LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 11 agosto 2011, n. 29
recante “Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo
Agricolo”, che all’articolo 1 dispone che “… l’Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo (ARSSA), istituita con la legge regionale 1° giugno 1996, n.
29, è soppressa” e che “le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo
attribuite all’ARSSA sono trasferite alla Giunta regionale;
PRESO ATTO:
- che l’articolo 4, comma 1, della
citata legge regionale 29/2011, prevede che “La liquidazione dell’ARSSA è
affidata ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale”;
- che il successivo comma 4., prevede
che “il termine ultimo per la conclusione dell’attività di liquidazione … non
potrà superare la data del 31 dicembre 2012”;
- che il successivo comma 7., prevede
che “Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare
dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi
risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate
dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel
bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e
mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese
obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato
dal piano di liquidazione”;
- che l’articolo 7-bis della legge
regionale 29/2011 prevede che “La Direzione regionale competente in materia di
Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui attivi
e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi
del comma 7.”;
CONSIDERATO:
- che con propria deliberazione 4 marzo
2013, n. 147, la Giunta regionale ha approvato le risultanze delle operazioni
di liquidazione così come riportate nella deliberazione del Commissario
liquidatore 31 dicembre 2012, n. 484;
- che dalle risultanze delle operazioni
di liquidazione risultano:
- residui attivi finali per Euro
10.839.413,72;
- residui passivi finali per Euro
9.918.419,498;
- fondo di cassa al 31.12.2012 per Euro
301.999,88, costituito per Euro 278.869,18 da disponibilità presso il tesoriere
e per Euro 23.130,701 da disponibilità esistenti sui conti correnti postali;
- saldo positivo di liquidazione per
Euro 1.222.994,12, di cui Euro 131.569,24
vincolati per i residui perenti elencati nelle risultanze delle
operazioni di liquidazione;
VISTA la propria deliberazione 22 aprile 2013, n.
295, con la quale ha preso atto dei procedimenti di natura processuale
riconducibili alla disciolta ARSSA e ancora pendenti dinanzi all’Autorità
giudiziaria, nonché degli oneri definiti e potenziali derivanti dai medesimi
procedimenti;
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante
“Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3,
recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio
pluriennale 2013-2015”;
VISTO l’articolo 25,
comma 2, della L.R. 3/2002, che autorizza la Giunta regionale “ad introdurre
variazioni al bilancio per l’incremento per l’incremento di unità previsionali
di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate da legge o da specifiche convenzioni”;
VISTA la propria deliberazione 11 febbraio 2013, n.
112, con la quale è stato approvato il Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013 e sono stati definiti, tra l’altro, i criteri ed i principi
per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture
amministrative regionali;
RILEVATO:
- che ai sensi dell’articolo 4, comma
7., è necessario disporre al variazione al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario al fine di iscrivere gli stanziamenti necessario per la
riscossione e il pagamento dei residui riportati nelle risultanze delle
operazioni di liquidazione dell’ARSSA al fine di consentire la regolare
gestione degli stessi da parte della Direzione Politiche Agricole;
- che ai sensi della medesima
disposizione di legge, l’eventuale importo corrispondente al saldo positivo
rilevato dal piano di liquidazione deve essere destinato ad integrazione dello
stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie;
- che per l’accertamento e la
riscossione dei residui attivi è necessario istituire il capitolo di entrata
02.04.001 – 24104.1, da denominare “Trasferimenti provenienti dalle operazioni
di liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo”, con
uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad Euro
11.141.413,60;
- che per l’impegno e il pagamento sul
bilancio regionale è necessario istituire il capitolo di spesa 07.01.015 –
101582.1, da denominare “Oneri derivanti dalle risultanze delle operazioni di
liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo”, con
uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad Euro
9.918.419,48;
- di dover destinare l’importo di Euro
131.569,24 ad incremento dello stanziamento del “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente,
perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori”, di cui al
capitolo di spesa 15.01.002 – 321920.1, al fine di consentire la reiscrizione dei residui perenti risultanti dalle
operazioni di liquidazione dell’ARSSA;
- di dover destinare l’importo di Euro
1.091.424,88 ad incremento dello stanziamento del “Fondo di riserva per le
spese obbligatorie”, di cui al capitolo di spesa 15.01.002 – 321940.1, ai sensi
dell’articolo 4, comma 7., della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29, nonché
al fine di consentire il pagamento degli ulteriori oneri derivanti dalla
definizione dei procedimenti di natura processuale riconducibili all’ARSSA ed ancora
pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria di cui alla propria deliberazione 22
aprile 2013,n. 295;
- che la variazione da apportare ai
sensi dell’articolo 25 della L.R. 3/2002 al bilancio
di previsione corrente è individuata nel “Prospetto di variazione al bilancio”,
allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la variazione di bilancio
riportata nel “Prospetto di variazione al bilancio” comprende capitoli di spesa
del bilancio regionale la cui gestione è affidata a Direzioni regionali
diverse, sulla base delle competenze a ciascuna assegnate;
- che quanto previsto al punto 2. del
dispositivo della propria deliberazione 4 marzo 2013, n. 147, non è conforme
alle disposizioni contenute all’articolo 4 della legge regionale 29/2011 che,
quale risultanze delle operazioni di liquidazione, prevede la rilevazione del
“saldo di liquidazione” e non dell’avanzo di amministrazione;
- che quanto previsto al punto 3. del
dispositivo della propria deliberazione 147/2013, non è conforme alle
disposizioni contenute all’articolo 4 della legge regionale 29/2011 con
riferimento alle variazioni da apportare al bilancio regionale per l’iscrizione
e rilevazione nel bilancio regionale delle risultanze delle operazioni di
liquidazione dell’ARSSA con riferimento agli stanziamenti relativi ai residui
attivi e al saldo di cassa finale, nonché agli stanziamenti relativi ai residui
passivi e al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione;
RITENUTO:
- di dover approvare la variazione di
bilancio di cui all’allegato “Prospetto di variazione al bilancio”al fine di
dare attuazione all’articolo 4, comma 7., della legge regionale 11 agosto 2011,
n. 29, per consentire la regolare esecuzione nel corrente esercizio delle spese
derivanti dalle operazioni di liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi
di Sviluppo Agricolo;
- di dover assegnare il capitolo di
entrata 02.04.001 – 24104.1, da denominare “Trasferimenti provenienti dalle
operazioni di liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo” e il capitolo di spesa 07.01.015 – 101582.1, da denominare “Oneri
derivanti dalle risultanze delle operazioni di liquidazione dell’Agenzia
Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo”, alla Direzione Politiche
Agricole, ai sensi e per gli effetti del Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013 approvato con propria deliberazione11 febbraio 2013, n. 112;
- di dover modificare la denominazione
“avanzo di amministrazione” contenuta nel punto 2. del dispositivo della
propria deliberazione 4 marzo 2013, n. 147, mediante sostituzione con le parole
“saldo positivo di liquidazione”, in conformità a quanto previsto dall’articolo
4 della L.R. 29/2011;
- di dover sopprimere il punto 3. della
propria deliberazione 4 marzo 2003, n. 147, per mancanza di conformità rispetto
alle disposizioni di cui al già citato articolo 4 della L.R.
29/2011;
- di dover inviare il presente
provvedimento, entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del
Consiglio regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 25, della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
- di inviare la presente deliberazione
al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo
e BURA della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T.,
quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
- di inviare la presente deliberazione
alla Direzione Politiche Agricole, per gli adempimenti di propria competenza;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la
legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;
UDITO il Relatore;
a voti unanimi e
palesi, espressi nelle forma di legge,
DELIBERA
1. di approvare la variazione al bilancio
di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art.
25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, come da “Prospetto di variazione
di bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di assegnare il capitolo di entrata
02.04.001 – 24104.1, da denominare “Trasferimenti provenienti dalle operazioni
di liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo” e il
capitolo di spesa 07.01.015 – 101582.1, da denominare “Oneri derivanti dalle
risultanze delle operazioni di liquidazione dell’Agenzia Regionale per i
Servizi di Sviluppo Agricolo”, alla Direzione Politiche Agricole, ai sensi e
per gli effetti del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013
approvato con propria deliberazione11 febbraio 2013, n. 112;
3. di modificare la denominazione “avanzo
di amministrazione” contenuta nel punto 2. del dispositivo della propria
deliberazione 4 marzo 2013, n. 147, mediante sostituzione con le parole “saldo
positivo di liquidazione”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4
della L.R. 29/2011;
4. di sopprimere il punto 3. della propria
deliberazione 4 marzo 2003, n. 147, per mancanza di conformità rispetto alle
disposizioni di cui al già citato articolo 4 della L.R.
29/2011;
5. di inviare la presente deliberazione,
entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio
regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
6. di inviare la presente deliberazione al
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e
BURA della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T.,
quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;
7. di inviare la presente deliberazione
alla Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di propria competenza;
8. di incaricare il Servizio Bilancio
della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività
sportive, di procedere alle comunicazioni di cui ai punti 3., 4. e 5. del
presente provvedimento.
Segue
allegato