LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- il D. Lgs.
16.4.1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” e s. m. i., che, all’art. 10. c. 3, lett.
c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il
calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all’art. 74,
prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1
settembre ed il 30 giugno (c. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono
assegnati almeno 200 giorni (c. 3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 recante
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 21;
- il D.Lgs.
31.3.1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 138, delega alle Regioni, fralaltro, la determinazione del calendario scolastico,
- il DPR 8.3.1999 n. 275 recante
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in
particolare, gli artt. 5 “Autonomia organizzativa” e 8 “Definizione dei
curricoli”;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” e, in particolare, l’art. 3;
- il D.Lgs
19.2.2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
legge 28.3.2003, n. 53”, che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale
nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Visto il D.L. 7.9.2007, n. 147
convertito con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante “Disposizioni
urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2007/2008”;
- la Legge 6.8.2008, n. 133
"Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria",
- la Legge 30.10.2008, n. 169
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1.9.2008, n.
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- la Legge 14.9.2011, n. 148
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari” e, in particolare , l’art. 1, c. 24;
TENUTO CONTO
che, a norma del
suddetto c. 24, sono stabilite
annualmente - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
dell'anno precedente – le date in cui ricorrono le festività introdotte con
legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le
celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25
aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse cadano il
venerdì' precedente ovvero il lunedì' seguente la prima domenica immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica;
DATO ATTO
quindi, che il
calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di
eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1,
c. 24 della suddetta L. n. 148/2011;
VISTA
la L.R. la L.R. 3 marzo
1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
“Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
RITENUTO
pertanto, di definire i
margini regionali, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che
consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della
programmazione didattica, di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario
scolastico regionale, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola,
territorio e famiglia;
DATO ATTO
che, la proposta di
calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot.
n. RA/105596/DL32 del 22.4.2013, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
che, in data 2.5.2013, per posta elettronica, ha comunicato al Servizio
competente di non aver nulla da osservare in merito;
RITENUTO
per quanto sopra
esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l’a. s.
2013/2014 come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO
altresì del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del
Servizio “Politiche dell'Istruzione in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;
UDITO il Relatore;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di
cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate
1. Di approvare il Calendario scolastico
2013/2014, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, determinato come segue:
- INIZIO: lunedì 16 settembre 2013 per
tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- FINE: sabato 14 giugno 2014 per le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e lunedì 30 giugno 2014
per la scuola dell’infanzia;
- FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: tutte le
domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo
Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;
- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
nei seguenti giorni: 2.11.2013; 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2013; 2,
3, 4 e 5 gennaio 2014; 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 26 aprile 2014.
2. Di stabilire che, per l’a.s. 2013/2014, i giorni di attività didattiche nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 208 (o 207, nel
caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano
previste le attività didattiche).
3. Di stabilire, altresì, che:
- le Istituzioni Scolastiche, per far
fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell’Offerta Formativa,
possono definire eventuali adattamenti – debitamente motivati - del Calendario
scolastico regionale, all’interno dei 208 (o 207) giorni stabiliti, nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal
DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono
deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti
nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili
riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo
conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire
agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
- i suddetti adattamenti possono
riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell’anno
scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi
dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;
- le Istituzioni Scolastiche sono
tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente
approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte
all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;
- le Istituzioni Scolastiche sono
tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al
Servizio “Politiche dell'Istruzione” della Direzione Regionale “Politiche
attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.
4. Di dare mandato alla Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di
assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente
provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e
all’Allegato “A”, concernenti meri errori materiali.
5. Di dare atto che il calendario proposto
con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a
seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 48 della citata L.
n. 148/2011.
6. Di trasmettere il presente
provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di
competenza.
7. Di disporre la pubblicazione integrale
del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.
Segue
allegato