Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

1.         di esprimere, per ciascuna delle osservazioni presentate e sinteticamente riassunte nell’allegato “A”, il parere riportato nello stesso allegato sotto la lettera C, per le motivazioni in esso contenute;

2.         di prendere atto, per quanto riguarda l’accoglimento della subordinata dell’Osservazione n.5,

-           del parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64 come modificato dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 art. 89 da parte del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, condizionato alla non localizzazione sul lotto in esame di volumi, ma alla previsione pianificatoria a "verde pubblico" (nota RA/229744 del 10.11.2011;

-           dell’atto di determina dirigenziale n. 35 BD del 31 ottobre 2012 che esclude, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 04/2008, la presente pianificazione  dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del decreto) e che stabilisce che le condizioni e le indicazioni contenute nel “Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS” della suddetta variante siano vincolanti (art. 12, comma 4 del Codice dell’Ambiente) e che l'approvazione del PUE 4.38/A, Sub Ambito b) debba essere comunque subordinata al rilascio della valutazione di compatibilità di ostacoli o pericoli alla navigazione aerea da parte di ENAC - Direzione Operazioni sede di Roma e alla valutazione di nuovi ostacoli permanenti da parte di ENAC - Direzione Operatività;

3.         di approvare la variante parziale al vigente PRG relativa alle predette aree in zona P3 - alta pericolosità nella “Carta della Pericolosità geologica” interessante le aree oggetto delle sentenze sopra richiamate:

-           sentenza n. 04/2009:  area di mq 560 circa in zona Via di Sotto, Strada Colle Scorrano, ricorrente FIDIA Cantieri S.r.l. inserendo l’area nel comparto 4.38A sub b), ma  destinandola a verde pubblico;

-           sentenza n. 05/2009:  area di mq 3331 circa in zona Fosso Vallelunga - ricorrente Berghella Maria e altri, confermando la sottozona G2 - Verde privato di tutela;

-           sentenza n. 08/2009: area di mq 4680 circa in zona Via di Sotto lato ovest, ricorrente Scurti Nicola, adeguata nel perimetro a quello individuato dalla Regione Abruzzo per la stesura del P.A.I., confermando la sottozona G2 – Verde privato di tutela;

-           sentenza n. 09/2009: area di mq 1113 circa in zona Strada Zanni, Strada Vic.le Colle del Telegrafo, ricorrente Morelli Lidia e altri, confermando la sottozona G2 - Verde privato di tutela;

-           sentenza n. 13/2009: aree di complessivi mq 1656 circa in zona Villa Basile, ricorrente Caldora Deborah, confermando la sottozona F1 – Verde pubblico – parco pubblico (Verde privato di tutela);

-           sentenza n. 38/2009: area di mq 3165 circa in zona Strada Zanni, Via Caravaggio – ricorrente: Rapagnetta Alessandro e altri, confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica; 

-           sentenza n. 39/2009: area di mq 15205 circa in zona Strada Vicinale Jaconedi, ricorrente De Dominicis  Matilde, confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica;

-           sentenza n. 40/2009: area di mq 1214 circa in zona  Via Colle Innamorati, Strada Valle Furci, ricorrente Mambella Piero e Giuseppina, confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica;

-           sentenza n. 41/2009: area di mq 45252 circa ex cava Tinari,  Strada Colle Renazzo,  ricorrente Oasi S.r.l., confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica;

-           sentenza n. 44/2009  - area di mq 2778 circa in zona  Via di Sotto, Via De Jacobis – ricorrente Vaselli Maria Gabriella, confermando la sottozona G2 - Verde privato di tutela;

-           sentenza n. 45/2009: area di mq 3217 circa in zona Colle Breccia, Via Naz. Adriatica Sud, ricorrente S.I.P.A., confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica;

-           sentenza n. 46/2009:  area  di mq 4428 circa in zona Strada Zanni, Via Caravaggio di mq 4428 circa, ricorrente Castellano Galileo e altri, confermando la sottozona H1 – Zona di tutela ambientale e paesistica;

4.         di dare atto che le modifiche riguardano le Tavv. A, C1, C2, D all. 2, D all. 4  del Piano Regolatore Generale vigente e che, pertanto, tali elaborati costituiscono la variante parziale in oggetto;

5.         di dare altresì atto che il presente provvedimento, in quanto relativo all’approvazione di una variante ad uno strumento urbanistico generale, non comporta impegni di spesa.

 

Omissis

 

IL PRESIDENTE

Dott. DE CAMILLIS ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Avv. LANGIU ANTONELLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Prof. ADDARIO LUIGI