IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Abrogazione della L.R. n. 51/2012)

1.         La legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” è abrogata.

Art. 2

(Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2012)

1.         Il comma 1, dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, limitatamente al rifinanziamento della L.R. n. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo “Doman”), è abrogato.

2.         Il comma 2, dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

3.         L’art. 44, (Costo massimo delle prestazioni), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

4.         Il comma 2, dell'art. 45 (Modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

5.         L’art. 46, (Disposizioni in materia sanitaria), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 luglio 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 42, 44, 45 E 46 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 51

"Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16.07.2013, n. 21 "Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” e abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 10 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 6/2011)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante "Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali" come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 24 è sostituito dal seguente:

"3.        Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati:

a)         Componenti dell'OIV della Giunta regionale coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate;

b)         componenti dell'OIV del Consiglio coloro che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente, incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio regionale".

2.         [Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo 12 bis:

"Art. 12 bis

(Misurazione e valutazione delle prestazioni nelle Aziende USL regionali)

1.         Le disposizioni di principio recate dalle norme della presente legge si applicano, per quanto compatibili, anche alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

2.         La Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aree del comparto del Servizio sanitario nazionale, definisce, con propria deliberazione, linee generali di indirizzo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai fini dell'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Servizio sanitario regionale, in conformità ai principi dei Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 e della presente legge. Nell'ambito di tale attività di definizione delle linee generali di indirizzo, da concludersi entro il 30 giugno 2012, dovranno essere adeguatamente valorizzate le specificità e peculiarità del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo alla definizione del numero delle fasce di merito all'interno delle quali viene collocato il personale oggetto di valutazione e alla necessità di contemperare, per quanto possibile, il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget già implementata presso le Aziende USL regionali".]

Art. 44

(Costo massimo delle prestazioni)

[1.        Il contributo dovuto agli assistiti del SSN per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le visite specialistiche, ancorché maggiorato della somma di € 10,00 (dieci), non può comunque superare l'intero costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.]

Art. 45

(Modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32)

1.         Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" come modificata dalla legge regionale 19/2009, la parola "fìsioterapista" è soppressa.

2.         [All'articolo 3, comma 5, lett. b), della legge regionale 32/2007 sono soppresse le seguenti parole "e per gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni".]

Art. 46

(Disposizioni in materia sanitaria)

[1.        Nelle more del riordino del fabbisogno sanitario per le attività riabilitative, ex articolo 26 della L. 833/1978, fermo restando il budget assegnato alla struttura privata provvisoriamente accreditata, è possibile, nell'ambito della stessa AUSL, trasferire parte di esso presso sedi già autorizzate e non accreditate della stessa struttura privata.]

L.R. 29 ottobre 2012, n. 51

Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

[Art. 1

(Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo" - Legge Finanziaria Regionale 2012)

1.         Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

2.         Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

3.         L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

4.         L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

Art. 2

(Urgenza)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]