LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’atto d’Intesa rep. n. 94/CSR del 29 luglio 2009 con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 30 del suddetto Accordo - “Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale”- il quale prevede che per la valutazione delle violazioni delle norme di cui all’ A.C.N. ed agli Accordi regionali ed aziendali é istituita, con provvedimento regionale, una commissione regionale paritetica permanente denominata Collegio arbitrale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 marzo 2006 con la quale è stato istituito il Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta;

CONSIDERATO che il suddetto Collegio arbitrale, come individuato dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale, è decaduto in seguito all’approvazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 30, il Collegio arbitrale è così composto:

a)         Un Presidente, nominato dall’Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;

b)         3 componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;

c)         3 componenti di parte medica, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione ed uno designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;

TENUTO CONTO che, in relazione all’art. 4 della L.R. 14.09.99, n. 77, compete alla Giunta Regionale provvedere alla nomina dell’Organismo di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. RA/90597 del 21.04.2011 (All. A) con la quale il Presidente della Giunta, nella veste di Assessore alle Politiche della Salute, designa i componenti del Collegio arbitrale come di seguito specificato:

1.         Avv. Paolo Vecchioli del foro di L’Aquila (Presidente), scelto nell’ambito della terna designata dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione di cui alla nota prot. n. 822 del 24.06.2010 (All. B);

2.         Dott. Nicola Allegrini - Dirigente Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della  Direzione Politiche della Salute (Componente di parte pubblica);

3.         Dott. Luigi Franciotti - Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche alla Salute (Componente di parte pubblica);

4.         Dott.ssa Manuela Fazia - Dirigente dell’Ufficio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della ASL di Pescara (Componente di parte pubblica);

RITENUTO di fare proprie le designazioni del Presidente la Giunta con delega all’Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica;

ATTESO che, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 30, comma 2, lettera c, del vigente ACN le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con nota del 23.04.2013, (All. C) hanno designato i seguenti componenti di parte medica:

-          dr. Nicola D’Amario quale rappresentante della F.I.M.P.;

-          dr. Giuseppe Marini quale rappresentante del C.I.Pe;

ATTESO che l’Ordine dei medici de L’Aquila, con nota 23.07.2010 prot. n. 1813, (All. D), ha comunicato di aver designato, quale proprio rappresentante del succitato Collegio arbitrale, la Dr.ssa Caterina Albano;

ATTESO che le funzioni di Segretario saranno svolte dal personale dipendente della Regione Abruzzo, assegnato al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute, così come previsto dall’art. 30, comma 3, ACN per la pediatria di libera scelta;   

CONSIDERATO che il Collegio arbitrale nominato con il presente provvedimento resta in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio arbitrale regionale per la pediatria di libera scelta;

CONSIDERATO che le funzioni ed attribuzioni del collegio arbitrale sono disciplinate dall’art. 30 ACN con rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina generale dell’arbitrato, alle norme del codice civile ed al titolo VIII del Codice di Procedura Civile;

RITENUTO di dover corrispondere ai componenti del Collegio Arbitrale di che trattasi, un compenso pro-capite, per seduta, di € 150,00 oltre oneri di legge ed il rimborso delle spese di viaggio come previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali;

RITENUTO che la composizione del compenso determinato al punto precedente è estensibile, per analogia, alle spettanze previste in favore dei componenti il Collegio arbitrale per la medicina generale costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 273 dell’8.05.2012;   

CONSIDERATA la congruità della previsione dell’emolumento quantificato in € 150,00 sulla base di analisi comparativa dei costi sostenuti dalle altre regioni per l’esercizio delle stesse funzioni;

ATTESO che:

-          ai componenti di parte pubblica ed al segretario non sarà corrisposto alcun compenso tranne il rimborso delle spese di viaggio da erogare in favore del componente dipendente della A.S.L.;

-          l’attività sarà volta in orario di servizio;

-          le modalità previste per l’erogazione dei suddetti compensi si applicheranno ai procedimenti disciplinari attivati successivamente alla data di adozione del presente provvedimento;

 

PRESO ATTO che la spesa presunta di € 4.000,00 (quattromila//00) derivante dal presente atto, per il corrente esercizio finanziario, trova capienza nelle risorse del Fondo Sanitario Regionale iscritte nel capitolo di spesa 81470 del bilancio regionale di previsione 2013, assegnate con DG/16 del 28.02.2013 al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

di costituire il Collegio arbitrale di cui all’art. 30 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009,  composto come segue:

-          Avv. Paolo Vecchioli   Presidente;

-          Dr.ssa Caterina Albano            Vicepresidente designato dall’Ordine dei medici;

-          Dr. Nicola D’Amario   Componente di parte medica designato da O.S. F.I.M.P.;

-          Dr. Giuseppe Marini    Componente di parte medica designato dal C.I.Pe;

-          Dott. Nicola Allegrini   Componente di parte pubblica;

-          Dott. Luigi Franciotti    Componente di parte pubblica;

-          Dott.ssa Manuela Fazia            Componente di parte pubblica;

 di dare atto che detto Collegio Arbitrale resta in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio Arbitrale Regionale per la pediatria di libera scelta;

di stabilire che le funzioni di Segretario sono svolte dal personale dipendente della Regione Abruzzo assegnato al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute e che i procedimenti disciplinari definiti con la “sospensione all’esito del giudizio penale” verranno trattati dal Collegio arbitrale insediato al momento della eventuale richiesta di riapertura del nuovo procedimento da parte della A.S.L. interessata;

di corrispondere ai componenti del Collegio Arbitrale di che trattasi, un compenso pro-capite, per seduta, di € 150,00 oltre oneri di legge ed il rimborso delle spese di viaggio come previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali;

di stabilire che:

-          ai componenti di parte pubblica ed al segretario non sarà corrisposto alcun compenso tranne il rimborso delle spese di viaggio da erogare in favore del componente dipendente della A.S.L.;

-          l’attività sarà volta in orario di servizio;

-          le modalità previste per l’erogazione dei suddetti compensi si applicheranno ai procedimenti disciplinari attivati successivamente alla data di adozione del presente provvedimento;

di dare atto che la spesa presunta di € 4.000,00 (quattromila//00) derivante dal presente atto, per il corrente esercizio finanziario, trova capienza nelle risorse del Fondo Sanitario Regionale iscritte nel capitolo di spesa 81470 del bilancio regionale di previsione 2013, assegnate con DG/16 del 28.02.201 al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica;

di stabilire che alla liquidazione della suddetta spesa provvederà, con appositi atti, a valere sul conto si tesoreria regionale sanità n. 188336, il Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica;

di notificare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio “Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica” per i conseguenti adempimenti di competenza.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D