IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta, nella realizzazione degli interventi ivi declinati funzionali all’attuazione del
Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio
Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi
Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per l’intera vigenza
di detti Programmi Operativi;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il Commissario ad Acta anche
“ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti
attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia
sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;
VISTO il Decreto
commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza
dell’incarico dall’11 giugno 2012;
VISTO il Decreto
commissariale n. 67/2012 del 27 dicembre 2012
avente ad oggetto “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza
specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per immagini, Laboratorio,
Medicina nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e branche a visita”;
VISTO il Piano
sanitario regionale 2008-2010 approvato con LR 10 marzo 2008, n. 5 e, nello
specifico, il Capitolo 5.2.6.2 “Sistema
di supporto alle cure primarie”, nel quale vengono illustrate, motivate e definite le linee di
organizzazione delle prestazioni non aventi carattere ospedaliero che il
decreto LEA include tra le cure primarie;
RICHIAMATO, in
particolare, il paragrafo 5.2.6.2.1 “Attività ambulatoriale territoriale”, che
,ai fini della riprogettazione della rete di specialistica ambulatoriale,
evidenzia la necessità di assicurare la più ampia diffusione, sul territorio
regionale, di attività specialistica di primo livello ambulatoriale e
domiciliare;
RITENUTO necessario, in
armonia con le indicazioni del PSR 2008-2010, ripartire il fabbisogno
assistenziale da soddisfare, come definito a livello aziendale e regionale dal
Decreto commissariale n. 67/2012, tra i Distretti Sanitari di Base delle
Aziende USL regionali sulla base della popolazione di relativa afferenza allo
scopo di garantire su tutto il territorio regionale la più ampia e capillare
offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
VISTO, a tal fine,
l’Allegato 1 al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante,
che, nel ripartire, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo
di Distretti, i fabbisogni da soddisfare delle singole prestazioni di
specialistica ambulatoriale definiti a livello aziendale dal DC n. 67/2012,
individua, per ciascun Distretto, il numero massimo di Centri di erogazione
necessari alla copertura della domanda attualmente insoddisfatta di prestazioni
afferenti alle distinte branche specialistiche;
CONSIDERATO che il
riferito Decreto commissariale n. 67/2012 stabilisce che il fabbisogno
assistenziale rilevato, non coperto dall’attuale offerta, potrà essere
integrato ampliando l’offerta specialistica in regime ambulatoriale non a
carico del Servizio Sanitario Regionale, mediante l’autorizzazione di strutture
sanitarie ed apparecchiature RM di cui all’art. 5 del DPR 542/1994, nei limiti
del fabbisogno aziendale per tipologia di struttura e di apparecchiature RM
previsti nel documento allegato al medesimo atto;
PRECISATO che le
tabelle di cui all’allegato 1 del richiamato Decreto commissariale n. 67/2012,
individuano, a livello aziendale, il numero massimo di macchine per RX,
ecografia, TC, RMN, mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre necessarie a
soddisfare la domanda di prestazioni di medicina nucleare e di diagnostica per
immagini;
VISTO l’articolo 8-ter.
del Decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii. che, al
comma 3, subordina il rilascio delle autorizzazioni di attività sanitarie alla
preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione,
precisando che tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo
e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale
anche al fine di meglio garantire l’accessibilità dei servizi e la
valorizzazione delle aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
PRECISATO che la
medesima disposizione è contenuta nell’art. 3 lett. B
della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. che subordina
l’autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o
trasferimento in altro Comune, di strutture sanitarie e socio-sanitarie, tra
l’altro, al rilascio del nulla osta regionale di compatibilità della tipologia
di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
presenti in ambito territoriale;
CONSIDERATO che con i
provvedimenti commissariali n .70/2010 del 22 novembre 2010 e n. 38/2011 del 07
ottobre 2011 sono stati sospesi, tra l’altro, i procedimenti relativi
all’autorizzazione o all’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero
all’autorizzazione e all’accreditamento di strutture sanitarie private
afferenti alle strutture laboratoristiche e di specialistica ambulatoriale non
rientranti nel regime transitorio di cui agli articoli 11 e 12 L.R. 32/2007,
fino alla completa definizione dei relativi atti di programmazione regionale e
comunque fino al 31 dicembre 2012;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 39/2011 del 7 ottobre 2011, con il quale si è provveduto a
sospendere i procedimenti di autorizzazione all’installazione di
apparecchiature tecnologiche di cui all’art. 5 del DPR 542/1994 sino alla
determinazione del relativo fabbisogno regionale e comunque fino al 31 dicembre
2012;
PRESO ATTO delle
numerose domande di autorizzazione di strutture eroganti prestazioni di
specialistica ambulatoriale acquisite, ai sensi dell’art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, dai Comuni di pertinenza, durante il regime di
sospensione di cui ai riferiti provvedimenti commissariali nn.
