IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Normativa di
riferimento
Art. 3 - Ambito di applicazione
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE
DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I - Classificazione delle
opere di sbarramento e valutazione dei rischi
Art. 4 - Classificazione di
dighe e traverse
Art. 5 - Valutazione e
classificazione del rischio
Art. 6 - Censimento dighe e
valutazione del rischio
Art. 7 - Commissione tecnica
CAPO II - Norme generali di
organizzazione dei servizi
Art. 8 - Individuazione delle
competenze della Regione e delle Province
Art. 9 - Competenze del
Servizio Dighe
Art. 10 - Attività di vigilanza
TITOLO III
NORME GENERALI PER
CAPO I - Nuovi invasi che
utilizzano acque pubbliche
Art. 11 - Procedura di
autorizzazione
CAPO II – Nuovi invasi che
utilizzano acque di cui al comma 3, dell’art. 1 del D.P.R. 18.2.1999, n. 238,
concernete "Regolamento recante norme per l’attuazione di talune
disposizioni della legge 5.1.1994, n.
Art. 12 - Procedura di
autorizzazione
CAPO III - Norme comuni
Art. 13 - Documentazione
ridotta
Art. 14 - Disciplinare di
costruzione
Art. 15 - Progetti di variante
e di manutenzione straordinaria
Art. 16 - Sorveglianza sui
lavori
Art. 17 - Collaudo
Art. 18 - Autorizzazione
all'invaso
Art. 19 - Dismissione ed
intervento di ripristino ambientale
TITOLO IV
INVASI ESISTENTI
Art. 20 - Regolarizzazione
delle opere
Art. 21 - Definizione dei casi
possibili
Art. 22 - Procedure per
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio
Art. 23 - Autorizzazione alla
prosecuzione dell'esercizio
TITOLO V
ESERCIZIO E VIGILANZA
Art. 24 - Esercizio e vigilanza
Art. 25 - Disciplinare di
esercizio
Art. 26 - Trasmissione dati
TITOLO VI
OPERAZIONI DI SVASO,
SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE
CAPO I - Disposizioni comuni
Art. 27 - Ambito di
applicazione e finalità
Art. 28 - Definizioni
CAPO II - Procedimento di
approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo degli invasi
Art. 29 - Approvazione del
progetto di gestione
CAPO III - Operazioni soggette
alla disciplina regionale
Art. 30 - Esenzione
dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione
Art. 31 - Presentazione e
contenuti del progetto di gestione
Art. 32 - Contenuti del
progetto di gestione semplificato
Art. 33 - Casi particolari
Art. 34 - Coordinamento delle
operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale
CAPO IV – Norme afferenti alla
gestione
Art. 35 - Realizzazione di
interventi antropici in prossimità di dighe e invasi
Art. 36 - Trasferimento di
gestione
Art. 37 - Documento di
protezione civile
Art. 38 - Piano di laminazione
Art. 39 - Designazione
responsabile sicurezza
Art. 40 - Norma transitoria
TITOLO VII
CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI
COMPETENZA REGIONALE
Art. 41 Catasto Sbarramenti
Art. 42 Accesso al Catasto
degli Sbarramenti
TITOLO VIII
SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI
Art. 43 Spese di istruttoria
Art. 44 Sanzioni
Art. 45 Accertamento e
contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie
TITOLO IX
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E
FINALI
Art. 46 Norme applicabili ai
procedimenti avviati
Art. 47 Norme statali
disapplicate
Art. 48 Aggiornamento allegati,
predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale
Art. 49 Direttive tecniche e
circolari
Art. 50 Norma finanziaria
Art. 51 Entrata in vigore
ALLEGATI:
- ALLEGATO "A" - Circolari e direttive tecniche
emanate dai competenti organi
- ALLEGATO "B" - Contenuti del progetto esecutivo;
- ALLEGATO "C" - Contenuto del progetto
preliminare;
- ALLEGATO "D" - Documentazione ridotta;
- ALLEGATO "E" - Documentazione da allegare alla
richiesta di prosecuzione esercizio;
- ALLEGATO "F" - Modalità e prescrizione per le
operazioni di svaso, sfangamento e spurgo;
- ALLEGATO "G" - Caratterizzazione preliminare delle
acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la
costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi
d’acqua e dei relativi invasi nel territorio della Regione Abruzzo, ivi
comprese le traverse e le paratoie di derivazione e regolazione dei flussi
idrici, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 8 agosto 1994, n.
507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni nella
legge 21 ottobre 1994 n. 584 e nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) allo scopo di
assicurare il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza e di prevenzione
dei rischi da calamità alluvionali connessi al comportamento dei corpi di
intercettazione della corrente idrica e alla delicatezza del contesto
ambientale nel quale sbarramenti ed invasi sono inseriti.
2. La presente legge disciplina, altresì, le competenze e le
funzioni dei servizi tecnici deputati a trattare la materia di cui al comma 1,
delle leggi nello stesso comma citate, nonché della legge regionale 12 agosto
1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2003)), al fine di dare speditezza ed efficacia
all’azione amministrativa degli Enti preposti.
3. La presente legge detta, infine, le disposizioni riguardanti
i tempi procedimentali connessi alle istanze di autorizzazione alla costruzione
degli sbarramenti di ritenuta ed alle operazioni di vigilanza e controllo,
oltre alle disposizioni inerenti la redazione di particolari elaborati che
vanno ad integrare la documentazione da allegare alle varie istanze, necessari
a ridurre ulteriormente le possibilità di rischio.
Art.
2
(Normativa
di riferimento)
1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato
alle Regioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di invasi, in attuazione
del D.Lgs. 112/98,
a) del D.L. 507/94 convertito dalla L.
584/94;
b) del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363
(Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione
e l'esercizio delle dighe di ritenuta);
c) del D.M. dei Lavori Pubblici 24 marzo
1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di
sbarramento);
d) delle disposizioni riguardanti i
sistemi di studio dell’onda di piena, segnalazione di pericolo, allarme ed
emergenza, prescritte, oltre che nel D.M. di cui al punto c), nelle circolari
di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato "A" della presente legge.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono,
altresì, ritenute essenziali le indicazioni per la mappatura delle aree a
rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad
ipotetico collasso delle dighe contenute nelle circolari di cui ai punti 4 e 5
dell’allegato "A" della presente legge.
Art.
3
(Ambito
di applicazione)
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge
tutte le attività degli impianti coinvolti nelle operazioni di ritenuta e di
rilascio idrici, nonché le modifiche riguardanti le attività e le opere stesse
di ritenuta, le verifiche sugli impianti e la manutenzione di questi ultimi.
2. Nel rispetto dell’art. 1, del D.L. 507/1994, convertito
dalla L. 584/1994, la competenza regionale è limitata alle opere, di cui
all’art. 1, comma 1, aventi altezza inferiore a 15 metri per quanto riguarda
gli sbarramenti e volume minore ad 1 milione di metri cubi per quanto riguarda
gli invasi.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente
legge:
a) i laghetti totalmente interrati sotto
il piano di campagna;
b) le vasche ed i serbatoi non costituenti
fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;
c) le opere di regimazione di fiumi e
torrenti prive di funzioni di ritenuta quali arginature, briglie, soglie di
fondo e opere trasversali, ivi compresi gli invasi al servizio di attività
minerarie, ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione
e regolazione in alveo, intendendo per traversa con organi meccanici di
intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale
finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al
corso d'acqua è prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici.
4. Ai fini della disciplina dettata dalla presente legge,
l’altezza della diga e il volume di invaso sono determinati secondo quanto
stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/1994
e dalla circolare di cui al punto 6 dell’allegato "A" alla presente
legge.
5. Per gli sbarramenti connessi alla laminazione delle piene di
casse di espansione, come definite dalla circolare di cui al punto 5
dell’allegato "A" alla presente legge, ivi comprese le relative opere
connesse, non disciplinate dalla presente legge in quanto soggette
esclusivamente alla disciplina di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo
Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie), i Servizi Dighe competenti, individuati ai sensi dell’art. 8, comma
2 della presente legge, esprimono il relativo parere in sede di conferenza di
servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi).
6. Deroghe alle disposizioni contenute nella presente legge
possono essere previste in relazione alle caratteristiche dello sbarramento ed
al grado di rischio connesso.
7. Per le finalità di cui al comma 6,
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE
DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I
Classificazione delle opere di
sbarramento e valutazione dei rischi
Art.
4
(Classificazione
di dighe e traverse)
1. Le opere di cui al comma 1, dell’articolo 1, sono suddivise
nelle seguenti tipologie e classi:
a) TIPOLOGIA D (invasi e piccole dighe):
1)
Classe A:
1.1)
sottoclasse A1: sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che
determinano un volume di invaso inferiore a 10.000 metri cubi;
1.2)
sottoclasse A2: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso
fino a 30.000 metri cubi;
2) Classe
B: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso compreso tra
30.000 e 100.000 metri cubi;
3)
Classe C: sbarramenti con altezza superiore a 10 metri e fino a 15 metri o con
volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1 milione di metri
cubi;
b) TIPOLOGIA L (sbarramenti per la
laminazione delle piene):
1)
Classe A: sbarramenti con altezza fino a 5 metri a servizio degli invasi
temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in
derivazione con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
2)
Classe B: sbarramenti con altezza fino a 15 metri di altezza a servizio degli
invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette
o in derivazione fino a 1 milione di metri cubi.
c) TIPOLOGIA T (Traverse e paratoie):
1) Classe A: paratoie, traverse fisse
derivanti o con canale derivatore separato, fino a 10 metri di altezza;
2) Classe B: traverse fisse da
3) Classe C: traverse mobili con pile
fisse;
4) Classe D: traverse mobili senza pile a
piccoli elementi mobili;
5) Classe E: traverse mobili senza pile a
grandi elementi abbattibili.
Art.
5
(Valutazione
e classificazione del rischio)
1. La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del
rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica
delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area
interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base
anche di quanto proposto nella circolare di cui al punto 7 dell’allegato
"A". Lo sbarramento viene inquadrato, attraverso il calcolo del
rischio potenziale, in apposita classe di rischio.
2. La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente
articolo è disposta con circolare dell’Assessore regionale delegato in materia
di lavori pubblici su proposta della Direzione regionale competente.
3. Per le valutazioni speditive da utilizzare nell’iter
procedurale di autorizzazione degli invasi sia esistenti che di nuova
costruzione, viene definito rischio intrinseco quello valutato tenendo presente
il livello e la tipologia di antropizzazione del territorio a valle dello
sbarramento o nei dintorni dell’invaso.
4. Vengono individuate tre classi di rischio:
a) basso, se, a seguito del collasso dello
sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde, da parte
del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano
perdite trascurabili sotto l’aspetto ambientale ed economico nelle aree a valle
o adiacenti. La perdita di vite umane è considerata improbabile;
b) moderato, se, a seguito del collasso
dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde da
parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano
apprezzabili alterazioni dell’assetto ambientale o perdite economiche con danni
a strutture abitative, commerciali o industriali, servizi pubblici o
infrastrutture, nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è da
ritenersi improbabile. Il rischio è anche da considerarsi moderato, se nelle
opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la
presenza di scarichi di fondo che attraversano il corpo diga realizzata in
terra, l’errato dimensionamento di essi, la mancanza di manutenzione dello
sbarramento o delle sponde, soprattutto per quelli in materiale sciolto;
c) elevato, se, a seguito del collasso
dello sbarramento o di tracimazione accidentale di un volume imprevedibile di
acqua, nelle aree a valle o adiacenti, risultano perdite di vite umane e
rilevanti danni ambientali od economici, con coinvolgimento di manufatti di un
certo rilievo (strade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, elettrodotti),
agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze. Il rischio è
anche da considerarsi elevato se nelle opere esistenti sono rilevabili una o
più delle seguenti circostanze: la presenza di infiltrazioni o sifonamenti nel
corpo diga o nelle sponde, una situazione geologica a rischio accertato di
frane a monte dello sbarramento o lungo i versanti dell’invaso, l’assenza di
organi di scarico, l’insufficiente dimensionamento dello sbarramento, ovvero
delle sponde lacuali, a fronte di elevate portate di piena, la presenza di
palesi cedimenti nelle opere di ritenuta.
Art.
6
(Censimento
dighe e valutazione del rischio)
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge
2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge è disciplinata dall’art. 20.
3. L’analisi del rischio globale connesso con l’opera,
effettuata a cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal gestore,
viene effettuata mediante la verifica delle dimensioni del bacino, dell’altezza
del corpo diga, delle sponde lacuali, nonché della tipologia di alimentazione,
dell’area interessata dallo sbarramento e della sensibilità al rischio delle
zone a valle o circostanti.
4. L’area da investigare, nella valutazione del rischio, a
valle dello sbarramento, non deve risultare inferiore a quella relativa alla
distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: D = V/104, dove D viene
espressa in chilometri e V, che rappresenta il volume di massimo invaso, in
metri cubi.
5. Per le traverse, l’analisi va effettuata anche a monte dello
sbarramento considerando al posto dell’invaso il volume di massimo rigurgito.
6. Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma
1, i Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le schede di cui
allo stesso comma 1, dei laghi non ottenuti da sbarramento e delle vasche di
raccolta d’acqua, non soggetti alla disciplina della presente legge, a
qualsiasi scopo adibiti. Per le finalità indicate all’art. 41 i Comuni, nei 90
giorni successivi al termine di cui al presente comma, trasmettono le relative
schede di censimento al Servizio Dighe della Provincia competente per
territorio ed al Servizio Dighe della Direzione regionale competente
individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente
comma, realizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge,
le relative schede sono trasmesse agli Enti sopra menzionati con cadenza
trimestrale.
Art.
7
(Commissione
tecnica)
1. È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti
regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal
Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai
sensi dell’art. 8, comma
2.
3.
4.
5. In particolare,
6. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra
tra le competenze delle strutture partecipanti.
CAPO II
Norme generali di
organizzazione dei servizi
Art.
8
(Individuazione
delle competenze della Regione e delle Province)
1. Ai fini dell’individuazione delle funzioni amministrative
delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli
invasi idrici, di cui al comma 1, dell’art. 1, si rimanda all’art. 7 della L.R.
72/1998, all’art. 23 della L.R. 81/1998 e all’art. 94, comma 3 quinquies, della
L.R. 7/2003.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, concernenti la
costruzione di opere di sbarramento dei corsi d’acqua e la gestione di quelle
esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza inferiore a 15 metri e determinanti
invasi di volume minore ad 1 milione di metri cubi, nonchè il collaudo delle
stesse e la vigilanza sul relativo esercizio, così come delineate dall’art. 1
della L. 584/1994, sono espletate dalle strutture Provinciali e Regionali
competenti in materia di dighe, di seguito denominate "Servizio
Dighe".
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le
funzioni di competenza regionale vengono espletate dal Servizio del Genio
Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge
4. Per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua che costituiscono confine provinciale
e degli invasi che interessano il territorio interprovinciale, le competenze
amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia nel
cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior parte, le opere di
captazione, d’intesa con
5. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 4,
6. Nel caso di mancata stipula dell’intesa nel termine
perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti
della domanda, la stessa istanza è rimessa al Servizio Dighe regionale che
provvede all’individuazione della Provincia competente entro i successivi
trenta giorni.
Art.
9
(Competenze
del Servizio Dighe)
1. Il Servizio Dighe competente esprime parere, ai sensi del
D.P.R. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del
Ministero dell’Ambiente 30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto di
gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152), nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo
D.Lgs. ai fini dell’approvazione del progetto di gestione delle dighe di cui
all’art. 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da
parte della Struttura regionale preposta alla gestione del Piano Tutela Acque
(PTA). I progetti di gestione vengono esaminati dalla Conferenza dei Servizi di
cui all’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla citata Struttura regionale competente
alla sua approvazione.
2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con
3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di
orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l’istruttoria e la
vigilanza di tutte le opere definite dall’art.
4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti
autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione
di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonché le operazioni connesse
al collaudo delle stesse.
5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresì:
a) all’autorizzazione all’inizio della
costruzione dello sbarramento;
b) all’autorizzazione, previo parere della
commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare
l’autorizzazione o variare le modalità di esercizio per manifestazioni che
facciano dubitare della stabilità delle opere o per riportare il grado di
sicurezza entro i limiti regolamentari;
c) all’approvazione, prima dell’inizio dei
lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonché,
successivamente, di quello per l’esercizio e la manutenzione prescritte dalla
circolare di cui al punto 4 dell’allegato "A";
d) alla trasmissione all’Autorità di
Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione
inerente all’individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al
comma 4, lett. c), dell’art. 5.
6. Il Servizio Dighe competente collabora con l’Autorità di
Bacino competente e
7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti
previsti al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 11/1999.
8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio
Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell’allegato
"A".
9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le
operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonché al
contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di
somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e
di protezione civile.
Art.
10
(Attività
di vigilanza)
1. E’ affidata al Servizio Dighe competente la vigilanza in
fase di costruzione dell'opera di sbarramento secondo le modalità dettate
dall’art. 16.
2. La verifica e la vigilanza in corso di esercizio, di norma,
è effettuata secondo le procedure dettate dall’art. 24.
TITOLO III
NORME GENERALI PER
CAPO I
Nuovi invasi che utilizzano
acque pubbliche
Art.
11
(Procedura
di autorizzazione)
1. Il concessionario della derivazione d’acqua assentita ai
sensi dell’art. 38 del Regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti
di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque
reflue e di ricerche di acque sotterranee" approvato con D.P.G.R.
13.8.2007, n. 3, presenta istanza di autorizzazione, entro il termine
prescritto nel Disciplinare allegato all’atto di concessione, al Servizio Dighe
competente, allegando, oltre all’atto di concessione con relativo disciplinare,
il progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti progettuali sono specificati
nell’allegato "B", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle
spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).
2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione e
alle direttive tecniche di settore emanata dallo Stato come elencato al comma 1
dell'art. 2.
3. Il progetto esecutivo è sottoscritto dal proprietario e
dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la
funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto
effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
4. Il Servizio Dighe competente, previa comunicazione del
nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990, accerta la completezza della documentazione progettuale e
motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi, assegnando un termine
perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 60, salvo la
concessione su richiesta di ulteriore proroga non superiore a 30 giorni.
5. Il progetto è esaminato dal Servizio Dighe competente in
materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di
disciplinare di costruzione.
6. Il Servizio Dighe competente convoca una conferenza dei
servizi, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei
vari interessi pubblici coinvolti, qualora precedentemente non trattati nella
conferenza indetta ai sensi dell’art. 19 del regolamento regionale di cui al comma
1 del presente articolo, ovvero successivamente intervenuti, solo in relazione
alle opere di sbarramento. In caso di esame positivo del progetto esecutivo,
previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere,
il progetto è approvato con determinazione dirigenziale, della quale il
progetto esecutivo ed il suddetto disciplinare costituiscono parte integrante e
sostanziale.
7. Per le opere da assoggettare a valutazione di impatto
ambientale ovvero a valutazione di incidenza prevista dalla normativa di cui
alla parte II del D.Lgs. 152/2006, si applicano le procedure e le modalità
previste dall’art. 44 del D.P.G.R. 3/2007.
CAPO II
Nuovi invasi che utilizzano
acque di cui al comma 3, dell’art. 1, del D.P.R. 18.2.1999, n. 238, concernente
"Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della
legge 5.1.1994, n.
Art.
12
(Procedura
di autorizzazione)
1. Al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento
della presentazione del progetto esecutivo di cui all’allegato "B", i
necessari atti di consenso, il richiedente la costruzione dell’invaso delle
acque per l’utilizzo delle quali non è richiesta alcuna autorizzazione o
concessione ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 3/2007, può avvalersi della
facoltà di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, allegando il progetto i cui
contenuti progettuali sono riportati nell’allegato "C", nonché
l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui
all’art. 43, comma 1, lett. a).
2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione
tecnica di cui al comma 2 dell’art. 11.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
autorizzazione, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei
servizi di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, se la documentazione risulta
completa; se la documentazione deve essere completata oppure regolarizzata,
entro lo stesso termine, decorrente dalla data di ricevimento della medesima,
ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro un termine perentorio e
prestabilito, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni.
4. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione
si applicano le procedure di cui al comma 4 dell’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.
5. Se, sulla base della documentazione presentata, non emergono
elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto, le
amministrazioni partecipanti indicano entro 45 giorni dalla data della
conferenza dei servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.
6. In alternativa a quanto disposto al comma 1, il richiedente
allega all'istanza di costruzione dell’invaso il progetto esecutivo di cui
all’Allegato "B".
7. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il progetto
esecutivo, con proprio atto provvede:
a) alla trasmissione del progetto
esecutivo alle amministrazioni competenti;
b) alla convocazione della conferenza dei
servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. 241/1990;
c) alla pubblicazione, nell’Albo Pretorio
del Comune ove insistono le opere in progetto, del provvedimento medesimo
contenente le seguenti informazioni:
1) l’Autorità Concedente;
2) l’oggetto del procedimento;
3) il Servizio Dighe Procedente ed il
responsabile del procedimento;
4) i dati identificativi del richiedente;
5) la data di presentazione della domanda;
6) le caratteristiche geometriche
principali dell’invaso;
7) l’area di impianto dell’invaso;
8) l’uso della risorsa idrica;
9) il luogo presso il quale la domanda e
il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili
dal pubblico;
10) i Comuni ed i giorni di affissione
all’Albo Pretorio;
11) i termini e le modalità per la
presentazione di osservazioni e opposizioni;
12) gli Enti ai quali è inviata copia dello
stesso provvedimento;
13) il giorno ed il luogo della conferenza di
servizi;
14) la data di conclusione del procedimento
ed i rimedi esperibili in caso di inerzia del Servizio Dighe competente.
8. La pubblicazione, corredata degli elementi di cui al comma 2
dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990.
9. Al fine di dare la massima pubblicità alla costruzione
dell’invaso, il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato sul sito web della
Regione Abruzzo. Tale pubblicazione non comporta variazioni nelle decorrenze
dei termini per la presentazione di osservazioni ed opposizioni di cui al n.
11), della lett. c), del comma 7.
10. In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il
progetto è approvato con atto dirigenziale unitamente al disciplinare di
costruzione di cui all’art. 14, i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del provvedimento di approvazione. In caso di esito negativo,
previa comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, il Dirigente determina con proprio atto il diniego
dell’autorizzazione.
11. In entrambi i casi previsti al comma 10, la determinazione è
trasmessa, oltre che al richiedente, anche all'amministrazione comunale
interessata.
12. L’avvenuta approvazione è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.
13. Per le tipologie di opere di cui all’art. 4, appartenenti alla
classe A di tutte le tipologie di sbarramento o invaso, è ammessa la
presentazione della documentazione ridotta di cui all’art.
CAPO III
Norme comuni
Art.
13
(Documentazione
ridotta)
1. Se l’autorizzazione richiesta riguarda una delle opere
classificate all’art. 4, appartenente alla classe A di tutte le tipologie di
sbarramento dei corsi d’acqua che non risultano pensili, il richiedente può
presentare un progetto esecutivo ridotto i cui contenuti progettuali sono
specificati nell’allegato "D".
2. Dagli elaborati progettuali di cui al comma 1 deve evincersi
che l’opera progettata è inserita in un'area il cui assetto idrogeologico
complessivo, considerate la superficie del bacino imbrifero, la pendenza
dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni
di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui
versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, è
tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4,
lett. a), dell'art.
Art.
14
(Disciplinare
di costruzione)
1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni alle
quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.
2. Il disciplinare contiene, in particolare, tutte le
prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di
costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.
3. Le verifiche richieste, nello specifico, riguardano:
a) l'esecuzione dei drenaggi;
b) la predisposizione dei piani di
fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
c) l'esecuzione degli organi di scarico;
d) l'esecuzione dello splateamento e dello
scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) l'eventuale sussistenza di situazioni
impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
f) i processi di compattazione per la
formazione dello sbarramento;
g) le campionature e le prove dei
calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) i profili dei paramenti.
Art.
15
(Progetti
di variante e di manutenzione straordinaria)
1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che interviene in corso
di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l’esercizio
delle stesse, è comunicata al Servizio Dighe competente. Tale comunicazione, su
espressa richiesta del Servizio Dighe competente, deve essere integrata con
elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati;
durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione
di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra
quella indicata agli artt. 11, 12 e 13, nonché dell’attestazione di avvenuto
versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a)
oppure lett. b).
2. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il
Servizio Dighe competente può autorizzare i lavori stessi senza ricorrere alla
convocazione della conferenza dei servizi.
3. Per lavori che alterano in misura sostanziale le
caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in
variante alle opere esistenti, ovvero in caso di sbarramento in costruzione, è
convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990.
4. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione
trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che
subiscono variazioni correlate ai lavori proposti, considerando anche le aree
nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.
5. Se necessario, viene predisposto un nuovo disciplinare di
costruzione o di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
varianti sostanziali contemplate dall’art. 49, del D.P.G.R. 3/2007, per le
quali si applicano le procedure di autorizzazione di cui all’art. 11.
Art.
16
(Sorveglianza
sui lavori)
1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo
le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è
affidata al Servizio Dighe competente che viene costantemente informato,
mediante apposita relazione redatta dal Direttore dei Lavori, in merito
all'andamento delle varie fasi costruttive, nonché ad eventuali anomalie
sopravvenute.
2. Il proprietario dell'opera comunica al Sindaco ed al
Servizio Dighe la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere
direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza
sull'esecuzione dei medesimi lavori.
3. Il Direttore dei Lavori esegue i controlli con particolare
riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.
4. Il Servizio Dighe competente ha facoltà di accedere in
qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire, a cura e spesa
del proprietario dell’opera, indagini e controlli ritenuti necessari ai fini
della tutela della pubblica incolumità.
5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni
dei lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Dighe competente ha
facoltà di sospendere i lavori, riferendo al Sindaco del Comune
territorialmente competente, per l'adozione di eventuali provvedimenti di
competenza.
6. Il proprietario dell'opera informa il Sindaco e il Servizio
Dighe competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
7. Per le funzioni di cui al presente articolo, nonché quelle
relative all’art. 11, comma 4, e all’art. 12, comma 3, con riguardo alla
completezza degli atti, il Servizio Dighe regionale può avvalersi della
collaborazione dei Servizi del Genio Civile Regionale nell’ambito dei territori
di propria competenza.
Art.
17
(Collaudo)
1. Per le opere di classe C della tipologia D e della classe B
delle tipologie L e T, di cui all’art. 4, è necessario il collaudo in corso
d'opera da parte di una commissione composta da massimo tre tecnici
qualificati.
2. Per le opere della classe B della tipologia D, della classe
A della tipologia L e della classe A della tipologia T, di cui all’art. 4, è
richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo
in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di
particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta di cui
all'art. 5.
3. Per le opere della classe A della tipologia D, nonché delle
classi C, D e E, della tipologia T, di
cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale.
4. Alla designazione dei tecnici collaudatori nelle ipotesi
previste ai commi 1 e 2 provvedono
5. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla
commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed al
Servizio Dighe competente.
6. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso
dai collaudatori o dal collaudatore al Sindaco e al Servizio Dighe competente
in materia di sbarramenti.
7. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono tenuti a
certificare, in particolare:
a) la conformità delle opere realizzate
con il progetto o le eventuali varianti approvate;
b) il regolare funzionamento degli organi
di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di
comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
c) il regolare comportamento dello
sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio
e delle opere connesse.
8. Tra i compiti della Commissione di Collaudo o del
Collaudatore sono ricompresi anche quelli espressamente indicati all’art. 42,
comma 4, lett. b) del D.P.G.R. 3/2007.
9. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi
spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera. A tal fine
nel disciplinare allegato all’atto autorizzativo è indicato l’importo che il
richiedente deve versare oppure garantire tramite apposita polizza fidejussoria
prima dell’inizio dei lavori.
10. Spetta al Servizio Dighe competente liquidare le somme
spettanti ai collaudatori in tutti i casi previsti dal comma 9.
11. Il Servizio Dighe provinciale o regionale, qualora il
proprietario dell’opera si sia avvalso della facoltà del versamento della somma
specificata al comma 9, provvede, dopo aver disposto la liquidazione ed il
pagamento delle somme spettanti ai collaudatori, alla liquidazione ed alla
restituzione della restante somma al proprietario dell’opera nel caso in cui
dovesse risultare che la somma complessivamente liquidata sia inferiore a
quella versata.
12. Della somma versata di cui al comma 9, il Servizio Dighe
competente è tenuto a dare rendicontazione a coloro che le hanno versate.
13. Qualora il proprietario dell’opera si sia avvalso della
facoltà della prestazione della polizza fidejussoria, il Servizio Dighe
competente, una volta accertati i pagamenti ai collaudatori delle somme
liquidate ai sensi del comma 10, mediante dichiarazione liberatoria degli
stessi collaudatori, provvede allo svincolo della polizza fidejussoria.
14. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo si seguono le
norme del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 recante: Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché le norme tecniche di settore emanate
dall’autorità statale come elencato al comma 1 dell'art. 2.
15. L’opera dichiarata non collaudabile è sottoposta alle
disposizioni di cui all’art. 19.
Art.
18
(Autorizzazione
all'invaso)
1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal
Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario
con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed
elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare di
costruzione.
2. Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il
parere del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli invasi parziali,
impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.
3. Dell’autorizzazione agli invasi parziali il Servizio Dighe
competente informa preventivamente il Sindaco del comune interessato dalla
costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.
4. L’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di
massimo invaso è consentito per la prima volta in occasione delle operazioni
finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato dal collaudatore al
Servizio Dighe competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole,
autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare
d'esercizio di cui all’art. 25.
Art.
19
(Dismissione
ed intervento di ripristino ambientale)
1. Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la
disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli
artt. 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi
ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle
citate opere e secondo le previsioni del progetto di ripristino, predisposto a
cura e spese del medesimo proprietario.
2. Il progetto di ripristino si intende approvato se il
Servizio Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento dello stesso.
3. Se il proprietario dell’opera non provvede alla
predisposizione del progetto di ripristino ovvero non provvede all'esecuzione
dei relativi lavori nel termine assegnato, il Servizio Dighe, nel rispetto
delle procedure di legge, provvede d’ufficio con spese a carico del medesimo
proprietario.
4. Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste e
per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità, il
Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti può imporre la
disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta.
5. Il Servizio Dighe competente può imporre, altresì, previa
diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta
anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria previste
all'art. 43.
TITOLO IV
INVASI ESISTENTI
Art.
20
(Regolarizzazione
delle opere)
1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, nel termine
perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio
Dighe competente una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere
iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge
anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di
supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
2. Sono esclusi dall’obbligo previsto al comma 1 i proprietari
degli invasi esistenti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e
regolamentari statali.
3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione
sia distinta dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli
effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della
vigilanza dell’impianto.
Art.
21
(Definizione
dei casi possibili)
1. Ai fini della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre categorie di gruppi di
invasi:
a) Gruppo non collaudati, di seguito
indicati con l’acronimo "NC": invasi già denunciati
all'amministrazione regionale o provinciale con:
1) denuncia presentata mancante di perizia
giurata;
2) documentazione richiesta incompleta;
b) Gruppo ex Provveditorato alle OO.PP.,
di seguito indicato con l’acronimo "EP": invasi divenuti di
competenza della Regione per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.
112/1998;
c) Gruppo mai denunciati, di seguito
indicati con l’acronimo "MD": invasi non denunciati
all'amministrazione regionale o provinciale.
Art.
22
(Procedure
per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
1. Il proprietario trasmette l'attestazione dell'avvenuto
versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, indicate per ogni
invaso o sbarramento appartenenti alle diverse tipologie e classe, al Servizio
Dighe competente, al quale è altresì inviata la documentazione di cui
all’allegato "E", differenziata per gruppo di appartenenza.
2. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione
si applicano le procedure di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.
Art.
23
(Autorizzazione
alla prosecuzione dell'esercizio)
1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi
NC, EP ed MD di cui all’art.
2. Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio
già completate dai proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, il
Servizio Dighe competente, a seguito di sopralluogo e verifica della
corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla
base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria
ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione
dell'esercizio dell'impianto di cui all’art. 25.
3. Copia della determinazione di autorizzazione alla
prosecuzione e del disciplinare di esercizio è trasmessa al proprietario o
gestore, al Sindaco ed al Servizio Dighe regionale, se l’autorizzazione è stata
rilasciata dal Servizio Dighe provinciale.
4. Se un’opera appartenente ad una delle classi di cui all’art.
4, non risulta idonea all’esercizio, il Servizio Dighe competente, su relazione
del tecnico incaricato del procedimento, ordina la sospensione
dell’utilizzazione dell’impianto e l’esecuzione degli interventi di
adeguamento, con diffida ad adempiere entro un congruo termine tenendo presenti
le condizioni di rischio e, in presenza di basso livello di rischio, le
capacità tecnico-economiche del gestore.
TITOLO V
ESERCIZIO E VIGILANZA
Art.
24
(Esercizio
e vigilanza)
1. Il proprietario provvede a propria cura e spese, avvalendosi
di personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla
costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il
monitoraggio al Sindaco ed al Servizio Dighe competente in materia di
sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'art. 26 e nel
disciplinare di esercizio. Allega, altresì, una relazione, a firma del
responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, dalla quale risultino le
considerazioni in merito a eventuali problematiche connesse ai citati dati
registrati ovvero derivanti da valutazioni soggettive.
2. Il Servizio Dighe competente può imporre al proprietario o
al gestore, se distinto dal proprietario, la guardiania fissa e
l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere
con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile
della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L’ingegnere, i cui
compensi sono a carico del proprietario o gestore dell'opera, garantisce l'azione
di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in
casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'art. 7.
3. E’ altresì obbligo del proprietario o gestore dell'opera
mantenere in efficienza, con spese a proprio carico, la strumentazione di
controllo prescritta nel disciplinare.
4. Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 9, il
Servizio Dighe competente adotta i provvedimenti prescritti secondo le
procedure di seguito indicate:
a) adotta i provvedimenti prescrittivi
contenenti la diffida ad adempiere entro un termine ragionevole rapportato alla
gravità della situazione e tendente al ristabilimento di normali condizioni di
sicurezza o di esercizio;
b) comunica al proprietario o gestore
dell’opera, dandone comunicazione al Sindaco, affinché vengano limitati in modo
opportuno gli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una
riduzione del grado di sicurezza dell’opera e segnala, ove permanga la
situazione di pericolo, al Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di
protezione civile.
