IL  COMMISSARIO AD ACTA

Omissis

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “ Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

VISTO            l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio (omissis)  sancito ai sensi dell’ articolo  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune – sulle “ Linee Guida per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionale e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti”;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 20, comma 1, della citata legge n. 219/2005, il quale prevede che “ le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo di cui all’art. 19, definiscono i requisiti per l’accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell’accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue”;

 VISTI:

-          il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “ Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

-          il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “ Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

-          il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “ Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 25, il quale prevede l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici inerenti al processo trasfusionale;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 9 maggio 2011;

Omissis

CONSIDERATO che:

-          le linee guida relative all’accreditamento delle strutture trasfusionali, che costituiscono oggetto dell’Accordo Rep.Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012 ( Allegato A al predetto Accordo), sono state predisposte dal Centro Nazionale Sangue, d’intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;

-          la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti rientra tra i servizi  e prestazioni erogati nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionale, di cui all’articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

-          le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti attraverso sia il livello di formazione del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia la qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

DATO ATTO che l’art. 2 del predetto Accordo definisce, con le linee guida di cui all’Allegato A) le modalità per:

a.         garantire omogeneità e uniformità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria in materia trasfusionale, di cui all’articolo 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

b.         garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

c.         garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti;

d.         conseguire, nell’ambito delle suddette attività, i livelli di qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice comunitaria, e il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della complessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusionale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO altresì che l’art. 3 del predetto Accordo dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnino a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate, entro sei mesi dalla definizione dell’Accordo in parola e saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali;

 

DATO ATTO che l’art. 4 del predetto Accordo dispone che  per l'attuazione dello stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RITENUTO    necessario rendere operativo l’Accordo di cui trattasi recependone integralmente i contenuti e facendo proprie le linee guida di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando espressamente mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria della Direzione Politiche della Salute, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale ed al Direttore del Centro Regionale Sangue di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

Omissis

TUTTO ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di recepire integralmente i contenuti dell’Accordo Stato Regioni Rep.Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012 (omissis)  sancito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281– , unitamente ai documenti di cui all’Allegato A), sulle “ Linee Guida per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionale e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti”;

 

2.         di precisare che le linee guida di cui Allegato  A), parte integrante del presente atto, sono finalizzate a consentire alla Regione Abruzzo di definire i requisiti per l’accreditamento delle strutture trasfusionali, come disposto dall’articolo 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

3.         di precisare che con le predette linee guida sono definite le modalità per:

a.         garantire omogeneità e uniformità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria in materia trasfusionale, di cui all’articolo 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

b.         garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

c.         garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti;

d.         conseguire, nell’ambito delle suddette attività, i livelli di qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice comunitaria, e il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della complessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusionale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

4.         di precisare che per l’attuazione dell’Accordo oggetto di recepimento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

5.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria della Direzione Politiche della Salute, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale ed al Direttore del Centro Regionale Sangue di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

6.         di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul Portale della Sanità: http://sanitab.regione.abruzzo.it;

7.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria della Direzione Politiche della Salute, di provvedere alla trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo;

8.         di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Segue allegato

Allegato A