38/2011 e n. 39/2011;
RITENUTO necessario
stabilire i criteri metodologici alla stregua dei quali procedere alla
valutazione della compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 lett. b della LR n. 32/2007 delle riferite domande di
autorizzazione presentate durante il regime di sospensione;
STABILITO, a tal fine,
di valutare la compatibilità programmatoria di cui alla richiamata legge
regionale con riferimento al fabbisogno per specifica branca specialistica
prevista nell’Allegato 1 al presente provvedimento per il Distretto o
raggruppamento di distretti in cui insiste la struttura di cui è chiesta
l’autorizzazione;
PRECISATO che le
domande di autorizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale pervenute
durante il regime di sospensione di cui ai Decreti commissariali n. 70/2010 e
n. 38/2011 saranno valutate ai fini del già citato art. 3 lett.
b della LR n. 32/2007, secondo l’ordine cronologico della relativa acquisizione
da parte del Comune di pertinenza;
PRECISATO, inoltre, che
la compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 lett.
B) della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, sarà attestata
sino alla concorrenza del numero massimo di Centri di erogazione previsti dall’Allegato
1 per DSB in relazione alle distinte branche;
STABILITO, con
riferimento alle prestazioni di Medicina nucleare e Diagnostica per immagini,
che le autorizzazioni alla installazione delle macchine per RX, ecografia, TC,
RMN, mammografi, MOC, Gamma camera, PET ed altre
saranno rilasciate, secondo l’ordine cronologico di acquisizione della relativa
domanda autorizzatoria, nei limiti del numero massimo
previsto, per ciascuna ASL nelle tabelle allegate al citato Decreto
commissariale n. 67/2012;
STABILITO di pubblicare
il presente decreto sul BURA con valore di notifica notiziandone i Comuni della
Regione Abruzzo e le Aziende USL regionali;
STABILITO, in ragione
del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procederne
all’inoltro ai Ministeri affiancanti in Piano di Rientro per la prescritta
validazione, successivamente alla sua formale adozione.
TUTTO
CIÒ PREMESSO
per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate
DECRETA
- di approvare l’Allegato 1 al presente
provvedimento quale parte costitutiva ed integrante, che, nel ripartire, a
livello di Distretto Sanitario di Base, i fabbisogni da soddisfare delle
singole prestazioni di specialistica ambulatoriale come definiti a livello
aziendale e regionale dal Decreto commissariale n. 67/2012 - par. 2.2.”il
fabbisogno per tipologia di struttura” - individua, per ciascun DSB o gruppo di
DSB ed in relazione alle distinte branche specialistiche, il numero massimo di
Centri di erogazione necessari alla copertura della domanda assistenziale da
soddisfare;
- di valutare la compatibilità
programmatoria delle domande di autorizzazione di strutture di specialistica
ambulatoriale, acquisite, ai sensi dell’art. 3 della riferita LR n. 32/2007,
durante la sospensione di cui ai Decreti commissariali n. 70/2010 e n. 38/2011,
con riferimento al numero massimo di Centri di erogazione individuati, per la
pertinente branca specialistica relativa al DSB di afferenza;
- di stabilire che le domande di
autorizzazione, nel rispetto dei criteri sopra indicati, saranno valutate
secondo l’ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del Comune di
pertinenza;
- di precisare che la compatibilità
programmatoria di cui all’art. 3 lett. b) della LR n.
32/2007 e ss.mm.ii, sarà attestata sino alla
concorrenza del numero massimo dei Centri di erogazione che l’Allegato 1
individua come idoneo a garantire nel DSB di afferenza della struttura di cui è
chiesta l’autorizzazione, la domanda assistenziale ad oggi non soddisfatta
della relativa branca specialistica;
- di stabilire, con riferimento alle
prestazioni di Medicina nucleare e Diagnostica per immagini, che le
autorizzazioni alla installazione delle macchine per RX, ecografia, TC, RMN, mammografia, MOC,
Gamma camera, PET ed altre saranno rilasciate, secondo l’ordine cronologico di
acquisizione della relativa domanda autorizzatoria,
nei limiti del numero massimo previsto, per ciascuna ASL nelle tabelle,
relative a dette strumentazioni, contenute nel documento tecnico allegato al
citato Decreto commissariale n. 67/2012;
- di pubblicare il presente
provvedimento sul BURA con valore di notifica, notiziandone le Aziende USL
regionali ed i Comuni;
- di trasmettere il presente decreto al
Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute per la relativa
validazione.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato