IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Ambito di applicazione

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - Classificazione delle opere di sbarramento e valutazione dei rischi

Art. 4 - Classificazione di dighe e traverse

Art. 5 - Valutazione e classificazione del rischio

Art. 6 - Censimento dighe e valutazione del rischio

Art. 7 - Commissione tecnica

CAPO II - Norme generali di organizzazione dei servizi

Art. 8 - Individuazione delle competenze della Regione e delle Province

Art. 9 - Competenze del Servizio Dighe

Art. 10 - Attività di vigilanza

TITOLO III

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI DIGHE E TRAVERSE

CAPO I - Nuovi invasi che utilizzano acque pubbliche

Art. 11 - Procedura di autorizzazione

CAPO II – Nuovi invasi che utilizzano acque di cui al comma 3, dell’art. 1 del D.P.R. 18.2.1999, n. 238, concernete "Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5.1.1994, n. 36 in materia di risorse idriche."

Art. 12 - Procedura di autorizzazione

CAPO III - Norme comuni

Art. 13 - Documentazione ridotta

Art. 14 - Disciplinare di costruzione

Art. 15 - Progetti di variante e di manutenzione straordinaria

Art. 16 - Sorveglianza sui lavori

Art. 17 - Collaudo

Art. 18 - Autorizzazione all'invaso

Art. 19 - Dismissione ed intervento di ripristino ambientale

TITOLO IV

INVASI ESISTENTI

Art. 20 - Regolarizzazione delle opere

Art. 21 - Definizione dei casi possibili

Art. 22 - Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

Art. 23 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

TITOLO V

ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 24 - Esercizio e vigilanza

Art. 25 - Disciplinare di esercizio

Art. 26 - Trasmissione dati

TITOLO VI

OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

CAPO I - Disposizioni comuni

Art. 27 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 28 - Definizioni

 

CAPO II - Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

Art. 29 - Approvazione del progetto di gestione

CAPO III - Operazioni soggette alla disciplina regionale

Art. 30 - Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione

Art. 31 - Presentazione e contenuti del progetto di gestione

Art. 32 - Contenuti del progetto di gestione semplificato

Art. 33 - Casi particolari

Art. 34 - Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale

CAPO IV – Norme afferenti alla gestione

Art. 35 - Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi

Art. 36 - Trasferimento di gestione

Art. 37 - Documento di protezione civile

Art. 38 - Piano di laminazione

Art. 39 - Designazione responsabile sicurezza

Art. 40 - Norma transitoria

TITOLO VII

CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 41 Catasto Sbarramenti

Art. 42 Accesso al Catasto degli Sbarramenti

TITOLO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

Art. 43 Spese di istruttoria

Art. 44 Sanzioni

Art. 45 Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO IX

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Norme applicabili ai procedimenti avviati

Art. 47 Norme statali disapplicate

Art. 48 Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale

Art. 49 Direttive tecniche e circolari

Art. 50 Norma finanziaria

Art. 51 Entrata in vigore

ALLEGATI:

-          ALLEGATO "A" - Circolari e direttive tecniche emanate dai competenti organi

-          ALLEGATO "B" - Contenuti del progetto esecutivo;

-          ALLEGATO "C" - Contenuto del progetto preliminare;

-          ALLEGATO "D" - Documentazione ridotta;

-          ALLEGATO "E" - Documentazione da allegare alla richiesta di prosecuzione esercizio;

-          ALLEGATO "F" - Modalità e prescrizione per le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo;

-          ALLEGATO "G" - Caratterizzazione preliminare delle acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.         Le disposizioni della presente legge disciplinano la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua e dei relativi invasi nel territorio della Regione Abruzzo, ivi comprese le traverse e le paratoie di derivazione e regolazione dei flussi idrici, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre 1994 n. 584 e nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) allo scopo di assicurare il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza e di prevenzione dei rischi da calamità alluvionali connessi al comportamento dei corpi di intercettazione della corrente idrica e alla delicatezza del contesto ambientale nel quale sbarramenti ed invasi sono inseriti.

2.         La presente legge disciplina, altresì, le competenze e le funzioni dei servizi tecnici deputati a trattare la materia di cui al comma 1, delle leggi nello stesso comma citate, nonché della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2003)), al fine di dare speditezza ed efficacia all’azione amministrativa degli Enti preposti.

3.         La presente legge detta, infine, le disposizioni riguardanti i tempi procedimentali connessi alle istanze di autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti di ritenuta ed alle operazioni di vigilanza e controllo, oltre alle disposizioni inerenti la redazione di particolari elaborati che vanno ad integrare la documentazione da allegare alle varie istanze, necessari a ridurre ulteriormente le possibilità di rischio.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

1.         Per lo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di invasi, in attuazione del D.Lgs. 112/98, la Regione Abruzzo, oltre ad applicare le Norme Tecniche emanate dallo Stato, si avvale in particolare:

a)         del D.L. 507/94 convertito dalla L. 584/94;

b)         del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta);

c)         del D.M. dei Lavori Pubblici 24 marzo 1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento);

d)         delle disposizioni riguardanti i sistemi di studio dell’onda di piena, segnalazione di pericolo, allarme ed emergenza, prescritte, oltre che nel D.M. di cui al punto c), nelle circolari di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato "A" della presente legge.

2.         Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono, altresì, ritenute essenziali le indicazioni per la mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe contenute nelle circolari di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato "A" della presente legge.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1.         Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge tutte le attività degli impianti coinvolti nelle operazioni di ritenuta e di rilascio idrici, nonché le modifiche riguardanti le attività e le opere stesse di ritenuta, le verifiche sugli impianti e la manutenzione di questi ultimi.

2.         Nel rispetto dell’art. 1, del D.L. 507/1994, convertito dalla L. 584/1994, la competenza regionale è limitata alle opere, di cui all’art. 1, comma 1, aventi altezza inferiore a 15 metri per quanto riguarda gli sbarramenti e volume minore ad 1 milione di metri cubi per quanto riguarda gli invasi.

3.         Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

a)         i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna;

b)         le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;

c)         le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali, ivi compresi gli invasi al servizio di attività minerarie, ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo, intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua è prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici.

4.         Ai fini della disciplina dettata dalla presente legge, l’altezza della diga e il volume di invaso sono determinati secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/1994 e dalla circolare di cui al punto 6 dell’allegato "A" alla presente legge.

5.         Per gli sbarramenti connessi alla laminazione delle piene di casse di espansione, come definite dalla circolare di cui al punto 5 dell’allegato "A" alla presente legge, ivi comprese le relative opere connesse, non disciplinate dalla presente legge in quanto soggette esclusivamente alla disciplina di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), i Servizi Dighe competenti, individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2 della presente legge, esprimono il relativo parere in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6.         Deroghe alle disposizioni contenute nella presente legge possono essere previste in relazione alle caratteristiche dello sbarramento ed al grado di rischio connesso.

7.         Per le finalità di cui al comma 6, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "Direzione Regionale competente", entro 12 mesi dell’entrata in vigore della presente legge emana apposite linee guida per la definizione sia delle caratteristiche degli sbarramenti che del grado di rischio definito basso ai sensi dell’art. 5.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

Classificazione delle opere di sbarramento e valutazione dei rischi

Art. 4

(Classificazione di dighe e traverse)

1.         Le opere di cui al comma 1, dell’articolo 1, sono suddivise nelle seguenti tipologie e classi:

a)         TIPOLOGIA D (invasi e piccole dighe):

1) Classe A:

1.1) sottoclasse A1: sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 10.000 metri cubi;

1.2) sottoclasse A2: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso fino a 30.000 metri cubi;

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso compreso tra 30.000 e 100.000 metri cubi;

3) Classe C: sbarramenti con altezza superiore a 10 metri e fino a 15 metri o con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1 milione di metri cubi;

b)         TIPOLOGIA L (sbarramenti per la laminazione delle piene):

1) Classe A: sbarramenti con altezza fino a 5 metri a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 15 metri di altezza a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione fino a 1 milione di metri cubi.

c)         TIPOLOGIA T (Traverse e paratoie):

1)         Classe A: paratoie, traverse fisse derivanti o con canale derivatore separato, fino a 10 metri di altezza;

2)         Classe B: traverse fisse da 10 a 15 metri di altezza;

3)         Classe C: traverse mobili con pile fisse;

4)         Classe D: traverse mobili senza pile a piccoli elementi mobili;

5)         Classe E: traverse mobili senza pile a grandi elementi abbattibili.

Art. 5

(Valutazione e classificazione del rischio)

1.         La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella circolare di cui al punto 7 dell’allegato "A". Lo sbarramento viene inquadrato, attraverso il calcolo del rischio potenziale, in apposita classe di rischio.

2.         La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo è disposta con circolare dell’Assessore regionale delegato in materia di lavori pubblici su proposta della Direzione regionale competente.

3.         Per le valutazioni speditive da utilizzare nell’iter procedurale di autorizzazione degli invasi sia esistenti che di nuova costruzione, viene definito rischio intrinseco quello valutato tenendo presente il livello e la tipologia di antropizzazione del territorio a valle dello sbarramento o nei dintorni dell’invaso.

4.         Vengono individuate tre classi di rischio:

a)         basso, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde, da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano perdite trascurabili sotto l’aspetto ambientale ed economico nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è considerata improbabile;

b)         moderato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano apprezzabili alterazioni dell’assetto ambientale o perdite economiche con danni a strutture abitative, commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture, nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è da ritenersi improbabile. Il rischio è anche da considerarsi moderato, se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di scarichi di fondo che attraversano il corpo diga realizzata in terra, l’errato dimensionamento di essi, la mancanza di manutenzione dello sbarramento o delle sponde, soprattutto per quelli in materiale sciolto;

c)         elevato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale di un volume imprevedibile di acqua, nelle aree a valle o adiacenti, risultano perdite di vite umane e rilevanti danni ambientali od economici, con coinvolgimento di manufatti di un certo rilievo (strade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, elettrodotti), agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze. Il rischio è anche da considerarsi elevato se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di infiltrazioni o sifonamenti nel corpo diga o nelle sponde, una situazione geologica a rischio accertato di frane a monte dello sbarramento o lungo i versanti dell’invaso, l’assenza di organi di scarico, l’insufficiente dimensionamento dello sbarramento, ovvero delle sponde lacuali, a fronte di elevate portate di piena, la presenza di palesi cedimenti nelle opere di ritenuta.

Art. 6

(Censimento dighe e valutazione del rischio)

1.         Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva le schede per il censimento delle opere disciplinate dal comma 2 dell’art. 3.

2.         La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinata dall’art. 20.

3.         L’analisi del rischio globale connesso con l’opera, effettuata a cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal gestore, viene effettuata mediante la verifica delle dimensioni del bacino, dell’altezza del corpo diga, delle sponde lacuali, nonché della tipologia di alimentazione, dell’area interessata dallo sbarramento e della sensibilità al rischio delle zone a valle o circostanti.

4.         L’area da investigare, nella valutazione del rischio, a valle dello sbarramento, non deve risultare inferiore a quella relativa alla distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: D = V/104, dove D viene espressa in chilometri e V, che rappresenta il volume di massimo invaso, in metri cubi.

5.         Per le traverse, l’analisi va effettuata anche a monte dello sbarramento considerando al posto dell’invaso il volume di massimo rigurgito.

6.         Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma 1, i Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le schede di cui allo stesso comma 1, dei laghi non ottenuti da sbarramento e delle vasche di raccolta d’acqua, non soggetti alla disciplina della presente legge, a qualsiasi scopo adibiti. Per le finalità indicate all’art. 41 i Comuni, nei 90 giorni successivi al termine di cui al presente comma, trasmettono le relative schede di censimento al Servizio Dighe della Provincia competente per territorio ed al Servizio Dighe della Direzione regionale competente individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente comma, realizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le relative schede sono trasmesse agli Enti sopra menzionati con cadenza trimestrale.

Art. 7

(Commissione tecnica)

1.         È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2, in qualità di Presidente, dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque e dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune interessato.

2.         La Commissione rappresenta strumento di raccordo in materia di sbarramenti tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3.         La Commissione è convocata, per opere di competenza regionale, dal dirigente del Servizio Dighe regionale, individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2, per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entità, anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso. Con le medesime modalità la Commissione stessa è convocata, per le dighe e gli sbarramenti di competenza provinciale, ogni qualvolta lo richieda il Dirigente del Servizio Dighe provinciale competente individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2.

4.         La Commissione è sentita, inoltre, in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze dei manufatti disciplinati dalla presente legge, nonché per la stesura di circolari esplicative, ovvero per il recepimento di atti normativi statali in materia emanati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

5.         In particolare, la Commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, può essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entità delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 5.

6.         La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra tra le competenze delle strutture partecipanti.

 

CAPO II

Norme generali di organizzazione dei servizi

Art. 8

(Individuazione delle competenze della Regione e delle Province)

1.         Ai fini dell’individuazione delle funzioni amministrative delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici, di cui al comma 1, dell’art. 1, si rimanda all’art. 7 della L.R. 72/1998, all’art. 23 della L.R. 81/1998 e all’art. 94, comma 3 quinquies, della L.R. 7/2003.

2.         Le funzioni amministrative di cui al comma 1, concernenti la costruzione di opere di sbarramento dei corsi d’acqua e la gestione di quelle esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza inferiore a 15 metri e determinanti invasi di volume minore ad 1 milione di metri cubi, nonchè il collaudo delle stesse e la vigilanza sul relativo esercizio, così come delineate dall’art. 1 della L. 584/1994, sono espletate dalle strutture Provinciali e Regionali competenti in materia di dighe, di seguito denominate "Servizio Dighe".

3.         Nella fase di prima attuazione della presente legge, le funzioni di competenza regionale vengono espletate dal Servizio del Genio Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), provvede all'individuazione della Struttura competente, con assegnazione di risorse umane e strumentali, nell’ambito del medesimo Servizio del Genio Civile regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

4.         Per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua che costituiscono confine provinciale e degli invasi che interessano il territorio interprovinciale, le competenze amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia nel cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior parte, le opere di captazione, d’intesa con la Provincia confinante.

5.         Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 4, la Provincia competente per territorio, alla quale è stata presentata la domanda di costruzione o di adeguamento delle opere di sbarramento ovvero dell’invaso, convoca la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, alla quale partecipa il Dirigente del Servizio Dighe regionale o un funzionario da questi delegato.

6.         Nel caso di mancata stipula dell’intesa nel termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti della domanda, la stessa istanza è rimessa al Servizio Dighe regionale che provvede all’individuazione della Provincia competente entro i successivi trenta giorni.

Art. 9

(Competenze del Servizio Dighe)

1.         Il Servizio Dighe competente esprime parere, ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo D.Lgs. ai fini dell’approvazione del progetto di gestione delle dighe di cui all’art. 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della Struttura regionale preposta alla gestione del Piano Tutela Acque (PTA). I progetti di gestione vengono esaminati dalla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla citata Struttura regionale competente alla sua approvazione.

2.         Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell’emergenza per calamità naturali di tipo idrogeologico.

3.         Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l’istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall’art. 3, in ottemperanza all’art. 3 della L.R. 72/1998.

4.         Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonché le operazioni connesse al collaudo delle stesse.

5.         Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresì:

a)         all’autorizzazione all’inizio della costruzione dello sbarramento;

b)         all’autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l’autorizzazione o variare le modalità di esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilità delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

c)         all’approvazione, prima dell’inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonché, successivamente, di quello per l’esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell’allegato "A";

d)         alla trasmissione all’Autorità di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all’individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lett. c), dell’art. 5.

6.         Il Servizio Dighe competente collabora con l’Autorità di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all’art. 38.

7.         Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 11/1999.

8.         Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell’allegato "A".

9.         Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonché al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.

Art. 10

(Attività di vigilanza)

1.         E’ affidata al Servizio Dighe competente la vigilanza in fase di costruzione dell'opera di sbarramento secondo le modalità dettate dall’art. 16.

2.         La verifica e la vigilanza in corso di esercizio, di norma, è effettuata secondo le procedure dettate dall’art. 24.

TITOLO III

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI DIGHE E TRAVERSE

CAPO I

Nuovi invasi che utilizzano acque pubbliche

Art. 11

(Procedura di autorizzazione)

1.         Il concessionario della derivazione d’acqua assentita ai sensi dell’art. 38 del Regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" approvato con D.P.G.R. 13.8.2007, n. 3, presenta istanza di autorizzazione, entro il termine prescritto nel Disciplinare allegato all’atto di concessione, al Servizio Dighe competente, allegando, oltre all’atto di concessione con relativo disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti progettuali sono specificati nell’allegato "B", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).

2.         Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione e alle direttive tecniche di settore emanata dallo Stato come elencato al comma 1 dell'art. 2.

3.         Il progetto esecutivo è sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

4.         Il Servizio Dighe competente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi, assegnando un termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 60, salvo la concessione su richiesta di ulteriore proroga non superiore a 30 giorni.

5.         Il progetto è esaminato dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di disciplinare di costruzione.

6.         Il Servizio Dighe competente convoca una conferenza dei servizi, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, qualora precedentemente non trattati nella conferenza indetta ai sensi dell’art. 19 del regolamento regionale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero successivamente intervenuti, solo in relazione alle opere di sbarramento. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato con determinazione dirigenziale, della quale il progetto esecutivo ed il suddetto disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale.

7.         Per le opere da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ovvero a valutazione di incidenza prevista dalla normativa di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006, si applicano le procedure e le modalità previste dall’art. 44 del D.P.G.R. 3/2007.

CAPO II

Nuovi invasi che utilizzano acque di cui al comma 3, dell’art. 1, del D.P.R. 18.2.1999, n. 238, concernente "Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5.1.1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

Art. 12

(Procedura di autorizzazione)

1.         Al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della presentazione del progetto esecutivo di cui all’allegato "B", i necessari atti di consenso, il richiedente la costruzione dell’invaso delle acque per l’utilizzo delle quali non è richiesta alcuna autorizzazione o concessione ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 3/2007, può avvalersi della facoltà di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, allegando il progetto i cui contenuti progettuali sono riportati nell’allegato "C", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).

2.         Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 11.

3.         Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, se la documentazione risulta completa; se la documentazione deve essere completata oppure regolarizzata, entro lo stesso termine, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro un termine perentorio e prestabilito, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni.

4.         Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui al comma 4 dell’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

5.         Se, sulla base della documentazione presentata, non emergono elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto, le amministrazioni partecipanti indicano entro 45 giorni dalla data della conferenza dei servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

6.         In alternativa a quanto disposto al comma 1, il richiedente allega all'istanza di costruzione dell’invaso il progetto esecutivo di cui all’Allegato "B".

7.         Il Responsabile del Procedimento, acquisito il progetto esecutivo, con proprio atto provvede:

a)         alla trasmissione del progetto esecutivo alle amministrazioni competenti;

b)         alla convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. 241/1990;

c)         alla pubblicazione, nell’Albo Pretorio del Comune ove insistono le opere in progetto, del provvedimento medesimo contenente le seguenti informazioni:

1)         l’Autorità Concedente;

2)         l’oggetto del procedimento;

3)         il Servizio Dighe Procedente ed il responsabile del procedimento;

4)         i dati identificativi del richiedente;

5)         la data di presentazione della domanda;

6)         le caratteristiche geometriche principali dell’invaso;

7)         l’area di impianto dell’invaso;

8)         l’uso della risorsa idrica;

9)         il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;

10)       i Comuni ed i giorni di affissione all’Albo Pretorio;

11)       i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e opposizioni;

12)       gli Enti ai quali è inviata copia dello stesso provvedimento;

13)       il giorno ed il luogo della conferenza di servizi;

14)       la data di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia del Servizio Dighe competente.

8.         La pubblicazione, corredata degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990.

9.         Al fine di dare la massima pubblicità alla costruzione dell’invaso, il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione non comporta variazioni nelle decorrenze dei termini per la presentazione di osservazioni ed opposizioni di cui al n. 11), della lett. c), del comma 7.

10.       In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il progetto è approvato con atto dirigenziale unitamente al disciplinare di costruzione di cui all’art. 14, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento di approvazione. In caso di esito negativo, previa comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il Dirigente determina con proprio atto il diniego dell’autorizzazione.

11.       In entrambi i casi previsti al comma 10, la determinazione è trasmessa, oltre che al richiedente, anche all'amministrazione comunale interessata.

12.       L’avvenuta approvazione è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.

13.       Per le tipologie di opere di cui all’art. 4, appartenenti alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento o invaso, è ammessa la presentazione della documentazione ridotta di cui all’art. 13. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato mediante apposita determinazione dirigenziale. Contestualmente, il Responsabile del Procedimento dà avviso dell’approvazione del progetto di costruzione dell’invaso mediante pubblicazione, per estratto, sul B.U.R.A. del relativo provvedimento amministrativo.

CAPO III

Norme comuni

Art. 13

(Documentazione ridotta)

1.         Se l’autorizzazione richiesta riguarda una delle opere classificate all’art. 4, appartenente alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento dei corsi d’acqua che non risultano pensili, il richiedente può presentare un progetto esecutivo ridotto i cui contenuti progettuali sono specificati nell’allegato "D".

2.         Dagli elaborati progettuali di cui al comma 1 deve evincersi che l’opera progettata è inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, considerate la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, è tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 5, in un’area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'art. 6.

Art. 14

(Disciplinare di costruzione)

1.         Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

2.         Il disciplinare contiene, in particolare, tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

3.         Le verifiche richieste, nello specifico, riguardano:

a)         l'esecuzione dei drenaggi;

b)         la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;

c)         l'esecuzione degli organi di scarico;

d)         l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e)         l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;

f)          i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;

g)         le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;

h)         i profili dei paramenti.

Art. 15

(Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

1.         Ogni ipotesi di modifica alle opere che interviene in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l’esercizio delle stesse, è comunicata al Servizio Dighe competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del Servizio Dighe competente, deve essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella indicata agli artt. 11, 12 e 13, nonché dell’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) oppure lett. b).

2.         In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Servizio Dighe competente può autorizzare i lavori stessi senza ricorrere alla convocazione della conferenza dei servizi.

3.         Per lavori che alterano in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, ovvero in caso di sbarramento in costruzione, è convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990.

4.         La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti, considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

5.         Se necessario, viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

6.         Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle varianti sostanziali contemplate dall’art. 49, del D.P.G.R. 3/2007, per le quali si applicano le procedure di autorizzazione di cui all’art. 11.

Art. 16

(Sorveglianza sui lavori)

1.         La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al Servizio Dighe competente che viene costantemente informato, mediante apposita relazione redatta dal Direttore dei Lavori, in merito all'andamento delle varie fasi costruttive, nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

2.         Il proprietario dell'opera comunica al Sindaco ed al Servizio Dighe la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei medesimi lavori.

3.         Il Direttore dei Lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

4.         Il Servizio Dighe competente ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire, a cura e spesa del proprietario dell’opera, indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.

5.         In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Dighe competente ha facoltà di sospendere i lavori, riferendo al Sindaco del Comune territorialmente competente, per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

6.         Il proprietario dell'opera informa il Sindaco e il Servizio Dighe competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

7.         Per le funzioni di cui al presente articolo, nonché quelle relative all’art. 11, comma 4, e all’art. 12, comma 3, con riguardo alla completezza degli atti, il Servizio Dighe regionale può avvalersi della collaborazione dei Servizi del Genio Civile Regionale nell’ambito dei territori di propria competenza.

Art. 17

(Collaudo)

1.         Per le opere di classe C della tipologia D e della classe B delle tipologie L e T, di cui all’art. 4, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da massimo tre tecnici qualificati.

2.         Per le opere della classe B della tipologia D, della classe A della tipologia L e della classe A della tipologia T, di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta di cui all'art. 5.

3.         Per le opere della classe A della tipologia D, nonché delle classi C, D e E, della tipologia T,  di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale.

4.         Alla designazione dei tecnici collaudatori nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 provvedono la Regione e la Provincia, nel rispetto dei relativi ordinamenti amministrativi e in osservanza delle vigenti disposizioni in tema di affidamento degli incarichi professionali, con nominativi di tecnici di comprovata esperienza nel campo idraulico e strutturale. Nelle ipotesi previste al comma 3 il proprietario ha facoltà di richiedere la designazione del collaudatore al Servizio Dighe competente o di provvedere direttamente alla nomina comunicando il nominativo al Sindaco e al medesimo Servizio Dighe. In tal caso il collaudatore deve possedere i requisiti prescritti dal primo paragrafo.

5.         I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed al Servizio Dighe competente.

6.         Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dai collaudatori o dal collaudatore al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti.

7.         Il collaudatore o la commissione di collaudo sono tenuti a certificare, in particolare:

a)         la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

b)         il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c)         il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d)         lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

8.         Tra i compiti della Commissione di Collaudo o del Collaudatore sono ricompresi anche quelli espressamente indicati all’art. 42, comma 4, lett. b) del D.P.G.R. 3/2007.

9.         Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera. A tal fine nel disciplinare allegato all’atto autorizzativo è indicato l’importo che il richiedente deve versare oppure garantire tramite apposita polizza fidejussoria prima dell’inizio dei lavori.

10.       Spetta al Servizio Dighe competente liquidare le somme spettanti ai collaudatori in tutti i casi previsti dal comma 9.

11.       Il Servizio Dighe provinciale o regionale, qualora il proprietario dell’opera si sia avvalso della facoltà del versamento della somma specificata al comma 9, provvede, dopo aver disposto la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti ai collaudatori, alla liquidazione ed alla restituzione della restante somma al proprietario dell’opera nel caso in cui dovesse risultare che la somma complessivamente liquidata sia inferiore a quella versata.

12.       Della somma versata di cui al comma 9, il Servizio Dighe competente è tenuto a dare rendicontazione a coloro che le hanno versate.

13.       Qualora il proprietario dell’opera si sia avvalso della facoltà della prestazione della polizza fidejussoria, il Servizio Dighe competente, una volta accertati i pagamenti ai collaudatori delle somme liquidate ai sensi del comma 10, mediante dichiarazione liberatoria degli stessi collaudatori, provvede allo svincolo della polizza fidejussoria.

14.       Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo si seguono le norme del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché le norme tecniche di settore emanate dall’autorità statale come elencato al comma 1 dell'art. 2.

15.       L’opera dichiarata non collaudabile è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 19.

Art. 18

(Autorizzazione all'invaso)

1.         Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare di costruzione.

2.         Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il parere del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.

3.         Dell’autorizzazione agli invasi parziali il Servizio Dighe competente informa preventivamente il Sindaco del comune interessato dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

4.         L’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso è consentito per la prima volta in occasione delle operazioni finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato dal collaudatore al Servizio Dighe competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all’art. 25.

Art. 19

(Dismissione ed intervento di ripristino ambientale)

1.         Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle citate opere e secondo le previsioni del progetto di ripristino, predisposto a cura e spese del medesimo proprietario.

2.         Il progetto di ripristino si intende approvato se il Servizio Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

3.         Se il proprietario dell’opera non provvede alla predisposizione del progetto di ripristino ovvero non provvede all'esecuzione dei relativi lavori nel termine assegnato, il Servizio Dighe, nel rispetto delle procedure di legge, provvede d’ufficio con spese a carico del medesimo proprietario.

4.         Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità, il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti può imporre la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta.

 

5.         Il Servizio Dighe competente può imporre, altresì, previa diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria previste all'art. 43.

TITOLO IV

INVASI ESISTENTI

Art. 20

(Regolarizzazione delle opere)

1.         I proprietari degli invasi esistenti presentano, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio Dighe competente una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

2.         Sono esclusi dall’obbligo previsto al comma 1 i proprietari degli invasi esistenti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali.

3.         Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione sia distinta dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell’impianto.

Art. 21

(Definizione dei casi possibili)

1.         Ai fini della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre categorie di gruppi di invasi:

a)         Gruppo non collaudati, di seguito indicati con l’acronimo "NC": invasi già denunciati all'amministrazione regionale o provinciale con:

1)         denuncia presentata mancante di perizia giurata;

2)         documentazione richiesta incompleta;

b)         Gruppo ex Provveditorato alle OO.PP., di seguito indicato con l’acronimo "EP": invasi divenuti di competenza della Regione per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998;

c)         Gruppo mai denunciati, di seguito indicati con l’acronimo "MD": invasi non denunciati all'amministrazione regionale o provinciale.

Art. 22

(Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1.         Il proprietario trasmette l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, indicate per ogni invaso o sbarramento appartenenti alle diverse tipologie e classe, al Servizio Dighe competente, al quale è altresì inviata la documentazione di cui all’allegato "E", differenziata per gruppo di appartenenza.

2.         Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

Art. 23

(Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1.         Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi NC, EP ed MD di cui all’art. 21, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all’art. 25.

2.         Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio già completate dai proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, il Servizio Dighe competente, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all’art. 25.

3.         Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio è trasmessa al proprietario o gestore, al Sindaco ed al Servizio Dighe regionale, se l’autorizzazione è stata rilasciata dal Servizio Dighe provinciale.

4.         Se un’opera appartenente ad una delle classi di cui all’art. 4, non risulta idonea all’esercizio, il Servizio Dighe competente, su relazione del tecnico incaricato del procedimento, ordina la sospensione dell’utilizzazione dell’impianto e l’esecuzione degli interventi di adeguamento, con diffida ad adempiere entro un congruo termine tenendo presenti le condizioni di rischio e, in presenza di basso livello di rischio, le capacità tecnico-economiche del gestore.

TITOLO V

ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 24

(Esercizio e vigilanza)

1.         Il proprietario provvede a propria cura e spese, avvalendosi di personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al Sindaco ed al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'art. 26 e nel disciplinare di esercizio. Allega, altresì, una relazione, a firma del responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, dalla quale risultino le considerazioni in merito a eventuali problematiche connesse ai citati dati registrati ovvero derivanti da valutazioni soggettive.

2.         Il Servizio Dighe competente può imporre al proprietario o al gestore, se distinto dal proprietario, la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L’ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario o gestore dell'opera, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'art. 7.

3.         E’ altresì obbligo del proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, con spese a proprio carico, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare.

4.         Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 9, il Servizio Dighe competente adotta i provvedimenti prescritti secondo le procedure di seguito indicate:

a)         adotta i provvedimenti prescrittivi contenenti la diffida ad adempiere entro un termine ragionevole rapportato alla gravità della situazione e tendente al ristabilimento di normali condizioni di sicurezza o di esercizio;

b)         comunica al proprietario o gestore dell’opera, dandone comunicazione al Sindaco, affinché vengano limitati in modo opportuno gli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell’opera e segnala, ove permanga la situazione di pericolo, al Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile.

5.         Il Sindaco, in caso di accertato imminente pericolo e nelle more dell’adozione dei provvedimenti del caso da parte del Servizio Dighe competente, ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari, in relazione alle risultanze delle visite di controllo effettuate dal Servizio Dighe competente. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, intima al proprietario o gestore dell’opera lo svuotamento anche parziale dell’invaso a tutela della pubblica incolumità, anche in difformità alle procedure stabilite nel progetto di gestione di cui agli articoli 31 e seguenti della presente legge. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente ed al Servizio Dighe competente.

Art. 25

(Disciplinare di esercizio)

1.         Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla relativa prosecuzione per un invaso esistente.

2.         Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio e, in particolare:

a)         l'utilizzo plurimo dell’acqua accumulata risultante dall’atto di concessione a derivare;

b)         l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi, ovvero per le priorità d’uso previste dal D.Lgs. 152/2006;

c)         le manovre degli scarichi;

d)         le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;

e)         i controlli sull'efficienza delle opere;

f)          i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;

g)         la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;

h)         la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;

i)          la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;

j)          le verifiche che devono essere effettuate dal Servizio dighe competente;

k)         la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;

l)          l'eventuale guardiania fissa;

m)        l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

3.         Il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, soprattutto a seguito di:

a)         varianti alle opere;

b)         esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio;

c)         successive valutazioni tecniche;

d)         eventi alluvionali;

e)         modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

4.         Per le modifiche contemplate al comma 3 si applicano, ove compatibili, le procedure di cui al comma 4 dell’art. 11.

Art. 26

(Trasmissione dati)

1.         Per le opere delle classi B e C della tipologia D e della classe B della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare di cui all’art. 25.

2.         Per le opere della classe A della tipologia D e delle classi A, C, D, E della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni franosi od alluvionali.

3.         Per le opere di tipologia L di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

TITOLO VI

OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 27

(Ambito di applicazione e finalità)

1.         Il presente titolo disciplina:

a)         il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, in attuazione delle relative norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4, del medesimo D.Lgs., per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b) e da quelli contemplati dall’art. 30;

b)         le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal D.P.R. 1363/1959, la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate "operazioni soggette alla disciplina regionale di cui ai corrispondenti articoli del Capo III".

2.         Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

a)         tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

b)         mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate dalle pertinenti norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

c)         salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

Art. 28

(Definizioni)

1.         Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a)         asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b)         asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c)         autorità competente: il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti;

d)         corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

e)         invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

f)          magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);

g)         morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e meno di 182 giorni l'anno);

h)         piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);

i)          operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

j)          operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

k)         sfangamento o sghiaiamento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;

l)          spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;

m)        svaso: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.

 

CAPO II

Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

Art. 29

(Approvazione del progetto di gestione)

1.         Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2.         Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all’approvvigionamento di minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

3.         La determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall’amministrazione procedente ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della L. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.

4.         Se il progetto di gestione comporta opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, oppure è funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente presso l'autorità competente è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5.         Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.

6.         Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2 è acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

7.         Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

8.         Il Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

a)         a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;

b)         per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;

c)         per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

d)         nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

9.         Ai fini del rispetto del comma 7, dell’art. 114, del D.Lgs. 152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e l’utilizzazione del minerale utile dall’invaso o sue pertinenze, nel qual caso il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire modalità e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul territorio.

10.       La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera di Giunta regionale che fissa annualmente l’entità dei canoni demaniali per litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i prelievi effettuati in aree demaniali, nonché la precisazione delle modalità di conteggio del materiale prelevato, oltre che l’obbligo della denuncia di tutti i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave).

11.       Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative prescrizioni.

12.       Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARTA, nonché al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative attività; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via fax ovvero via e-mail alle autorità precedentemente avvisate, l'avvio delle manovre e dei lavori.

13.       Per le dighe di cui all'art. 91 del D.Lgs. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

CAPO III

Operazioni soggette alla disciplina regionale

Art. 30

(Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)

1.         Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

a)         creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigio namenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido ovvero la raccolta di acqua superficiale non ancora convogliata in un corso d’acqua, di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999;

b)         le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:

1)         sono creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;

2)         presentano scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;

3)         presentano scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione, identificate dalle relative norme nel Piano di Tutela delle acque;

4)         presentano scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

5)         presentano opere quali traverse con paratoie di altezza massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso massimo di 1.000 metri cubi.

2.         Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intende o necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, è tenuto a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche elencate all'art. 32, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato "F".

3.         La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato "F" e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

Art. 31

(Presentazione e contenuti del progetto di gestione)

1.         Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque per l’approvazione secondo le medesime modalità di cui all’art. 29, contiene:

a)         la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b)         l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

c)         la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d)         la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato "F", modalità e tempi per il ripristino della capacità utile al serbatoio; tale attività deve, comunque, concludersi entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano acque pubbliche;

e)         la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato "G", punto 2, lett. e);

f)          la caratterizzazione, sulla base dell’analisi di cui al punto b), quali-quantitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

g)         la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;

h)         la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;

i)          l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di più invasi insistenti sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34.

2.         I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

3.         Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, da eseguirsi secondo modalità e prescrizioni riportate nell’allegato "F", Parte II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto di gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto materiale e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel progetto di gestione, inoltre, il gestore indica il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalità di rimozione del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere.

4.         Se al momento della presentazione del progetto il proponente non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle operazioni medesime.

5.         I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F":

a)         operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;

b)         manovre di emergenza volte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;

c)         operazioni volte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;

d)         operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

Art. 32

(Contenuti del progetto di gestione semplificato)

1.         Per le operazioni di cui all'art. 30, comma 2, il progetto di gestione contiene:

a)         la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della localizzazione dello stesso (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b)         l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti nonché della presenza di criticità a valle del medesimo (eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

c)         la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d)         la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, delle quali si prevede l’effettuazione entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le indicazioni di seguito elencate:

1)         organi di scarico interessati;

2)         portate massime e medie che si intende rilasciare;

3)         volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione;

4)         concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;

5)         periodo individuato;

6)         durata prevista per ciascuna operazione;

7)         modalità delle operazioni da eseguire, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato "F";

e)         la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'allegato "G", punto 2 lettere a), b), c), d); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti ai due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

f)          la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;

g)         l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all’art. 34.

2.         I risultati dei monitoraggi effettuati e la sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

Art. 33

(Casi particolari)

1.         Lo sfangamento è eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato se:

a)         la conferenza dei servizi di cui all'art. 29, comma 2, lo ritiene necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B), dell'allegato 5 al titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

b)         l'attività di spurgo compromette la sicurezza idraulica e comporta accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

c)         a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si può prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, quando si tratta di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale.

Art. 34

(Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)

1.         Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore:

a)         presenta un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;

b)         tiene conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.

2.         La struttura regionale di cui all’art. 29, comma 1, ai fini di un maggiore coordinamento, può invitare a partecipare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più operazioni tra quelle previste nei progetti di gestione.

CAPO IV

Norme afferenti alla gestione

Art. 35

(Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi)

1.         Fatte salve le previsioni del Piano Stralcio Difesa Alluvione approvato dalla Regione Abruzzo, e tenuto conto delle valutazioni di rischio di cui all’art. 6, nessuna opera può essere realizzata ad una distanza inferiore a 50 metri dal corpo dello sbarramento o all’interno dei versanti dell’invaso, senza il preventivo nulla osta, obbligatorio e vincolante, del Servizio Dighe competente.

2.         Nell’istruttoria che segue all’istanza relativa, il responsabile del procedimento acquisisce il parere del gestore, che si intende favorevolmente espresso se non è reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3.         Il Servizio Dighe competente può richiedere, nel termine di cui al comma 2, qualsiasi altro parere che ritenga necessario acquisire.

Art. 36

(Trasferimento di gestione)

1.         Il gestore o il proprietario che non cura direttamente l’esercizio delle opere di sbarramento, è tenuto a notificare al Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l’esercizio a terzi, nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione.

2.         Il trasferimento di esercizio è soggetto all’autorizzazione del Servizio Dighe competente, previa valutazione delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

3.         Dell’avvenuta autorizzazione o dell’avvenuto motivato diniego è data comunicazione al competente Genio Civile regionale ovvero al Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonché al Sindaco, entro quindici giorni dall’adozione dell’atto.

4.         Il subentrante all’esercizio delle opere controfirma l’istanza di trasferimento e l’accettazione degli accordi in essa contenuti con dichiarazione di disponibilità ad osservare le eventuali prescrizioni poste dal Servizio Dighe competente quali condizioni per l’approvazione al passaggio di gestione.

5.         Non può avere luogo il trasferimento di esercizio di opere non autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22.

6.         Le procedure di cui ai commi da 1 a 4 si applicano:

a)         alla cessione delle utenze di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 3/2007;

b)         alla cessione delle opere di raccolta delle acque di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999.

Art. 37

(Documento di protezione civile)

1.         Il documento contenente le condizioni necessarie per l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce parte integrante del disciplinare d’esercizio. Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell’allegato "A", in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacità d’invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali:

a)         preallerta: quando l’accumulo idrico supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di instabilità delle sponde. In tali casi il documento di protezione civile prevede l’impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con continuità e ad informarsi tempestivamente dell’evoluzione della situazione idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione o l’intensificarsi dell’evento in atto, si rende necessaria la comunicazione immediata al Prefetto dell’ora presumibile dell’inizio della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lett. b), n. 1), oltre che del momento della conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria.

b)         allerta: comprende tre fasi:

1)         Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e permanente dell’opera, in occasione di apporti fluviali tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreché per ragioni di organizzazione della difesa militare;

2)         Allarme di I tipo – pericolo (B2): si ha quando il livello dell’invaso ha superato la quota massima, oppure in caso di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilità dell’opera e della sicurezza a valle;

3)         Allarme di II tipo – Collasso (B3): si ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell’opera.

2.         In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell’attivazione delle procedure di emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, il Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile.

3.         Il gestore informa altresì il Servizio Dighe rispettivamente competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta sono previsti con precisione i tempi per l’effettuazione delle comunicazioni di allerta.

4.         Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al Servizio Dighe competente la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’allerta.

5.         Il disciplinare d’esercizio può prevedere particolari prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalità di comunicazione, le procedure da attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell’emergenza, nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacità decisionale.

6.         Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e n. 3), gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico sono impartiti dal Servizio Dighe competente o da un funzionario a tal fine delegato.

7.         Entro quindici giorni dall’approvazione del disciplinare d’esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.

Art. 38

(Piano di laminazione)

1.         Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli sbarramenti di propria competenza, attraverso l’Autorità di Bacino e la Protezione Civile regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture, sentito il gestore, provvede all'elaborazione del piano di laminazione per ogni impianto soggetto a rischio elevato, così come disposto nella direttiva di cui al punto 8 dell’allegato "A", avvalendosi della collaborazione del Servizio Dighe competente.

2.         Il piano di laminazione è preceduto da una valutazione preventiva, da parte degli Enti indicati al comma 1, convocati dal Servizio Dighe competente, avente ad oggetto l’influenza che possono esercitare i volumi accumulabili a tergo degli sbarramenti sulla formazione e propagazione dell’onda di piena a valle e sull’innalzamento del pelo libero a monte delle traverse, nonché le condizioni di esercizio dei singoli corpi di ritenuta, con contestuale individuazione delle opere che potrebbero svolgere un'efficace laminazione delle piene e consentire una riduzione del rischio idraulico a valle.

3.         Per ciascuna diga individuata, il piano di laminazione prevede le misure e le procedure da adottare relativamente all’apertura degli scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi relativi, oltre che alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza, finalizzate alla salvaguardia dell’incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente interessati. Se più sbarramenti funzionano in serie sullo stesso corso d’acqua, è previsto un piano generale di laminazione.

4.         Possono essere individuate due diverse procedure di intervento, definite programma statico e programma dinamico, volte a quantificare i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico è relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo di una quota di invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse, minore della quota di esercizio normale durante i periodi dell’anno considerati critici. Il programma dinamico, relativo al tempo reale, prescrive l’esecuzione di manovre preventive nel corso dell’evento critico in atto, da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi a tergo dello sbarramento.

5.         I documenti di protezione civile di cui all’art. 37 si intendono modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso, copia del piano di laminazione viene trasmessa ai soggetti contemplati dall’art. 37, comma 1.

Art. 39

(Designazione responsabile sicurezza)

1.         Entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l’avvenuta designazione dell’ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto nonché di quella del sostituto, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/94.

2.         Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento individuate dall’art. 4, nonché per le classi C, D, E della tipologia T, dell’art. 4 l’ingegnere può essere sostituito da un geometra o perito industriale, iscritti ai rispettivi albi.

3.         Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina di un nuovo responsabile dell’impianto entro sette giorni dalle dimissioni del precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.

Art. 40

(Norma transitoria)

1.         I progetti di gestione delle opere soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 41

(Catasto Sbarramenti)

1.         Presso il Servizio Dighe regionale è istituito, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente, il catasto degli sbarramenti esistenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2.         Il catasto è costituito dalla raccolta di tutta la documentazione su supporto cartaceo relativa ad ogni sbarramento di competenza provinciale, regionale o statale e da un sistema informativo.

3.         Per le finalità di cui al presente articolo, ciascun Servizio Dighe provinciale fornisce al Servizio Dighe regionale, qualora non sia stata già trasmessa, copia di tutta la documentazione raccolta e prodotta per ogni invaso denunciato.

4.         La documentazione di cui al comma 3 viene richiesta alla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza.

5.         Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti esistenti nel territorio regionale; informazioni raccolte sia dalla struttura regionale che da quelle provinciali competenti in materia di sbarramenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

Art. 42

(Accesso al Catasto degli Sbarramenti)

1.         Il sistema informativo è creato considerando quali utenti:

a)         tutte le Direzioni Regionali;

b)         le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ARTA, i Consorzi di Bonifica, le Autorità di Bacino regionale, interregionale e nazionale per la porzione di territorio ricadente nell’ambito della Regione Abruzzo;

c)         i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e i gestori delle aree protette;

d)         i soggetti privati.

2.         Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, nonché esportare e stampare i dati ed allegare documenti.

TITOLO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

Art. 43

(Spese di istruttoria)

1.         Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti misure:

a)         per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 11, al comma 1 dell’art. 12 ed al comma 1 dell’art. 15, € 500,00;

b)         per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell’art. 15, € 200,00;

c)         per istruttoria a seguito di domanda di regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all’art. 22:

1) Gruppo NC:

1.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 200,00;

1.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 400,00;

1.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 600,00.

2) Gruppo MD:

2.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 400,00;

2.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 800,00;

2.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 1.200,00.

