LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-           il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i.;

-           il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, s.m.i.;

-           il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia alla L. 122/2010 che alla L. 148/2011 e, in particolare, l’art. 19;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” e, in particolare l’art.11 bis, comma 13,che recita: La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziate in bilancio. La Giunta Regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e  l’art. 15 sexies che recita: 1) la Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto: a) del numero di dipendenti delle Comunità montane assunti dai Comuni partecipanti all’Unione e destinati all’esercizio delle funzioni alla medesima affidate; b) della popolazione dell’Unione; c) del numero dei Comuni dell’Unione; d) della densità abitativa del territorio dell’Unione; 2) la Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità montane, interessati al processo di riordino istituzionale della presente legge titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della L.R. 10/2008; 3) la Giunta regionale individua, entro il 31 marzo 2013, i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2;

TENUTO CONTO che, in attuazione della L.R. 143/1997 e s.m.i. , art. 11 bis, comma 13, e art 15 sexies , primo comma, per le risorse finanziarie si fa riferimento a quota parte delle risorse disponibili, per gli anni 2013, 2014 e 2015, del PAR/FAS 2007/2013, approvato dalla Giunta regionale il 4 luglio 2011 con atto n. 458 e s.m.i. e dal CIPE nella seduta del 30 settembre 2011, delibera n.79, per l’attuazione della linea di azione VI.I.4.b diretta “all’accrescimento della capacity buinding negli enti locali e nella intera filiera interistituzionale anche attraverso l’innovazione e la razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali, Intervento n.2 “Innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali ( 1°attività) ”;

TENUTO CONTO, altresì, che per l’attuazione della L.R. 143/1997, e s.m.i., art. 15 sexies, secondo comma, si fa riferimento a risorse disponibili sul bilancio regionale, a valere sul Cap. 121540; 

 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla linea di azione VI.I.4.b, intervento n.2 (1°attività) del PAR/FAS 2007/2013, i destinatari degli incentivi sono stati individuati nelle Unioni di Comuni, di cui all’art.32, TU 267/2000 e s.m.i., in quanto essi rappresentano una forma stabile di gestione associata delle funzioni fondamentali in grado di garantire l’esercizio delle stesse con un maggiore grado di efficacia e di efficienza rispetto all’istituto della convenzione tra Comuni;

CONSIDERATO, altresì, che il termine del 1° gennaio 2014 rappresenta il termine ultimo entro il quale i Comuni fino a 5.000 abitanti o, quelli fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, hanno l’obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art.32 TU 267/2000 e s.m.i. , attraverso le risorse previste nel PAR/FAS 2007/2013, per l’arco temporale 2013/2014/2015, in attuazione della Linea di azione VI.1.4.b,  intervento n.2 (1°attività), e degli art.11bis comma 13, e 15 sexies, 1 comma, della L.R. 143/97 come modificata dalla L.R.1/2013;

RAVVISATA, quindi, la necessità di definire i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per la gestione associata di funzioni fondamentali, secondo quanto riportato nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto di quanto disposto nel “Manuale delle procedure dell’organismo di programmazione e attuazione”, nonché nel documento” Linee guida per l’ammissibilità della spesa” degli interventi finanziati nell’ambito del PAR/FAS 2007/2013, entrambi approvati con DGR 710/2012;

RITENUTO, inoltre, in merito all’attuazione della L.R. 143/97 e s.m.i., art. 15 sexies II° comma, di:

-           di destinare, in attuazione della L.R. 143/97 e s.m.i., art. 15 sexies, secondo comma, come modificato dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, nei limiti delle disponibilità del Cap. 121540 del bilancio regionale, risorse finanziarie agli enti locali ed alle Unioni di Comuni per l’assunzione di personale a tempo indeterminato dipendente delle Comunità montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art.21 comma 5, della L.R.10/2008;

-           di stabilire che le risorse, di cui al precedente punto 2, siano erogate a decorrere dalla data di assunzione dei dipendenti, in rapporto al numero ed alle categorie professionali di appartenenza.

DATO ATTO che il Direttore e i  Dirigenti regionali del Servizio “Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio-Legalità”  e del Servizio “Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano- Sport” hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate,

1.         di approvare, in attuazione della L.R. 143/1997 e s.m.i., art. 11 bis, comma 13 e art. 15 sexies,  primo comma, come modificata dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, i “Criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali”, di cui all’Allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni 2013, 2014, 2015, del PAR/FAS 2007/2013, approvato dalla Giunta regionale il 4 luglio 2011 con atto n. 458 e s.m.i. e dal CIPE nella seduta del 30 settembre 2011 delibera n.79,  per l’attuazione della linea di azione VI.I.4.b diretta “all’accrescimento della capacity buinding negli enti locali e nella intera filiera interistituzionale anche attraverso l’innovazione e la razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali / Intervento n.2 “Innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali( 1°attività) ”;

2.         di destinare, in attuazione della L.R. 143/97 e s.m.i., art. 15 sexies, secondo comma, come modificato dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, nei limiti delle disponibilità del Cap. 121540 del bilancio regionale, risorse finanziarie agli enti locali ed alle Unioni di Comuni per l’assunzione di personale a tempo indeterminato dipendente delle Comunità montane, titolare dei rapporti di lavoro di cui al vigente art.21, comma 5, della L.R. 10/2008;

3.         di stabilire che le risorse, di cui al precedente punto 2,  siano erogate a decorrere dalla data di assunzione dei dipendenti, in rapporto al numero ed alle categorie professionali di appartenenza;

4.         di precisare che le risorse, di cui al punto 2, sono finalizzate esclusivamente al trattamento economico principale ed accessorio in godimento, previsto dal vigente C.C.N.L.;

5.         di dare atto che le risorse, di cui al sopracitato Cap. 121540 del bilancio regionale, restino destinate alle Comunità montane per la parte relativa al personale non ricollocato e finalizzate al trattamento economico, principale e accessorio, di detto personale, fino alla conclusione del processo di riordino delle stesse, di cui alla L.R. 143/1997 e s.m.i., come modificata dalla L.R. 1/2013;

6.         di assicurare, inoltre, risorse finanziarie, per la copertura delle quote di mutui, contratti dalle Comunità montane e non assistite da contributi statali;

7.         di dare mandato al Servizio Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali – Sicurezza del Territorio legalità per l’attuazione dei successivi adempimenti di cui al punto 1 del presente dispositivo;

8.         di dare mandato al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport per l’attuazione dei successivi adempimenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 del presente dispositivo.

9.         di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT della Regione Abruzzo.

 

Seguono allegati

Allegato A