(di cui all’ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)

 

Il Dirigente  Responsabile del 6° Settore

Lavori Pubblici

 

VISTI

-          il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

-          il D.P.R. 08/06/2001n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002 e dal D.Lgs. 330/2004 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità”;

-          la Legge Regionale n. 7 del 03.03.2010 e s.m.i. recante “ Disposizione regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

-          l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-          la legge 7.8.1990, n. 241 e le successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato presso L’Amministrazione Comunale di ATESSA - Settore 6° Lavori Pubblici, con nota prot. n. 1393 del 18.12.2012, acquisita da codesta Amministrazione al  prot. n. 26634 del 28.12.2012, istanza, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., per la realizzazione dell’opera denominata “Variante Metanodotto Diramazione Nucleo Industriale Sangro Aventino DN 150 (6’’) – 12 bar” – “Variante Metanodotto Allacciamento Bimo Italia DN 150 (6”) – 12 bar” – “Potenziamento Metanodotto Allacciamento Comune di Atessa DN 150 (6”) – 12 bar” – “Variante Metanodotto Allacciamento Comune di Atessa DN 100 (4”) – 12 bar ”, ricadente nel Comune di ATESSA, ai fini dell’approvazione del progetto, dell’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso propedeutici all’adozione del provvedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui all’oggetto;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 25/03/2013, con cui:

-          è stato deciso di approvare il progetto di cui trattasi con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all’opera;

-          è stato preso atto della richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., di disporre l’urgenza ed indifferibilità dei lavori, anche in  considerazione di quanto disposto dall’art. 22 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;

-          è stato preso atto che l’infrastruttura in oggetto riveste, per dimensione ed estensione, carattere esclusivamente locale, ai fini di quanto previsto dall’art. 52-sexies comma 2 del DPR 327/2001 come modificato dal D. Lgs. 330/2004;

-          è stato preso atto che, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 s.m.i., il successivo provvedimento (autorizzazione unica con dichiarazione di P.U.) sostituirà, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o, comunque invitate a partecipare ma risultate assenti da detta Conferenza;

VISTA la Determinazione del Comune di Atessa n. 545/A.G. del 19 aprile 2013 con cui è stato preso atto  delle decisioni della Conferenza di Servizi del 25 marzo 2013, in ordine all’accertamento della conformità urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in argomento;

VISTO che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha depositato istanza, corredata della necessaria documentazione, presso Codesta Amministrazione (atti prot. 11042 n. 17.05.2013), allo scopo di ottenere l’emissione del decreto di imposizione di servitù con contestuale occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per la costruzione dell’opera denominata “Variante Metanodotto Diramazione Nucleo Industriale Sangro Aventino DN 150 (6’’) – 12 bar” – “Variante Metanodotto Allacciamento Bimo Italia DN 150 (6”) – 12 bar” – “Potenziamento Metanodotto Allacciamento Comune di Atessa DN 150 (6”) – 12 bar” – “Variante Metanodotto Allacciamento Comune di Atessa DN 100 (4”) – 12 bar ”, ex artt. 22, 49 e 52-octies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.

CONSIDERATO che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, in quanto è assolutamente indispensabile la realizzazione dell’opera in oggetto per poter disporre di una maggiore ed alternativa capacità di trasporto di gas naturale, considerato che con la rete esistente non è possibile mantenere la continuità del trasporto di gas metano verso le utenze civili ed industriali, risultando quindi assolutamente indispensabile avere senza indugio a disposizione i fondidi seguito descritti con lo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 12, al fine di eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio dell’opera da adibirsi a trasporto di gas naturale;

DATO ATTO che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura delle opere, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre che il decreto che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente delle relative indennità;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione delle relative indennità;

DECRETA

Art. 1

è disposto l’asservimento e l’occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Atessa (CH), meglio individuati negli stralci planimetrici e nel piano particellare allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano 1964271; 

Art. 2

la costituzione di servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulla parte delle aree richiamate nell'elenco su citato, individuata negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata nello stesso elenco alla voce "Superfici da asservire", ed ha per oggetto:

-          Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri l,30 (unovirgolatrenta), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

-          L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

-          La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria, della larghezza di metri 3, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas, come evidenziati nel piano particolareggiato d’esecuzione e nella planimetria ad esso allegata per farne parte integrante e sostanziale.

-          L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 6,00 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

-          La facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare anche per mezzo delle sue Imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

-          Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

-          Il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, ¬l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti,riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

-          I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno  determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

-          Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

-          Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3

la SNAM Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione del Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5

le indennità di asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l’occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/200l e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l’indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso la sezione provinciale della Tesoreria Provinciale – servizio CDP e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di Atessa 6° Settore Lavori Pubblici – Piazza Municipio, 1 - 66041 ATESSA) e, per conoscenza, alla SNAM Rete Gas S.p.A. ( Distretto Sud Orientale – Via G. Amendola , 162/1 – 70126 BARI ), con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 7

decorsi 30 giorni dall’immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla Snam Rete Gas S.p.A.

Entro lo stesso termine stabilito per l’accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive.

non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le indennità definitive tramite la Commissione Provinciale Espropri competente.

In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del Testo Unico.

Art. 8

La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall’asservimento e dall’occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del  giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma  g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno  7 giorni  prima della data fissata per l' immissione  in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i ..

La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i .

Art.9

La SNAM Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione dello stesso presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che , avverso il presente atto, può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR della Regione Abruzzo.

 

Atessa, li 28.06.2013

           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6° LL.PP.

F.TO Dott.Ing. Guglielmo PALMIERI

 

Seguono allegati

Comune di Atessa - Decreto elenco asservimento

Comune di Atessa - dati Catastali