5. Il Sindaco, in caso di accertato imminente pericolo e nelle
more dell’adozione dei provvedimenti del caso da parte del Servizio Dighe
competente, ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari,
in relazione alle risultanze delle visite di controllo effettuate dal Servizio
Dighe competente. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei
lavori ordinati, intima al proprietario o gestore dell’opera lo svuotamento
anche parziale dell’invaso a tutela della pubblica incolumità, anche in
difformità alle procedure stabilite nel progetto di gestione di cui agli
articoli 31 e seguenti della presente legge. Copia dell'ordinanza è trasmessa
alla Prefettura competente ed al Servizio Dighe competente.
Art.
25
(Disciplinare
di esercizio)
1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni alle
quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo
invaso o alla relativa prosecuzione per un invaso esistente.
2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla
fase di esercizio e, in particolare:
a) l'utilizzo plurimo dell’acqua
accumulata risultante dall’atto di concessione a derivare;
b) l'obbligo di rendere disponibile la
risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo
spegnimento di incendi, ovvero per le priorità d’uso previste dal D.Lgs.
152/2006;
c) le manovre degli scarichi;
d) le eventuali limitazioni di invaso ai
fini di laminazione delle piene;
e) i controlli sull'efficienza delle
opere;
f) i controlli sulle strumentazioni
installate per il monitoraggio;
g) la raccolta dei dati e la trasmissione
degli stessi;
h) la manutenzione da effettuare e la sua
periodicità;
i) la vigilanza sulle aree prospicienti
l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del
personale addetto alla vigilanza;
j) le verifiche che devono essere
effettuate dal Servizio dighe competente;
k) la possibilità di richiedere
l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti
abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;
l) l'eventuale guardiania fissa;
m) l'eventuale individuazione
dell'ingegnere responsabile.
3. Il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato
in tempi successivi dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti,
soprattutto a seguito di:
a) varianti alle opere;
b) esame dei dati registrati dalle
strumentazioni di monitoraggio;
c) successive valutazioni tecniche;
d) eventi alluvionali;
e) modifiche negli usi della risorsa
idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello
sbarramento.
4. Per le modifiche contemplate al comma 3 si applicano, ove
compatibili, le procedure di cui al comma 4 dell’art. 11.
Art.
26
(Trasmissione
dati)
1. Per le opere delle classi B e C della tipologia D e della
classe B della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati
al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti secondo le
disposizioni del disciplinare di cui all’art. 25.
2. Per le opere della classe A della tipologia D e delle classi
A, C, D, E della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati
al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del
disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni franosi od alluvionali.
3. Per le opere di tipologia L di cui all’art. 4, i dati
raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le
disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che
attivano la cassa di laminazione.
TITOLO VI
OPERAZIONI DI SVASO,
SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE
CAPO I
Disposizioni comuni
Art.
27
(Ambito
di applicazione e finalità)
1. Il presente titolo disciplina:
a) il procedimento di approvazione dei
progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli
invasi, in attuazione delle relative norme tecniche del Piano di Tutela delle
Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e ferme restando le disposizioni
dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4, del medesimo
D.Lgs., per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b) e da quelli
contemplati dall’art. 30;
b) le operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non
disciplinati dal D.P.R. 1363/1959, la cui altezza sia inferiore a 10 metri o
aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito
denominate "operazioni soggette alla disciplina regionale di cui ai
corrispondenti articoli del Capo III".
2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi
sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli
obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i
corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:
a) tutelare lo stato ecologico e
chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli
invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella
gestione complessiva degli stessi;
b) mantenere l'integrità dell'ecosistema
nelle aree a elevata protezione identificate dalle pertinenti norme del Piano
di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal
presente titolo;
c) salvaguardare gli usi della risorsa
idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui
disciplinate.
Art.
28
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:
a) asportazione di materiale a bacino
pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio
per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
b) asportazione di materiale a bacino
vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per
la rimozione del materiale sedimentato;
c) autorità competente: il Servizio Dighe
competente in materia di sbarramenti;
d) corso d'acqua monitorato: i corsi
d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi
di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa
vigente;
e) invaso: accumulo idrico che si crea
attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado
di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale
solido;
f) magra: portata media giornaliera
rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274
(portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);
g) morbida: portata media giornaliera
rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra
h) piena ordinaria: portata media
giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente
alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);
i) operazioni di gestione non ordinaria:
gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di
fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile
d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la
manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico,
qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti,
qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche
tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di
sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;
j) operazioni di gestione ordinaria: le
attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico
superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota
superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso
gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di
scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli
organi di intercettazione degli scarichi di fondo;
k) sfangamento o sghiaiamento: operazione
di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;
l) spurgo: operazione di sfangamento che
fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli
organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato,
con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di
scarico;
m) svaso: svuotamento totale o parziale
dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.
CAPO II
Procedimento di approvazione
dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli
invasi
Art.
29
(Approvazione
del progetto di gestione)
1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e
da questi presentato alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano
di Tutela Acque che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la
completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.
2. Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza
dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di
cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela
ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla
pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla
pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all’approvvigionamento di
minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente
dell'Agenzia Regionale per
3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento
adottata dall’amministrazione procedente ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14
ter della L. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.
4. Se il progetto di gestione comporta opere o interventi
sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente
normativa, oppure è funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o
ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia
ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente
presso l'autorità competente è presupposto necessario per l'approvazione del
progetto di gestione.
5. Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta
influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della
direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei
servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza
ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
6. Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2
è acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta
interessata.
7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua
presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di
presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni
riportate nel progetto di gestione approvato.
8. Il Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di
Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe
competente, ovvero di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha
facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del
progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare,
nei seguenti casi:
a) a seguito di interventi di variante
alle strutture di sbarramento;
b) per motivi di tutela della risorsa
idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi
effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
c) per necessità di coordinare tali
operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti
cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
d) nel caso di interventi o attività che
mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
9. Ai fini del rispetto del comma 7, dell’art. 114, del D.Lgs.
152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e
l’utilizzazione del minerale utile dall’invaso o sue pertinenze, nel qual caso
il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire
modalità e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto
di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti
prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in
ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali
aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di
permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul
territorio.
10. La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera
di Giunta regionale che fissa annualmente l’entità dei canoni demaniali per
litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i
prelievi effettuati in aree demaniali, nonché la precisazione delle modalità di
conteggio del materiale prelevato, oltre che l’obbligo della denuncia di tutti
i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di
statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà
della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e
cave).
11. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo
ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in
conformità ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative
prescrizioni.
12. Il gestore comunica all'autorità competente, alle
amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente
dell'ARTA, nonché al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno
quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative
attività; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni
interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati
della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da
adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in
cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del
giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle
condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via
fax ovvero via e-mail alle autorità precedentemente avvisate, l'avvio delle
manovre e dei lavori.
13. Per le dighe di cui all'art. 91 del D.Lgs. 112/1998, il
progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente alla
vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in
forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e
la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1363/1959, e relative disposizioni
di attuazione.
CAPO III
Operazioni soggette alla
disciplina regionale
Art.
30
(Esenzione
dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)
1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di
gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:
a) creati attraverso opere di sbarramento
e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni
prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a
pozzi, a sorgenti, ad approvvigio namenti controllati di reti acquedottistiche
o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido
ovvero la raccolta di acqua superficiale non ancora convogliata in un corso
d’acqua, di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999;
b) le cui operazioni di sfangamento,
spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità
ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:
1) sono creati attraverso opere di
sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;
2) presentano scarichi di fondo non
afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;
3) presentano scarichi di fondo non
afferenti alle aree ad elevata protezione, identificate dalle relative norme
nel Piano di Tutela delle acque;
4) presentano scarichi di fondo o paratoie
che rimangono aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non
consecutivi nell'arco dell'anno solare;
5) presentano opere quali traverse con
paratoie di altezza massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso
massimo di 1.000 metri cubi.
2. Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b),
intende o necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato per
quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, è tenuto a presentare un progetto di
gestione semplificato, secondo le specifiche elencate all'art. 32, nonché ad
effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato
"F".
3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di
presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle
modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato
"F" e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità
competente.
Art.
31
(Presentazione
e contenuti del progetto di gestione)
1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui
all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto
gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, alla
Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque per
l’approvazione secondo le medesime modalità di cui all’art. 29, contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche
tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume,
altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di
sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di
sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di
scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei
sedimenti);
b) l'indicazione delle principali
pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo
sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità
dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticità a valle del
medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi
ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso
d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente
legge;
c) la descrizione sommaria delle attività
operative di gestione ordinaria dell'invaso;
d) la descrizione delle operazioni di
gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di
effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso,
con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e
medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati
rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di
solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante
ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna
operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di
quanto riportato all'allegato "F", modalità e tempi per il ripristino
della capacità utile al serbatoio; tale attività deve, comunque, concludersi
entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano
acque pubbliche;
e) la caratterizzazione idrologica del
corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione
immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato
"G", punto 2, lett. e);
f) la caratterizzazione, sulla base
dell’analisi di cui al punto b), quali-quantitativa di cui all'allegato
"G", definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di
operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere
antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di
gestione;
g) la valutazione degli effetti potenziali
sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli
ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica
destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di
corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale
asportato;
h) la definizione delle misure di mitigazione
che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi
delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;
i) l'indicazione, da parte del gestore,
dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di più invasi insistenti
sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio
specificato all'art. 34.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica
delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla
presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto
di gestione.
3. Fermo restando quanto previsto al comma
4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente
non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo
stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle
operazioni medesime.
5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni
per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al
rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F":
a) operazioni di gestione ordinaria
dell'invaso;
b) manovre di emergenza volte a garantire
la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
c) operazioni volte a garantire il non
superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di
piena;
d) operazioni effettuate per speciali
motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.
Art.
32
(Contenuti
del progetto di gestione semplificato)
1. Per le operazioni di cui all'art. 30, comma 2, il progetto
di gestione contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche
tecniche dell'invaso e della localizzazione dello stesso (superficie, volume,
altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di
sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di
sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di
scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei
sedimenti);
b) l'indicazione delle principali
pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo
sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità
dell'acqua e dei sedimenti nonché della presenza di criticità a valle del
medesimo (eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e
funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua,
potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;
c) la descrizione sommaria delle attività
operative di gestione ordinaria dell'invaso;
d) la descrizione dettagliata delle
operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, delle
quali si prevede l’effettuazione entro dieci anni dalla data di presentazione
del progetto stesso, con le indicazioni di seguito elencate:
1) organi di scarico interessati;
2) portate massime e medie che si intende
rilasciare;
3) volumi di acqua e di sedimento
movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione;
4) concentrazione prevista di solidi
sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna
operazione;
5) periodo individuato;
6) durata prevista per ciascuna
operazione;
7) modalità delle operazioni da eseguire,
nel rispetto di quanto riportato nell'allegato "F";
e) la caratterizzazione quali-quantitativa
di cui all'allegato "G", punto 2 lettere a), b), c), d); le analisi
effettuate a tal fine non devono essere antecedenti ai due anni dalla data di
presentazione del progetto di gestione;
f) la definizione delle misure di
mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti
negativi delle operazioni;
g) l'indicazione da parte del gestore
dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi
insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come
meglio specificato all’art. 34.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati e la sintesi tecnica
delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla
presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto
di gestione.
Art.
33
(Casi
particolari)
1. Lo sfangamento è eseguito, di norma, con l'asportazione a
bacino pieno o vuoto del materiale accumulato se:
a) la conferenza dei servizi di cui
all'art. 29, comma 2, lo ritiene necessario a seguito di rilevamenti nei
sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di
riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B), dell'allegato 5 al titolo V,
Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
b) l'attività di spurgo compromette la
sicurezza idraulica e comporta accertati rischi per gli insediamenti a valle
dell'invaso;
c) a seguito di esperienze pregresse
relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si può prefigurare una
compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore,
quando si tratta di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità
previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale.
Art.
34
(Coordinamento
delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)
1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni
incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore:
a) presenta un progetto di gestione
integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo
l'asta fluviale;
b) tiene conto, in fase di programmazione
temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli
eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul
bacino afferente.
2. La struttura regionale di cui all’art. 29, comma 1, ai fini
di un maggiore coordinamento, può invitare a partecipare alla conferenza di
servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico;
in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente
richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o
più operazioni tra quelle previste nei progetti di gestione.
CAPO IV
Norme afferenti alla gestione
Art.
35
(Realizzazione
di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi)
1. Fatte salve le previsioni del Piano Stralcio Difesa
Alluvione approvato dalla Regione Abruzzo, e tenuto conto delle valutazioni di
rischio di cui all’art. 6, nessuna opera può essere realizzata ad una distanza
inferiore a 50 metri dal corpo dello sbarramento o all’interno dei versanti
dell’invaso, senza il preventivo nulla osta, obbligatorio e vincolante, del
Servizio Dighe competente.
2. Nell’istruttoria che segue all’istanza relativa, il
responsabile del procedimento acquisisce il parere del gestore, che si intende
favorevolmente espresso se non è reso entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta.
3. Il Servizio Dighe competente può richiedere, nel termine di
cui al comma 2, qualsiasi altro parere che ritenga necessario acquisire.
Art.
36
(Trasferimento
di gestione)
1. Il gestore o il proprietario che non cura direttamente
l’esercizio delle opere di sbarramento, è tenuto a notificare al Servizio Dighe
competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l’esercizio a
terzi, nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione.
2. Il trasferimento di esercizio è soggetto all’autorizzazione
del Servizio Dighe competente, previa valutazione delle capacità
tecnico-economiche del subentrante.
3. Dell’avvenuta autorizzazione o dell’avvenuto motivato
diniego è data comunicazione al competente Genio Civile regionale ovvero al
Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonché al Sindaco,
entro quindici giorni dall’adozione dell’atto.
4. Il subentrante all’esercizio delle opere controfirma
l’istanza di trasferimento e l’accettazione degli accordi in essa contenuti con
dichiarazione di disponibilità ad osservare le eventuali prescrizioni poste dal
Servizio Dighe competente quali condizioni per l’approvazione al passaggio di
gestione.
5. Non può avere luogo il trasferimento di esercizio di opere
non autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22.
6. Le procedure di cui ai commi da
a) alla cessione delle utenze di cui
all’art. 46 del D.P.G.R. 3/2007;
b) alla cessione delle opere di raccolta
delle acque di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999.
Art.
37
(Documento
di protezione civile)
1. Il documento contenente le condizioni necessarie per
l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto,
di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce
parte integrante del disciplinare d’esercizio. Tale documento, da trasmettersi
a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione
Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di
preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di
cui al punto 9 dell’allegato "A", in funzione delle differenti
situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli
scarichi, capacità d’invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei
versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità
ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali:
a) preallerta: quando l’accumulo idrico
supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o
la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a
seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di
instabilità delle sponde. In tali casi il documento di protezione civile
prevede l’impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con
continuità e ad informarsi tempestivamente dell’evoluzione della situazione
idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione
o l’intensificarsi dell’evento in atto, si rende necessaria la comunicazione
immediata al Prefetto dell’ora presumibile dell’inizio della fase di vigilanza
rinforzata B1 di cui alla lett. b), n. 1), oltre che del momento della
conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria.
b) allerta: comprende tre fasi:
1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la
sorveglianza attiva e permanente dell’opera, in occasione di apporti fluviali
tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso
in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreché per
ragioni di organizzazione della difesa militare;
2) Allarme di I tipo – pericolo (B2): si
ha quando il livello dell’invaso ha superato la quota massima, oppure in caso
di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra
manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilità dell’opera
e della sicurezza a valle;
3) Allarme di II tipo – Collasso (B3): si
ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell’opera.
2. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i
Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell’attivazione delle procedure di
emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili
del Fuoco e del Corpo Forestale, il Prefetto e la struttura regionale della
Protezione Civile.
3. Il gestore informa altresì il Servizio Dighe rispettivamente
competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta
sono previsti con precisione i tempi per l’effettuazione delle comunicazioni di
allerta.
4. Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al Servizio
Dighe competente la cessazione delle condizioni che hanno determinato
l’allerta.
5. Il disciplinare d’esercizio può prevedere particolari prescrizioni
imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno,
indicando in modo esplicito le modalità di comunicazione, le procedure da
attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell’emergenza,
nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore,
stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e
del Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e
dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacità
decisionale.
6. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lett. b),
n. 2) e n. 3), gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico
sono impartiti dal Servizio Dighe competente o da un funzionario a tal fine
delegato.
7. Entro quindici giorni dall’approvazione del disciplinare
d’esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei
Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale
di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.
Art.
38
(Piano
di laminazione)
1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
2. Il piano di laminazione è preceduto da una valutazione
preventiva, da parte degli Enti indicati al comma 1, convocati dal Servizio
Dighe competente, avente ad oggetto l’influenza che possono esercitare i volumi
accumulabili a tergo degli sbarramenti sulla formazione e propagazione
dell’onda di piena a valle e sull’innalzamento del pelo libero a monte delle
traverse, nonché le condizioni di esercizio dei singoli corpi di ritenuta, con
contestuale individuazione delle opere che potrebbero svolgere un'efficace
laminazione delle piene e consentire una riduzione del rischio idraulico a
valle.
3. Per ciascuna diga individuata, il piano di laminazione
prevede le misure e le procedure da adottare relativamente all’apertura degli
scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi relativi,
oltre che alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza,
finalizzate alla salvaguardia dell’incolumità della vita umana, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente interessati. Se più sbarramenti funzionano in
serie sullo stesso corso d’acqua, è previsto un piano generale di laminazione.
4. Possono essere individuate due diverse procedure di
intervento, definite programma statico e programma dinamico, volte a
quantificare i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico
è relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo di una quota di
invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse, minore della quota di
esercizio normale durante i periodi dell’anno considerati critici. Il programma
dinamico, relativo al tempo reale, prescrive l’esecuzione di manovre preventive
nel corso dell’evento critico in atto, da attivare sulla base di previsioni
quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi
a tergo dello sbarramento.
5. I documenti di protezione civile di cui all’art. 37 si
intendono modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso, copia
del piano di laminazione viene trasmessa ai soggetti contemplati dall’art. 37,
comma 1.
Art.
39
(Designazione
responsabile sicurezza)
1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del
certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio
del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l’avvenuta designazione
dell’ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio
dell’impianto nonché di quella del sostituto, come prescritto dall’art. 4, comma
7, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/94.
2. Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento
individuate dall’art. 4, nonché per le classi C, D, E della tipologia T,
dell’art. 4 l’ingegnere può essere sostituito da un geometra o perito industriale,
iscritti ai rispettivi albi.
3. Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina
di un nuovo responsabile dell’impianto entro sette giorni dalle dimissioni del
precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.
Art.
40
(Norma
transitoria)
1. I progetti di gestione delle opere soggette alla disciplina
regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VII
CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI
COMPETENZA REGIONALE
Art.
41
(Catasto
Sbarramenti)
1. Presso il Servizio Dighe regionale è istituito, secondo le
modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale su
proposta della Direzione regionale competente, il catasto degli sbarramenti
esistenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
regionale.
2. Il catasto è costituito dalla raccolta di tutta la
documentazione su supporto cartaceo relativa ad ogni sbarramento di competenza
provinciale, regionale o statale e da un sistema informativo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, ciascun
Servizio Dighe provinciale fornisce al Servizio Dighe regionale, qualora non
sia stata già trasmessa, copia di tutta la documentazione raccolta e prodotta
per ogni invaso denunciato.
4. La documentazione di cui al comma 3 viene richiesta alla
Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di
relativa competenza.
5. Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di
organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti esistenti
nel territorio regionale; informazioni raccolte sia dalla struttura regionale
che da quelle provinciali competenti in materia di sbarramenti, al fine di
gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale,
tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla
localizzazione degli impianti.
Art.
42
(Accesso
al Catasto degli Sbarramenti)
1. Il sistema informativo è creato considerando quali utenti:
a) tutte le Direzioni Regionali;
b) le Province, i Comuni, le Comunità
Montane, l'ARTA, i Consorzi di Bonifica, le Autorità di Bacino regionale,
interregionale e nazionale per la porzione di territorio ricadente nell’ambito
della Regione Abruzzo;
c) i Vigili del fuoco, il Corpo forestale
dello Stato e i gestori delle aree protette;
d) i soggetti privati.
2. Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso
differenziati e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) accedere alle funzionalità
di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, nonché
esportare e stampare i dati ed allegare documenti.
TITOLO VIII
SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI
Art.
43
(Spese
di istruttoria)
1. Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse
esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il
richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti
misure:
a) per istruttoria a seguito di domanda di
autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 11, al comma 1 dell’art. 12 ed al
comma 1 dell’art. 15, € 500,00;
b) per istruttoria a seguito di domanda di
autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell’art. 15, € 200,00;
c) per istruttoria a seguito di domanda di
regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all’art. 22:
1)
Gruppo NC:
1.1)
invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle
classi C, D, E della tipologia T, € 200,00;
1.2) invasi
o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 400,00;
1.3)
invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 600,00.
2)
Gruppo MD:
2.1)
invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle
classi C, D, E della tipologia T, € 400,00;
2.2)
invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 800,00;
2.3)
invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 1.200,00.
2. Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta di
cui all’art. 35, € 150,00.
3. Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono
stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con cadenza
triennale gli importi di cui allo stesso comma 1 sono adeguati al tasso di
inflazione programmatico previsto dal Documento di Programmazione Economico
Finanziario per l’anno di riferimento.
4. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle spese di
istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui al comma
2 dell’art. 20.
5. Fatta salva la regolamentazione già adottata dalle Province
in materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono sprovviste si
applicano gli importi di cui al comma 1 fino all’adozione del relativo
regolamento.
6.
7. Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate
dalla presente legge, gli oneri derivanti dagli accertamenti delle violazioni.
Detti oneri sono quantificati di volta in volta dalla struttura che ha eseguito
gli accertamenti.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le spese di istruttoria previste sia per i piccoli invasi, pari ad €.
500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €. 1.000,00, di cui alla colonna
denominata "classificazione atto amministrativo" della parte B, della
tabella B, annessa all’art. 93, comma 5 bis, della L.R. 7/2003 e s.m.i.
Art.
44
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) da euro
1) all’art. 15, comma 1;
2) all’art. 18 per tutte le fasi di
invasamento dallo stesso previste;
3) all’art. 20, comma 1 per la mancata
presentazione della perizia nei termini prescritti;
b) da euro
c) da euro
d) da euro
e) da euro
f) da euro
g) da euro
h) da euro
2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui alla presente
legge non contemplate al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro
3. Per l’esecuzione delle operazioni di cui all’art.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste alla lett.
f) del comma 1 ed a quelle previste al comma 3 non si applica il pagamento in
misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
Art.
45
(Accertamento
e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie)
1. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni
delle norme previste dalla presente legge provvedono il Servizio Dighe
competente, la polizia provinciale, la polizia municipale del comune ove sono
localizzate le opere ed il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori
provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19
della L. 689/1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì di competenza di
tutti gli organi di polizia statale.
3. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con
ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e seguenti della L. 689/1981,
4. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono versate, in entrata, nel
bilancio delle Province competenti per essere riassegnate alle unità
provvisionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione
dell’inquinamento dei corpi idrici. Le Province provvedono alla ripartizione
delle somme riscosse a detto titolo fra gli interventi di prevenzione e
risanamento.
TITOLO IX
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E
FINALI
Art.
46
(Norme
applicabili ai procedimenti avviati)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati,
riconducendo, con la documentazione e gli eleborati previsti dalla presente
normativa, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate nei Titoli
precedenti. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri di cui agli
artt. 11 e 12 mediante Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L.
241/1990, ove non indetta.
2. Nei procedimenti per i quali è già stato sottoscritto
dall’utente il disciplinare di costruzione di cui agli artt. 14, 15 e
Art.
47
(Norme
statali disapplicate)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano
applicazione nell'ordinamento regionale, fatte salve le norme nella stessa
esplicitamente richiamate a titolo transitorio nell’art. 49, le norme statali
regolatrici dei procedimenti di che trattasi con essa incompatibili.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente
legge, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.
3. Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in
particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo
paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli
infortuni, di misura di prevenzione e vigilanza per i pericoli derivanti
dall’esistenza delle opere disciplinate dalla presente legge, nonché le
disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità dei lavori ed espropriazione e le disposizioni in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia.
Art.
48
(Aggiornamento
allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale)
1.
2. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
3. Entro il termine previsto al comma 2, la medesima Direzione,
sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al Servizio Dighe
regionale ed ai Servizi Dighe provinciali del software gestionale di tutte le
procedure amministrative previste dalla presente legge.
4. Gli oneri finanziari per il software gestionale sono a
carico della Regione Abruzzo.
5. Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati
sul B.U.R.A.
Art.
49
(Direttive
tecniche e circolari)
1. Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio,
2. Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma
1 si applicano in via transitoria le circolari e direttive tecniche emanate dai
competenti organi statali e riportate nell’allegato "A".
3. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.
Art.
50
(Norma
finanziaria)
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo
17, comma 9, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 -
capitolo 35029 di nuova istituzione denominato "Entrata per spese di
collaudo dighe e sbarramenti".
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo
43, comma 1, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 -
capitolo 35013 denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per
utilizzazione demanio idrico, costruzione invasi e polizia idraulica".
3. Agli oneri derivanti dall’art. 17, valutati in euro
50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse
stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa
di nuova istituzione 151429 denominato "Fondo regionale per le spese delle
operazioni di collaudo delle dighe e sbarramenti". Lo stanziamento
iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa
entrata nella U.P.B. 03.05.001-35029.
4. Agli oneri derivanti dall’art. 48, valutati in euro
50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse
stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa
di 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto
idrologico". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato
previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35013.
5. Agli oneri di cui all’art. 29, pari ad euro 50.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fa fronte con gli stanziamenti
dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002 "Prevenzione e
riduzione del rischio idrologico", del bilancio di previsione 2013 e del
bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015.
6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 3 e 4,
al bilancio di previsione 2013 e pluriennale vigente 2013 - 2015 sono apportate
le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola
competenza:
b) anno 2013:
1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001
"Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35029
per euro 50.000,00;
2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002
"Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa
151429 per euro 50.000,00;
3) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001
"Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35013
per euro 50.000,00;
4) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002
"Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa
151402 per euro 50.000,00;
c) anno 2014:
1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001
"Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;
2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002
"Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00;
d) anno 2015:
1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001
"Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;
2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002
"Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con
legge di bilancio.
Art.
51
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
allegati
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel"Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 27 giugno 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
STATALI E REGIONALI CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 27.06.2013, n. 18
"Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di
competenza regionale" (in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normativa.it". I testi ivi presenti non
hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
***************
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 1 NOVEMBRE 1959, N. 1363
Approvazione del regolamento
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta.
Art.
6
(Foglio
di condizioni)
Il foglio di condizioni,
all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con
riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo
sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i
lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di
costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale
consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali
da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere
sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia
presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza
dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo
del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari
tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la
concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la
costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri
abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o
concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di
ordine di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente
ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di
condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da
parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo
perfezionamento amministrativo.
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Modifiche al sistema penale.
Art.
13
(Atti
di accertamento)
Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al
sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
E' fatto salvo l'esercizio
degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art.
16
(Pagamento
in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai
regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali,
Il pagamento in misura ridotta
è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.
Art.
18
(Ordinanza-ingiunzione)
Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il
rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti
gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione
deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.
La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento
è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è
di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione
dell'odinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel
caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la
quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
Art.
19
(Sequestro)
Quando si è proceduto a
sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione
all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il
decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo
termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il
procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione
della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova
di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a
confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al
sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è
emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro
due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi
dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art.
5
(Responsabile
del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7
e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 8
(Modalità e contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Art.
10-bis
(Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.
Art.
14
(Conferenza
di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta
quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle
determinazioni delle amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza
è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in
ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti
dalle medesime amministrazioni.
Art.
14-bis
(Conferenza
di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti
di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su
motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza
dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono
che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di
conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto
riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli
elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi
si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto
previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza,
l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della
conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi
si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in
tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche
a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In
caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base
del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art.
14-ter
(Lavori
della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi
per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro
i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una
diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della
riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e
per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano
atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero
per i beni e le attività culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale
gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento
amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è
inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della
convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle
eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque
in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I
lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto
previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche
ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti
i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in
cui sia richiesta
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è
stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi
4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono
essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata
nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta
la decisione concernente
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito
dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti,
per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,
entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. [Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.]
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e
in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N.
507
Misure urgenti in materia di
dighe.
Art.
1
1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta
o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume
d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è
soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle
popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione
tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione
viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in
materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione
interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione
di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato
nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate
prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle
prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni
caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio
di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione
di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge
9 gennaio 1991, n. 9.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.
183, è sostituito dal seguente:
"3. Il Servizio nazionale
dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla
identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei
progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui
industriali.".
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.
183, è sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella
competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che
non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi
derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla
regioni il supporto tecnico richiesto.".
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e
5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni
opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini
dell'approvazione del progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica
incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi,
oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con
riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici,
sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle
norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere
la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 .
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti
tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2
febbraio 1974, n. 64, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971,
n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in
assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e
accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i
concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe
sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai
sensi della normativa sopra indicata.
Art.
4
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o
modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione
tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo
tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con
l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere
modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti
previsti dalla normativa tecnica vigente.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi
tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione
in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile
chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la
demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda
entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma1. La stessa
pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver
presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3,
comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è
punito con l'arresto fino ad un anno.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia,
conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3,
comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte
autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle
prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità
previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle
dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli
accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da
otto a ottanta milioni.
5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di
cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace
alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.
6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad
irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi
periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto.
7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella
costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica
amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad
individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato
responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
LEGGE 21 OTTOBRE 1994, N. 584
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti
in materia di dighe.
Art.
1
1. 1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure
urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
D.L. 12 agosto 1993, n. 309, D.L. 19 ottobre 1993, n. 417, D.L. 16 dicembre
1993, n. 524, D.L. 14 febbraio 1994, n. 107, D.L. 14 aprile 1994, n. 237, e
D.L. 20 giugno 1994, n. 398.
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
1998, N. 112
Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Art.
91
(Registro
italiano dighe – RID)
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo
1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico
nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini
della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti
ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti
ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere
altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere
tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse
assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 18 FEBBRAIO 1999, n. 238
Regolamento recante norme per
l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n.
Art.
1
(Demanio
idrico)
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico
tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o
cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le
acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte
in invasi o cisterne.
3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle
acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione
preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 12 MARZO 2003, N. 120
Approvazione del regolamento
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta.
Art.
6
(Modifiche
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357)
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Valutazione di incidenza)
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone
speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione
territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel
caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale,
provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio
volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato
G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed
integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal
presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito
della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti
ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e
zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente
regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli
interventi di cui ai commi da
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della
verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la
verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai
commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il
termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o
parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area
stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione
definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la
valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione
del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative
possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa
necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne
danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza
negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo
parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico.".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE
2006, N. 152
Norme in materia ambientale.
Art.
114
(Dighe)
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi
o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente
decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di
invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo
ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto
di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette
operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto,
sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema
acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità
di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del
corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a
garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e
forestali, previa intesa con
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con
eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere
dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al
Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come
parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche
trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad
eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai
limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le
amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo
sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano
ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al
comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino
all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le
operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a
controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità
ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli
invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il
rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per
specifica destinazione.
Art.
121
(Piani
di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico
piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4
alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel
contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo
e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle
acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le
regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di
salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti
Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte
terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela
contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di
qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e
quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale
degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica
dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi
idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al
monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili
dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di
monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i
cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato
10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero
dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di
tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di
pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2,
esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni
entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le
successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei
anni.
Art.
133
(Sanzioni
amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati
nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo
101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo
107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a
sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti
ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza
osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o
fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere
a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso
articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione
della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi
il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di
svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le
altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto
di cui all'articolo 114, comma 2:
b) effettui le medesime operazioni prima
dell'approvazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e
la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi,
oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui
all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la
sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998,
N. 72
Organizzazione dell'esercizio
delle funzioni amministrative a livello locale.
Art.
3
(Disciplina
delle funzioni conferite)
1. Le funzioni conferite dalla Regione ai sensi della presente
legge sono esercitate in piena autonomia dagli enti locali, i quali concorrono
alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato
e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione e attuazione, in conformità dell'art. 3 della legge n. 142 del
1990.
2.
3. Gli atti di indirizzo e coordinamento sulle funzioni
amministrative conferite, nonché le direttive relative all'esercizio delle
funzioni delegate, sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con
4. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 3,
sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.
5. In caso di urgenza
6. In caso di persistente inerzia, ritardo e inattività
nell'esercizio di funzioni conferite, verificati, sulla base dell'istruttoria
di cui al successivo comma
7. Ai fini del presente articolo, la verifica relativa
all'accertamento dell'inerzia o di violazioni delle normative di conferimento e
dello stato di attuazione da parte degli Enti destinatari, è effettuato su
iniziativa del Settore enti locali attraverso il nucleo di monitoraggio costituito
presso
8. Le funzioni conferite a un singolo ente non possono essere
da questo conferite ad altri enti, o comunque esercitate mediante altri
soggetti, salvo i casi, e con le modalità, previsti dalle leggi vigenti e dalla
specifica normativa di conferimento, compresi gli indirizzi e le direttive di
cui al comma 3.
Art.
7
(Funzioni
attribuite alle province)
1. In materia di difesa del suolo sono attribuite alle province
le seguenti funzioni amministrative di gestione:
- la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e
la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere
idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i provvedimenti di competenza dei servizi del Genio Civile
e della Difesa del suolo, relativi alle costruzioni in zona sismica ai sensi
della legge n. 64 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, con
esclusione dell'art. 13 e della L.R. n. 138 del 1996 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in
conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica
di cui alla legge n. 1086 del 1971, e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli adempimenti di cui alla legge n. 584 del 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse di cui all'art. 1 della medesima legge;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione degli
interventi per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa l'approvazione dei
progetti generali di consolidamento;
- i compiti di pulizia idraulica e di pronto intervento di
cui al R.D. n. 523 del 1904 e R.D. n. 2669 del 1937, ivi comprese le
limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul
regime dei corsi d'acqua;
- le concessioni di estrazione e di materiale litoide dai
corsi d'acqua;
- le concessioni spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
- la pulizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione
del T.U. approvato con R.D. n. 1775 del 1933;
- le funzioni amministrative relative alle piccole
derivazioni di acqua pubblica e alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle
acque sotterranee.
