LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive”, pubblicata nel BURA Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

VISTO il “Disciplinare”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 62/P del 13 febbraio 2012.

VISTA la Legge Regionale 03 luglio 2012, n. 30 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” pubblicata nel BURA n. 38 del 11.7.2012, con la quale, tra l’altro, la Regione ha stabilito, in via eccezionale, in favore di ciascun Consorzio un contributo economico per fronteggiare i costi legati alla fusione per incorporazione.

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2012 ciascun Consorzio industriale ha pubblicato sul proprio sito internet e albo pretorio, nonché sul sito della Regione Abruzzo, “l’Avviso di Gara per l’affidamento dei servizi di assistenza commerciale, legale e tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di fusione dei consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo ai sensi della l.r. n. 23/2011 e l.r. n. 30/2012”.

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2013 la suddetta procedura si è conclusa con la sottoscrizione di appositi contratti con i professionisti affidatari del Servizio di assistenza commerciale, legale e tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 1, c. 3 l.r. n. 23/2011, modificato dall’art. 1, lett. e) della l.r. n. 30/2012.

RITENUTO necessario, pertanto, dare completa attuazione alla riforma introdotta con la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 e, per l'effetto, disporre una modifica e/o integrazione del “Disciplinare”, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 62/P del 13.2.2012, in modo tale da assicurare il rispetto degli obblighi imposti, meglio definendo ed implementando le attività, le funzioni e l’organizzazione dell’ARAP, attribuendo alle Unità Territoriali nuove funzioni ed attività, nonché servizi da erogare in favore delle imprese, con particolare riferimento a quelli afferenti la gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

RITENUTO, dunque, necessario sottoporre all’attenzione e all’esame della Giunta Regionale il testo emendato del “Disciplinare” approvato con DGR n. 62/P del 13.2.2012, redatto secondo i principi ispiratori della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, per l’approvazione e l’inoltro alla Commissione consiliare competente.

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi Ricerca e Innovazione, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole in ordine a regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente atto;

RITENUTO legittimo il presente provvedimento.

SENTITO il Relatore.

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

(Art. 1)

1.         All'articolo 3, rubricato " Attività e Funzioni", del Disciplinare, al comma 1, dopo la parola “ARAP” sono inserite le seguenti parole “per il tramite delle Unità Territoriali di cui al successivo art. 5, co.5”; al comma 3, dopo la parola “ARAP”, è inserita la parola “provvede”; al comma 4, dopo la parola “ARAP” è inserita la parola “svolge” e dopo la parola “produttive” sono inserite le parole “su delega dei Comuni e/o di altri Enti pubblici e assume”;

2.         All’art. 5, rubricato “Organizzazione dell’ARAP”, paragrafo 5.1, rubricato “Assemblea generale”, al comma 1, dopo la parola “soci” è inserita la parola “partecipanti”; al comma 2, dopo le parole “partecipazione al” sono inserite le parole “fondo di dotazione costituito originariamente e dai successivi apporti”; il comma 3 è sostituito dal seguente:

“L'Assemblea generale  preliminarmente delibera, con efficacia consultiva non vincolante, in merito:

-          al piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio,

-          al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione”;

al comma 4, dopo la parola “generale” sono inserite le parole “allo stesso modo, preliminarmente delibera, con efficacia consultiva non vincolante in merito a”; al comma 5, dopo la parola “generale” sono inserite le parole “è titolare esclusivamente di poteri consultivi” e dopo la parola “Collegio” sono inserite le parole “dei revisori dei conti”; al comma 6, dopo la parola “Collegio” sono inserite le parole “dei revisori dei conti”; al comma 12, dopo le parole “l’anno per”, sono inserite le parole “per deliberare il parere consultivo non vincolante in merito al piano economico e finanziario e  al bilancio di esercizio”; dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“13. In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso del socio tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale dell’ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata dell’ARAP. Il recesso non attribuisce ai soci/partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da parte dell’ARAP della comunicazione di cui sopra”.

3.         All’art. 5, rubricato “Organizzazione dell’ARAP”, paragrafo 5.2, rubricato “Consiglio di amministrazione”, al comma 1, dopo la Parola “n.4/2009” sono inserite le parole “e dura in carica tre anni”; dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconferibilità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono,:

a)         coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;

b)         coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. In particolare:

a) redige e, previa deliberazione consultiva non vincolante dell’Assemblea generale, approva il bilancio d’esercizio;

b) redige e, previa deliberazione consultiva non vincolante dell’Assemblea generale, approva il piano economico finanziario;

c) adotta i piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;

d) adotta lo statuto, predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n. 23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni”; al comma 8, dopo la parola “Amministrazione” sono inserite le parole “nominato tra i consiglieri del CdA dal Consiglio Regionale ai sensi dall’art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009”; dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Il Presidente e il Vice-Presidente decadono dalla loro carica in caso di revoca o altro evento che provochi la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione”.

4.         All’art. 5, rubricato “Organizzazione dell’ARAP”, il paragrafo 5.4, rubricato “Revoche e scioglimento”, è sostituito dal seguente:

“La revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori e lo scioglimento dell’ARAP sono regolate dall’art.6  della Legge Regionale n. 4/2009”.

5.         All’art. 5, rubricato “Organizzazione dell’ARAP”, paragrafo 5.5, rubricato “Unità Territoriali”, al comma 1 le parole “ai comprensori di competenza degli attuali Consorzi Industriali” sono sostituite dalle seguenti “alle sedi degli attuali Consorzi Industriali, con competenza nei propri comprensori”; al comma 2 dopo la parola “funzioni" sono inserite le seguenti parole “- progetta, realizza e gestisce le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell’ARAP, nonché le infrastrutture e le opere per l’allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative di settore;- acquisisce aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;- assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività artigianale/produttiva e del commercio all’ingrosso;- vende le aree, loca i fabbricati alle imprese;- gestisce direttamente gli impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;- acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;- riscuote le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall’ARAP”; dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso in cui all’interno del comprensorio di competenza degli attuali Consorzi Industriali insistano porti commerciali di interesse regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale della collaborazione della struttura dell’Unità Territoriale di riferimento, per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere portuali”.

6.         All’art. 5, rubricato “Organizzazione dell’ARAP”, paragrafo 5.7, rubricato “Il personale dell'ARAP”, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), passa all'ARAP nelle medesime funzioni, conservando i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso i Consorzi”.

7.         All'art. 7, rubricato «Servizi da erogare», il comma 5 è eliminato.

8.         All'art. 7, rubricato «Servizi da erogare», paragrafo 7.4 rubricato «Determinazione del metodo di calcolo dei corrispettivi dei servizi», il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Le seguenti voci di spesa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono alle opere, alle infrastrutture ed agli impianti, sono costi inerenti i servizi da considerare nella determinazione dei contributi unitari annuali, sia a preventivo che a consuntivo, da ripartire successivamente:

1. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Spese per l'esercizio (materie prime e personale)”.

9.         All'art. 7, rubricato «Servizi da erogare», dopo il paragrafo 7.7 rubricato «Modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi erogati» è introdotto il seguente paragrafo

“7.8. (Gestione impianti di acquedotto, fognatura e depurazione)

7.8.1 (Procedure)

Entro il 15 luglio 2013 i Consorzi o le Unità Territoriali se costituite, previa verifica delle autorizzazioni che danno origine agli usi (concessioni di derivazione e autorizzazione allo scarico) al fine di definirne la natura, prevalente devono trasmettere alla Giunta regionale, ed al Gestore del Servizio Idrico Competente, una relazione sulle caratteristiche degli impianti, delle , utenze e dei reflui (civili o industriali), ai sensi dell’art. 1, co. 17 della L.R. 23/2011. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta relazione, esprime le proprie eventuali motivate osservazioni in merito alla prevalenza dell’uso, trasmettendole alla Giunta Regionale. Decorsi trenta giorni senza adozione di provvedimento da parte della Giunta, si intendono confermate la natura e la prevalenza indicate dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 17 della legge regionale 23/2011.

7.8.2 (Impianti a prevalente uso civile)

Entro il 30 settembre 2013, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a prevalente uso civile, gestiti dai Consorzi Industriali ovvero dalle Unità Territoriali se istituite, direttamente o tramite terzi, sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del Servizio Idrico Integrato il quale, con ogni conseguenza di legge, ne assume le correlative gestioni, i relativi proventi ed oneri, nonché in comando i dipendenti addetti. Entro i successivi novanta giorni tra i Consorzi Industriali ovvero le Unità Territoriali se istituite ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve essere stipulata apposita convenzione per regolamentare nel dettaglio gli aspetti riferiti alle cessate gestioni, e nel rispetto delle procedure, anche sindacali, il definitivo passaggio del personale addetto agli impianti nell’organico del medesimo Gestore del Sevizio Idrico Integrato.

7.8.3 (Impianti a prevalente uso industriale)

Entro il 30 settembre 2013, i Consorzi Industriali, ovvero le Unità Territoriali se istituite, che non gestiscono direttamente gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a prevalente uso industriale, procedono, ai sensi delle vigenti normative, alla selezione di un operatore economico cui affidare per anni cinque, in qualità di socio di società mista a maggioranza pubblica, ovvero in regime di concessione di servizi di cui all’art. 30 D.lgs 163/2006, anche ricorrendo alla procedura di cui all’art. 278 del DPR 207/2010, la gestione dei predetti impianti di competenza consortile. Dovranno in ogni caso essere garantiti il reimpiego delle unità lavorative (operai ed impiegati) utilizzate nella suddetta gestione (c.d. clausola di salvaguardia).

Il costo di acquisto dell’acqua potabile sarà definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell’acqua dal Gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli artt. 154 e ss del D.lgs 152/2006 e del DM 1/8/1996 e smi inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi”.

10.       di approvare le suddette modifiche ed integrazioni al Disciplinare, approvato con DGR n. 62/P del 13.2.2012, meglio evidenziate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

11.       ai sensi dell’art. 1, punto 11 della L.R. n. 23/2011, di trasmettere alla Commissione consiliare competente, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione unitamente all’allegato A).

12.       di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/ e sul B.U.R.A.T.

 

Segue allegato

Allegato A