IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1996)

1.         Alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole:  "con l’esclusione della lett. c)" sono sostituite con le parole "con esclusione degli impianti dei  Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)."

2.         Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1996  sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell’Ente competente che mantiene la titolarità dell’intervento e dei risultati e l’obbligo di vigilanza e controllo sull’intervento:

a)         interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

b)         interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

c)         interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

d)         lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

e)         lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

f)          lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

g)         lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

h)         lavori di stabilizzazione delle pendici collinari.

1 ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi  di bonifica, gli stessi possono:

a)         realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.

1 quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a)         anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;

b)         provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;

c)         realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;

d)         effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite.  Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.

1 quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall’uomo attinenti alle opere di bonifica.

1 sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.".

3.         Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 36/1996 è abrogato.

Art. 2

(Oneri derivanti dalle nuove funzioni)

1.         Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla presente legge non possono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico dei consorziati.

2.         Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni medesime.

Art. 3

(Integrazione alla L.R. n. 36/1996)

1.         Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36 del 7.6.1996 è inserito il seguente articolo:

"Art. 12 bis

(Esecuzione e mantenimento delle opere minori)

1.         Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

2.         Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3.         Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4.         La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.

5.         Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6.         Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

7.         Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.".

Art. 4

(Riordino dei Consorzi di Bonifica)

1.         Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l’entrata in vigore della presente legge la stessa procedura deve essere adottata dagli attuali Consorzi.

Art. 5

(Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici))

1.         Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l’acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l’area interclusa, previo parere degli enti interessati, cessano i motivi di preclusione di cui all’articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni:

a)         per gli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

b)         per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d’acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d’acqua interessato dall’intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

Art. 6

(Proroga del termine di cui all’art. 8 della legge regionale 3.8.2011,  n. 25)

1.         Il termine di cui all’art. 8, comma 1, della legge regionale 3.8.2011,  n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è prorogato di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 luglio 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TEST0

DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36

"Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16.07.2013, n. 19

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 7 giugno 1996, n. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

Art. 11

Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1.         Fermo restando la competenza dell’Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all’art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all’art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:

a)         realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d’irrigazione;

b)         realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;

c)         manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;

d)         realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;

e)         realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

f)          attività di progettazione relativa alle opere  di cui alle precedenti con esclusione degli impianti dei  Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;

g)         ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell’Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane, nell’ambito delle rispettive competenze.

1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell’Ente competente che mantiene la titolarità dell’intervento e dei risultati e l’obbligo di vigilanza e controllo sull’intervento:

a)         interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

b)         interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

c)         interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

d)         lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

e)         lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

f)          lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

g)         lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

h)         lavori di stabilizzazione delle pendici collinari.

1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi  di bonifica, gli stessi possono:

a)         realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.

1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a)         anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;

b)         provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;

c)         realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;

d)         effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite.  Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.

1-quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall’uomo attinenti alle opere di bonifica.

1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.

2.         [Nella ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma precedente i consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il Direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione.]

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 53, 62, 75, 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 53

(Finalità)

1.         Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione,

2.         Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3.         Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art. 62

(Competenze degli enti locali e di altri soggetti)

1.         I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2.         Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

Art. 75

(Competenze)

1.         Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:

a)         lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;

b)         le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

2.         Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.

3.         Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

4.         Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5.         Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

6.         Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.

7.         Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

8.         Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.

9.         I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione

Art. 166

Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1.         I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2.         I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3.         Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4.         Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica

1.         Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.         Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa istruttoria di cui all’art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l’efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l’abrogazione.

3.         La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:

a)         della compatibilità dell’utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;

b)         della salvaguardia delle aree protette;

c)         della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;

d)         della salvaguardia delle priorità d’uso stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

e)         dell'individuazione del tratto del corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;

f)          dell'economicità dell’intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.

4.         Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.

5.         Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all’entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.

5-bis. Il disposto del comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi:

a)         per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 11 del R.D. 1775/193, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;

b)         per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.

Le domande di cui alle lett. a) e b) sono dichiarate sospese.

L'Autorità concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande dichiarate sospese che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1.

6.         All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all’esercizio 2007.

Il testo del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

(Omissis)

7.         La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

1.         La Direzione LL.PP., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.

2.         Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.

3.         Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.         Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all'ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell'atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell'ERSI.

5.         La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.

6.         Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.