IL
RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la Legge
Regionale 26.7.1983 n. 54
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l’istanza di
apertura in data 12/04/2010 della ditta MOVITERRA di Eligio Scorrano con sede
legale in Pianella (PE) c.da Ciafardone
1, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di
ghiaia in località “Bivio Casone” nel Comune di Moscufo,
distinta in catasto sui mappali n. 9-10-211-12-34-412-413-280-279 del fg.1 di Moscufo;
CONSIDERATO che la zona
ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;
PRESO ATTO
dell’autorizzazione paesaggistica n.11947/BN6802S del 230/09/2010;
PRESO ATTO del Giudizio
favorevole del C.C.R.V.I.A. n.1389 del 17/12/2009;
PRESO ATTO dell’esito
favorevole della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90
(di cui all’art.2 della L.R. 8/95), riunitasi in data
29/10/2010 che ha espresso parere favorevole a condizione per l’attività in
oggetto;
Omissis
VISTO l’art. 29, comma
3bis, della L.R. 1/2012, così come coordinato con la L.R. di modifica n. 33 del 17/07/2012, che consente
l’emanazione dell’autorizzazione della cava in località Bivio Casone del Comune di Moscufo,
accertata, ai sensi dell’art.5 della L.R. 67/87 e smi, lettera d), la competenza del Comune all’emanazione
del provvedimento di autorizzazione;
Omissis
VISTA la Legge
Regionale n. 77/99;
VISTO il Dlgs 159/2011 e smi;
Omissis
DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in
narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di autorizzare la ditta individuale MOVITERRA DI SCORRANO ELIGIO con sede in Pianella (PE) in c.da Colleciafardone 1, CF
SCRLGE60P19E691Q PIVA 014521000686 alla coltivazione di una cava di ghiaia in
località “Bivio Casone” nel Comune di Moscufo (PE)
distinta in catasto al foglio n.1 particelle nn.
937-219-154-4-375-374-373-372-914-101-8-7, alle seguenti norme e condizioni;
- La zona interessata dagli scavi deve
essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici
dell’area assegnata; l’area deve inoltre essere recintata e all’ingresso deve
essere apposto un cartello contenente gli estremi dell’autorizzazione e della
conduzione dei lavori;
- La profondità di scavo deve comunque e
sempre salvaguardare il franco di m.2,00 sopra il livello della falda
acquifera, mantenendo i due piezometri installati costantemente in efficienza;
- Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del terreno deve essere integralmente accantonato
all’interno dell’area di cava e riutilizzato per la sistemazione dello strato
superficiale finale;
- Lo scavo può avvicinarsi fino a m.5,00
dalla condotta irrigua, con scarpata 1/1, previo adempimento di quanto indicato
nella nota n. 8345 del 29/10/2010 del consorzio di Bonifica Centro di Chieti;
- La quantità di materiale utile
estraibile per il progetto approvato è pari a 20.830,00 mc;
- La durata della coltivazione è fissata
in due anni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;
- L’attività estrattiva deve essere
intrapresa entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento e la
comunicazione di inizio lavori dovrà essere inoltrata al Comune di Moscufo, all’Ufficio regionale attività estrattive e al
Corpo Forestale dello Stato, almeno 8 giorni prima dell’avvio degli stessi,
unitamente a tutta la documentazione di cui al Dlgs
81/08 e smi;
2. Il presente provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso agli enti in
indirizzo, competenti entrambi dell’espletamento dei compiti di vigilanza, in
base all’art. 11 della L.R. 54/83;
3. La presente Determinazione si intende
decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori
entro il termine massimo di 90 novanta giorni dalla avvenuta notifica della
stessa;
4. Devono essere forniti al Pubblico
Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per
visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni
impartite;
5. La ditta deve attenersi alle modalità
di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati e depositati
agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in
perfetto stato di efficienza e manutenzione;
6. La sistemazione ambientale deve essere
eseguita nel pieno rispetto del progetto approvato allegato;
7. La ditta è obbligata a comunicare al
Comune di Moscufo, con congruo anticipo di almeno 24
ore, il nominativo del soggetto che
ritirerà il materiale franco fabbrica, e sarà responsabile degli eventuali
danneggiamenti del manto stradale comunale;
8. Prima dell’inizio dell’attività, la
ditta dovrà produrre apposita polizza fidejussoria a
garanzia per il ripristino dei danni causati dai mezzi di trasporto sulle
strade pubbliche per un importo a forfait pari ad euro 35.000,00, a favore del Comune di Moscufo, per tutta la durata dell’attività estrattiva; i
danneggiamenti causati sulle strade comunali dovranno essere ripristinati entro
e non oltre 3 giorni dalla segnalazione effettuata dal Comune di Moscufo;
9. E’ fatto obbligo assoluto di utilizzare
le seguenti strade per l’accesso e l’uscita dall’area di cava: Via Sardegna e
viabilità lungofiume demaniale.
Omissis
Il
RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to
Ing. Francesco Ranieri