LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i.;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, s.m.i.;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.
che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia alla L. 122/2010 che alla L.
148/2011 e, in particolare, l’art. 19;
VISTA
la L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale
dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi
comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in
materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di
politiche di sviluppo della montagna abruzzese” e, in particolare l’art.11 bis,
comma 13,che recita: La Regione eroga contributi annuali alle forme
associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse
finanziarie stanziate in bilancio. La Giunta Regionale stabilisce, annualmente,
i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e l’art. 15 sexies
che recita: 1) la Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di
bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge, quote premiali delle
risorse finanziarie destinate all’esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali, tenendo conto: a) del numero di dipendenti delle Comunità montane
assunti dai Comuni partecipanti all’Unione e destinati all’esercizio delle
funzioni alla medesima affidate; b) della popolazione dell’Unione; c) del
numero dei Comuni dell’Unione; d) della densità abitativa del territorio
dell’Unione; 2) la Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che
assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità montane, interessati
al processo di riordino istituzionale della presente legge titolare di rapporti
di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della L.R. 10/2008; 3) la Giunta
regionale individua, entro il 31 marzo 2013, i criteri per la concessione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2;
TENUTO
CONTO che, in attuazione della L.R. 143/1997 e s.m.i.
, art. 11 bis, comma 13, e art 15 sexies , primo
comma, per le risorse finanziarie si fa riferimento a quota parte delle risorse
disponibili, per gli anni 2013, 2014 e 2015, del PAR/FAS 2007/2013, approvato
dalla Giunta regionale il 4 luglio 2011 con atto n. 458 e s.m.i.
e dal CIPE nella seduta del 30 settembre 2011, delibera n.79, per l’attuazione
della linea di azione VI.I.4.b diretta “all’accrescimento della capacity buinding negli enti
locali e nella intera filiera interistituzionale
anche attraverso l’innovazione e la razionalizzazione della gestione associata
dei servizi pubblici locali, Intervento n.2 “Innovazione e razionalizzazione
della gestione associata dei servizi pubblici locali ( 1°attività) ”;
TENUTO
CONTO, altresì, che per l’attuazione della L.R. 143/1997, e s.m.i.,
art. 15 sexies, secondo comma, si fa riferimento a
risorse disponibili sul bilancio regionale, a valere sul Cap. 121540;
CONSIDERATO
che, al fine di dare attuazione alla linea di azione VI.I.4.b, intervento n.2
(1°attività) del PAR/FAS 2007/2013, i destinatari degli incentivi sono stati
individuati nelle Unioni di Comuni, di cui all’art.32, TU 267/2000 e s.m.i., in quanto essi rappresentano una forma stabile di
gestione associata delle funzioni fondamentali in grado di garantire
l’esercizio delle stesse con un maggiore grado di efficacia e di efficienza
rispetto all’istituto della convenzione tra Comuni;
CONSIDERATO,
altresì, che il termine del 1° gennaio 2014 rappresenta il termine ultimo entro
il quale i Comuni fino a 5.000 abitanti o, quelli fino a 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a Comunità montane, hanno l’obbligo di gestire in
forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento
della spesa pubblica;
RITENUTO,
pertanto, di dover procedere alla concessione di contributi alle Unioni di
Comuni, di cui all’art.32 TU 267/2000 e s.m.i. ,
attraverso le risorse previste nel PAR/FAS 2007/2013, per l’arco temporale
2013/2014/2015, in attuazione della Linea di azione VI.1.4.b, intervento n.2 (1°attività), e degli
art.11bis comma 13, e 15 sexies, 1 comma, della L.R.
143/97 come modificata dalla L.R.1/2013;
RAVVISATA,
quindi, la necessità di definire i criteri e le modalità per la concessione di
contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per la gestione associata di funzioni fondamentali,
secondo quanto riportato nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, tenuto conto di quanto disposto nel “Manuale
delle procedure dell’organismo di programmazione e attuazione”, nonché nel
documento” Linee guida per l’ammissibilità della spesa” degli interventi
finanziati nell’ambito del PAR/FAS 2007/2013, entrambi approvati con DGR
710/2012;
RITENUTO,
inoltre, in merito all’attuazione della L.R. 143/97 e s.m.i.,
art. 15 sexies II° comma, di:
- di destinare, in attuazione della
L.R. 143/97 e s.m.i., art. 15 sexies,
secondo comma, come modificato dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, nei limiti
delle disponibilità del Cap. 121540 del bilancio regionale, risorse finanziarie
agli enti locali ed alle Unioni di Comuni per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato dipendente delle Comunità montane, titolare di rapporti di lavoro
di cui al vigente art.21 comma 5, della L.R.10/2008;
- di stabilire che le risorse, di cui
al precedente punto 2, siano erogate a decorrere dalla data di assunzione dei
dipendenti, in rapporto al numero ed alle categorie professionali di
appartenenza.
DATO
ATTO che il Direttore e i Dirigenti
regionali del Servizio “Governance locale, Riforme
istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del
Territorio-Legalità” e del Servizio
“Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano- Sport” hanno espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla
legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso,
a
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni in premessa riportate,
1. di approvare, in attuazione della L.R.
143/1997 e s.m.i., art. 11 bis, comma 13 e art. 15 sexies, primo comma,
come modificata dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, i “Criteri e le modalità per
la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU
267/2000 e s.m.i., per la gestione in forma associata
di funzioni fondamentali”, di cui all’Allegato “A”, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, utilizzando quota parte delle risorse
finanziarie disponibili, per gli anni 2013, 2014, 2015, del PAR/FAS 2007/2013,
approvato dalla Giunta regionale il 4 luglio 2011 con atto n. 458 e s.m.i. e dal CIPE nella seduta del 30 settembre 2011
delibera n.79, per l’attuazione della
linea di azione VI.I.4.b diretta “all’accrescimento della capacity
buinding negli enti locali e nella intera filiera interistituzionale anche attraverso l’innovazione e la
razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali /
Intervento n.2 “Innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei
servizi pubblici locali( 1°attività) ”;
2. di destinare, in attuazione della L.R.
143/97 e s.m.i., art. 15 sexies,
secondo comma, come modificato dalla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, nei limiti
delle disponibilità del Cap. 121540 del bilancio regionale, risorse finanziarie
agli enti locali ed alle Unioni di Comuni per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato dipendente delle Comunità montane, titolare dei rapporti di
lavoro di cui al vigente art.21, comma 5, della L.R. 10/2008;
3. di stabilire che le risorse, di cui al
precedente punto 2, siano erogate a
decorrere dalla data di assunzione dei dipendenti, in rapporto al numero ed
alle categorie professionali di appartenenza;
4. di precisare che le risorse, di cui al
punto 2, sono finalizzate esclusivamente al trattamento economico principale ed
accessorio in godimento, previsto dal vigente C.C.N.L.;
5. di dare atto che le risorse, di cui al
sopracitato Cap. 121540 del bilancio regionale, restino destinate alle Comunità
montane per la parte relativa al personale non ricollocato e finalizzate al
trattamento economico, principale e accessorio, di detto personale, fino alla
conclusione del processo di riordino delle stesse, di cui alla L.R. 143/1997 e s.m.i., come modificata dalla L.R. 1/2013;
6. di assicurare, inoltre, risorse finanziarie,
per la copertura delle quote di mutui, contratti dalle Comunità montane e non
assistite da contributi statali;
7. di dare mandato al Servizio Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli
Enti Locali – Sicurezza del Territorio legalità per l’attuazione dei successivi
adempimenti di cui al punto 1 del presente dispositivo;
8. di dare mandato al Servizio Sistemi
Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport per l’attuazione dei
successivi adempimenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 del presente dispositivo.
9. di pubblicare la presente deliberazione
sul BURAT della Regione Abruzzo.
Seguono allegati