IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

Di modificare  come appresso lo Statuto Comunale:

-           All’art. 8, comma 4, la parola “Sindaco” è  sostituita dalla seguente: “Presidente”;

-           All’art. 9, comma 1, la parola “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Presidente”;

-           All’art. 10, comma 4, la parola “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Presidente”;

-           All’art. 10, dopo il comma 10, vengono aggiunti i seguenti commi: 10 bis – 10 ter – 10 quater:

“10 bis.  E’ istituita, a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio Comunale,  la figura del Presidente del Consiglio Comunale, la quale nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

-           stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.  Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

-           esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi    pubblici    di   partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

-           riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

10 ter.  Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all’elezione nel proprio seno del Presidente del Consiglio a scrutinio segreto. Il Presidente  è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Dopo la proclamazione dell’elezione Egli assume la Presidenza della riunione. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

10 quater.  La carica  di Presidente è incompatibile con quella di Assessore Comunale.”

-           All’art. 13, comma 3, nei diversi periodi la parola “Il Sindaco” è sostituita dalla seguente: “Il Presidente”:

-           All’art. 19, comma 1, vengono soppresse le parole che seguono:

“a) stabilisce  gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.  Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;”

“b)   esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi   pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;”

“d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.”

-           All’art. 24,  dopo il comma 1), vengono aggiunti i commi 2) e 3), come segue:

“2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere  Comunale.

 3.  Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute  del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione , ma non hanno diritto di voto.”

VISTO PER L’AUTENTICITA’ DELLO STRALCIO DALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 13  DEL 09.04.2013.

Casalincontrada, 01 giugno 2013

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigino Cinquino

IL SINDACO

Avv. Concetta Di Luzio