2.         Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta di cui all’art. 35, € 150,00.

3.         Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con cadenza triennale gli importi di cui allo stesso comma 1 sono adeguati al tasso di inflazione programmatico previsto dal Documento di Programmazione Economico Finanziario per l’anno di riferimento.

4.         Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle spese di istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui al comma 2 dell’art. 20.

5.         Fatta salva la regolamentazione già adottata dalle Province in materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono sprovviste si applicano gli importi di cui al comma 1 fino all’adozione del relativo regolamento.

6.         La Regione Abruzzo non è tenuta alla rendicontazione delle somme versate per spese di istruttoria nei riguardi dei soggetti richiedenti l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2003.

7.         Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate dalla presente legge, gli oneri derivanti dagli accertamenti delle violazioni. Detti oneri sono quantificati di volta in volta dalla struttura che ha eseguito gli accertamenti.

8.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le spese di istruttoria previste sia per i piccoli invasi, pari ad €. 500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €. 1.000,00, di cui alla colonna denominata "classificazione atto amministrativo" della parte B, della tabella B, annessa all’art. 93, comma 5 bis, della L.R. 7/2003 e s.m.i.

Art. 44

(Sanzioni)

1.         Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a)         da euro 1.500,00 a euro 8.000,00 per violazione delle disposizioni di cui:

1)         all’art. 15, comma 1;

2)         all’art. 18 per tutte le fasi di invasamento dallo stesso previste;

3)         all’art. 20, comma 1 per la mancata presentazione della perizia nei termini prescritti;

b)         da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione regionale ovvero senza autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di cui all’art. 23, comma 2;

c)         da euro 500,00 a euro 5.000,00 per coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 11 e 12 in difformità al progetto approvato;

d)         da euro 250,00 a euro 2.500,00 per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza rispettare le prescrizioni dettate al momento dell’autorizzazione e durante l'esercizio;

e)         da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata trasmissione nei termini prescritti nel disciplinare dei dati di cui all’art. 26;

f)          da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l’asta fluviale, di cui all’art. 34 o in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione integrato di cui al comma 1, lett. a) dello stesso articolo 34;

g)         da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato rispetto delle procedure previste dall’art. 36 per il trasferimento dell’esercizio delle opere di sbarramento;

h)         da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata designazione del responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, commi 1 e 2, ovvero per il mancato rispetto dei relativi termini.

2.         Per le violazioni alle prescrizioni di cui alla presente legge non contemplate al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

3.         Per l’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 31 in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 30.000,00 prevista dal comma 7 dell’art. 133 del D.Lgs. 152/06. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua le medesime operazioni nel caso previsto dal comma 2, dell’art. 30, in mancanza dell’approvazione del progetto di gestione semplificato ovvero in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni.

4.         Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste alla lett. f) del comma 1 ed a quelle previste al comma 3 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 45

(Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1.         All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme previste dalla presente legge provvedono il Servizio Dighe competente, la polizia provinciale, la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere ed il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della L. 689/1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

2.         Le attività di cui al comma 1 sono altresì di competenza di tutti gli organi di polizia statale.

3.         In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e seguenti della L. 689/1981, la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

4.         Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate, in entrata, nel bilancio delle Province competenti per essere riassegnate alle unità provvisionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le Province provvedono alla ripartizione delle somme riscosse a detto titolo fra gli interventi di prevenzione e risanamento.

TITOLO IX

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme applicabili ai procedimenti avviati)

1.         I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, riconducendo, con la documentazione e gli eleborati previsti dalla presente normativa, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate nei Titoli precedenti. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri di cui agli artt. 11 e 12 mediante Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, ove non indetta.

2.         Nei procedimenti per i quali è già stato sottoscritto dall’utente il disciplinare di costruzione di cui agli artt. 14, 15 e 23, l'iter istruttorio si considera concluso e si procede all'adozione del provvedimento finale.

Art. 47

(Norme statali disapplicate)

1.         Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione nell'ordinamento regionale, fatte salve le norme nella stessa esplicitamente richiamate a titolo transitorio nell’art. 49, le norme statali regolatrici dei procedimenti di che trattasi con essa incompatibili.

2.         Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.

3.         Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, di misura di prevenzione e vigilanza per i pericoli derivanti dall’esistenza delle opere disciplinate dalla presente legge, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione e le disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Art. 48

(Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale)

1.         La Giunta regionale provvede, su proposta della Direzione Regionale competente, all’aggiornamento degli allegati alla presente legge al fine di adeguarli alle norme intervenute successivamente all’approvazione della stessa, ovvero qualora ne ravvisi la necessità.

2.         Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Direzione Regionale competente, sentite le Province, provvede alla redazione della modulistica per ogni fase di ciascun procedimento nella stessa legge contemplato.

3.         Entro il termine previsto al comma 2, la medesima Direzione, sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al Servizio Dighe regionale ed ai Servizi Dighe provinciali del software gestionale di tutte le procedure amministrative previste dalla presente legge.

4.         Gli oneri finanziari per il software gestionale sono a carico della Regione Abruzzo.

5.         Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati sul B.U.R.A.

Art. 49

(Direttive tecniche e circolari)

1.         Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio, la Giunta regionale emana, su proposta della Direzione Regionale competente, con uno o più provvedimenti, circolari e direttive tecniche relative alla presente legge.

2.         Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma 1 si applicano in via transitoria le circolari e direttive tecniche emanate dai competenti organi statali e riportate nell’allegato "A".

3.         Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.

Art. 50

(Norma finanziaria)

1.         Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 9, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35029 di nuova istituzione denominato "Entrata per spese di collaudo dighe e sbarramenti".

2.         Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35013 denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico, costruzione invasi e polizia idraulica".

3.         Agli oneri derivanti dall’art. 17, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione 151429 denominato "Fondo regionale per le spese delle operazioni di collaudo delle dighe e sbarramenti". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35029.

4.         Agli oneri derivanti dall’art. 48, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35013.

5.         Agli oneri di cui all’art. 29, pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico", del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015.

6.         Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 3 e 4, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale vigente 2013 - 2015 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

b)         anno 2013:

1)         in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35029 per euro 50.000,00;

2)         in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151429 per euro 50.000,00;

3)         in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35013 per euro 50.000,00;

4)         in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151402 per euro 50.000,00;

c)         anno 2014:

1)         in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

2)         in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00;

d)         anno 2015:

1)         in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

2)         in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00.

7.         Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 51

(Entrata in vigore)

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel"Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 giugno 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI E REGIONALI CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 27.06.2013, n. 18 "Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 NOVEMBRE 1959, N. 1363

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 6

(Foglio di condizioni)

Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a)         per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b)         per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione;

c)         per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;

d)         per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;

e)         per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;

f)          per le prestazioni relative al collaudo;

g)         per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;

 

h)         per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.

Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Modifiche al sistema penale.

Art. 13

(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 16

(Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 18

(Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'odinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19

(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241     

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

1.         Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2.         Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3.         L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 8

(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1.         L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2.         Nella comunicazione debbono essere indicati:

a)         l'amministrazione competente;

b)         l'oggetto del procedimento promosso;

c)         l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis)   la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter)   nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d)         l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3.         Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4.         L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1.         Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1.         Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2.         La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3.         La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4.         Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5.         In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis.   Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis

(Conferenza di servizi preliminare)

1.         La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1-bis.   In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

2.         Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3.         Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis.   Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4.         Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5.         Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter

(Lavori della conferenza di servizi)

01.       La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1.         La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2.         La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis.   Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter.   Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3.         Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis.   In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4.         Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4-bis.   Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5.         Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6.         Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis.   All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7.         Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8.         In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9.         [Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.]

10.       Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

Art. 1

1.         La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2.         Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.".

3.         Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.".

4.         Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5.         È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6.         L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7.         Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

7-bis.   L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.

Art. 4

1.         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2.         Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3.         Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4.         Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5.         L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6.         Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7.         Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

LEGGE 21 OTTOBRE 1994, N. 584

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

Art. 1

1.         1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.         Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 12 agosto 1993, n. 309, D.L. 19 ottobre 1993, n. 417, D.L. 16 dicembre 1993, n. 524, D.L. 14 febbraio 1994, n. 107, D.L. 14 aprile 1994, n. 237, e D.L. 20 giugno 1994, n. 398.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 91

(Registro italiano dighe – RID)

1.         Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2.         Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3.         Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 FEBBRAIO 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

Art. 1

(Demanio idrico)

1.         Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.

2.         La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.

3.         Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque.

4.         Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 MARZO 2003, N. 120

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1.         L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Valutazione  di incidenza)

1.         Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2.         I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3.         I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4.         Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5.         Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6.         Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7.         La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8.         L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9.         Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10.       Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 114

(Dighe)

1.         Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.

2.         Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.

3.         Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4.         Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

5.         Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6.         Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7.         Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8.         I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

9.         Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Art. 121

(Piani di tutela delle acque)

1.         Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2.         Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3.         Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4.         Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a)         i risultati dell'attività conoscitiva;

b)         l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c)         l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d)         le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e)         l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f)          il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g)         gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis)   i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h)         l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i)          le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5.         Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

Art. 133

(Sanzioni amministrative)

1.         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2.         Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3.         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4.         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5.         Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6.         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7.         Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

a)         nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2:

b)         effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8.         Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9.         Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 72

Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.

