IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Di
modificare come appresso lo Statuto
Comunale:
- All’art. 8, comma 4, la parola
“Sindaco” è sostituita dalla seguente:
“Presidente”;
- All’art. 9, comma 1, la parola
“Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Presidente”;
- All’art. 10, comma 4, la parola
“Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Presidente”;
- All’art. 10, dopo il comma 10,
vengono aggiunti i seguenti commi: 10 bis – 10 ter – 10 quater:
“10
bis. E’ istituita, a partire dal
prossimo rinnovo del Consiglio Comunale,
la figura del Presidente del Consiglio Comunale, la quale nell’esercizio
delle sue funzioni di organizzazione:
- stabilisce gli argomenti all'ordine
del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- esercita i poteri di polizia nelle
adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- riceve le interrogazioni e le mozioni
da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
10
ter. Dopo la convalida degli eletti, il
Consiglio Comunale procede all’elezione nel proprio seno del Presidente del
Consiglio a scrutinio segreto. Il Presidente
è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Dopo la proclamazione
dell’elezione Egli assume la Presidenza della riunione. Le funzioni vicarie del
Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
10
quater. La carica di Presidente è incompatibile con quella di
Assessore Comunale.”
- All’art. 13, comma 3, nei diversi
periodi la parola “Il Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Il Presidente”:
- All’art. 19, comma 1, vengono
soppresse le parole che seguono:
“a)
stabilisce gli argomenti all'ordine del
giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;”
“b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici
di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle
leggi;”
“d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.”
- All’art. 24, dopo il comma 1), vengono aggiunti i commi 2)
e 3), come segue:
“2.
Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere
nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale, purché in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Gli
assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella
discussione , ma non hanno diritto di voto.”
VISTO
PER L’AUTENTICITA’ DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 09.04.2013.
Casalincontrada,
01 giugno 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigino Cinquino
IL SINDACO
Avv. Concetta Di Luzio