IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Abrogazione
della L.R. n. 51/2012)
1. La legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione
disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione
dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” è abrogata.
Art.
2
(Abrogazione
di disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2012)
1. Il comma 1, dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi
regionali), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, limitatamente
al rifinanziamento della L.R. n. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R.
21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap
psicofisici che applicano il metodo “Doman”), è abrogato.
2. Il comma 2, dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale
6/2011), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
3. L’art. 44, (Costo massimo delle prestazioni), della l.r. 10
gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
4. Il comma 2, dell'art. 45 (Modifiche della legge regionale 31
luglio 2007, n. 32), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
5. L’art. 46, (Disposizioni in materia sanitaria), della l.r.
10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 luglio 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI
DEGLI ARTICOLI
42, 44, 45 E 46 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"
DELLA
LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 51
"Sospensione
disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art.
17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98"
COORDINATI
CON LA
LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16.07.2013, n. 21 "Abrogazione della L.R. 29
ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1
del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” e
abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2012)”"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art.
42
(Modifiche
alla legge regionale 6/2011)
1. Il comma 3 dell'articolo 10
della legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante "Misurazione e
valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali"
come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 24 è
sostituito dal seguente:
"3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, i
componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione; non possono, altresì, essere nominati:
a) Componenti dell'OIV della Giunta regionale
coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di
consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo
ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate;
b) componenti dell'OIV del Consiglio
coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di
consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio
regionale".
2. [Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, dopo l'articolo
12 è inserito l'articolo 12 bis:
"Art.
12 bis
(Misurazione
e valutazione delle prestazioni nelle Aziende USL regionali)
1. Le disposizioni di principio recate dalle norme della
presente legge si applicano, per quanto compatibili, anche alle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aree
del comparto del Servizio sanitario nazionale, definisce, con propria
deliberazione, linee generali di indirizzo per le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale ai fini dell'implementazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance del personale del Servizio sanitario regionale,
in conformità ai principi dei Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 e della
presente legge. Nell'ambito di tale attività di definizione delle linee
generali di indirizzo, da concludersi entro il 30 giugno 2012, dovranno essere
adeguatamente valorizzate le specificità e peculiarità del Servizio sanitario
regionale, con particolare riguardo alla definizione del numero delle fasce di
merito all'interno delle quali viene collocato il personale oggetto di
valutazione e alla necessità di contemperare, per quanto possibile, il nuovo
sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni con la metodologia della
negoziazione per budget già implementata presso le Aziende USL
regionali".]
Art.
44
(Costo
massimo delle prestazioni)
[1. Il contributo dovuto agli assistiti del SSN per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le visite specialistiche,
ancorché maggiorato della somma di € 10,00 (dieci), non può comunque superare
l'intero costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.]
Art.
45
(Modifiche
della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32)
1. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2, della legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante "Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" come modificata
dalla legge regionale 19/2009, la parola "fìsioterapista" è
soppressa.
2. [All'articolo 3, comma 5, lett. b), della legge regionale
32/2007 sono soppresse le seguenti parole "e per gli studi professionali
singoli e associati, mono e polispecialistici di cui al comma 2 dell'articolo 8
ter D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni".]
Art.
46
(Disposizioni
in materia sanitaria)
[1. Nelle more del riordino del fabbisogno sanitario per le
attività riabilitative, ex articolo 26 della L. 833/1978, fermo restando il
budget assegnato alla struttura privata provvisoriamente accreditata, è
possibile, nell'ambito della stessa AUSL, trasferire parte di esso presso sedi
già autorizzate e non accreditate della stessa struttura privata.]
L.R. 29 ottobre 2012, n. 51
Sospensione disposizioni di cui
alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma
4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
[Art. 1
(Sospensione disposizioni di
cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo" - Legge Finanziaria Regionale 2012)
1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali)
della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento
della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39:
Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che
applicano il metodo "Doman"), è sospeso sino alla conclusione del
piano di rientro.
2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale
6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla
conclusione del piano di rientro.
3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di
rientro.
4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di
rientro.
Art.
2
(Urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]