LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che l’art. 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore
farmaceutico” -in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri
abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la
farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici,
la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla
responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua
rinunzia, al Comune;
RICHIAMATO l’art. 1,
commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica” il quale prevede che, la Giunta
Regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta
organica delle farmacie della Regione Abruzzo, possa istituire dispensari
farmaceutici, nel limite massimo di uno per Comune, al di fuori dell’ipotesi
prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e ss.mm.ii.,
nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di
assistenza farmaceutica in loco;
VISTO che l’art. 11 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012,
n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni
in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2 della L. 2
aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii.prevede, al fine di
favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio
numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione
del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto farmacie/popolazione
(quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, dando facoltà
agli Enti locali interessati, di intervenire mediante le forme di legge;
RICHIAMATA la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute
con cui è stato dato formale avvio al procedimento di istituzione straordinaria
di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con
modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii. e con la
quale i Comuni aventi i requisiti di legge venivano invitati ad individuare le
sedi farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio
demografico di cui alla vigente normativa;
CONSIDERATO che
un’ulteriore criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello
“topografico” di cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.,
che deroga al criterio generale previsto dalla legge in sussistenza di
determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di
viabilità del territorio interessato;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2 parte integrante
e sostanziale del presente atto), con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il procedimento
di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo,per
l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. 27/2012 ossia per
l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto “criterio topografico”
e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n.
20/2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa
l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali
particolari;
PRESO ATTO che il
Comune di Pineto (TE), in seguito alla precitata nota prot.
n. RA/297785 del 28.12.2012, ha richiesto l’istituzione di un dispensario
farmaceutico nella frazione Mutignano del medesimo Comune, ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 6
dell’11.01.2013 (All. 3), acquisita agli atti regionali con prot.
n. RA/34513 del 06.02.2013, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza
farmaceutica alla popolazione della frazione Mutignano,
composta da n. 634 abitanti, di cui 153 ultra sessantacinquenni, a fronte di un
numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 14.614 (dato
Istat 01.01.2012);
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/074679 del 18.03.2013 (All. 4) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale, al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria,
sono stati richiesti al Comune di Pineto (TE) successivi adempimenti ad
integrazione della proposta comunale, quali l’indicazione dell’eventuale
esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto per raggiungere
dalla frazione di Mutignano la sede farmaceutica più vicina, nonché gli
orari ed il numero delle corse esistenti, in considerazione che il comma 2,
art. 1, della L.R. 21.05.2010, n. 20, dispone che
l’istituzione del dispensario farmaceutico in condizioni territoriali
particolari sia subordinato all’oggettiva difficoltà, per gli abitanti del posto, di raggiungere la
sede farmaceutica più vicina;
PRESO ATTO della nota
del Comune di Pineto (TE) prot. n. 6307/2013 del
28.03.2013 (All. 5), acquisita agli atti regionali con prot.
n. RA/88912 del 03.04.2013, in risposta alla precitata nota prot.
n. RA/074679 del 18.03.2013 del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale l’Ente
locale forniva i necessari chiarimenti a supporto dell’istruttoria, attestando
che:
- dalla frazione di Mutignano
vi sono due strade utili per raggiungere le sedi farmaceutiche più vicine: una
di km 5, che conduce alla frazione di Borgo Santa Maria, ove è ubicata la sede
farmaceutica n. 4 in titolarità al Comune di Pineto (TE) e l’altra S.P.28/A di
km 7, che conduce a Pineto centro, ove è situata la sede farmaceutica n. 1 in
titolarità alla dr.ssa Camilla Di Febo;
- la precitata frazione si trova ad
un’altitudine di 321 mt. s.l.m. ed è collegata alla
località di Pineto per il tramite della S.P. n. 28/A, le cui condizioni di
viabilità risultano essere disagevoli in quanto il percorso stradale, sconnesso
e insicuro, è caratterizzato dalla presenza di curve e tornanti, gravate, in
particolare, nel periodo invernale, dal peggioramento delle condizioni climatiche.
Inoltre insiste sul territorio una viabilità alternativa, per il raggiungimento
delle farmacie più vicine, ovvero la S.P. 28, che collega la frazione di Mutignano con il capoluogo, anch’essa lunga e malagevole;
- le due linee di trasporto urbano
(Cardinali trasporti e Arpa) che percorrono le strade per raggiungere le sedi
farmaceutiche più vicine, a causa della scarsità di orari, frequenza delle
corse e ubicazione delle fermate, non agevolano la mobilità dei residenti della
frazione di Mutignano, specialmente delle persone
anziane. Ne consegue, altresì, una scarsa compatibilità tra l’apertura degli
ambulatori medici della suddetta frazione e le fasce orarie delle farmacie più
vicine ove reperire i farmaci prescritti;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/074791 del 18.03.2013 (All. 6) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale è stato richiesto all’U.O.C. Servizio
Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, nonché all’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio di pareri relativamente alla
proposta del Comune di Pineto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico
nella frazione Mutignano;
CONSIDERATO che nel
rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n.20, il
suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C.
la presenza, nella frazione di Mutignano, di
ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN);
PRESO ATTO che l’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot.
n. 201300303 del 22.04.2013 (All. 7) - acquisita agli atti del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute
con prot. n. RA/108998 del 24.04.2013 - ha espresso
parere favorevole alla proposta di istituzione del dispensario farmaceutico di
che trattasi;
ATTESO che con
nota prot. n.
1166 del 02.05.2013 (All. 8) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/114184 del 02.05.2013 – la U.O.C.
Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, ha espresso parere
favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione Mutignano del Comune di Pineto (TE);
RILEVATO, altresì,da
quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico
risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza
farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue
l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione prevalentemente anziana,
la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la
garanzia di tutela alla salute;
RITENUTO che sussistono
i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20,
per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella suddetta frazione, poiché
risulta effettiva e comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco,
l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più
vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano (o al centro
storico) ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della succitata Legge
Regionale, è contemplata la presenza di
ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN);
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto riportato, di dover istituire un dispensario farmaceutico ai
sensi della L.R. n. 20/2012, rinviando a successivo
provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della
Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, l’affidamento in
gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e
6, della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20
VISTI
- il T.U.LL.SS.
approvato con R.D. del 27.07.1934, n.1265 e ss.mm.ii.;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 e ss.mm.ii.;
- la Legge 02.04.1968 n. 475 e ss.mm.ii;
- D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
- la Legge 08.11.1991 n. 362
e ss.mm.ii.;
- la Legge 04.08.2006 n. 248;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del
presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione
Politiche della Salute;
A VOTI UNANIMI espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa -
1. di istituire, nell’ambito del
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione
Abruzzo, per l’anno 2012 - limitatamente all’istituzione di sedi farmaceutiche
secondo il “criterio topografico” e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010 -un dispensario farmaceutico nella frazione
di Mutignano del Comune di Pineto (TE), ai sensi
della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in
materia di assistenza farmaceutica”, per effettive e comprovate esigenze di
assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà
degli abitanti di poter raggiungere la sede farmaceutica più vicina presente
nel territorio comunale;
2. di provvedere, con successivo
provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della
Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all’affidamento in
gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e
6, della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20;
3. di notificare il presente atto al
Comune di Pineto (TE);
4. di pubblicare la presente Deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.