
non pericolosi conto terzi (R13)
2. di APPROVARE i seguenti elaborati
progettuali trasmessi dalla ditta Susco Angelo
relativamente alll’autorizzazione di cui al
precedente punto 1):
- Relazione tecnica datata 2.05.2008;
- Cartografia di riferimento: IGM
1:25.000; Ortofotocarta 1:5000; Planimetria Catastale
1:2000;
- Tavola 1 – Planimetria stato di fatto
con aree da annettere all’impianto;
- Tavola 2 - Attuale Lay-Out
dell’impianto – organizzazione lavoro;
- Particolari costruttivi: Particolare
muro in c.a.; Sezione basamento in cemento; Sistema di raccolta delle acque
meteoriche;
- Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico
datata Marzo 2009;
3. di SPECIFICARE che nel centro di
raccolta dei veicoli a motore fuori uso e loro parti (R13/D15) posso essere conferiti i seguenti
rifiuti con le potenzialità di seguito evidenziate:
Veicoli a motore fuori uso |
||
CER |
Descrizione |
Potenzialità |
160104* |
Veicoli
fuori uso |
438 veicoli/anno |
160106 |
Veicoli
fuori uso, non contenenti liquidi né
altre componenti pericolose |
Parti di veicoli da gestire
secondo le disposizioni dell’art. 5, comma 15) del D.Lgs
209/2003 e s.m.i |
||
CER |
Descrizione |
Potenzialità |
160103 |
Pneumatici
fuori uso |
|
160112 |
Pastiglie
per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 |
|
160117 |
Metalli
ferrosi |
|
160118 |
Metalli
non ferrosi |
|
160119 |
Plastica
|
|
160120 |
Vetro |
|
160122 |
Componenti
non specificati altrimenti ( da specificare volta per volta) |
|
160199 |
Rifiuti
non specificati altrimenti (da specificare volta per volta) |
|
160801 |
Catalizzatori
esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (
tranne 160807) |
|
160803 |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di
transizione, non specificati altrimenti. |
Prescrizione: Entro trenta
(30) giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta Susco Angelo deve trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti
ed all’ARTA Distretto dell’Aquila un elenco dettagliato, con la relativa
potenzialità istantanea (t) ed annua (t/anno), dei rifiuti che intende gestire
ai sensi dell’art. 5, comma 15) del D.Lgs 209/2003 e s.m.i includendo, come indicato nella CdS
del 13.04.2010, anche i rifiuti pericolosi.
4. di SPECIFICARE che nel centro di messa
in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (R13) possono essere conferiti i
seguenti rifiuti con le potenzialità di seguito evidenziate:
Per una potenzialità
complessiva dell’impianto di 13.035 t/a;
5. di STABILIRE che l’autorizzazione di cui
al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data
di emanazione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio;
6. di STABILIRE che l’autorizzzione
di cui al precedente punto 1) è concessa nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. deve essere designato un responsabile
tecnico che sovrintenda alla gestione dell’impianto come previsto dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
2. i documenti di presa in carico dei veicoli
destinati alla rottamazione, nonché i documenti di radiazione dal PRA degli
stessi devono essere conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e
numerati progressivamente;
3. la gestione dell’attività di
autodemolizione deve essere condotta separatamente dalla gestione del centro di
stoccaggio dei rifiuti conto terzi evitando frammistioni
sia nella fase di trattamento che in quella di avvio al recupero tra i rifiuti
provenienti dalle due attività nonché mediante utilizzo di registri e formulari
separati;
4. Venga reso ben impermeabile tutto il
piazzale di servizio al fine di evitare infiltrazioni di materiale di
percolazione ed inquinamento delle sottostanti falde idriche;
7. di STABILIRE che l’autorizzazione di
cui al punto 1) è rinnovabile nelle
forme stabilite dal D.Lgs. n°
152/2006 e s.m.i
e della L. R. n°
45/2007;
8. di STABILIRE che il presente provvedimento disciplina la
gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle more dell’emanazione da
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
apposite norme tecniche che disciplinino la gestione dei veicoli a motore non
rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs
209/2003 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui
all’art.231, comma 13) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta, stante l’istanza avanzata, potrà
provvedere anche al trattamento di autocarri e autobus;
9. di STABILIREche
l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della
seguente documentazione:
- La documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel
seguente punto 21);
- Comunicazione alla quale deve essere allegata una
dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
- L’ultimazione delle opere in
conformità al progetto approvato;
- L’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
10. di DISPORRE che entro centottanta giorni dalla
comunicazione di avvio dell’impianto riferita alle singole linee
impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato,
il soggetto autorizzato alla realizzazione deve presentare il certificato di
collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra
l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- La conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione
alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- L’idoneità delle singole opere civile
ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;
