IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione
del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio
sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi
operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il
Commissario ad acta “all’attuazione della normativa
statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante “Norme generali in materia
di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;
RICHIAMATO il decreto
commissariale n. 13 del 31.03.2011recante “Contratto di affitto tra il
fallimento della Società Villa Pini D’Abruzzo S.r.l. e la Società “Casa di Cura
Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” -
Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione
psichiatrica e riabilitazione ex art. 26- Provvedimenti”;
CONSIDERATO che il predetto decreto commissariale ha:
- preso atto del contratto di affitto di
Azienda tra il Fallimento Società “Villa Pini d’Abruzzo srl” e la “Casa di Cura
Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a” stipulato il 23 settembre 2010 a rogito del Notaio
in Chieti Avv. Germano De Cinque Rep. n. 58213;
- preso atto dell’autorizzazione del
Comune di Chieti relativa al cambio di titolarità nella gestione delle attività
sanitaria contemplate nel predetto contratto di affitto;
- Autorizzato la voltura
dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza
ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e
riabilitazione ex art. 26, limitatamente ai titoli regionali di legittimazione
già in capo alla Società Villa Pini d’Abruzzo s.r.l., in favore della Società
“Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale
S,.p.a.” con sede in Abano Terme alla Piazza Cristofaro
Colombo n. 1 (cod.fisc. 01735030684);
- autorizzato la cessione in favore
della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.a.” dei contratti stipulati tra la
Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali e la Casa di Cura privata Villa
Pini S.r.l. indicati nel citato decreto commissariale 13/2011;
RILEVATO che il decreto
commissariale n. 13/2011 ha stabilito che il provvedimento è efficace
limitatamente al periodo di durata del contratto di affitto;
VISTO la nota del 29
settembre 2012, acquisita al protocollo regionale n. RA 224888, con la quale è
stato comunicato che “con atto del Notaio Pretaroli
di Chieti in data 28 settembre 2012 è stata prorogata fino al 31 marzo 2013 la
scadenza del contratto di affitto d’azienda Villa Pini, stipulato tra la Casa
di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale
s.p.a. e la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo” (All. 1);
VISTO il provvedimento
del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del 30.03.2013 relativo al
Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. - con il quale è stata autorizzata la
“prosecuzione - a titolo precario - della gestione dell’azienda da parte
dell’affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) alle
immutate condizioni in essere : fino alla decisione del comitato dei creditori
e alle determinazioni conseguenti (eventuale gestione dell’azienda fino alla
vendita); e comunque fino al termine massimo del 30.04.2013” (All. 2);
VISTO il provvedimento
del Giudice delegato del Tribunale di Chieti del 26.04.2013 relativo al
Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. - con il quale è stata
autorizzata “la prosecuzione a titolo precario della gestione dell’azienda da
parte del già affittuario (che ha reso la propria disponibilità al Curatore)
alle immutate condizioni in essere scadenti il 30.04.2013, fino al termine
massimo del 30.09.2013”, trasmesso dalla
Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo con nota 184P/VP del 29 aprile 2013 acquisita
al protocollo regionale n. 112937 del 2 maggio 2013, sottoscritta per ratifica
dal curatore fallimentare dott.ssa Ivone (All. 3);
RITENUTO, di dover
prendere atto della citata nota del 29 settembre 2012 con la quale è stata
comunicata la prosecuzione del contratto di affitto, nonché dei suindicati
provvedimenti del Giudice delegato del Tribunale di Chieti relativi al
Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. del 30.03.2013 e del
26.04.2013 i quali hanno disposto la prosecuzione – a titolo precario - della
gestione dell’azienda da parte del già affittuario alle immutate condizioni in
essere;
RITENUTO, altresì, di
dover prorogare l’efficacia della voltura dell’accreditamento già disposta in
favore della Società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.a.” , al fine di consentire la
prosecuzione della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario nei termini
stabiliti dal Giudice delegato;
RILEVATO che il
presente atto ha carattere di urgenza, e
per tale ragione sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di prendere atto :
- della nota del 29 settembre 2012,
acquisita al protocollo regionale n. RA 224888, con la quale è stato comunicato
che “con atto del Notaio Pretaroli di Chieti in data
28 settembre 2012 è stata prorogata fino al 31 marzo 2013 la scadenza del
contratto di affitto d’azienda Villa Pini, stipulato tra la Casa di Cura Abano
Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. e la
Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo” (All. 1);
- del provvedimento del Giudice delegato
del Tribunale di Chieti del 30.03.2013 relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa
Pini D’Abruzzo s.r.l. - con il quale è stata autorizzata la “prosecuzione - a
titolo precario - della gestione dell’azienda da parte dell’affittuario (che ha
reso la propria disponibilità al curatore) alle immutate condizioni in essere :
fino alla decisione del comitato dei creditori e alle determinazioni
conseguenti (eventuale gestione dell’azienda fino alla vendita); e comunque
fino al termine massimo del 30.04.2013” (All. 2);
- del provvedimento del Giudice delegato
del Tribunale di Chieti del 26.04.2013
relativo al Fallimento n. 7/10 - Villa Pini D’Abruzzo s.r.l. , con il quale è
stata autorizzata “la prosecuzione a titolo precario della gestione
dell’azienda da parte del già affittuario (che ha reso la propria disponibilità
al Curatore) alle immutate condizioni in essere scadenti il 30.04.2013, fino al
termine massimo del 30.09.2013” trasmessa dalla Casa di Cura Villa Pini
d’Abruzzo con nota 184P/VP del 29 aprile 2013 acquisita al protocollo regionale
n. 112937 del 2 maggio 2013, sottoscritta per ratifica dal curatore
fallimentare dott.ssa Ivone (All. 3);
2. di stabilire che la voltura
dell’accreditamento provvisorio in favore della Società “Casa di Cura Abano
Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.”
con sede in Abano Terme alla Piazza Cristofaro
Colombo n. 1 (cod.fisc. 01735030684), relativo
all’attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale,
riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art. 26, limitatamente ai titoli
regionali di legittimazione già in capo alla Società Villa Pini d’Abruzzo
s.r.l. e già disposta con decreto
commissariale n. 13/2011sia prorogata fino al termine massimo del 10.09.2013;
3. di prevedere che qualora prima del
10.09.2013 - termine ultimo stabilito dal Giudice delegato del fallimento -
siano definite le procedure per l’acquisto dell’Azienda Villa Pini, si
procederà alla voltura dell’accreditamento in favore dell’acquirente;
4. di notificare il presente decreto,
mediante raccomandata A/R, al Curatore del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo
s.r.l.” e alla società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.a.”, gestore dell’attività sanitaria;
5. di trasmettere copia del presente
decreto al Comune di Chieti, al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, all’Agenzia
Sanitaria Regionale;
6. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la
relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
7. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi