IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta, nella realizzazione degli interventi  ivi declinati funzionali all’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per l’intera vigenza di detti Programmi Operativi;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il Commissario ad Acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

VISTO il Decreto commissariale n. 67/2012 del 27 dicembre 2012  avente ad oggetto “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e branche a visita”;

VISTO il Piano sanitario regionale 2008-2010 approvato con LR 10 marzo 2008, n. 5 e, nello specifico, il Capitolo 5.2.6.2  “Sistema di supporto alle cure primarie”, nel quale vengono  illustrate, motivate e definite le linee di organizzazione delle prestazioni non aventi carattere ospedaliero che il decreto LEA include tra le cure primarie;

RICHIAMATO, in particolare, il paragrafo 5.2.6.2.1 “Attività ambulatoriale territoriale”, che ,ai fini della riprogettazione della rete di specialistica ambulatoriale, evidenzia la necessità di assicurare la più ampia diffusione, sul territorio regionale, di attività specialistica di primo livello ambulatoriale e domiciliare;

RITENUTO necessario, in armonia con le indicazioni del PSR 2008-2010, ripartire il fabbisogno assistenziale da soddisfare, come definito a livello aziendale e regionale dal Decreto commissariale n. 67/2012, tra i Distretti Sanitari di Base delle Aziende USL regionali sulla base della popolazione di relativa afferenza allo scopo di garantire su tutto il territorio regionale la più ampia e capillare offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

VISTO, a tal fine, l’Allegato 1 al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante, che, nel ripartire, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni da soddisfare delle singole prestazioni di specialistica ambulatoriale definiti a livello aziendale dal DC n. 67/2012, individua, per ciascun Distretto, il numero massimo di Centri di erogazione necessari alla copertura della domanda attualmente insoddisfatta di prestazioni afferenti alle distinte branche specialistiche;

CONSIDERATO che il riferito Decreto commissariale n. 67/2012 stabilisce che il fabbisogno assistenziale rilevato, non coperto dall’attuale offerta, potrà essere integrato ampliando l’offerta specialistica in regime ambulatoriale non a carico del Servizio Sanitario Regionale, mediante l’autorizzazione di strutture sanitarie ed apparecchiature RM di cui all’art. 5 del DPR 542/1994, nei limiti del fabbisogno aziendale per tipologia di struttura e di apparecchiature RM previsti nel documento allegato al medesimo atto;

PRECISATO che le tabelle di cui all’allegato 1 del richiamato Decreto commissariale n. 67/2012, individuano, a livello aziendale, il numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN, mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre necessarie a soddisfare la domanda di prestazioni di medicina nucleare e di diagnostica per immagini;

VISTO l’articolo 8-ter. del Decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii. che, al comma 3, subordina il rilascio delle autorizzazioni di attività sanitarie alla preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, precisando che tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale anche al fine di meglio garantire l’accessibilità dei servizi e la valorizzazione delle aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

PRECISATO che la medesima disposizione è contenuta nell’art. 3 lett. B della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. che subordina l’autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento in altro Comune, di strutture sanitarie e socio-sanitarie, tra l’altro, al rilascio del nulla osta regionale di compatibilità della tipologia di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito territoriale;

CONSIDERATO che con i provvedimenti commissariali n .70/2010 del 22 novembre 2010 e n. 38/2011 del 07 ottobre 2011 sono stati sospesi, tra l’altro, i procedimenti relativi all’autorizzazione o all’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero all’autorizzazione e all’accreditamento di strutture sanitarie private afferenti alle strutture laboratoristiche e di specialistica ambulatoriale non rientranti nel regime transitorio di cui agli articoli 11 e 12 L.R. 32/2007, fino alla completa definizione dei relativi atti di programmazione regionale e comunque fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 39/2011 del 7 ottobre 2011, con il quale si è provveduto a sospendere i procedimenti di autorizzazione all’installazione di apparecchiature tecnologiche di cui all’art. 5 del DPR 542/1994 sino alla determinazione del relativo fabbisogno regionale e comunque fino al 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO delle numerose domande di autorizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale acquisite, ai sensi dell’art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, dai Comuni di pertinenza, durante il regime di sospensione di cui ai riferiti provvedimenti commissariali nn. 38/2011 e n. 39/2011;