- Il regolare funzionamento
dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e
l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare
o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni
e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del
prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
11. di RINVIARE l’adozione di ulteriori
provvedimenti al progetto di adeguamento
delle acque ex L.R. n. 31/2010 trasmesso dalla Ditta Susco Angelo all’atto dell’acquisizione delle valutazioni
in merito della Provincia dell’Aquila e dell’ARTA Distretto dell’Aquila. Sino all’acquisizione dei pareri suddetti merito e delle
determinazioni in merito del SGR, la
Ditta Susco Angelo dovrà gestire le acque di
dilavamento dei piazzali conformemente a quanto indicato nell’elaborato
“Relazione – Aggiornamento del Lay-out impiantistico datato Marzo 2009”e nel
rispetto delle prescrizione indicate nel progetto di adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/1094 del 20.12.2006 e nello specifico: “le
acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a
smaltimento entro le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che
ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’Autorità di
Controllo la documentazione relativo a detto smaltimento”;
12. di
PRESCRIVERE che, per quanto attiene alla applicazione delle disposizioni
di cui all’ art. 282 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la Ditta
interessata provveda a relazionare in merito entro n. trenta (30) giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento; successivamente questa Autorità
provvederà a richiedere i necessari
pareri di supporto, direttamente alla ARTA Abruzzo e alla Provincia di
L’Aquila;
13. DI PROROGARE il
termine per la conclusione dei lavori di adeguamento, cosi come autorizzati con
determinazione dirigenziale n. DN3/1094 del 20.12.2006, fissando in n. sei (6)
mesi dalla data di notifica del presente provvedimento il termine ultimo per la
loro conclusione;
14. DI PROROGARE la
validità delle determinazioni dirigenziali nn. DF3/06 del 6.02.2004 e DN7/19 del 13.03.2006
sino all’avvio dell’impianto cosi come autorizzato con il presente
provvedimento da comunicare nelle forme stabilite al precedente punto n. 9),
nel rispetto del Lay-out impiantistico approvato al precedente punto n. 2) e
nello specifico: “Tavola 2 - Attuale Lay-Out dell’impianto – organizzazione
lavoro” e nei limiti temporali di cui al precedente punto n. 5);
15. di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
16. di PRESCRIVERE, infine, che le operazioni
di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs
209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai
principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed
alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs.
209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni
per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5
del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03
e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei
componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a
ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di
cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili,
secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e
di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
17. di STABILIRE che, ai sensi dell’art.15,
commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla
sicurezza del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con
le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n.
117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal
Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle
sanzioni;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta,
delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
18. di RICHIAMARE la Ditta Susco
Angelo autorizzata, al rispetto, per
quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila di
una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla
Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
19. di RICHIAMARE la Ditta Susco Angelo srl all’osservanza di quanto previsto dal D.M.
17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;
20. di DARE ATTO che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006 n° 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n°
45 e s.m.i.;
21. di OBBLIGARE la Ditta Susco
Angelo a trasmettere entro n. quindici (15) giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento una nuova polizza fideiussoria adeguata alla DGR n. 790
e s.m.i., a sostituzione delle precedenti polizze
fideiussorie nn. 91.428781 e 91.428780, conforme alle disposizioni autorizzative di cui al presente provvedimento;
22. di RISERVARSI l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;
23. di FARE SALVI eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
24. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento al Comune di Pratola Peligna(Aq), all’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Distretto
dell’Aquila, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale
di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di
L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A]
di L’Aquila;
25. di REDIGERE il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla
ditta Susco Angelo;
26. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini