LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge
regionale 29 luglio 2011 n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree
Produttive”, pubblicata nel BURA Ordinario n. 49 del 12.8.2011.
VISTO il
“Disciplinare”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 62/P del 13 febbraio
2012.
VISTA la Legge
Regionale 03 luglio 2012, n. 30 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”
pubblicata nel BURA n. 38 del 11.7.2012, con la quale, tra l’altro, la Regione
ha stabilito, in via eccezionale, in favore di ciascun Consorzio un contributo
economico per fronteggiare i costi legati alla fusione per incorporazione.
CONSIDERATO che nel
mese di novembre 2012 ciascun Consorzio industriale ha pubblicato sul proprio
sito internet e albo pretorio, nonché sul sito della Regione Abruzzo, “l’Avviso
di Gara per l’affidamento dei servizi di assistenza commerciale, legale e
tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di fusione dei consorzi per
lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo ai sensi della l.r. n. 23/2011 e
l.r. n. 30/2012”.
CONSIDERATO che in data
29 aprile 2013 la suddetta procedura si è conclusa con la sottoscrizione di
appositi contratti con i professionisti affidatari del Servizio di assistenza
commerciale, legale e tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di
fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo ai sensi
dell’art. 1, c. 3 l.r. n. 23/2011, modificato dall’art. 1, lett. e) della l.r.
n. 30/2012.
RITENUTO necessario,
pertanto, dare completa attuazione alla riforma introdotta con la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 e, per l'effetto, disporre una
modifica e/o integrazione del “Disciplinare”, adottato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 62/P del 13.2.2012, in modo tale da assicurare il rispetto
degli obblighi imposti, meglio definendo ed implementando le attività, le
funzioni e l’organizzazione dell’ARAP, attribuendo alle Unità Territoriali
nuove funzioni ed attività, nonché servizi da erogare in favore delle imprese,
con particolare riferimento a quelli afferenti la gestione degli impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione.
RITENUTO, dunque,
necessario sottoporre all’attenzione e all’esame della Giunta Regionale il
testo emendato del “Disciplinare” approvato con DGR n. 62/P del 13.2.2012,
redatto secondo i principi ispiratori della L.R. 29
luglio 2011, n. 23, per l’approvazione e l’inoltro alla Commissione consiliare
competente.
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e
Legislativi Ricerca e Innovazione, apponendo la propria firma in calce al
presente provvedimento, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole
in ordine a regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente atto;
RITENUTO legittimo il
presente provvedimento.
SENTITO il Relatore.
AD UNANIMITÀ di voti
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
(Art.
1)
1. All'articolo 3, rubricato "
Attività e Funzioni", del Disciplinare, al comma 1, dopo la parola “ARAP”
sono inserite le seguenti parole “per il tramite delle Unità Territoriali di
cui al successivo art. 5, co.5”; al comma 3, dopo la
parola “ARAP”, è inserita la parola “provvede”; al comma 4, dopo la parola
“ARAP” è inserita la parola “svolge” e dopo la parola “produttive” sono
inserite le parole “su delega dei Comuni e/o di altri Enti pubblici e assume”;
2. All’art. 5, rubricato “Organizzazione
dell’ARAP”, paragrafo 5.1, rubricato “Assemblea generale”, al comma 1, dopo la
parola “soci” è inserita la parola “partecipanti”; al comma 2, dopo le parole
“partecipazione al” sono inserite le parole “fondo di dotazione costituito
originariamente e dai successivi apporti”; il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“L'Assemblea
generale preliminarmente delibera, con
efficacia consultiva non vincolante, in merito:
- al piano economico e finanziario
relativo al successivo esercizio,
- al bilancio di esercizio predisposto
dal Consiglio di amministrazione”;
al comma 4, dopo la
parola “generale” sono inserite le parole “allo stesso modo, preliminarmente
delibera, con efficacia consultiva non vincolante in merito a”; al comma 5,
dopo la parola “generale” sono inserite le parole “è titolare esclusivamente di
poteri consultivi” e dopo la parola “Collegio” sono inserite le parole “dei
revisori dei conti”; al comma 6, dopo la parola “Collegio” sono inserite le
parole “dei revisori dei conti”; al comma 12, dopo le parole “l’anno per”, sono
inserite le parole “per deliberare il parere consultivo non vincolante in
merito al piano economico e finanziario e
al bilancio di esercizio”; dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“13. In qualunque
momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso del socio
tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r.
alla sede legale dell’ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ARAP. Il recesso non attribuisce ai
soci/partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o
di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici)
giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da parte dell’ARAP della
comunicazione di cui sopra”.
3. All’art. 5, rubricato “Organizzazione
dell’ARAP”, paragrafo 5.2, rubricato “Consiglio di amministrazione”, al comma
1, dopo la Parola “n.4/2009” sono inserite le parole “e dura in carica tre
anni”; dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Fatta salva
ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconferibilità
di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati
componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono,:
a) coloro che hanno una o più sentenze di
condanna penale passate in giudicato;
b) coloro che già rivestono al momento
della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di
amministrazione o di controllo in altro ente regionale.
Il Consiglio di
Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli
atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri
organi statutari. In particolare:
a) redige e, previa
deliberazione consultiva non vincolante dell’Assemblea generale, approva il
bilancio d’esercizio;
b) redige e, previa
deliberazione consultiva non vincolante dell’Assemblea generale, approva il
piano economico finanziario;
c) adotta i piani
regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge
regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;
d) adotta lo statuto,
predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n.
23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni”; al comma 8, dopo
la parola “Amministrazione” sono inserite le parole “nominato tra i consiglieri
del CdA dal Consiglio Regionale ai sensi dall’art. 5
della Legge Regionale n. 4/2009”; dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Il Presidente e il Vice-Presidente decadono dalla loro carica in caso
di revoca o altro evento che provochi la decadenza dell’intero Consiglio di
amministrazione”.
4. All’art. 5, rubricato “Organizzazione
dell’ARAP”, il paragrafo 5.4, rubricato “Revoche e scioglimento”, è sostituito
dal seguente:
“La revoca del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori e lo scioglimento
dell’ARAP sono regolate dall’art.6 della
Legge Regionale n. 4/2009”.
5. All’art. 5, rubricato “Organizzazione
dell’ARAP”, paragrafo 5.5, rubricato “Unità Territoriali”, al comma 1 le parole
“ai comprensori di competenza degli attuali Consorzi Industriali” sono
sostituite dalle seguenti “alle sedi degli attuali Consorzi Industriali, con
competenza nei propri comprensori”; al comma 2 dopo la parola “funzioni"
sono inserite le seguenti parole “- progetta, realizza e gestisce le opere di
urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell’ARAP, nonché le
infrastrutture e le opere per l’allacciamento ai servizi di pubblica utilità,
nel rispetto delle vigenti normative di settore;- acquisisce aree e fabbricati
dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;-
assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività
artigianale/produttiva e del commercio all’ingrosso;- vende le aree, loca i
fabbricati alle imprese;- gestisce direttamente gli impianti di produzione
combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di
autoproduzione;- acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare
alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;- riscuote le tariffe e i
corrispettivi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi
realizzati e gestiti dall’ARAP”; dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso in cui all’interno del comprensorio di competenza degli
attuali Consorzi Industriali insistano porti commerciali di interesse
regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale
della collaborazione della struttura dell’Unità Territoriale di riferimento,
per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle
opere portuali”.
6. All’art. 5, rubricato “Organizzazione
dell’ARAP”, paragrafo 5.7, rubricato “Il personale dell'ARAP”, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“Il personale in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre
2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, previa
informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee), passa all'ARAP nelle medesime funzioni,
conservando i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso i
Consorzi”.
7. All'art. 7, rubricato «Servizi da
erogare», il comma 5 è eliminato.