 

RITENUTO necessario stabilire i criteri metodologici alla stregua dei quali procedere alla valutazione della compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 lett. b della LR n. 32/2007 delle riferite domande di autorizzazione presentate durante il regime di sospensione;

STABILITO, a tal fine, di valutare la compatibilità programmatoria di cui alla richiamata legge regionale con riferimento al fabbisogno per specifica branca specialistica prevista nell’Allegato 1 al presente provvedimento per il Distretto o raggruppamento di distretti in cui insiste la struttura di cui è chiesta l’autorizzazione;

PRECISATO che le domande di autorizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale pervenute durante il regime di sospensione di cui ai Decreti commissariali n. 70/2010 e n. 38/2011 saranno valutate ai fini del già citato art. 3 lett. b della LR n. 32/2007, secondo l’ordine cronologico della relativa acquisizione da parte del Comune di pertinenza;

PRECISATO, inoltre, che la compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 lett. B) della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, sarà attestata sino alla concorrenza del numero massimo di Centri di erogazione previsti dall’Allegato 1 per DSB in relazione alle distinte branche;

STABILITO, con riferimento alle prestazioni di Medicina nucleare e Diagnostica per immagini, che le autorizzazioni alla installazione delle macchine per RX, ecografia, TC, RMN, mammografi, MOC, Gamma camera, PET ed altre saranno rilasciate, secondo l’ordine cronologico di acquisizione della relativa domanda autorizzatoria, nei limiti del numero massimo previsto, per ciascuna ASL nelle tabelle allegate al citato Decreto commissariale n. 67/2012;

STABILITO di pubblicare il presente decreto sul BURA con valore di notifica notiziandone i Comuni della Regione Abruzzo e le Aziende USL regionali;

STABILITO, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procederne all’inoltro ai Ministeri affiancanti in Piano di Rientro per la prescritta validazione, successivamente alla sua formale adozione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di approvare l’Allegato 1 al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante, che, nel ripartire, a livello di Distretto Sanitario di Base, i fabbisogni da soddisfare delle singole prestazioni di specialistica ambulatoriale come definiti a livello aziendale e regionale dal Decreto commissariale n. 67/2012 - par. 2.2.”il fabbisogno per tipologia di struttura” - individua, per ciascun DSB o gruppo di DSB ed in relazione alle distinte branche specialistiche, il numero massimo di Centri di erogazione necessari alla copertura della domanda assistenziale da soddisfare;

-          di valutare la compatibilità programmatoria delle domande di autorizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale, acquisite, ai sensi dell’art. 3 della riferita LR n. 32/2007, durante la sospensione di cui ai Decreti commissariali n. 70/2010 e n. 38/2011, con riferimento al numero massimo di Centri di erogazione individuati, per la pertinente branca specialistica relativa al DSB di afferenza;

-          di stabilire che le domande di autorizzazione, nel rispetto dei criteri sopra indicati, saranno valutate secondo l’ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del Comune di pertinenza;

-          di precisare che la compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 lett. b) della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, sarà attestata sino alla concorrenza del numero massimo dei Centri di erogazione che l’Allegato 1 individua come idoneo a garantire nel DSB di afferenza della struttura di cui è chiesta l’autorizzazione, la domanda assistenziale ad oggi non soddisfatta della relativa branca specialistica;

-          di stabilire, con riferimento alle prestazioni di Medicina nucleare e Diagnostica per immagini, che le autorizzazioni alla installazione delle macchine per  RX, ecografia, TC, RMN, mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre saranno rilasciate, secondo l’ordine cronologico di acquisizione della relativa domanda autorizzatoria, nei limiti del numero massimo previsto, per ciascuna ASL nelle tabelle, relative a dette strumentazioni, contenute nel documento tecnico allegato al citato Decreto commissariale n. 67/2012;

-          di pubblicare il presente provvedimento sul BURA con valore di notifica, notiziandone le Aziende USL regionali ed i Comuni;

-          di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la relativa validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Segue allegato

Allegato 1