L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 81
Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo.
Art.
23
(Compiti
della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del
suolo)
1. Alla Provincia, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettere
a) e b) della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dell'art. 11 della legge 18
maggio 1989, n. 183 sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di:
a) concessioni di piccola derivazione di
acqua pubblica;
b) licenze per l'attingimento di acqua
pubblica;
c) autorizzazione alla ricerca, estrazione
ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 90, comma 2,
lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
d) autorizzazione alle trasformazioni
nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico.
2. Sono altresì delegati alle Province gli adempimenti di cui
al D.P.R. n. 1363 del 1° novembre 1959 per:
a) gli sbarramenti che non superano i 10
metri di altezza e i 100.000 metri cubi di invaso;
b) per gli sbarramenti di altezza
inferiore ai 10 metri determinanti un invaso compreso tra i 100.000 e 1.000.000
metri cubi;
c) per quelli di altezza compresa tra i 10
e i 15 metri che determinano un invaso inferiore ad 1.000.000 di metri cubi;
d) il rilascio delle autorizzazioni per
gli sbarramenti di cui alle lettere b) e c) previo parere dal Comitato Tecnico
- Amministrativo di cui al comma 6 della L.R. n. 81/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Le Province provvedono al censimento, all'autorizzazione e
all’effettuazione dei controlli sulle dighe e i bacini di ritenuta sulla base
delle apposite direttive formulate dal settore LL.PP. - Servizio Tecnico della
Giunta regionale.
4. Le direttive regionali di cui al precedente comma precedono
le modalità di effettuazione e aggiornamento del catasto degli sbarramenti e
delle dighe di ritenuta, le modalità di presentazione e approvazione dei
progetti di collaudo, esercizio e vigilanza delle opere, contengono appositi
disciplinari tipo e stabiliscono le procedure di accertamento e contestazione
delle violazioni, di irrogazione delle sanzioni e le modalità di trasmissione
dei dati al Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino
dell'Autorità.
5. Le modalità di esercizio delle attività delegate di cui al
presente articolo ed il conseguente trasferimento di personale e mezzi alle
Province sono determinati con successivi provvedimenti regionali.
6. I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono,
per i territori di propria competenza, attività generale di supporto
tecnico-amministrativo alle province, mentre al Servizio gestione demanio
idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di
concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d'acqua. Il
Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo
tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima
Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei
Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e
da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove
ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art.
3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di
concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia
dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al
Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti.
7. Il piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art.
9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36, si conforma al Piano di Bacino o ai suoi
stralci e si coordina con il programma triennale d'intervento di cui all'art.
14 della presente legge.
8. Ai sensi dell'art.
LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999,
N. 11
Attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie
funzionali.
Art.
7
(Esercizio
delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
1. I comuni esercitano la generalità delle funzioni
amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
non riservate dalla presente legge agli altri Enti locali, alle autonomie
funzionali e alla Regione.
2. Le province, oltre alla generalità delle funzioni di
programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni
amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai
comuni singoli o associati, nonché quelle espressamente indicate dalla legge.
3.
4.
5. Le autonomie funzionali (camere di commercio ed università)
oltre a collaborare con i comuni, le province e
LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003,
N. 7
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
Art.
92
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al
successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle
aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è
effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le
somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui
all'allegata tabella "A".
2. Al fine di procedere:
a) alle modalità di presentazione delle
domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere
sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme
per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione
a corredo delle domande;
b) alla formazione di un catasto
nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;
c) alla formazione di un catasto
nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua pubblica;
d) alla definizione dei criteri per la
determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze
idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell'utilizzo dei beni del
soprassuolo;
e) alla determinazione per le diverse
tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una
tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973).
Di dette somme l'Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna
rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella
UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione,
denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione
demanio idrico (art. 86 D.Lgs. n. 112/1998), costruzioni invasi (D.L. n. 507/1994
convertito con legge n. 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate
a finanziare l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso
l'acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni
esterne. È istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa
151401 denominato: "Fondo regionale per l'ottimizzazione della gestione
del demanio idrico e dighe"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento
di € 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo
accertamento della relativa entrata.
4.
5. All’art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente comma 2 bis:
“2. bis. Per il servizio idrico
integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale
rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito
l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a
prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti
nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte
prevalente della propria attività.”
6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5-bis del D.L. n.
143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1°
agosto 2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio
e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita
alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998,
Art.
93
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al
successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello
indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui
al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle
Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i
criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio
2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle
vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e
l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque
pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel
periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine
di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i
ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente
al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei
rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata
presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è
dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure
da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U.
approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche
in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati
in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati
dovuti allo Stato.
4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso
plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il
canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario
ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario
risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a
separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso
plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il
quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e
la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a
questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario
ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.
5. A decorrere dal 1° gennaio
a) consumo umano: per ogni modulo di acqua
assentito € 2.025,00;
b) irriguo agricolo:
b1) quando il prelievo è effettuato a bocca
tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;
b2) quando il prelievo non è suscettibile di
essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;
c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni
kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;
d) Industriale: per ogni modulo di acqua
assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua
un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a
ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
e) Pescicoltura: per ogni modulo di acqua
assentito € 360,00;
f) Antincendio: per ogni modulo di acqua
assentito € 300,00;
g) Civile: per ogni modulo di acqua
assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde
pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;
h) Igienico: per ogni modulo di acqua
assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti
gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;
i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua
assentito € 5.000,00;
i-bis) zootecnico: è equiparato al canone
industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della
legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a
1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è
connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla
conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali
prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.
I canoni di cui al presente
comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:
a) Consumo umano: € 300,00;
b) Irriguo agricolo: € 20,00;
c) Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;
d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene
applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;
e) Pescicoltura: € 250,00;
f) Antincendio: € 100,00;
g) Civile: € 150,00;
h) Igienico: € 150,00;
i) Autolavaggio: € 350,00.
Al fine dell'assimilazione
delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004,
si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così
stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta
regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei
criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1°
gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione
dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si
applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di
inflazione programmata previsto nel documento di programmazione
economico-finanziario per l'anno di riferimento.
5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese
occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e
sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua
pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione
delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate
intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli
importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua,
individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi
provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È
facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma,
applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è
effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza,
entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena
l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla
tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le
medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5
dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
5-ter (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima
della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a
favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del
T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone
previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun
uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in
uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza
della concessione.
5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere
dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la
concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del
contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con
R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di
un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non
inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D".
Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art.
17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.
5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data
dall’entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui
all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10%
dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è
corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone,
mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione
Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.
5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative).
Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in
materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della
L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle
disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U.
approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle
prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono
punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così
come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni
ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da €
a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione
amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n.
1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione
amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D.
n. 1775/1933;
c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per
l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal
citato art. 17.
I rapporti relativi alle
violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti
previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato
all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more
dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su
indicato provvede secondo le vigenti modalità.
6. Per la determinazione dei canoni
a) della disponibilità della risorsa idrica;
b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di
utilizzo;
c) delle diverse tipologie d'uso;
d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e
sotterranei soggetti a prelievo;
e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento
del corpo idrico;
f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale
di cui alla lettera d) del comma 5.
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le
grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di
demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico,
con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della
concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino
dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non
provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento
alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.
8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono
introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare:
"Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n.
112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma
2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402,
UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente:
"Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio
delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le
indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello
stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli
di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari
all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15%
del suddetto capitolo di spesa.
8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto
capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le
consulenze.
8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di
entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB
05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto
idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB
05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico",
sono così ripartite:
a. 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al
capitolo di spesa 152108;
b. 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al
capitolo di spesa 151402.
8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di
incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.
9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo
accertamento della relativa entrata.
10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107,
11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è
inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di
manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività
realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento
degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.
12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si
confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli
stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli
ulteriori anni.
Art.
94
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al
successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque
pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali
indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:
a) per le domande di concessione di
derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano
regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione
dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, anche se
presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
b) per le domande di concessioni di cui al
precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di
interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi
nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può
procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del
citato T.U. n. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni,
purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza
alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di
salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;
c) per le domande di concessioni di
derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto
P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di
nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di
cui alla precedente lettera b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la
domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per
abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella
Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima
dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo le cui opere siano state
completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare
entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 152/1999,
3. Il comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998 è così
riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono,
per i territori di propria competenza, attività generale di supporto
tecnico-amministrativo alle province, mentre il Servizio Gestione e Tutela
della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i
Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno,
delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983,
nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti
le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine
perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite
le competenze per la fissazione dei canoni di concessione." La medesima
procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa
del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. n. 43/1976 e successive
modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al
netto dei lavori a base d'asta. Per i lavori di importo superiore a detto
limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini
previsti dal I comma dell'art. 11 della L.R. n. 33/1995. Qualora il parere non
sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II comma del medesimo
articolo.
3-bis. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia
di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle
risorse idriche, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16
settembre 1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7 aprile 1999, n. 20, sono
considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
- per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto
secondo;
- per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;
- per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno
se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;
- per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;
- per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad
usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100
al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui;
- per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- per costituzione di scorte idriche a fini di uso
antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
3-ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite
quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi
derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso
del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per
funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono
assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al capo II della
legge n. 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo
capoverso.
3-quater.
3-quinquies. Ai fini dell'individuazione dei compiti
delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in
materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998,
così come modificato con L.R. n. 20/1999, sono considerati di competenza
regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lettera a), b) e
c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente
comma 3-bis, grandi derivazioni d'acqua.
4. Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 12 del
D.Lgs. n. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende
effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine
previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione
ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
5. Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma
6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse
categorie, così come definite dagli articoli 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio
1904, n. 523, sono attribuite alle province le competenze su tutti i corsi
d'acqua pubblica fatta eccezione:
a) quelli di competenza Comunale,
specificati alla lettera b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 16 settembre
1998, n. 81;
b) le aste principali dei bacini
idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di
competenza regionale.
6.
7. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente
comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9-ter del D.Lgs. n. 152/1999, modificato
dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 258/2000, non trovano applicazione
nell'ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di
procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate
le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.
8. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del
D.Lgs. n. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 AGOSTO 2007, N. 3/REG.
Disciplina dei procedimenti di
concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue
e di ricerche di acque sotterranee.
Art.
10
(Domanda
di concessione)
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su
istanza di parte, con la presentazione, in doppio originale, della domanda al
Servizio Procedente della Regione oppure della Provincia nella cui
circoscrizione sono ubicate le opere di presa, secondo le competenze
individuate dall’art. 9.
2. La domanda può essere presentata da chiunque – persone
fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico
o privato – ha necessità di utilizzare acqua che richiede licenza o concessione
di derivazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di
costituire un Consorzio di utenze o una Società di diritto pubblico o privato,
purché sia il soggetto richiedente che il subentrante abbiano entrambi la
medesima necessità di uso dell’acqua.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico
connesso alla attività produttiva, necessita di più opere di presa, anche
concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e
sorgive) è tenuto a presentare una unica domanda di concessione purché
l’utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento
della stessa unità aziendale/stabilimento. Ciò vale anche nell’ipotesi di
schema idrico, relativo ad un singolo ATO, alimentato da più opere di presa,
anche concernenti diverse fonti di prelievo.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera
di presa, essi presentano una unica domanda di concessione. A tal fine i
richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere
appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio
Procedente e con l’Autorità Concedente sia provinciale che regionale.
5. Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario,
per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di
derivazione preesistenti, si può, sentito il Direttore della Direzione
Regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua, accordare la
nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso
che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.
Art.
12
(Procedibilità
della domanda)
1. Il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo
responsabile del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 5
della l. 241/90 e s.m.i., verifica la completezza dei contenuti della domanda e
degli elaborati tecnici e la regolarità del versamento, così come indicato nel
precedente articolo, e restituisce al richiedente uno degli originali della
domanda di derivazione con l’attestazione della data di presentazione. Il
medesimo Servizio, qualora riconosce che il versamento della somma
predeterminata per le spese di istruttoria, di cui all’art. 34, non è stato
effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono
essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati,
assegna un termine perentorio, non inferiore a quindici e non superiore a
quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l’integrazione dei
medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero
il mancato rispetto dell’ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su
specifica istanza del richiedente la concessione, comporta la dichiarazione di
irricevibilità della domanda. Nel caso di regolarizzazione degli atti, ai fini
dell’attestazione della data di presentazione della domanda, la data di
presentazione è quella dell’acquisizione agli atti d’ufficio dei documenti
tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle
spese d’istruttoria.
2. Decorso senza esito il termine di cui al precedente comma,
il procedimento si conclude con il rigetto della domanda con provvedimento
espresso dall’Autorità Concedente, su proposta del Servizio Procedente. Tale
provvedimento è notificato al richiedente e, qualora sia stato emesso
dall’Autorità Concedente Provinciale, è trasmesso all’Autorità Concedente
Regionale.
3. Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di
derivazione è necessaria l’acquisizione della concessione edilizia, le domande
sono dichiarate procedibili se corredate del certificato di destinazione
urbanistica dal quale risulti la conformità delle opere alle previsioni degli
strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla
realizzazione di tali opere, dell’accordo di programma intervenuto tra
l’Amministrazione comunale e il richiedente la concessione.
Art.
19
(Conferenza
di servizi e visita locale di istruttoria)
1. La visita locale di istruttoria, fatto salvo quanto previsto
al successivo comma
2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque
vi abbia interesse, il Servizio Procedente:
a) raccoglie le memorie scritte ed i
documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla-osta delle
pubbliche autorità;
b) procede alla visita dei luoghi, ove
ritenuto necessario in relazione alla complessità delle opere di presa e di
restituzione, alla loro ubicazione e alla loro tipologia;
c) redige apposito verbale, sulla base
dello schema di cui all’Allegato D - Parte I, che deve essere sottoscritto da
tutti i partecipanti alla visita e contenere anche gli interventi dei
partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente
la concessione.
3. Ove il Servizio Procedente non ritiene necessaria la visita
dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede del
Servizio medesimo, che ne redige apposito verbale, sulla base dello schema di cui
all’Allegato D, Parte II. Il Servizio Procedente decide in merito alla
necessità del sopralluogo, ove non prevista nell’Ordinanza d’istruttoria di cui
all’art.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al
richiedente la concessione è assegnato un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della conferenza di servizi i rappresentanti delle
amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali
motivi ostativi al rilascio della concessione, ove necessaria, edilizia
relativamente alle opere della derivazione.
6. Nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a
terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico
interesse, il Servizio Procedente, ove a seguito della conferenza di servizi
risulta accoglibile la domanda di concessione, acquisisce il .provvedimento di
definizione delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del d.lgs. 152/2006.
7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6 e parimenti
del provvedimento di classificazione delle acque superficiali e di subalveo di
cui all’art. 80 del d.lgs. 152/2006 e del nulla-osta dell’autorità sanitaria
competente per l’idoneità delle acque, il Servizio Procedente dichiara sospeso
il procedimento sino alla trasmissione dei prescritti provvedimenti dandone
avviso al richiedente.
8. Il presente articolo trova applicazione anche per le
derivazioni idroelettriche, fatto salvo le procedure di cui all’art. 12, comma
3, del decreto legislativo del 29.12.2003, n. 387, così come disciplinato
dall’art. 4 della legge regionale 09.08.2006, n. 27.
Art.
38
(Rilascio
della concessione)
1. La concessione è rilasciata, per le grandi derivazioni, con
Determina dell’Autorità Concedente Regionale, e, per le piccole derivazioni,
con Determina dell’Autorità Concedente provinciale, sulla base dell’Allegato H,
in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, le previsioni del PTA,
se approvato, oppure le norme di salvaguardia, se adottate, il minimo deflusso
vitale e le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. La determina di concessione deve essere emessa entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del disciplinare sottoscritto dalle parti
ovvero entro novanta giorni qualora debba essere acquisita la pronuncia di cui
all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
3. La determina di concessione deve indicare termini e modalità
per la sua impugnazione.
Art.
42
(Esecuzione
dei lavori)
1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere
da realizzare, relative alla concessione, al Servizio Procedente, il quale,
riscontrata la regolarità degli atti, previa acquisizione di tutte le
autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri e quant’altro previsto da leggi e
regolamenti per l’esecuzione dei lavori, lo approva per quanto di competenza
entro il termine di quarantacinque giorni dall’acquisizione di tutti gli atti
sopra citati.
2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la
realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del d.p.r. del
01.11.1959, n. 1363 e s.m.i., l’inizio dei lavori è subordinato
all’approvazione del progetto da parte dell’autorità competente di cui all’art.
23, comma 2, della l.r. 81/1998 e s.m.i..
3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione
della data di inizio dei lavori al Servizio Procedente, che ne può ordinare la
sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata
la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario invia al Servizio
Procedente, i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione
alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione
di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le
caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di
collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione
delle portate derivate e rilasciate.
5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il
progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale, l’Autorità
Concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d’atto
della dichiarazione e delle caratteristiche definitive della derivazione,
previo parere del Servizio Procedente.
6. Nei casi di accertata urgenza, il Servizio Procedente,
ricevuta la dichiarazione di conformità delle opere eseguite, può autorizzare,
su richiesta, l’esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del
certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b), fatti salvi gli
adempimenti di legge per l’invaso delle dighe di ritenuta.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario
non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato
di collaudo
8. Il Servizio Procedente, acquisiti gli elaborati di cui ai
commi 4 e 5, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il
provvedimento di presa d’atto degli elaborati di cui al comma 4, lett. a) e b),
ovvero provvede, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, qualora
riscontri difformità sostanziali tra il progetto approvato e le opere eseguite,
ad istruire le varianti secondo le modalità previste all’art.
Art.
44
(Domande
di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale e a valutazione di
incidenza)
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti
delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di valutazione di
impatto ambientale o di valutazione di incidenza, ai sensi della Parte II del
d.lgs. 152/06, sono procedibili, ai sensi del presente Regolamento, solo a
seguito della presentazione della positiva pronuncia sulla valutazione di
impatto ambientale da parte della Direzione regionale competente.
2. La richiesta di valutazione di impatto ambientale ovvero
quella di incidenza, di cui al comma 1, è avanzata direttamente dal richiedente
la concessione, dandone comunicazione al Servizio procedente, allorquando
l’Autorità concedente abbia espresso parere favorevole sulla relazione di
istruttoria.
3. Il disposto di cui al comma 2 non si applica alle
concessioni idroelettriche per le quali si applicano le procedure di cui
all’art. 12 del d.lgs. 387/2003.
Art.
46
(Cambio
di titolarità)
1. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in
parte, senza il nulla-osta dell’Autorità Concedente e il cessionario non sarà
riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto
traslativo. Fanno eccezione le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano
titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento del
fondo.
2. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è
indirizzata al Servizio Procedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento,
pena decadenza.
3. L’Autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità
della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della
concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale,
intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando
trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione,
incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei
canoni rimasti eventualmente insoluti.
5. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono
comunicare al Servizio procedente, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni
trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma degli artt. 2300,
2436, 2470 e 2502 del codice civile.
6. Esperite positivamente le procedure di cui al comma 3, si
procede allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario originario.
Art.
49
(Varianti
alla concessione)
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono
soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di
nuova concessione di cui all’art.10 e ss. Per variante sostanziale si intende
ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della
risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo che
eccede il 20 percento della quantità concessa;
c) modifica delle opere o del luogo di
presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del
rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica
delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a
riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al
comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere
autorizzate dall’Autorità Concedente.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il
concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art.
10, comma 1. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese
di istruttoria;
b) relazione descrittiva delle modifiche
che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a
pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri fatto salvo quello
previsto dall’art. 13, comma 1, qualora la variante richiesta comporti un
aumento della quantità d’acqua concessa.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente
concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può
essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera
abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze
del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato, secondo le
modalità indicate nell’Allegato I.
6. Non costituiscono varianti sostanziali le modifiche
apportate in fase di istruttoria alle previsioni di progetto su richiesta degli
organi della pubblica amministrazione preposti alla tutela della pubblica
incolumità ovvero alla tutela dell’acqua. Qualora le opere di presa subiscano
spostamenti ritenuti apprezzabili dal Servizio Procedente, si procederà, con le
modalità previste all’art. 14, alla pubblicazione delle varianti apportate.
Entro il termine previsto dall’art. 17, possono essere presentate opposizioni
od osservazioni. Per detta pubblicazione non si dà luogo alla presentazione di
domande concorrenti.
7. Il provvedimento con cui l’Autorità Concedente ordina il
rilascio, in tutto o in parte, della quantità d’acqua concessa in via precaria
non costituisce variante alla concessione.
Art.
54
(Opere
di derivazione alla cessazione dell'utenza)
1. Le opere di derivazione, fatto salvo quanto disposto dai successivi
artt. 55, 56 e 57, alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata,
devono, di norma, essere rimosse ed i luoghi ripristinati, a cura e a spese del
concessionario e secondo le previsioni del progetto di ripristino. Nel caso di
derivazione di acque sotterranee mediante pozzi, il progetto di ripristino deve
tenere conto delle indicazioni di cui all’Allegato I.
2. Il progetto di ripristino si intende approvato qualora il
Servizio Procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento dello stesso.
3. Il Servizio Procedente può consentire il mantenimento dei
pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del
pozzo a domestico, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da
direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di
salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
b) qualora sia garantito il non utilizzo
del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché
la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati,
controllabili dal Servizio Procedente e per un periodo non superiore a due
anni.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo,
qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue,
fatto salvo quanto previsto al comma 3, lett. a).
5. Qualora il Servizio Procedente non ritenesse opportuno, per
ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla
rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio
idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene demaniale ai fini
della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere
stesse.
6. Il Servizio Procedente, nel caso in cui il concessionario,
obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio
all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle
spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all’art. 37.
Art.
55
(Trasferimento
al demanio idrico delle opere di derivazione nelle grandi derivazioni per forza
motrice)
1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di
derivazioni nelle grandi derivazioni per forza motrice è disciplinato dalle
disposizioni di cui all’art. 25 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
Art.
56
(Controllo
dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico)
1. Il controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al
demanio idrico è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 26 del T.U.
1775/1933 e s.m.i.
Art.
57
(Trasferimento
al demanio idrico delle opere di derivazione ad uso potabile, irriguo o
bonifica e nei casi di mancato rinnovo, decadenza, rinuncia o revoca)
1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di
derivazione, nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di derivazione di
acqua ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di decadenza, rinuncia o
revoca è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 28 del T.U. 1775/1933
e s.m.i.