IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il  D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 196 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO  l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “ omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

VISTA la L.R.  19/12/2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, art. 50;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTO il D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

VISTA la DGR 03.08.2007, n. 790 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente  n. 71 del 05/09/07;

VISTA la DGR n. 808 del 31.12.09 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto. “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 29/01/2010;  

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29.11.07 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

VISTA la D.G.R. n. 629 del 09/07/08 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 -  L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;

EVIDENZIATO che si fanno salve ulteriori ed eventuali disposizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/145 del 30.12.2011, avente per oggetto “Autorizzazione in via definitiva, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208, comma 15, all’esercizio di un impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, avente i seguenti identificativi: OM 15 SK 075F -  Matr. 99B12700T – Anno di costruzione 2002  - Attività R5, fase di cui all’ allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006”, intestata alla Ditta S.C. – Via Literni, 23, Casalbordino (CH).

VISTA la nota pervenuta dalla Ditta S.C. Srl datata 16.07.2012, acquisita al protocollo regionale al n. RA/167681 del 18.07.2012, con la quale si provvede alla trasmissione della documentazione concernente l’avvio della campagna di attività di recupero di rifiuti presso il sito della GENERALE PREFABBRICATI Spa, in Via Italia – Zona Industriale – di San salvo (CH);

DATO ATTO che alla predetta nota del 16.07.2012, la Ditta interessata ha allegato la seguente documentazione:

1.         copia della autorizzazione regionale n. DR4/145/30.12.2011;

2.         relazione tecnico-illustrativa della campagna di attività dell’impianto mobile;

3.         copia della misura camerale  prot. CEW/7997/2011/CCH0056 del 30.12.2011;

4.         atto di fideiussione n. A57/1202061 – AIRONE SPA MILANO;

5.         relazione tecnica di previsione di impatto acustico e relativa documentazione – 25.05.2012;

EVIDENZIATO che la suddetta campagna di attività, cosi come risulta nella relazione tecnico-illustrativa di cui sopra,  punto 14), ha per oggetto una attività di recupero con potenzialità giornaliera inferiore alle 10 tonnellate giornaliere, con conseguente esclusione dalle vigenti disposizioni normative in materia di valutazione di impatto ambientale, sebbene l’autorizzazione regionale indicata in oggetto abbia autorizzato un impianto mobile con potenzialità giornaliera pari a 100 tonnellate giorno, con un tempo effettivo di utilizzo massimo della macchina per n. 3 ore al giorno;

CONSIDERATO, pertanto, di limitare l’attività dell’impianto mobile, per la campagna in argomento, alle potenzialità fissate dalla Ditta interessata, facendo espresso divieto di modifica dei predetti limiti di potenzialità e orari, se non a condizione di assoggettare l’attività, per il sito predetto, alla procedura di  valutazione di impatto ambientale (VIA), previa comunicazione allo scrivente Servizio di interruzione di ogni attività di trattamento;

DATO ATTO che la Ditta S.C. di Casalbordino (CH), con nota datata 25.09.2012, acquisita al protocollo regionale in data 27.09.2012, n. RA/214402, ha precisato che la durata della campagna di attività, già indicata in mesi dodici dalla data di inizio attività, si caratterizza dalla utilizzazione dell’impianto di che trattasi limitatamente ai primi quindici giorni di ciascun mese computato e che, pertanto, è necessario che la Ditta interessata provveda ad integrare la documentazione inoltrata con una  comunicazione concernente  il giorno esatto di avvio delle attività di trattamento, su base quindicinale;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto ha trasmesso adeguate garanzie finanziare ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i., di cui alla polizza citata in premessa, che con separato provvedimento sarà restituita per accettazione ai sensi di legge; tenuto conto che la scadenza dell’atto di fideiussione è fissata al 16.07.2012,  e quindi in scadenza nel periodo previsto per l’esecuzione della campagna di attività, risulta necessario prescrivere sin d’ora la tempestiva produzione di una adeguata appendice contrattuale di proroga dei termini con riserva, in caso contrario, di provvedere alla adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;

PRESO ATTO  del contenuto del contratto d’appalto stipulato tra la Società GENERALE PREFABBRICATI spa con sede in Perugia e la Società S.C. Srl di casalbordino (CH) in data 10 giugno 2013, avente per oggetto la utilizzazione di un impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, cosi come identificato in premessa;

VISTO l’art. 189 “Catasto dei rifiuti “ e l’art. 190 “Registri di carico e scarico” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.., in quanto applicabili;

VISTO l’art. 188 - bis  “Controllo della tracciabilità dei rifiuti“ e l’art. 188 – ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)”, per quanto applicabili;

VISTO il D.M. 17.12.2009 recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, nonché il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”;

RILEVATO altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le condizioni e le prescrizioni riportate el provvedimento regionale n. DR4/145/30.12.2011;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

RILEVATO che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto inoltre salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia  di igiene e sicurezza del lavoro;

VISTA la L.R. 14.0.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1.         di PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., della comunicazione di avvio della campagna di attività della durata di n. 1 anno, a partire dal rilascio del presente provvedimento, dell’impianto mobile di trattamento autorizzato con D.D. n. DR4/145 del 30.12.2011, intestata a  S.C. Srl, Via Laterni 23, Casalbordino (CH), OM 15 SK 075F -  Matr. 99B12700T – Anno di costruzione 2002  - Attività R5, fase di cui all’ allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006;

2.         di PRESCRIVERE che la campagna di attività dell’impianto mobile di cui al precedente punto 1), da svolgersi  presso il sito di GENERALE PREFABBRICATI Spa in San Salvo (CH), Via Italia, Zona Industriale, è fissata inderogabilmente  ad una potenzialità giornaliera massima pari  a dieci tonnellate, per una attività massima giornaliera di esercizio di tre ore, per le fasi di gestione e per i CER indicati nel provvedimento autorizzativo regionale n. DR4/145/2012;

3.         di PRESCRIVERE che la Ditta beneficiaria provveda ad integrare la documentazione già inoltrata con una  comunicazione concernente  il giorno esatto di avvio delle attività di trattamento, su base quindicinale;

4.         di PRESCRIVERE che la Ditta beneficiaria provveda alla tempestiva produzione di una adeguata appendice contrattuale di proroga dei termini dell’atto di fideiussione n. A57/1202061, fissati al 16.07.2013, con riserva, in caso contrario, di provvedere alla adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;

5.         di RICHIAMARE la Ditta beneficiaria al pieno rispetto di  tutte le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti, nonché il pieno rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo regionale n. DR4/145/30.12.2011;

6.         di STABILIRE che nell’esecuzione della campagna di attività riferita al presente provvedimento, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla DGR n. 629 del 09/07/08;

7.         di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, altresì, eventuali diritti di terzi;

8.         di PRESCRIVERE il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 ”Istituzione  del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” e s.m.i., nonché al D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;

9.         di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

10.       di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di S. Salvo (CH), alla Provincia di Chieti, al Distretto sub-provinciale dell’ARTA di San Salvo/Vasto;

11.       di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali,  di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge,  alla ditta S.C. Srl, Via La treni 23, Casalbordino (CH);

12.       di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Seguono allegati

Relazione Tecnica