IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad acta “all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 13 del 31.03.2011recante “Contratto di affitto tra il fallimento della Società Villa Pini D’Abruzzo S.r.l. e la Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” - Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art. 26- Provvedimenti”;

CONSIDERATO  che il predetto decreto commissariale ha:

-          preso atto del contratto di affitto di Azienda tra il Fallimento Società “Villa Pini d’Abruzzo srl” e la “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a” stipulato il 23 settembre 2010 a rogito del Notaio in Chieti Avv. Germano De Cinque Rep. n. 58213;

-          preso atto dell’autorizzazione del Comune di Chieti relativa al cambio di titolarità nella gestione delle attività sanitaria contemplate nel predetto contratto di affitto;

-          Autorizzato la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art. 26, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione già in capo alla Società Villa Pini d’Abruzzo s.r.l., in favore della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S,.p.a.” con sede in Abano Terme alla Piazza Cristofaro Colombo n. 1 (cod.fisc. 01735030684);

-          autorizzato la cessione in favore della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.” dei contratti stipulati tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali e la Casa di Cura privata Villa Pini S.r.l. indicati nel citato decreto commissariale 13/2011;

RILEVATO che il decreto commissariale n. 13/2011 ha stabilito che il provvedimento è efficace limitatamente al periodo di durata del contratto di affitto;

VISTO la nota del 29 settembre 2012, acquisita al protocollo regionale n. RA 224888, con la quale è stato comunicato che “con atto del Notaio Pretaroli di Chieti in data 28 settembre 2012 è stata prorogata fino al 31 marzo 2013 la scadenza del contratto di affitto d’azienda Villa Pini, stipulato tra la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. e la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo” (All. 1);

VISTO il provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del 30.03.2013 relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. -  con il quale è stata autorizzata la “prosecuzione - a titolo precario - della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) alle immutate condizioni in essere : fino alla decisione del comitato dei creditori e alle determinazioni conseguenti (eventuale gestione dell’azienda fino alla vendita); e comunque fino al termine massimo del 30.04.2013” (All. 2);

VISTO il provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del 26.04.2013 relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. - con il quale è stata autorizzata “la prosecuzione a titolo precario della gestione dell’azienda da parte del già affittuario (che ha reso la propria disponibilità al Curatore) alle immutate condizioni in essere scadenti il 30.04.2013, fino al termine massimo del 30.09.2013”,  trasmesso dalla Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo con nota 184P/VP del 29 aprile 2013 acquisita al protocollo regionale n. 112937 del 2 maggio 2013, sottoscritta per ratifica dal curatore fallimentare dott.ssa Ivone (All. 3);

RITENUTO, di dover prendere atto della citata nota del 29 settembre 2012 con la quale è stata comunicata la prosecuzione del contratto di affitto, nonché dei suindicati provvedimenti del Giudice delegato del Tribunale di Chieti relativi al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. del 30.03.2013 e del 26.04.2013 i quali hanno disposto la prosecuzione – a titolo precario - della gestione dell’azienda da parte del già affittuario alle immutate condizioni in essere;

RITENUTO, altresì, di dover prorogare l’efficacia della voltura dell’accreditamento già disposta in favore della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.” , al fine di consentire la prosecuzione della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario nei termini stabiliti dal Giudice delegato;

RILEVATO che il presente atto ha carattere di urgenza, e  per tale ragione sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di prendere atto :

-          della nota del 29 settembre 2012, acquisita al protocollo regionale n. RA 224888, con la quale è stato comunicato che “con atto del Notaio Pretaroli di Chieti in data 28 settembre 2012 è stata prorogata fino al 31 marzo 2013 la scadenza del contratto di affitto d’azienda Villa Pini, stipulato tra la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. e la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo” (All. 1);

-          del provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del 30.03.2013 relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. - con il quale è stata autorizzata la “prosecuzione - a titolo precario - della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) alle immutate condizioni in essere : fino alla decisione del comitato dei creditori e alle determinazioni conseguenti (eventuale gestione dell’azienda fino alla vendita); e comunque fino al termine massimo del 30.04.2013” (All. 2);

-          del provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del  26.04.2013 relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. , con il quale è stata autorizzata “la prosecuzione a titolo precario della gestione dell’azienda da parte del già affittuario (che ha reso la propria disponibilità al Curatore) alle immutate condizioni in essere scadenti il 30.04.2013, fino al termine massimo del 30.09.2013” trasmessa dalla Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo con nota 184P/VP del 29 aprile 2013 acquisita al protocollo regionale n. 112937 del 2 maggio 2013, sottoscritta per ratifica dal curatore fallimentare dott.ssa Ivone (All. 3);

2.         di stabilire che la voltura dell’accreditamento provvisorio in favore della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.” con sede in Abano Terme alla Piazza Cristofaro Colombo n. 1 (cod.fisc. 01735030684), relativo all’attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art. 26, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione già in capo alla Società Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.  e già disposta con decreto commissariale n. 13/2011sia prorogata fino al termine massimo del 10.09.2013;

3.         di prevedere che qualora prima del 10.09.2013 - termine ultimo stabilito dal Giudice delegato del fallimento - siano definite le procedure per l’acquisto dell’Azienda Villa Pini, si procederà alla voltura dell’accreditamento in favore dell’acquirente;

4.         di notificare il presente decreto, mediante raccomandata A/R, al Curatore del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” e alla società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.”, gestore dell’attività sanitaria;

5.         di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Chieti, al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, all’Agenzia Sanitaria Regionale;

6.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

7.         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi