LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico” -in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinunzia, al Comune; 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” il quale prevede che, la Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per Comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e ss.mm.ii., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

VISTO che l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii.prevede, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, dando facoltà agli Enti locali interessati, di intervenire mediante le forme di legge;

RICHIAMATA la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con cui è stato dato formale avvio al procedimento di istituzione straordinaria di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii. e con la quale i Comuni aventi i requisiti di legge venivano invitati ad individuare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio demografico di cui alla vigente normativa;

CONSIDERATO che un’ulteriore criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello “topografico” di cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., che deroga al criterio generale previsto dalla legge in sussistenza di determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di viabilità del territorio interessato;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo,per l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. 27/2012 ossia per l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto “criterio topografico” e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Pineto (TE), in seguito alla precitata nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012, ha richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione  Mutignano del medesimo Comune, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 6 dell’11.01.2013 (All. 3), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/34513 del 06.02.2013, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione della frazione Mutignano, composta da n. 634 abitanti, di cui 153 ultra sessantacinquenni, a fronte di un numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 14.614 (dato Istat 01.01.2012);

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/074679 del 18.03.2013 (All. 4) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale, al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria, sono stati richiesti al Comune di Pineto (TE) successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali l’indicazione dell’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto per raggiungere dalla frazione di Mutignano  la sede farmaceutica più vicina, nonché gli orari ed il numero delle corse esistenti, in considerazione che il comma 2, art. 1, della L.R. 21.05.2010, n. 20, dispone che l’istituzione del dispensario farmaceutico in condizioni territoriali particolari sia subordinato all’oggettiva difficoltà,  per gli abitanti del posto, di raggiungere la sede farmaceutica più vicina;

PRESO ATTO della nota del Comune di Pineto (TE) prot. n. 6307/2013 del 28.03.2013 (All. 5), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/88912 del 03.04.2013, in risposta alla precitata nota prot. n. RA/074679 del 18.03.2013 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale l’Ente locale forniva i necessari chiarimenti a supporto dell’istruttoria, attestando che:

-          dalla frazione di Mutignano vi sono due strade utili per raggiungere le sedi farmaceutiche più vicine: una di km 5, che conduce alla frazione di Borgo Santa Maria, ove è ubicata la sede farmaceutica n. 4 in titolarità al Comune di Pineto (TE) e l’altra S.P.28/A di km 7, che conduce a Pineto centro, ove è situata la sede farmaceutica n. 1 in titolarità alla dr.ssa Camilla Di Febo;

-          la precitata frazione si trova ad un’altitudine di 321 mt. s.l.m. ed è collegata alla località di Pineto per il tramite della S.P. n. 28/A, le cui condizioni di viabilità risultano essere disagevoli in quanto il percorso stradale, sconnesso e insicuro, è caratterizzato dalla presenza di curve e tornanti, gravate, in particolare, nel periodo invernale, dal peggioramento delle condizioni climatiche. Inoltre insiste sul territorio una viabilità alternativa, per il raggiungimento delle farmacie più vicine, ovvero la S.P. 28, che collega la frazione di Mutignano con il capoluogo, anch’essa lunga e malagevole;

-          le due linee di trasporto urbano (Cardinali trasporti e Arpa) che percorrono le strade per raggiungere le sedi farmaceutiche più vicine, a causa della scarsità di orari, frequenza delle corse e ubicazione delle fermate, non agevolano la mobilità dei residenti della frazione di Mutignano, specialmente delle persone anziane. Ne consegue, altresì, una scarsa compatibilità tra l’apertura degli ambulatori medici della suddetta frazione e le fasce orarie delle farmacie più vicine ove reperire i farmaci prescritti;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/074791 del 18.03.2013 (All. 6) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto all’U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, nonché all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Pineto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione Mutignano;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n.20, il suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C. la presenza, nella frazione di Mutignano, di ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);  

PRESO ATTO che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot. n. 201300303 del 22.04.2013 (All. 7) - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot. n. RA/108998 del 24.04.2013 - ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del dispensario farmaceutico di che trattasi; 

ATTESO che con nota  prot. n. 1166 del 02.05.2013 (All. 8) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/114184 del 02.05.2013 – la U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione Mutignano del Comune di Pineto (TE);

RILEVATO, altresì,da quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione prevalentemente anziana, la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia di tutela alla salute;

RITENUTO che sussistono i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20, per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella suddetta frazione, poiché risulta effettiva e comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano (o al centro storico) ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della succitata Legge Regionale, è contemplata la  presenza di ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto riportato, di dover istituire un dispensario farmaceutico ai sensi della L.R. n. 20/2012, rinviando a successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, l’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6, della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20

VISTI

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934, n.1265 e ss.mm.ii.;

-          la Legge  8 marzo 1968 n. 221 e ss.mm.ii.;

-          la Legge 02.04.1968  n. 475  e ss.mm.ii;

-          D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;

-          la Legge 08.11.1991  n. 362  e ss.mm.ii.;

-          la Legge 04.08.2006 n. 248;

-          la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;

-          la Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa -

1.         di istituire, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l’anno 2012 - limitatamente all’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il “criterio topografico” e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010 -un dispensario farmaceutico nella frazione di Mutignano del Comune di Pineto (TE), ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”, per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere la sede farmaceutica più vicina presente nel territorio comunale;

2.         di provvedere, con successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6, della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20;

3.         di notificare il presente atto al Comune di Pineto (TE);

4.         di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.