IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
alla L.R. 3/2013)
1. All’articolo 11, della legge regionale 10 gennaio 2013, n.
3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 –
bilancio pluriennale 2013-2015", le parole "323500 (U.P.B. 15.02.003)
e 321920 (U.P.B. 15.01.002)" sono soppresse.
2. All’articolo 15, comma 1, della L.R. 3/2013, le parole
"Euro 50.000.000,00" sono sostituite con le parole "Euro 59.000.000,00".
3. All’articolo 15, comma 5, primo periodo della L.R. 3/2013,
le parole "e quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14" sono
soppresse.
4. All’articolo 15, comma 6 della L.R. 3/2013, le parole
"e di cui agli artt. 13 e 14" sono soppresse.
5. Per l’attuazione di quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4,
al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le
variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel
"Prospetto di variazione" allegato alla presente legge (All. A).
Art.
2
(Modifica
all'art. 49 della L.R. 2/2013)
1. Al comma 1, dell’art. 49, della legge regionale 10 gennaio
2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)", le parole "30 giugno 2013" sono sostituite
dalle parole " 31 gennaio 2014".
2. Al comma 2, dell'art. 49, della L.R. 2/2013, le parole
"30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "31 gennaio
2014".
Art.
3
(Integrazione
alla L.R. 2/2013)
1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013), dopo l’articolo 28 è aggiunto il seguente:
"Art. 28 bis
(Fondo per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale – Articolo 16
bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il "Fondo unico
regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:
a) dalle risorse finanziarie trasferite
dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai
sensi dell’articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
b) dalle risorse finanziarie derivanti
dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli
accordi di programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;
c) dalle risorse proprie che la Regione
destina al medesimo scopo.
2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di
cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte
Spesa del bilancio di previsione per l’anno 2013, sono istituiti i seguenti
capitoli di bilancio:
a) capitolo di entrata 02.02.011 – 22510,
denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – Articolo 16
bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";
b) capitolo di entrata 04.01.001 –
41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai
trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di
programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 e del DPCM 16 novembre 2000";
c) capitolo di spesa 06.01.002 – 181510.1,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso
finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n.
95";
d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse
regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente
in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l’utilizzo del
"Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza
con gli atti della programmazione regionale in materia.
4. L’articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1,
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato."
Art.
4
(Sostituzione
dell’articolo 29 della L.R. 2/2013)
1. L’articolo 29, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2,
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013), è sostituito dal seguente:
"Art. 29
(Disposizioni in materia di
libera circolazione sul TPL)
1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22
dicembre 2005, n. 44, recante "Disposizioni in materia di libera
circolazione", dall’anno 2013 si applicano esclusivamente con riferimento
ai beneficiari elencati nelle lettere a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1,
della medesima legge regionale 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 2, della legge regionale
44/2005, sono sostituiti dai seguenti:
"1 bis. Le minori entrate
alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per
contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e
valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo
forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte
delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa
06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico
locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso
finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95".
1 ter. Per gli esercizi
successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di
cui all’articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2,
definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di
cui al comma 1 bis, prevedendo l’impiego di quota parte delle disponibilità
finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo
unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali"."
Art.
5
(Variazioni
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013
sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come
riportate nel "Prospetto di variazione di bilancio" allegato alla
presente legge (All. B).
Art.
6
(Sostituzione
della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013)
1. La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’articolo
7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del
bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato
3" della presente legge.
2. L'articolo 14 della L.R. 2/2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31
maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della
legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005
(decreto n. 15/2012))
1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul
capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037
denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012".
2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei
seguenti termini:
a) la somma di euro 1.290.000,00 sul
capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione
Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento
genetico del bestiame";
b) la somma di euro 949.941,63 sul
capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore
agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53".
3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere
utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata."
Art.
7
(Variazione
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale
2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di
cassa, riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge (All.
C).
Art.
8
(Ulteriori
modifiche alla L.R. 3/2013)
1. La denominazione del capitolo di spesa del bilancio
14.01.004 - 121540 "Contributo in favore delle Comunità Montane" è
sostituita dalla seguente: "Contributo in favore delle Comunità Montane e
sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti locali per la
ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15 sexies
L.R. 143/1997)".
