LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto d’Intesa
rep. n. 94/CSR del 29 luglio 2009 con il quale la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato
l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 del
suddetto Accordo - “Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio
arbitrale”- il quale prevede che per la valutazione delle violazioni delle
norme di cui all’ A.C.N. ed agli Accordi regionali ed
aziendali é istituita, con provvedimento regionale, una commissione regionale
paritetica permanente denominata Collegio arbitrale;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale del 20 marzo 2006 con la quale è stato istituito il
Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta;
CONSIDERATO che il
suddetto Collegio arbitrale, come individuato dalla predetta deliberazione di
Giunta Regionale, è decaduto in seguito all’approvazione del nuovo Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta;
CONSIDERATO che, ai
sensi del comma 2 del citato art. 30, il Collegio arbitrale è così composto:
a) Un Presidente, nominato dall’Assessore
alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti
indicati dall’ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte pubblica nominati
dall’Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;
c) 3 componenti di parte medica, di cui
due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra
i pediatri di libera scelta della Regione ed uno designato dall’Ordine dei
Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;
TENUTO CONTO che, in
relazione all’art. 4 della L.R. 14.09.99, n. 77,
compete alla Giunta Regionale provvedere alla nomina dell’Organismo di che
trattasi;
VISTA la nota prot. n. RA/90597 del 21.04.2011 (All. A) con la quale il
Presidente della Giunta, nella veste di Assessore alle Politiche della Salute,
designa i componenti del Collegio arbitrale come di seguito specificato:
1. Avv. Paolo Vecchioli
del foro di L’Aquila (Presidente), scelto nell’ambito della terna designata
dall’Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione di cui alla nota prot. n. 822 del 24.06.2010 (All. B);
2. Dott. Nicola Allegrini
- Dirigente Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute (Componente
di parte pubblica);
3. Dott. Luigi Franciotti
- Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della
Direzione Politiche alla Salute (Componente di parte pubblica);
4. Dott.ssa Manuela Fazia
- Dirigente dell’Ufficio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della ASL
di Pescara (Componente di parte pubblica);
RITENUTO di fare
proprie le designazioni del Presidente la Giunta con delega all’Assistenza
Sanitaria di Base e Specialistica;
ATTESO che, ai sensi delle
disposizioni di cui al citato art. 30, comma 2, lettera c, del vigente ACN le
Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con nota
del 23.04.2013, (All. C) hanno designato i seguenti componenti di parte medica:
- dr. Nicola D’Amario
quale rappresentante della F.I.M.P.;
- dr. Giuseppe Marini quale
rappresentante del C.I.Pe;
ATTESO che l’Ordine dei
medici de L’Aquila, con nota 23.07.2010 prot. n.
1813, (All. D), ha comunicato di aver designato, quale proprio rappresentante
del succitato Collegio arbitrale, la Dr.ssa Caterina Albano;
ATTESO che le funzioni
di Segretario saranno svolte dal personale dipendente della Regione Abruzzo,
assegnato al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della
Direzione Politiche della Salute, così come previsto dall’art. 30, comma 3, ACN
per la pediatria di libera scelta;
CONSIDERATO che il
Collegio arbitrale nominato con il presente provvedimento resta in carica fino
alla costituzione del nuovo Collegio arbitrale regionale per la pediatria di
libera scelta;
CONSIDERATO che le
funzioni ed attribuzioni del collegio arbitrale sono disciplinate dall’art. 30
ACN con rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina generale
dell’arbitrato, alle norme del codice civile ed al titolo VIII del Codice di
Procedura Civile;
RITENUTO di dover
corrispondere ai componenti del Collegio Arbitrale di che trattasi, un compenso
pro-capite, per seduta, di € 150,00 oltre oneri di legge ed il rimborso delle
spese di viaggio come previsto dalla normativa vigente per i dirigenti
regionali;
RITENUTO che la
composizione del compenso determinato al punto precedente è estensibile, per
analogia, alle spettanze previste in favore dei componenti il Collegio
arbitrale per la medicina generale costituito con deliberazione di Giunta
Regionale n. 273 dell’8.05.2012;
CONSIDERATA la
congruità della previsione dell’emolumento quantificato in € 150,00 sulla base
di analisi comparativa dei costi sostenuti dalle altre regioni per l’esercizio
delle stesse funzioni;
ATTESO che:
- ai componenti di parte pubblica ed al
segretario non sarà corrisposto alcun compenso tranne il rimborso delle spese
di viaggio da erogare in favore del componente dipendente della A.S.L.;
- l’attività sarà volta in orario di
servizio;
- le modalità previste per l’erogazione
dei suddetti compensi si applicheranno ai procedimenti disciplinari attivati
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la spesa
presunta di € 4.000,00 (quattromila//00) derivante dal presente atto, per il
corrente esercizio finanziario, trova capienza nelle risorse del Fondo
Sanitario Regionale iscritte nel capitolo di spesa 81470 del bilancio regionale
di previsione 2013, assegnate con DG/16 del 28.02.2013 al Servizio Assistenza Sanitaria
di Base e Specialistica;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DATO ATTO che il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e
approvate
di costituire il
Collegio arbitrale di cui all’art. 30 del vigente Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29
luglio 2009, composto come segue:
- Avv. Paolo Vecchioli Presidente;
- Dr.ssa Caterina Albano Vicepresidente designato dall’Ordine
dei medici;
- Dr. Nicola D’Amario
Componente di parte medica designato da O.S. F.I.M.P.;
- Dr. Giuseppe Marini Componente di parte medica designato dal C.I.Pe;
- Dott. Nicola Allegrini Componente di parte pubblica;
- Dott. Luigi Franciotti Componente di parte pubblica;
- Dott.ssa Manuela Fazia
Componente di parte pubblica;
di dare atto che detto Collegio Arbitrale
resta in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio Arbitrale Regionale
per la pediatria di libera scelta;
di stabilire che le
funzioni di Segretario sono svolte dal personale dipendente della Regione
Abruzzo assegnato al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica
della Direzione Politiche della Salute e che i procedimenti disciplinari
definiti con la “sospensione all’esito del giudizio penale” verranno trattati
dal Collegio arbitrale insediato al momento della eventuale richiesta di
riapertura del nuovo procedimento da parte della A.S.L.
interessata;
di corrispondere ai
componenti del Collegio Arbitrale di che trattasi, un compenso pro-capite, per
seduta, di € 150,00 oltre oneri di legge ed il rimborso delle spese di viaggio
come previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali;
di stabilire che:
- ai componenti di parte pubblica ed al
segretario non sarà corrisposto alcun compenso tranne il rimborso delle spese
di viaggio da erogare in favore del componente dipendente della A.S.L.;
- l’attività sarà volta in orario di
servizio;
- le modalità previste per l’erogazione
dei suddetti compensi si applicheranno ai procedimenti disciplinari attivati successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento;
di dare atto che la
spesa presunta di € 4.000,00 (quattromila//00) derivante dal presente atto, per
il corrente esercizio finanziario, trova capienza nelle risorse del Fondo
Sanitario Regionale iscritte nel capitolo di spesa 81470 del bilancio regionale
di previsione 2013, assegnate con DG/16 del 28.02.201 al Servizio Assistenza
Sanitaria di Base e Specialistica;
di stabilire che alla
liquidazione della suddetta spesa provvederà, con appositi atti, a valere sul
conto si tesoreria regionale sanità n. 188336, il Dirigente del Servizio
Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica;
di notificare il
presente provvedimento al Dirigente del Servizio “Assistenza Sanitaria di Base
e Specialistica” per i conseguenti adempimenti di competenza.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Seguono
allegati