(di cui
all’ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materiadi espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)
Il
Dirigente Responsabile del 6° Settore
Lavori
Pubblici
VISTI
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il D.P.R. 08/06/2001n. 327, come modificato dal D.Lgs.
302/2002 e dal D.Lgs. 330/2004 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari di espropriazione per pubblica utilità”;
-
- l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7.8.1990, n. 241 e le successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
CONSIDERATO che
VISTO il Verbale della
Conferenza di Servizi decisoria del 25/03/2013, con cui:
- è stato deciso di approvare il progetto di cui trattasi con
accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con le
raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle
autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli
Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all’opera;
- è stato preso atto della richiesta avanzata dalla Società
Snam Rete Gas S.p.A., di disporre l’urgenza ed indifferibilità dei lavori,
anche in considerazione di quanto
disposto dall’art. 22 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
- è stato preso atto che l’infrastruttura in oggetto riveste,
per dimensione ed estensione, carattere esclusivamente locale, ai fini di
quanto previsto dall’art. 52-sexies comma 2 del DPR 327/2001 come modificato
dal D. Lgs. 330/2004;
- è stato preso atto che, in conformità a quanto disciplinato
dall’art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 s.m.i., il successivo provvedimento
(autorizzazione unica con dichiarazione di P.U.) sostituirà, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle Amministrazioni partecipanti o, comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti da detta Conferenza;
VISTA
VISTO che
CONSIDERATO che l’avvio dei
lavori riveste carattere di urgenza, in quanto è assolutamente indispensabile
la realizzazione dell’opera in oggetto per poter disporre di una maggiore ed
alternativa capacità di trasporto di gas naturale, considerato che con la rete
esistente non è possibile mantenere la continuità del trasporto di gas metano
verso le utenze civili ed industriali, risultando quindi assolutamente
indispensabile avere senza indugio a disposizione i fondidi seguito descritti
con lo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 12, al fine di
eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario
per la messa in esercizio dell’opera da adibirsi a trasporto di gas naturale;
DATO ATTO che l’avvio dei
lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura
delle opere, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO inoltre che il decreto
che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 327/2001 e
s.m.i., può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente
delle relative indennità;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di
imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone
anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle
opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione
delle relative indennità;
DECRETA
Art.
1
è disposto l’asservimento e
l’occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Atessa (CH), meglio
individuati negli stralci planimetrici e nel piano particellare allegati al
presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, in favore della
Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S.
Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano 1964271;
Art.
2
la costituzione di servitù di
cui al precedente art. 1 viene imposta sulla parte delle aree richiamate
nell'elenco su citato, individuata negli allegati stralci planimetrici, nella
misura riportata nello stesso elenco alla voce "Superfici da
asservire", ed ha per oggetto:
- Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri
l,30 (unovirgolatrenta), misurata al momento della posa, di una tubazione
trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
- L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli
segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza.
- La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi
accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria, della
larghezza di metri 3, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas,
come evidenziati nel piano particolareggiato d’esecuzione e nella planimetria
ad esso allegata per farne parte integrante e sostanziale.
- L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 6,00
dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno
agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni
senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
- La facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare anche per
mezzo delle sue Imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area
necessaria all'esecuzione dei lavori.
- Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e
rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la
facoltà di rimuoverle.
- Il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in
ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, ¬l'esercizio, le eventuali
modifiche, rifacimenti,riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni,
recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori
ultimati e liquidati a chi di ragione.
- Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
- Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri
oneri gravanti sui fondi.
Art.
3
Art.
4
ai sensi dell'art. 24 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione del Decreto di asservimento ed
occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria
del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la
redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del
bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di
immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei
luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario
o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno di
due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di
servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o
personali sul bene.
Art.
5
le indennità di asservimento ed
occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi
diritto per l'asservimento e l’occupazione degli immobili riportati nel piano
particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via
d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e
conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e
s.m.i.
Ai sensi della vigente
normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti,
le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti
sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle
opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da
rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi
degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/200l e s.m.i., in base al loro valore
venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano.
In caso di mancata accettazione o silenzio, l’indennità viene depositata, a
cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso la sezione
provinciale della Tesoreria Provinciale – servizio CDP e successivamente
definita dalla Commissione Provinciale Espropri.
Art.
6
le ditte proprietarie dei
terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di Atessa 6°
Settore Lavori Pubblici – Piazza Municipio, 1 - 66041 ATESSA) e, per
conoscenza, alla SNAM Rete Gas S.p.A. ( Distretto Sud Orientale – Via G.
Amendola , 162/1 – 70126 BARI ), con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione,
ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di
asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti
di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità
del terreno, imporrà alla Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento delle
stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria
saranno dovuti gli interessi legali.
Art.
7
decorsi 30 giorni
dall’immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità
provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate
presso
Entro lo stesso termine
stabilito per l’accettazione, il proprietario che non condivide le indennità
provvisorie proposte con il presente atto può:
produrre a questa
Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell’art. 21 e
dell’art. 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché
unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto
eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le
indennità definitive.
non avvalersi di un tecnico di
fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le
indennità definitive tramite
In caso di non condivisione
delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del
Testo Unico.
Art.
8
Il beneficiario darà atto
dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le
modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i ..
La mancata notificazione ed
esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei termini di
legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23
comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i .
Art.9
Art.
10
Il presente decreto sarà
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art.
23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all’Albo Pretorio del
Comune.
Art.
11
Ai sensi dell’art. 3 comma 4
della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che , avverso il presente atto,
può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via
straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR della
Regione Abruzzo.
Atessa, li 28.06.2013
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE 6° LL.PP.
F.TO
Dott.Ing. Guglielmo PALMIERI
Seguono
allegati