Art.
9
(Modifiche
all'articolo 9 della L.R. 1/2011)
1. All'articolo 9, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2011), i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
Art.
10
(Modifica
all'art. 19 della L.R. 28/2011)
1. Dopo il comma 5 quater dell'art. 19 della L.R. 28/2011
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) è inserito il seguente comma:
"5 quinquies. Non è
necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001 (ex art. 13 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti
urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche
della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede
di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di
microzonazione sismica di livello 1."
Art.
11
(Modifiche
alla L.R. 141/1997)
1. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 15, della L.R.
141/1997 è inserita la seguente:
"b bis) ai Comuni che, pur
avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui
alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o
la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività
svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per
alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie
non superiore al 10% di detta concessione."
Art.
12
(Integrazione
all'art. 183 della L.R. 6/2005)
1. All'art. 183 "Contributi per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" della L.R. 6/2005
(Finanziaria regionale 2005), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. La Regione concede
contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni
Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e
manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.
2 ter. La Giunta regionale
provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle
manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2
bis.
2 quater. La copertura
finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota
parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un
massimo di € 20.000,00."
Art.
13
(Integrazione
alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56)
1. Dopo l'art. 22 della L.R. 56/1993 (Nuove norme in materia di
promozione culturale) è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22 bis
1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e
concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la
promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta
regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel
Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel
campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche."
Art.
14
(Interpretazione
autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della L.R.
71/2012)
1. Ai fini di una chiara applicazione della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del
personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per
il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale –
IPA) i commi 3 e 4, dell'art 2 sono interpretati, per la loro attuazione, come
segue: ai dirigenti che hanno superato i sette anni di incarico con funzioni da
direttore presso le ADSU, nel rispetto del principio di rotazione di cui
all'ordinamento vigente, è conferito un nuovo incarico dirigenziale ai sensi
della legge regionale n. 77 /1999 e s.m.i. prioritariamente presso
l'Amministrazione regionale.
2. La competente Direzione del personale della Giunta regionale
provvede ad espletare le procedure di mobilità per i posti in organico, con
incarico dirigenziale, resisi vacanti presso le ADSU interessate, nel rispetto
del contenimento della spesa di personale e secondo le disposizioni
dell'ordinamento vigente.
Art.
15
(Abrogazione
di disposizioni normative)
1. All’articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6
recante "Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e
della Pesca in Abruzzo", il comma 2 è abrogato.
2. Gli articoli 5 e 6, della legge regionale 24 aprile 2013, n.
10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011
(Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2
del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013-2015), n. 6 dell’11.3.2013 (Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del
17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti
delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di
nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative" sono
abrogati.
3. L’articolo 8, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10, è
abrogato.
4. L’articolo 2, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12
recante "Modifiche all’art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all’art. 3
della L.R. 10/2013, sostituzione dell’art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per
la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo
della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il
finanziamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA
Adriatico", è abrogato.
5. All’articolo 22, della legge regionale 23 agosto 2011, n.
35, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", il comma 3 è abrogato.
6. Il comma 3, dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio
2013, n. 12, è abrogato.
Art.
16
(Autorizzazione
anticipazione di liquidità ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla restituzione
di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Pagamenti dei debiti
degli enti locali", finalizza, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo
pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le
entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo
1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo fino a Euro
13.000.000,00.
2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura
finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 16.03.002 -
313320, da ridenominare "Rimborso quota capitale anticipazione di
liquidità dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35" e sul capitolo di spesa 16.01.002 - 311720, da ridenominare
"Interessi passivi su anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare
compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al
comma 2 per esigenze di gestione.
Art.
17
(Disposizioni
in materia di ATER)
1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le
ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni
istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di
edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di
funzionamento.
Art.
18
(Norme
in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso
umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.)
1. Le funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività di
distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas
medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. sono demandate alle Aziende
Sanitarie Locali che le esercitano mediante le Commissioni aziendali di cui
alla L.R. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. 72/1994 e s.m.i..
2. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Art.
19
(Liquidazione
coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo)
1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione
competente in materia di formazione e lavoro, è autorizzata ad erogare in
favore del Commissario Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo con sede in Pescara,
incaricato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 2011, n.
78, l’importo di Euro 191.021,84 a titolo di compenso, comprensivo di ogni
imposta ed onere, per l’attività di competenza.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione
regionale di cui al comma 1, è autorizzata a corrispondere al Commissario
Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo la somma massima di Euro 26.500,00 a titolo
di spese correlate all’attività di competenza.
3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati
nell’importo massimo di Euro 217.521,84 si provvede mediante le risorse
iscritte sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11.01.003 – 51622.1 da
denominare "Intervento regionale per il completamento della procedura di
liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo."
4. Per l’anno 2013, la Regione Abruzzo destina quota parte dei
rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e
96/97, per una quota massima pari ad Euro 217.521,84, al finanziamento delle
spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P.
Abruzzo.
5. Al bilancio di previsione per l’anno 2013, sono apportate le
seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 – 42201.1,
denominato "Entrate per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui
alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le
politiche del lavoro", è incrementato di Euro 217.521,84;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 11.01.003 – 51622.1,
denominato "Intervento regionale per il completamento della procedura di
liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo", è
incrementato di Euro 217.521,84."
Art.
20
(Disposizioni
finanziarie a sostegno del teatro di prosa)
1. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale
residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività
con uno stanziamento di Euro 30.000,00.
2. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 62436
"Interventi a favore del Teatro di prosa - legge regionale 11 febbraio
1999, n. 5", UPB 10.02.009, per un importo di euro 30.000,00, è destinato
al rifinanziamento degli interventi previsti dal comma 5, dell’articolo 12
(Definizione e finalità) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5
"Norme organiche sul teatro di prosa", per le finalità di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art.
21
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
allegati
Allegato A - Allegato B - Allegato 3 -
Allegato C
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 luglio 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA
LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16.07.2013, n. 20
"Modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e
ulteriori disposizioni normative"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normativa.it". I testi ivi presenti non
hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso
al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
***************
L.R. 17 dicembre 1997, n. 141
Norme per l'attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche
e ricreative.
Art.
15
(Norme
di salvaguardia)
1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.)
con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.),
approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o
all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i
Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di
salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia
Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le
prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le
norme del P. D. M. regionale;
b) ai Comuni che hanno adottato il Piano
Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere
stagionale o temporaneo per l’esercizio di attività ricreative, ovvero per lo
svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono
anche l’ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia.
Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e
sono senza diritto di insistenza. E’ consentita, previa autorizzazione, e nel
rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l’installazione
temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e
servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l’obbligo di
rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento,
stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire
le domande pervenute secondo quanto stabilito all’art. 37 del Codice della
Navigazione;
b-bis) ai Comuni che, pur
avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui
alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o
la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività
svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per
alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie
non superiore al 10% di detta concessione;
c) le prescrizioni di cui alla lettera b)
si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano
ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste;
c-bis) per l'anno 2013, i
comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in
concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il
regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali
marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e
ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e
per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una
specifica regolamentazione.
3. [Dalla data di entrata in vigore del P.D.M. e fino
all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo
le prescrizioni ed indicazioni del P.D.M., non possono essere rilasciate nuove
concessioni, con l’eccezione di cui al precedente comma 2, ed il Sindaco è
tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle
concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.D.M.]
(1)
(1) Comma abrogato dall’art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 29.
L.R. 8 febbraio 2005, n. 6
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).
Art.
183
(Contributi
per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili)
1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività
sportive in favore delle persone disabili nella considerazione che la pratica
delle stesse è un diritto alle pari opportunità, un servizio sociale ed un
elemento basilare di formazione psicofisica.
2. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato con
l'acronimo CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate, è
riconosciuta primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al
precedente comma 1.
2-bis. La Regione concede
contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni
Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e
manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.
2-ter. La Giunta regionale
provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle
manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2
bis.
2-quater. La copertura
finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota
parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un
massimo di € 20.000,00.
3. La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate
nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del
CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli
organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando
alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione
di persone diversamente abili alla pratica sportiva.
4. Gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di
medicina riabilitativa sono esclusi dai contributi.
5. Le domande per la concessione dei contributi devono essere
presentate dai soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica
Sportiva della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali,
sicurezza sociale e promozione sociale entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno, a pena di esclusione, corredate dì apposita relazione illustrativa dei programmi
e delle iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e
di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla
determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società sportive e
organismi, del parere favorevole dell'organo federale regionale Abruzzo del
CIP.
6. Per il primo anno di applicazione, le domande devono essere
presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2006.
7. La Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di
ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i
soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo
parere della competente Commissione Consiliare.
8. La copertura finanziaria del presente articolo è assicurata
tramite uno stanziamento pari ad € 80.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.003,
Cap. 91470 di nuova istituzione denominato: Contributi al CIP e alle società
sportive ad esso affiliate per la partecipazione di persone disabili alla
pratica sportiva.
9. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con
legge regionale di bilancio.
L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).
Art.
9
(Autorizzazione
anticipazione di cassa di cui all'art. 2, comma 98, L. 191/2009 e altre
finalizzazioni)
1. [La Regione Abruzzo, al fine di restituire quanto anticipato
dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 98 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)",
finalizza per un periodo pari a trenta anni, e comunque fino alla totale
estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'Imposta regionale sulla
benzina da autotrazione per un importo annuo di € 8.000.000,00 e dalla Tassa
automobilistica regionale per un importo annuo di € 5.000.000,00.]
2. [Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nel comma 1
sono iscritti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario
2011 i seguenti capitoli di nuova istituzione:
a) capitolo 313320 - UPB 16.03.002
denominato "Rimborso quota capitale anticipazione dello Stato per Piano di
rientro sanitario ex art. 2, comma 9, L.191/2009", con uno stanziamento,
di competenza e cassa, pari ad € 3.000.000,00;
b) capitolo 311720 - UPB 16.01.002
denominato "Interessi passivi su anticipazione dello Stato per Piano di
rientro sanitario ex art. 2, comma 9, L.191/2009", con uno stanziamento,
di competenza e cassa, pari ad € 10.000.000.00.]
3. [La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare
compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al
comma 2 per esigenze di gestione.]
4. Le entrate relative al rimborso dei mutui del fondo di
rotazione ex L.R. 9 gennaio 1997, n. 10 recante "Modifiche alla L.R. 30
marzo 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R.
18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai Consiglieri regionali)" iscritte al capitolo
di entrata 04.02.002 - 42202 del bilancio regionale per l'importo di €
3.300.000,00 sono finalizzate al finanziamento per l'esercizio finanziario 2011
degli interventi di spesa riportati nell'"Allegato 4".
5. Quota parte pari ad € 1.000.000,00 delle entrate relative ai
rimborsi derivanti dalle incentivazioni e agevolazioni di cui alle LL.RR. 10
luglio 1998, n. 55 (Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno
all'occupazione), 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo
sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori
dei Parchi nazionali, Regionale e delle Riserve naturali istituiti con legge
regionale) e 16 settembre 1997, n. 96 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22
dicembre 1995, n. 143 recante: "Interventi per la promozione di nuove
imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile") destinante al fondo
di rotazione per le politiche del lavoro iscritte al capitolo di entrata
04.02.002 - 42201 del bilancio regionale è finalizzata per l'esercizio finanziario
2011 al finanziamento degli interventi di spesa di cui al capitolo 13.01.003 -
71520 denominato "Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed
interventi in materia sociale e socio assistenziale - L.R. 17.12.1996 n. 135 e
L.R. 27.3.1998, n. 22".
6. Gli stanziamenti iscritti nella spesa di cui ai commi 4 e 5
possono essere utilizzati previo accertamento delle relative entrate.
Art.
65
(Fondo
regionale trasporti)
[1. È costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è
determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle
risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.
2. Il fondo, le cui risorse sono allocate in separati capitoli
di bilancio, è articolato nelle seguenti parti:
a) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle
agevolazioni tariffarie (cap./E 22011 - 23172; cap/S 181570 - 181565);
b) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi delle ex gestioni commissariali ed
oggetto dei contratti di servizio stipulati ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 8 del D.Lgs. 422/97 (cap./E 12618 - 22011; cap./S 181571 - 181001);
c) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali
servizi minimi, alle integrazioni tariffarie e agli oneri derivanti dalle
agevolazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dal pagamento della
buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9
settembre 1983, n. 62 (cap/E 12618 - 12622; cap/S 181511 - 181002 - 181003 -
181004 - 181565 - 181552);
d) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi alla gestione delle linee operaie ai sensi della L.R. 23 dicembre
1999, n. 143 (cap./E 12618 - 12622 cap./S 181511 - 181002 - 181003 - 181004);
e) parte destinata al pagamento degli
oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro del settore (cap./E 12618
cap./S 181511 - 181002 - 181003 - 181004);
f) parte destinata a far fronte agli
oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e
materiale rotabile (cap/E 23167 - 23173 - 23266 - 23267 - 43015 - 43016 - 43033
- 43055 - cap./S 181571 - 182002 - 182305 - 182351 - 182358 - 182423 - 182424 -
182426 - 182427 - 182428 - 182429 - 182439).
3. Nel fondo regionale confluiscono i ricavi derivanti dalle
dismissioni dei beni di proprietà trasferiti alla Regione a seguito degli
accordi di programma di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e del DPCM
16 novembre 2000 e nel rispetto di quanto ivi stabilito. A tal fine nel corso
dell'esercizio 2011 sono istituiti a cura della competente Direzione appositi
capitoli in entrata.
4. L'impiego del fondo, nel rispetto delle destinazioni
indicate nel presente articolo, è disposto dalla Giunta regionale sino alla
definizione della riforma del trasporto pubblico regionale e locale e al
riordino delle funzioni fra gli enti locali.
5. In sede di prima applicazione, a seguito della chiusura
delle operazioni connesse al Piano degli investimenti per il materiale rotabile
del trasporto pubblico locale, anno 2004, approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 1227/P del 26 novembre 2004, la quota rimanente del fondo di cui
alla predetta delibera, da reiscrivere sul capitolo 182428 UPB 06.02.001, pari
a €. 960.000,00, è destinata alla realizzazione di interventi diretti a
promuovere e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso iniziative
volte all'introduzione e al potenziamento delle apparecchiature tecnologiche e
informatiche a beneficio della rete dei servizi e dell'utenza nonché attraverso
progetti di trasporto con finalità sociali.
6. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile 2011 il piano
degli interventi di cui al comma 5 su proposta della Direzione regionale
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.]
L.R. 11 agosto 2011, n. 28
Norme per la riduzione del
rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in
zone sismiche.
Art.
19
(Disposizioni
transitorie)
1. Nelle more dell'istituzione dello Sportello Unico per
l'edilizia, le domande per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui
all'art. 8 e del deposito di cui all'art. 10, possono essere presentate
all'Ufficio comunale competente il quale opera con le medesime funzioni e
tempistiche attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.
2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR n.
380/2001.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le
disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso
quando:
a) è stato depositato il progetto
esecutivo riguardante le strutture presso il competente Sportello Unico per
l'edilizia;
b) è stata rilasciata l'autorizzazione
sismica o l'attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici provinciali
competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla
normativa previgente.
5. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli
strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello
studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a
comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici
particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni
convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti parziali sono
ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in
attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla
richiesta di parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001.
5-bis. Nelle more
dell'organizzazione funzionale degli Uffici competenti, al fine di consentire
l'espletamento delle funzioni di istruttoria, di conservazione e di
consultazione dei progetti di cui al Titolo III e di vigilanza e controllo di
cui al Titolo IV, è autorizzato l'affidamento del servizio a soggetti esterni
all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.
5-ter. Nelle more della
definizione delle disposizioni nazionali in materia di riordino delle Province,
ovvero qualora le stesse Amministrazioni provinciali dichiarino la non
disponibilità ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3,
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, alla data di cui al comma 1,
dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, tali funzioni sono esercitate
dalla Giunta regionale.
5-quater. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al Titolo III e al Titolo IV, al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui al comma 5 ter, la Giunta regionale provvede con propri
atti alla modifica delle disposizioni attuative della L.R. 72/1998.
5-quinquies. Non è necessaria l'acquisizione
del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13
della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non
comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia
edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione
generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di
livello 1.
L.R. 23 agosto 2011, n. 35
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.
Art.
22
Disposizioni per la contrazione
e il controllo della spesa pubblica
1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della
spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio
alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, le Direzioni competenti
per materia, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore,
sottopongono gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.
2. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di
compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme
Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.
3. [Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea, con il Fondo
per le Aree Sottoutilizzate, nonché ai programmi e progetti relativi alla
Sanità.]
L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art.
49
(Modifiche
alla L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 11
agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre
disposizioni regionali")
1. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 43/2011, le parole
"31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio
2014".
2. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 43/2011, le parole
"31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio
2014".
L.R. 10 gennaio 2013, n. 3
Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 -2015.
Art.
11
(Saldo
finanziario)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25 marzo 2002, n.
3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.053.840.000,00,
riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla
copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione
della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700
(U.P.B. 15.02.003), [323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002),] a
seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di
partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione
dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese
correnti, nonché dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate
riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla
presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit
sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni
precedenti a copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari.
Art.
15
(Risorse
perenti ed economie con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 25 marzo
2002, n. 3, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa,
del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato "Fondo per la
riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei
residui" con lo stanziamento per competenza di Euro 59.000.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 25 marzo
2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato "Fondo per
la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per
competenza di Euro 913.261.029,40.
3. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie
vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di Euro
77.738.970,60.
4. La somma di Euro 3.840.000,00 iscritta sul capitolo di spesa
12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui al precedente
articolo 11, è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.
5. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 [e
quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14], costituiscono le
riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari
complessivamente ad Euro 1.053.840.000,00. Tali stanziamenti sono coperti dal
saldo finanziario positivo di cui all'articolo 11.
6. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare
dai fondi di cui ai commi 1 e 2 [e di cui agli artt. 13 e 14], con propria
determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la
reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli
stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa.
L.R. 11 marzo 2013, n. 6
Misure urgenti per lo sviluppo
del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione
dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:
a) con le risorse iscritte nell'ambito del
capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria
pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito,
con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;
b) con le risorse iscritte sul capitolo di
spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R.
11.3.2013, n. 6" di euro 404.502,00.
2. [Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013
sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa
02.01.009 - 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti
passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del
personale" è ridotto di euro 404.502,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della
Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" è
incrementato di euro 404.502,00.]
L.R. 24 aprile 2013, n. 10
Modifiche alle leggi regionali
n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di
Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015),
n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in
materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni) e altre disposizioni normative.
Art.
5
(Finanziamento
al Comune di Avezzano per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica
2015")
[1. Per l'esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del
Comune di Avezzano come contributo alle spese per le "Celebrazioni
centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000,00.
2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:
a) il Cap. 321907 -02.01.009 denominato
"Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed
interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è diminuito di euro
10.000,00;
b) è istituito il nuovo capitolo di spesa
denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano -
Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015", per un importo pari a
euro 10.000,00.]
Art.
6
(Rifinanziamento
del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro
Lanciavicchio di Avezzano")
[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della
L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2012)", quantificati per l'anno 2013 in euro
70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB
10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del
Teatro Lanciavicchio di Avezzano" istituito dal comma 2 dell'articolo 31
della L.R. n. 1/2012.
2. Al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e di cassa:
a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato
"Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di
Avezzano" è in aumento di euro 70.000,00;
b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 "Oneri
derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi
passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro
70.000,00.]
Art.
8
(Variazioni
al bilancio di previsione 2013)
[1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013
sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come
riportate nel "Prospetto di variazione" allegato alla presente legge
Tabella 1.]
L.R. 28 maggio 2013, n. 12
Modifiche all'art. 7 della L.R.
15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3
della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta
Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del
CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del
Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.
Art.
2
(Integrazioni alla L.R.
24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29
dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo
Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge
Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6
dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e
della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre
disposizioni normative")
[1. Al comma 1, dell'articolo 3, della L.R. n. 10/2013, dopo le
parole "Allegato 3.1", è aggiunto il seguente periodo: "Gli
stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono
riferiti anche alle attività svolte nell'anno 2012.".]
Art.
7
(Contributo
al CIAPI e al COTIR)
1. All'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI, al fine di
sopperire a parte delle passività pregresse nonché per le funzioni di supporto
alle province, è concesso per il solo anno 2013 un contributo straordinario rispettivamente
di € 500.000,00 e € 50.000,00.
2. Al Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue
(COTIR) per l'esercizio finanziario 2013 è assegnata la somma complessiva di €
400.000,00 per le attività di ricerca e sperimentazione agraria ai sensi del
comma 3, dell'art. 2, della L.R. 53/1997.
3. [Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di
cassa:
a) in diminuzione del capitolo di spesa
02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive,
procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del
personale", per € 950.000,00;
b) in aumento del capitolo di spesa
11.01.003-51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per
il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di
esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e
servizi all'impiego - L.R. 2.11.1994, n. 74", per € 500.000,00;
c) in aumento del capitolo di spesa di
nuova istituzione nella U.P.B. 11.01.003 denominato "Contributo alla
Fondazione CIAPI per spese di funzionamento", per € 50.000,00;
d) in aumento del capitolo di spesa
07.02.011-102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agro
alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per € 400.000,00.]
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
(Servizi
ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.)
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale
governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato
S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti
diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani
di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e
comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali
governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e
comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle
ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali
sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,
rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti
accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti
e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex
gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a
soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al
demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi,
sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali
o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di
trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui
beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I
suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il
caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui
all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle
regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di
alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle
aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì
l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da
garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali,
l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di
gestione commissariale governativa.
4-bis. La gestione delle reti e
dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a
mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione
di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori
delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al
regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la
facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i
beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la
natura giuridica dei singoli beni.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma
e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma
2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a)
e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese
ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla
rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di
servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei
costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni
relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle
che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni
e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della
delega e sulle eventuali criticità.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla
copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente
articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto
degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e
delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni
possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie
dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già
in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario
nazionale.
Il testo dell'articolo 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
89
Parere
sugli strumenti urbanistici (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui
alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il
parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle
lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro
varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni
con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al
comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Il testo dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
16-bis
(Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale)
1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul
gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è
applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente
capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31
gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per
ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013,
443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal
2015;
b) risorse derivanti dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento
iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma
3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità
con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto
del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale
e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità
nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a
incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente
la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio più idonea, più
efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto
pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto
tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi
offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento
qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia
di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con
quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un
piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e
sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di
trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi
dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il
servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i
contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario,
con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno,
sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di
riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per
l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e
delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al
comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata,
è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60
per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite
sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera
e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione
a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto
pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse
regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale
all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso
Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema
informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di
servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a
finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del
presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al
comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle
società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.
Il testo dell'articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti
locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
3
Pagamenti dei debiti degli enti
del servizio sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di
liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a
valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire
l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati
antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza
e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari
regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale
e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci
"crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso
regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN
verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15
maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a
concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il
periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1,
lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti
nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini
dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto
definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le
regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo
di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni
delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo
2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini
dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al
netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano
le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il
tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di
liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente
articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del
responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31
maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma
2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di
liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure
amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre
2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già
attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di
cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte
regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale
del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla
riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31
dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti,
dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra
le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente,
e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle
risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse
assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui
al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere
debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per
i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito
contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di
erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un
periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non
adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento
dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il
tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:
dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni
contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal
responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di
cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento
regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale
- ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge
23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine
dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo
anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e
delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno,
destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per
le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati
contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni
e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di
cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia
e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato
a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi
del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a
valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le
somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con
riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera
b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine,
per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.
Il testo dell'articolo 12 della
legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
12
Definizione e finalità
1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e
di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla
base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con
concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze
teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza
triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un
progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo
minimo di apertura della sede teatrale.
2. La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune
interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati
di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo
non superiore a nove anni.
3. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene
conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle
Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di
riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della
particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.
4. La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale
per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa,
nella misura previamente definita, con propria deliberazione.
5. Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale,
un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i Comuni e le
Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le
attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti
culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.
Il testo dell'articolo 2 della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera
circolazione sul trasporto pubblico locale), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
Copertura finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente
legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o
per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato
dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte
nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.
1-bis. Le minori entrate alle
aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per
contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e
valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo
forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte
delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa
06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico
locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso
finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
1-ter. Per gli esercizi
successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di
cui all’articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2,
definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di
cui al comma 1 bis, prevedendo l’impiego di quota parte delle disponibilità
finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo
unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".
2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma
avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione
regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a
quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio
autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai
servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei
servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5
del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.
Il testo dell'articolo 65 della
legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
65
Fondo regionale trasporti
[1. È costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è
determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle
risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.
2. Il fondo, le cui risorse sono allocate in separati capitoli
di bilancio, è articolato nelle seguenti parti:
a) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni
tariffarie (cap./E 22011 - 23172; cap/S 181570 - 181565);
b) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi delle ex gestioni commissariali ed
oggetto dei contratti di servizio stipulati ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 8 del D.Lgs. 422/97 (cap./E 12618 - 22011; cap./S 181571 - 181001);
c) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali
servizi minimi, alle integrazioni tariffarie e agli oneri derivanti dalle
agevolazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dal pagamento della
buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9
settembre 1983, n. 62 (cap/E 12618 - 12622; cap/S 181511 - 181002 - 181003 -
181004 - 181565 - 181552);
d) parte destinata a far fronte agli oneri
relativi alla gestione delle linee operaie ai sensi della L.R. 23 dicembre
1999, n. 143 (cap./E 12618 - 12622 cap./S 181511 - 181002 - 181003 - 181004);
e) parte destinata al pagamento degli oneri
derivanti dai contratti collettivi di lavoro del settore (cap./E 12618 cap./S
181511 - 181002 - 181003 - 181004);
f) parte destinata a far fronte agli
oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e
materiale rotabile (cap/E 23167 - 23173 - 23266 - 23267 - 43015 - 43016 - 43033
- 43055 - cap./S 181571 - 182002 - 182305 - 182351 - 182358 - 182423 - 182424 -
182426 - 182427 - 182428 - 182429 - 182439).
3. Nel fondo regionale confluiscono i ricavi derivanti dalle
dismissioni dei beni di proprietà trasferiti alla Regione a seguito degli
accordi di programma di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e del DPCM
16 novembre 2000 e nel rispetto di quanto ivi stabilito. A tal fine nel corso
dell'esercizio 2011 sono istituiti a cura della competente Direzione appositi
capitoli in entrata.
4. L'impiego del fondo, nel rispetto delle destinazioni
indicate nel presente articolo, è disposto dalla Giunta regionale sino alla
definizione della riforma del trasporto pubblico regionale e locale e al
riordino delle funzioni fra gli enti locali.
5. In sede di prima applicazione, a seguito della chiusura
delle operazioni connesse al Piano degli investimenti per il materiale rotabile
del trasporto pubblico locale, anno 2004, approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 1227/P del 26 novembre 2004, la quota rimanente del fondo di cui
alla predetta delibera, da reiscrivere sul capitolo 182428 UPB 06.02.001, pari
a €. 960.000,00, è destinata alla realizzazione di interventi diretti a
promuovere e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso iniziative
volte all'introduzione e al potenziamento delle apparecchiature tecnologiche e
informatiche a beneficio della rete dei servizi e dell'utenza nonché attraverso
progetti di trasporto con finalità sociali.
6. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile 2011 il piano
degli interventi di cui al comma 5 su proposta della Direzione regionale
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.]
Il testo dell'articolo 2 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi
della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994
e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di
Cooperazione Territoriale - IPA), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Misure
di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla L.R. 91/1994)
1. L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91
(Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre
1991, n. 390) è sostituito dal seguente:
"Art. 19
(Dirigente)
1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali
per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un
Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui
incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le
responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio
regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla
data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il
limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche).
4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4
dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla
data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni,
tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le
modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.
5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento
dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente,
quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali
ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del
Personale".
6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da
qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il
Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono
svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso
nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso
di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella
qualifica.
7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma
6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al
dirigente".