8. All'art. 7, rubricato «Servizi da
erogare», paragrafo 7.4 rubricato «Determinazione del metodo di calcolo dei
corrispettivi dei servizi», il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Le seguenti voci di
spesa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono alle opere,
alle infrastrutture ed agli impianti, sono costi inerenti i servizi da
considerare nella determinazione dei contributi unitari annuali, sia a
preventivo che a consuntivo, da ripartire successivamente:
1. Spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Spese per
l'esercizio (materie prime e personale)”.
9. All'art. 7, rubricato «Servizi da
erogare», dopo il paragrafo 7.7 rubricato «Modalità di pagamento del
corrispettivo per i servizi erogati» è introdotto il seguente paragrafo
“7.8. (Gestione
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione)
7.8.1 (Procedure)
Entro il 15 luglio 2013
i Consorzi o le Unità Territoriali se costituite, previa verifica delle
autorizzazioni che danno origine agli usi (concessioni di derivazione e autorizzazione
allo scarico) al fine di definirne la natura, prevalente devono trasmettere
alla Giunta regionale, ed al Gestore del Servizio Idrico Competente, una
relazione sulle caratteristiche degli impianti, delle , utenze e dei reflui
(civili o industriali), ai sensi dell’art. 1, co. 17
della L.R. 23/2011. Il Gestore del Servizio Idrico
Integrato, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta relazione,
esprime le proprie eventuali motivate osservazioni in merito alla prevalenza
dell’uso, trasmettendole alla Giunta Regionale. Decorsi trenta giorni senza
adozione di provvedimento da parte della Giunta, si intendono confermate la
natura e la prevalenza indicate dal Consorzio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 comma 17 della legge regionale 23/2011.
7.8.2 (Impianti a
prevalente uso civile)
Entro il 30 settembre
2013, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a prevalente uso
civile, gestiti dai Consorzi Industriali ovvero dalle Unità Territoriali se
istituite, direttamente o tramite terzi, sono trasferiti in concessione d’uso
al gestore del Servizio Idrico Integrato il quale, con ogni conseguenza di
legge, ne assume le correlative gestioni, i relativi proventi ed oneri, nonché
in comando i dipendenti addetti. Entro i successivi novanta giorni tra i
Consorzi Industriali ovvero le Unità Territoriali se istituite ed il Gestore
del Servizio Idrico Integrato deve essere stipulata apposita convenzione per
regolamentare nel dettaglio gli aspetti riferiti alle cessate gestioni, e nel
rispetto delle procedure, anche sindacali, il definitivo passaggio del
personale addetto agli impianti nell’organico del medesimo Gestore del Sevizio
Idrico Integrato.
7.8.3 (Impianti a
prevalente uso industriale)
Entro il 30 settembre
2013, i Consorzi Industriali, ovvero le Unità Territoriali se istituite, che
non gestiscono direttamente gli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione, a prevalente uso industriale, procedono, ai sensi delle vigenti
normative, alla selezione di un operatore economico cui affidare per anni
cinque, in qualità di socio di società mista a maggioranza pubblica, ovvero in
regime di concessione di servizi di cui all’art. 30 D.lgs
163/2006, anche ricorrendo alla procedura di cui all’art. 278 del DPR 207/2010,
la gestione dei predetti impianti di competenza consortile. Dovranno in ogni
caso essere garantiti il reimpiego delle unità lavorative (operai ed impiegati)
utilizzate nella suddetta gestione (c.d. clausola di salvaguardia).
Il costo di acquisto
dell’acqua potabile sarà definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso
di acquisto dell’acqua dal Gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene
definito sulla scorta degli artt. 154 e ss del D.lgs
152/2006 e del DM 1/8/1996 e smi inerenti la tariffa
da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a
carico di questi ultimi”.
10. di approvare le suddette modifiche ed
integrazioni al Disciplinare, approvato con DGR n. 62/P del 13.2.2012, meglio
evidenziate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
11. ai sensi dell’art. 1, punto 11 della L.R. n. 23/2011, di trasmettere alla Commissione consiliare
competente, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione
unitamente all’allegato A).
12. di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/
e sul B.U.R.A.T.
Segue
allegato