Art. 3

(Disciplina delle funzioni conferite)

1.         Le funzioni conferite dalla Regione ai sensi della presente legge sono esercitate in piena autonomia dagli enti locali, i quali concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione, in conformità dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990.

2.         La Regione esercita, ai fini di cui al primo comma, le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento nonché quelle di vigilanza e di controllo. In caso di conferimento mediante delega la Regione esercita, nei confronti dell'Ente delegato, in relazione alle materie delegate, i poteri di direttiva.

3.         Gli atti di indirizzo e coordinamento sulle funzioni amministrative conferite, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza permanente Regione - Enti locali, o con il singolo ente interessato.

4.         Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 3, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

5.         In caso di urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 3 e 4. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 3 e 4, secondo la procedura ivi prevista, entro i successivi quindici giorni.

6.         In caso di persistente inerzia, ritardo e inattività nell'esercizio di funzioni conferite, verificati, sulla base dell'istruttoria di cui al successivo comma 7, in riferimento ai criteri stabiliti dalla specifica normativa di conferimento, dagli indirizzi e dalle direttive di cui al comma 3, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - Enti locali, sentito l'Ente interessato, lo diffida a provvedere entro il termine stabilito, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta. La relativa spesa è a carico dell'ente inadempiente.

7.         Ai fini del presente articolo, la verifica relativa all'accertamento dell'inerzia o di violazioni delle normative di conferimento e dello stato di attuazione da parte degli Enti destinatari, è effettuato su iniziativa del Settore enti locali attraverso il nucleo di monitoraggio costituito presso la Conferenza permanente Regione - Enti locali. Gli Enti sono tenuti a fornire al nucleo di monitoraggio ogni informazione utile ai fini dell'istruttoria.

8.         Le funzioni conferite a un singolo ente non possono essere da questo conferite ad altri enti, o comunque esercitate mediante altri soggetti, salvo i casi, e con le modalità, previsti dalle leggi vigenti e dalla specifica normativa di conferimento, compresi gli indirizzi e le direttive di cui al comma 3.

Art. 7

(Funzioni attribuite alle province)

1.         In materia di difesa del suolo sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

-          la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo;

-          la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, e successive modificazioni ed integrazioni;

-          i provvedimenti di competenza dei servizi del Genio Civile e della Difesa del suolo, relativi alle costruzioni in zona sismica ai sensi della legge n. 64 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'art. 13 e della L.R. n. 138 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

-          i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge n. 1086 del 1971, e successive modificazioni ed integrazioni;

-          gli adempimenti di cui alla legge n. 584 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse di cui all'art. 1 della medesima legge;

-          la progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento;

-          i compiti di pulizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523 del 1904 e R.D. n. 2669 del 1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua;

-          le concessioni di estrazione e di materiale litoide dai corsi d'acqua;

-          le concessioni spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

-          la pulizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. n. 1775 del 1933;

-          le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica e alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee.

L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 23

(Compiti della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del suolo)

1.         Alla Provincia, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di:

a)         concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica;

b)         licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

c)         autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

d)         autorizzazione alle trasformazioni nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico.

2.         Sono altresì delegati alle Province gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 1363 del 1° novembre 1959 per:

a)         gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e i 100.000 metri cubi di invaso;

b)         per gli sbarramenti di altezza inferiore ai 10 metri determinanti un invaso compreso tra i 100.000 e 1.000.000 metri cubi;

c)         per quelli di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri che determinano un invaso inferiore ad 1.000.000 di metri cubi;

d)         il rilascio delle autorizzazioni per gli sbarramenti di cui alle lettere b) e c) previo parere dal Comitato Tecnico - Amministrativo di cui al comma 6 della L.R. n. 81/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.         Le Province provvedono al censimento, all'autorizzazione e all’effettuazione dei controlli sulle dighe e i bacini di ritenuta sulla base delle apposite direttive formulate dal settore LL.PP. - Servizio Tecnico della Giunta regionale.

4.         Le direttive regionali di cui al precedente comma precedono le modalità di effettuazione e aggiornamento del catasto degli sbarramenti e delle dighe di ritenuta, le modalità di presentazione e approvazione dei progetti di collaudo, esercizio e vigilanza delle opere, contengono appositi disciplinari tipo e stabiliscono le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni, di irrogazione delle sanzioni e le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino dell'Autorità.

5.         Le modalità di esercizio delle attività delegate di cui al presente articolo ed il conseguente trasferimento di personale e mezzi alle Province sono determinati con successivi provvedimenti regionali.

6.         I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province, mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d'acqua. Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti.

7.         Il piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36, si conforma al Piano di Bacino o ai suoi stralci e si coordina con il programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge.

8.         Ai sensi dell'art. 11, L.R. 7 giugno 1996, n. 36, le Province per la realizzazione delle opere di loro competenza o loro attribuite in concessione per effetto delle disposizioni di cui art. 19 presente articolo possono avvalersi dei Consorzi di Bonifica.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 7

(Esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

1.         I comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 non riservate dalla presente legge agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali e alla Regione.

2.         Le province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni singoli o associati, nonché quelle espressamente indicate dalla legge.

3.         La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle indicate all'art. 3, comma 2 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72.

4.         La Regione verifica, attraverso il Nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72, il grado di efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali, sulla base di indicatori stabiliti di intesa con la Conferenza permanente Regione/Enti locali. Qualora tale verifica dia esito negativo, la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali interessati concordano i dovuti correttivi e il termine entro cui devono essere applicati.

5.         Le autonomie funzionali (camere di commercio ed università) oltre a collaborare con i comuni, le province e la Regione per quanto attiene ai programmi e agli interventi relativi allo sviluppo economico, sociale e culturale, esercitano per delega od a mezzo di convenzioni i compiti e le funzioni promozionali e di servizio, individuati dalla Regione nei settori di rispettiva competenza istituzionale.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 92

1.         Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A".

2.         Al fine di procedere:

a)         alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande;

b)         alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;

c)         alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua pubblica;

d)         alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell'utilizzo dei beni del soprassuolo;

e)         alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l'Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. n. 112/1998), costruzioni invasi (D.L. n. 507/1994 convertito con legge n. 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l'acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. È istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: "Fondo regionale per l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.

3.         L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

4.         La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998 e all'introito dei relativi proventi.

5.         All’art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività.”

6.         Ai fini dell'applicazione dell'art. 5-bis del D.L. n. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell'eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d'acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari.

Art. 93

1.         Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

2.         A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

3.         Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.

4.         I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

4-bis.   Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter.   Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.

5.         A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a)         consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

b)         irriguo agricolo:

b1)       quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

b2)       quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

c)         Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

d)         Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;

e)         Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 360,00;

f)          Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

g)         Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

h)         Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

i)          Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;

i-bis)    zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

a)         Consumo umano: € 300,00;

b)         Irriguo agricolo: € 20,00;

c)         Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

d)         Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;

e)         Pescicoltura: € 250,00;

f)          Antincendio: € 100,00;

g)         Civile: € 150,00;

h)         Igienico: € 150,00;

i)          Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis.   (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter    (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater.          (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies.     (Addizionale regionale). A far data dall’entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies.          (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a)         gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)         gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

c)         le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6.         Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

a)         della disponibilità della risorsa idrica;

b)         della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;

c)         delle diverse tipologie d'uso;

d)         delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;

e)         di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

f)          della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7.         Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8.         I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.

8-bis.   La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.

8-ter.   A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

a.         70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;

b.         30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater.          Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.

9.         L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10.       A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11.       Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12.       Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

Art. 94

1.         Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:

a)         per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b)         per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. n. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;

c)         per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lettera b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

2.         Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/1999, la Regione provvede entro un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, censite le utenze in atto nell'àmbito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l'Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l'idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della legge n. 36/1994.

3.         Il comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998 è così riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province, mentre il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione." La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. n. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal I comma dell'art. 11 della L.R. n. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II comma del medesimo articolo.

3-bis.   Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7 aprile 1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

-          per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;

-          per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;

-          per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;

-          per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;

-          per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;

-          per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

-          per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3-ter.   Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al capo II della legge n. 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.

3-quater.          La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3-quinquies.     Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 81/1998, così come modificato con L.R. n. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lettera a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3-bis, grandi derivazioni d'acqua.

4.         Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

5.         Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli articoli 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:

a)         quelli di competenza Comunale, specificati alla lettera b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;

b)         le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale.

6.         La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 20, settimo comma, della legge n. 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1974, n. 36, D.Lgs. n. 152/1999, L.R. n. 12/1980 e L.R. n. 81/1998, secondo i criteri e princìpi di cui all'art. 20, quinto comma della legge n. 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.

7.         Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9-ter del D.Lgs. n. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 258/2000, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.

8.         La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 AGOSTO 2007, N. 3/REG.

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

Art. 10

(Domanda di concessione)

1.         Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione, in doppio originale, della domanda al Servizio Procedente della Regione oppure della Provincia nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa, secondo le competenze individuate dall’art. 9.

2.         La domanda può essere presentata da chiunque – persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato – ha necessità di utilizzare acqua che richiede licenza o concessione di derivazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio di utenze o una Società di diritto pubblico o privato, purché sia il soggetto richiedente che il subentrante abbiano entrambi la medesima necessità di uso dell’acqua.

