IL RESPONSABILE AREA TECNICA

 

VISTA la  Legge  Regionale  26.7.1983  n. 54  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;

VISTA l’istanza di apertura in data 12/04/2010 della ditta MOVITERRA di Eligio Scorrano con sede legale in Pianella (PE) c.da Ciafardone 1, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia in località  “Bivio Casone” nel Comune di Moscufo, distinta in catasto sui mappali n. 9-10-211-12-34-412-413-280-279 del fg.1 di Moscufo;

CONSIDERATO che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

PRESO ATTO dell’autorizzazione paesaggistica n.11947/BN6802S del 230/09/2010;

PRESO ATTO del Giudizio favorevole del C.C.R.V.I.A. n.1389 del 17/12/2009;

PRESO ATTO dell’esito favorevole della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 29/10/2010 che ha espresso parere favorevole a condizione per l’attività in oggetto;

Omissis

VISTO l’art. 29, comma 3bis, della L.R. 1/2012, così come coordinato con la L.R. di modifica n. 33 del 17/07/2012, che consente l’emanazione dell’autorizzazione della cava in località Bivio Casone del Comune di Moscufo, accertata, ai sensi dell’art.5 della L.R. 67/87 e smi, lettera d), la competenza del Comune all’emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Omissis

VISTA la Legge Regionale n. 77/99;

VISTO il Dlgs 159/2011  e smi;

Omissis

DETERMINA

1.         Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di autorizzare la  ditta individuale MOVITERRA DI SCORRANO ELIGIO con sede in Pianella (PE) in c.da Colleciafardone 1, CF SCRLGE60P19E691Q PIVA 014521000686 alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Bivio Casone” nel Comune di Moscufo (PE)  distinta in catasto al foglio n.1 particelle nn. 937-219-154-4-375-374-373-372-914-101-8-7, alle seguenti norme e condizioni;

-          La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata; l’area deve inoltre essere recintata e all’ingresso deve essere apposto un cartello contenente gli estremi dell’autorizzazione e della conduzione dei lavori;

-          La profondità di scavo deve comunque e sempre salvaguardare il franco di m.2,00 sopra il livello della falda acquifera, mantenendo i due piezometri installati costantemente in efficienza;

-          Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del terreno deve essere integralmente accantonato all’interno dell’area di cava e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

-          Lo scavo può avvicinarsi fino a m.5,00 dalla condotta irrigua, con scarpata 1/1, previo adempimento di quanto indicato nella nota n. 8345 del 29/10/2010 del consorzio di Bonifica Centro di Chieti;

-          La quantità di materiale utile estraibile per il progetto approvato è pari a 20.830,00 mc;

-          La durata della coltivazione è fissata in due anni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;

-          L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento e la comunicazione di inizio lavori dovrà essere inoltrata al Comune di Moscufo, all’Ufficio regionale attività estrattive e al Corpo Forestale dello Stato, almeno 8 giorni prima dell’avvio degli stessi, unitamente a tutta la documentazione di cui al Dlgs 81/08 e smi;

2.         Il presente provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso agli enti in indirizzo, competenti entrambi dell’espletamento dei compiti di vigilanza, in base all’art. 11 della L.R. 54/83;

3.         La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 90 novanta giorni dalla avvenuta notifica della stessa;

4.         Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite;

5.         La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione;

6.         La sistemazione ambientale deve essere eseguita nel pieno rispetto del progetto approvato allegato;

7.         La ditta è obbligata a comunicare al Comune di Moscufo, con congruo anticipo di almeno 24 ore,  il nominativo del soggetto che ritirerà il materiale franco fabbrica, e sarà responsabile degli eventuali danneggiamenti del manto stradale comunale;

8.         Prima dell’inizio dell’attività, la ditta dovrà produrre apposita polizza fidejussoria a garanzia per il ripristino dei danni causati dai mezzi di trasporto sulle strade pubbliche per un importo a forfait pari ad euro  35.000,00, a favore del Comune di Moscufo, per tutta la durata dell’attività estrattiva; i danneggiamenti causati sulle strade comunali dovranno essere ripristinati entro e non oltre 3 giorni dalla segnalazione effettuata dal Comune di Moscufo;

9.         E’ fatto obbligo assoluto di utilizzare le seguenti strade per l’accesso e l’uscita dall’area di cava: Via Sardegna e viabilità lungofiume demaniale.

Omissis

 

Il RESPONSABILE AREA TECNICA

f.to Ing. Francesco Ranieri