IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
all’articolo 11 della l.r. 36/1996)
1. Alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 11, della legge
regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole: "con l’esclusione della lett. c)"
sono sostituite con le parole "con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille
abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico
integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno
esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme
in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)."
2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto
dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1
dell’articolo 11 della l.r. 36/1996 sono
aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Ai Consorzi di
Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti
ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte
dell’Ente competente che mantiene la titolarità dell’intervento e dei risultati
e l’obbligo di vigilanza e controllo sull’intervento:
a) interventi strutturali di
riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di
bonifica;
b) interventi di riqualificazione sulla
rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati,
previa stipula di accordo di programma o convenzione;
c) interventi finalizzati a prevenire
l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione
della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali
delle cave dismesse;
d) lavori di adeguamento e
ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed
interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
e) lavori di manutenzione del reticolo
idraulico a difesa dei centri abitati;
f) lavori di realizzazione di opere di
contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad
esclusione di quelli privati;
g) lavori di adeguamento delle
infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
h) lavori di stabilizzazione delle
pendici collinari.
1 ter. In materia di
affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei
Consorzi di bonifica, gli stessi
possono:
a) realizzare in concessione per lo Stato,
1 quater. In materia ambientale,
i Consorzi di bonifica possono:
a) anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni
di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della
utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e
della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;
b) provvedere, direttamente o su incarico
di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di
impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra
provenienza;
c) realizzare interventi di bonifica e di
recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti
competenti, nel rispetto della normativa vigente;
d) effettuare interventi di rimozione ed
eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di
servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su
tali aree incustodite. Tale servizio può
essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali
devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere
eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a
carico di questi.
1 quinquies.
1 sexies.
In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto
8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari
dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera
da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di
argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per
consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali
provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei
proprietari o fittuari.".
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 36/1996 è
abrogato.
Art.
2
(Oneri
derivanti dalle nuove funzioni)
1. Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla
presente legge non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico dei consorziati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento
delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie
di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni
medesime.
Art.
3
(Integrazione
alla L.R. n. 36/1996)
1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36 del 7.6.1996 è inserito il
seguente articolo:
"Art. 12 bis
(Esecuzione e mantenimento
delle opere minori)
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al
piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di
eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi
o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la
funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo
scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di
bonifica e irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro
competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio
di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri
a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma
2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli
stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche
comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della
riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la
manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di
programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle
opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui
ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi
aggiornamenti.
7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve
essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale
pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.".
Art.
4
(Riordino
dei Consorzi di Bonifica)
1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per
l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il
conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza
pubblica. Con l’entrata in vigore della presente legge la stessa procedura deve
essere adottata dagli attuali Consorzi.
Art.
5
(Piccoli impianti idroelettrici
di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione
dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici))
1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 6, comma 3, della direttiva
92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami
di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l’acqua
prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque
entro l’area interclusa, previo parere degli enti interessati, cessano i motivi
di preclusione di cui all’articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e
successive modifiche e integrazioni:
a) per gli impianti di cui all’articolo 4,
comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione
dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici);
b) per gli impianti di potenza nominale di
concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il
proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia
disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali,
relativi al corso d’acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da
soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di
attestare le portate del corso d’acqua interessato dall’intervento e predispone
una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di
dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la
ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di
durata delle portate stesse.
Art.
6
(Proroga
del termine di cui all’art. 8 della legge regionale 3.8.2011, n. 25)
1. Il termine di cui all’art. 8, comma 1, della legge regionale
3.8.2011, n. 25 (Disposizioni in materia
di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in
favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia
di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è prorogato di mesi
diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico
del Bilancio della Regione Abruzzo.
Art.
8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 luglio 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TEST0
DELL'ARTICOLO
11 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36
"Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica"
COORDINATO
CON
"Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e
altre disposizioni normative"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
******************
L.R. 7 giugno 1996, n. 36
Adeguamento funzionale,
riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.
Art.
11
Funzioni
dei Consorzi di bonifica.
1. Fermo restando la competenza dell’Autorità di Bacino in
materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e
della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all’art.
15 della legge n. 142 del
a) realizzazione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica e d’irrigazione;
b) realizzazione, manutenzione di strade,
acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) manutenzione e gestione di impianti di
depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o
società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
d) realizzazione, manutenzione e gestione
di impianti di produzione di energia;
e) realizzazione di opere finalizzate alla
manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali
mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
f) attività di progettazione relativa
alle opere di cui alle precedenti con
esclusione degli impianti dei Comuni con
popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla
gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino
a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1,
comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della
Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso
ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in
organico di professionalità adeguata;
g) ogni altro compito connesso e
funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia
espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione,
dell’Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane,
nell’ambito delle rispettive competenze.
1-bis.
Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere
attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico
intervento da parte dell’Ente competente che mantiene la titolarità
dell’intervento e dei risultati e l’obbligo di vigilanza e controllo
sull’intervento:
a) interventi strutturali di
riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di
bonifica;
b) interventi di riqualificazione sulla
rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati,
previa stipula di accordo di programma o convenzione;
c) interventi finalizzati a prevenire
l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione
della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali
delle cave dismesse;
d) lavori di adeguamento e
ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed
interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
e) lavori di manutenzione del reticolo
idraulico a difesa dei centri abitati;
f) lavori di realizzazione di opere di
contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad
esclusione di quelli privati;
g) lavori di adeguamento delle infrastrutture
idrauliche al territorio urbano;
h) lavori di stabilizzazione delle pendici
collinari.
1-ter. In materia di
affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei
Consorzi di bonifica, gli stessi
possono:
a) realizzare in concessione per lo Stato,
1-quater. In materia
ambientale, i Consorzi di bonifica possono:
a) anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni
di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della
utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e
della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;
b) provvedere, direttamente o su incarico
di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di
impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
c) realizzare interventi di bonifica e di
recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti
competenti, nel rispetto della normativa vigente;
d) effettuare interventi di rimozione ed
eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di
servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su
tali aree incustodite. Tale servizio può
essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali
devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere
eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a
carico di questi.
1-quinquies.
1-sexies. In deroga a quanto
previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n.
368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i
proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi
nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e
piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di
terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la
manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti
dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.
2. [Nella ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma
precedente i consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di
economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il Direttore assumono
responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione.]
****************
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 53, 62,
75, 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
53
(Finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di
dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione,
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la
pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo,
di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla
loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto
speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di
irrigazione.
Art.
62
(Competenze
degli enti locali e di altri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le
comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel
distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni
singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema
delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Art.
75
(Competenze)
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente
sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso
spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in
materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano
le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,
pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza
ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione
sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza
previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in
materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché
quanto disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della
parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio previa intesa con
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede
alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare
attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti
in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del
presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento
tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto,
nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le
parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in
particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di
tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di
cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti
nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione
di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di
strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della
Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze
adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi
coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque
anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua e della fitodepurazione
Art.
166
Usi
delle acque irrigue e di bonifica.
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente
scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue,
gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di
bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto
delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque
siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione
di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.
Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i
consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di
acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui
al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle
disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n.
368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità
delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto,
chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e
compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura,
deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata
di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di
versamento.
Il testo dell'articolo 8 della
legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
Programmazione
risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica
1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle
acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30
(trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla
predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve
essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi,
Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le
concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata
l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a termini dell’articolo
13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i..
Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di
derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato
emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano
ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi
decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio
di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa istruttoria di cui all’art.
49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara
l’efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara
l’abrogazione.
3.
a) della compatibilità dell’utilizzo
dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna
dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;
b) della salvaguardia delle aree protette;
c) della presenza negli alvei sottesi del
deflusso minimo vitale;
d) della salvaguardia delle priorità d’uso
stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;
e) dell'individuazione del tratto del
corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di
quelle di restituzione;
f) dell'economicità dell’intervento per
la costruzione delle centrali idroelettriche.
4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in
materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con
potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5. Le domande di derivazioni presentate alla data e
successivamente all’entrata in vigore della presente legge e fino
all’approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del
medesimo comma 1, non più procedibili.
5-bis. Il disposto del comma 5
del presente articolo non si applica ai seguenti casi:
a) per le domande di derivazione idroelettrica per le quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il
disciplinare di cui all'art. 11 del R.D. 1775/193, ancorché non sia stato
emesso il provvedimento di concessione;
b) per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la
costruzione di più centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso
d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali
delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.
Le domande di cui alle lett. a)
e b) sono dichiarate sospese.
L'Autorità concedente, con
provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande dichiarate
sospese che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in
cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1.
6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo
si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402
dello stato di previsione del bilancio relativo all’esercizio 2007.
Il testo del comma 7
dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di
Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
Norme
in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
(Omissis)
7.
(Omissis)
Il testo dell'articolo 8 della
legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con
istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del
territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi
relativi alle utenze di acque pubbliche), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
Regolarizzazione
delle utenze ad uso potabile
1.
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata
non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a
derivare, previa pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8
del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a
cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al
25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello
stato dei luoghi di captazione e adduzione.
3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100
litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla
pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto
definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3,
5.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate
provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n.
3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.