IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che, con Legge Regionale 8 novembre
1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R.
n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed
all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo
Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;
RILEVATO
- che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38,
si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione
sociale;
- che, nelle more dell’attuazione
della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art.
1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi,
limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal
competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini
previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme
parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a
norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;
PRESO ATTO
- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34
recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato
“A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo
allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali
soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R.
26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo,
riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della
Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i
rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività
in essere da parte degli stessi;
VISTA l’istanza
acquisita al prot. della Direzione n. RA/134204/DL33
del 23.05.2013, presentata dalla
Cooperativa sociale denominata “Alfachi Cooperativa
Sociale” con sede legale nel Comune di Chieti
concernente la richiesta di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all’istanza sopramenzionata ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo regionale;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa
sociale denominata “Alfachi Cooperativa Sociale” con
sede legale nel Comune di Chieti alla sezione “B” dell’Albo regionale;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia
della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio
e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1. prendere atto
- che, con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/134204/DL33 del
23.05.2013, presentata dalla Cooperativa
sociale denominata “Alfachi Cooperativa Sociale” con
sede legale nel Comune di Chieti, ha
inoltrato istanza di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “Alfachi Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di
Chieti alla sezione “B” dell’Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente
provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione,
per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art.
3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
dott.
Germano De Sanctis