3.         Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla attività produttiva, necessita di più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgive) è tenuto a presentare una unica domanda di concessione purché l’utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale/stabilimento. Ciò vale anche nell’ipotesi di schema idrico, relativo ad un singolo ATO, alimentato da più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo.

4.         Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano una unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio Procedente e con l’Autorità Concedente sia provinciale che regionale.

5.         Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione preesistenti, si può, sentito il Direttore della Direzione Regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.

Art. 12

(Procedibilità della domanda)

1.         Il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo responsabile del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 e s.m.i., verifica la completezza dei contenuti della domanda e degli elaborati tecnici e la regolarità del versamento, così come indicato nel precedente articolo, e restituisce al richiedente uno degli originali della domanda di derivazione con l’attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosce che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria, di cui all’art. 34, non è stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine perentorio, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l’integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell’ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente la concessione, comporta la dichiarazione di irricevibilità della domanda. Nel caso di regolarizzazione degli atti, ai fini dell’attestazione della data di presentazione della domanda, la data di presentazione è quella dell’acquisizione agli atti d’ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle spese d’istruttoria.

2.         Decorso senza esito il termine di cui al precedente comma, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda con provvedimento espresso dall’Autorità Concedente, su proposta del Servizio Procedente. Tale provvedimento è notificato al richiedente e, qualora sia stato emesso dall’Autorità Concedente Provinciale, è trasmesso all’Autorità Concedente Regionale.

3.         Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione è necessaria l’acquisizione della concessione edilizia, le domande sono dichiarate procedibili se corredate del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformità delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla realizzazione di tali opere, dell’accordo di programma intervenuto tra l’Amministrazione comunale e il richiedente la concessione.

Art. 19

(Conferenza di servizi e visita locale di istruttoria)

1.         La visita locale di istruttoria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990.

2.         Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il Servizio Procedente:

a)         raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla-osta delle pubbliche autorità;

b)         procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità delle opere di presa e di restituzione, alla loro ubicazione e alla loro tipologia;

c)         redige apposito verbale, sulla base dello schema di cui all’Allegato D - Parte I, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla visita e contenere anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3.         Ove il Servizio Procedente non ritiene necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede del Servizio medesimo, che ne redige apposito verbale, sulla base dello schema di cui all’Allegato D, Parte II. Il Servizio Procedente decide in merito alla necessità del sopralluogo, ove non prevista nell’Ordinanza d’istruttoria di cui all’art. 14, in relazione alla presentazione di osservazioni e/o opposizioni. In tal caso il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione, a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni ed a coloro cui l’ordinanza di istruttoria era stata indirizzata. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per il sopralluogo.

4.         Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente la concessione è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5.         Nel corso della conferenza di servizi i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione, ove necessaria, edilizia relativamente alle opere della derivazione.

6.         Nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il Servizio Procedente, ove a seguito della conferenza di servizi risulta accoglibile la domanda di concessione, acquisisce il .provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del d.lgs. 152/2006.

7.         In carenza del provvedimento di cui al comma 6 e parimenti del provvedimento di classificazione delle acque superficiali e di subalveo di cui all’art. 80 del d.lgs. 152/2006 e del nulla-osta dell’autorità sanitaria competente per l’idoneità delle acque, il Servizio Procedente dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione dei prescritti provvedimenti dandone avviso al richiedente.

8.         Il presente articolo trova applicazione anche per le derivazioni idroelettriche, fatto salvo le procedure di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 29.12.2003, n. 387, così come disciplinato dall’art. 4 della legge regionale 09.08.2006, n. 27.

Art. 38

(Rilascio della concessione)

1.         La concessione è rilasciata, per le grandi derivazioni, con Determina dell’Autorità Concedente Regionale, e, per le piccole derivazioni, con Determina dell’Autorità Concedente provinciale, sulla base dell’Allegato H, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, le previsioni del PTA, se approvato, oppure le norme di salvaguardia, se adottate, il minimo deflusso vitale e le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.

2.         La determina di concessione deve essere emessa entro quarantacinque giorni dalla ricezione del disciplinare sottoscritto dalle parti ovvero entro novanta giorni qualora debba essere acquisita la pronuncia di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.

3.         La determina di concessione deve indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 42

(Esecuzione dei lavori)

1.         Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere da realizzare, relative alla concessione, al Servizio Procedente, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri e quant’altro previsto da leggi e regolamenti per l’esecuzione dei lavori, lo approva per quanto di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dall’acquisizione di tutti gli atti sopra citati.

2.         Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del d.p.r. del 01.11.1959, n. 1363 e s.m.i., l’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto da parte dell’autorità competente di cui all’art. 23, comma 2, della l.r. 81/1998 e s.m.i..

3.         Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori al Servizio Procedente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4.         Ultimati i lavori, il concessionario invia al Servizio Procedente, i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a)         entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b)         entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

5.         Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale, l’Autorità Concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d’atto della dichiarazione e delle caratteristiche definitive della derivazione, previo parere del Servizio Procedente.

6.         Nei casi di accertata urgenza, il Servizio Procedente, ricevuta la dichiarazione di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l’esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b), fatti salvi gli adempimenti di legge per l’invaso delle dighe di ritenuta.

7.         Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo

8.         Il Servizio Procedente, acquisiti gli elaborati di cui ai commi 4 e 5, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto degli elaborati di cui al comma 4, lett. a) e b), ovvero provvede, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, qualora riscontri difformità sostanziali tra il progetto approvato e le opere eseguite, ad istruire le varianti secondo le modalità previste all’art. 49. In tal caso, anche se non si fa uso in tutto o in parte dell’acqua concessa, il concessionario è tenuto al pagamento del canone e dell’addizionale regionale con decorrenza stabilita nell’atto concessorio.

Art. 44

(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale e a valutazione di incidenza)

1.         Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/06, sono procedibili, ai sensi del presente Regolamento, solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale da parte della Direzione regionale competente.

2.         La richiesta di valutazione di impatto ambientale ovvero quella di incidenza, di cui al comma 1, è avanzata direttamente dal richiedente la concessione, dandone comunicazione al Servizio procedente, allorquando l’Autorità concedente abbia espresso parere favorevole sulla relazione di istruttoria.

3.         Il disposto di cui al comma 2 non si applica alle concessioni idroelettriche per le quali si applicano le procedure di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Art. 46

(Cambio di titolarità)

1.         Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla-osta dell’Autorità Concedente e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. Fanno eccezione le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento del fondo.

2.         La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio Procedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, pena decadenza.

3.         L’Autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4.         Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

5.         Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Servizio procedente, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del codice civile.

6.         Esperite positivamente le procedure di cui al comma 3, si procede allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario originario.

Art. 49

(Varianti alla concessione)

1.         Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione di cui all’art.10 e ss. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

a)         cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b)         variazione in aumento del prelievo che eccede il 20 percento della quantità concessa;

c)         modifica delle opere o del luogo di presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;

d)         adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

2.         Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere autorizzate dall’Autorità Concedente.

3.         Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 10, comma 1. Alla domanda sono allegate:

a)         attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;

b)         relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.

4.         Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri fatto salvo quello previsto dall’art. 13, comma 1, qualora la variante richiesta comporti un aumento della quantità d’acqua concessa.

5.         La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato, secondo le modalità indicate nell’Allegato I.

6.         Non costituiscono varianti sostanziali le modifiche apportate in fase di istruttoria alle previsioni di progetto su richiesta degli organi della pubblica amministrazione preposti alla tutela della pubblica incolumità ovvero alla tutela dell’acqua. Qualora le opere di presa subiscano spostamenti ritenuti apprezzabili dal Servizio Procedente, si procederà, con le modalità previste all’art. 14, alla pubblicazione delle varianti apportate. Entro il termine previsto dall’art. 17, possono essere presentate opposizioni od osservazioni. Per detta pubblicazione non si dà luogo alla presentazione di domande concorrenti.

7.         Il provvedimento con cui l’Autorità Concedente ordina il rilascio, in tutto o in parte, della quantità d’acqua concessa in via precaria non costituisce variante alla concessione.

Art. 54

(Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza)

1.         Le opere di derivazione, fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 55, 56 e 57, alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse ed i luoghi ripristinati, a cura e a spese del concessionario e secondo le previsioni del progetto di ripristino. Nel caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzi, il progetto di ripristino deve tenere conto delle indicazioni di cui all’Allegato I.

2.         Il progetto di ripristino si intende approvato qualora il Servizio Procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

3.         Il Servizio Procedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

a)         modifica della destinazione d'uso del pozzo a domestico, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;

b)         qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio Procedente e per un periodo non superiore a due anni.

4.         Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3, lett. a).

5.         Qualora il Servizio Procedente non ritenesse opportuno, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene demaniale ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse.

6.         Il Servizio Procedente, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all’art. 37.

Art. 55

(Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione nelle grandi derivazioni per forza motrice)

1.         Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazioni nelle grandi derivazioni per forza motrice è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 25 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

Art. 56

(Controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico)

1.         Il controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 26 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

Art. 57

(Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di mancato rinnovo, decadenza, rinuncia o revoca)

1.         Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione, nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 28 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.